Gazzetta n. 175 del 30 luglio 2014 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83
Testo del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2014), coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.".

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1
Art-Bonus - Credito di imposta per favorire
le erogazioni liberali a sostegno della cultura

1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del:
a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;
b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 e' riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. (( Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 e' altresi' riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi )). Il credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui (( agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9, )) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta e' utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, (( ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, )) comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresi' a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonche' della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, (( tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonche' le informazioni relative alla fruizione )). Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. (( Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato )).
6. L'art. 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' abrogato. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di cui all'art. 14, comma 3, del presente decreto, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali (( da parte dei privati )) e la raccolta di fondi tra il pubblico, (( anche attraverso il portale di cui al comma 5. ))
7. (( Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'art. 17 )).
Riferimenti normativi

Si riportano i testi dell'art. 15, comma 1, lettere h)
e i), e dell'art. 100, comma 2, lettere f) e g), del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni (Testo unico delle
imposte sui redditi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1986, n. 302, S.O.:
"Art. 15. Detrazione per oneri [Testo post riforma
2004]
. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19
per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se
non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
(Omissis).
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
culturali devono essere autorizzate, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e
delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l'impiego delle
erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei
termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato, o delle regioni e degli enti locali
territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti
erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
(Omissis)."
"Art. 100. Oneri di utilita' sociale [Testo post
riforma 2004]
(Omissis).
2. Sono inoltre deducibili:
(Omissis).
f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di
lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca
e di documentazione di rilevante valore culturale e
artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 2
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di
rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose
anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a
tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e
le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e
le attivita' culturali, che dovra' approvare la previsione
di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni fatte a favore delle associazioni
legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle
fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e
controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini
possono, per causa non imputabile al donatario, essere
prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non
integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero
utilizzate non in conformita' alla destinazione,
affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato;
g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato,
a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e
associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di
lucro svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo,
effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il
restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti,
nonche' per la produzione nei vari settori dello
spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita'
dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del
ricevimento affluiscono, nella loro totalita', all'entrata
dello Stato;
(Omissis).".
Si riportano i testi dell'art. 40, comma 9, e dell'art.
42, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e
il consolidamento dei conti pubblici", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2011, n. 300, S.O.:
"Art. 40. Riduzione degli adempimenti amministrativi
per le imprese
(Omissis).
9. La documentazione e le certificazioni attualmente
richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni
fiscali in materia di beni e attivita' culturali previste
dagli articoli 15, comma 1, lettere g) ed h), e 100, comma
2, lettere e) ed f), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
sostituite da un'apposita dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', presentata dal richiedente al
Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi e
per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute
per lo svolgimento degli interventi e delle attivita' cui i
benefici si riferiscono. Il Ministero per i beni e le
attivita' culturali esegue controlli a campione ai sensi
degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni."
"Art. 42. Misure per l'attrazione di capitali privati
(Omissis).
9. Nell'Elenco 1, recante "Disposizioni legislative
autorizzative di riassegnazioni di entrate", allegato alla
legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 14, rubricato
«Ministero per i beni e le attivita' culturali», sono
abrogate le seguenti parole: « Legge 30 marzo 1965, n. 340»
nonche' « Legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 2, comma 8».
Le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno
scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, versate
all'erario sono riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione
della spesa dell'esercizio in corso del Ministero per i
beni e le attivita' culturali, con imputazione ai capitoli
corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in
mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione. Le
predette somme non possono essere utilizzate per scopo
diverso da quello per il quale sono state elargite.".
Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni (Norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
luglio 1997, n. 174:
"Art. 17. (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 53, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) ,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n.
300, S.O.:
" 53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' art. 1, comma 280,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal
presente comma non si applica al credito d'imposta di cui
all' art. 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.".
Si riporta il testo dell'art. 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) ,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
302, S.O.:
"Art. 34. Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo
dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di
conto fiscale, e' fissato in euro 700.000 per ciascun anno
solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il
limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. Al secondo comma dell'art. 3, D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 e' aggiunta la seguente lettera: "h-bis) le
ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A
e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi
di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di
cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, non
sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai
sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi
versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni
caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella
misura ridotta indicata nell'art. 13, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora
gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla
presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti
i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano
eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato
degli interessi legali. La presente disposizione si applica
se la violazione non e' stata gia' constatata e comunque
non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' di accertamento delle quali il sostituto
d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza
e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
versamento dell'imposta.
5. All'art. 37, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole:
«entro il termine previsto dall'art. 2946 del codice
civile» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine
di decadenza di quarantotto mesi».
6. All'art. 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: «di diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«di quarantotto mesi».".
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni (Codice in materia di protezione
dei dati personali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 luglio 2003, n. 174, S.O.
Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'art. 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91
(Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo), abrogato dalla presente legge, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2013, n. 186:
"Art. 12. Disposizioni urgenti per agevolare la
diffusione di donazioni di modico valore in favore della
cultura e il coinvolgimento dei privati
1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le
modalita' di acquisizione delle donazioni di modico valore
(fino all'importo di euro diecimila) destinate ai beni e
alle attivita' culturali, secondo i seguenti criteri:
a) massima semplificazione ed esclusione di qualsiasi
onere amministrativo a carico del privato;
b) garanzia della destinazione della liberalita' allo
scopo indicato dal donante;
c) piena pubblicita' delle donazioni ricevute e del
loro impiego, mediante una dettagliata rendicontazione,
sottoposta agli organi di controllo;
d) previsione della possibilita' di effettuare le
liberalita' mediante versamento bancario o postale ovvero
secondo altre modalita' interamente tracciabili idonee a
consentire lo svolgimento di controlli da parte
dell'Amministrazione finanziaria.
2. Entro il 31 ottobre 2013 il Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo individua, in
coerenza con l'art. 9 della Costituzione, sulla base della
legislazione vigente e alla luce delle indicazioni fornite
dalla commissione di studio gia' costituita presso il
Ministero, forme di coinvolgimento dei privati nella
valorizzazione e gestione dei beni culturali, con
riferimento a beni individuati con decreto del medesimo
Ministro.".
Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio
2012, n. 156, S.O. e' stato convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189, S.O..
 
Art. 2
Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri
interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei
1. Agli affidamenti di contratti in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, si applicano, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi previsti, le seguenti disposizioni, (( fatti salvi gli effetti del protocollo di legalita' stipulato con la competente prefettura - ufficio territoriale del Governo:
a) nell'esercizio dei propri poteri, il Direttore generale di progetto assicura che siano in ogni caso osservate le seguenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture:
1) pubblicazione di un avviso di pre-informazione relativo ai lavori, ai servizi e alle forniture che la stazione appaltante intende affidare;
2) redazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al numero 1), sulla base delle richieste pervenute dalle imprese interessate all'assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base del criterio della data di ricezione delle domande presentate dalle imprese aventi titolo;
3) formulazione, da parte della stazione appaltante, degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti alle imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2), sulla base dell'ordine di iscrizione di ciascuna impresa nell'elenco medesimo;
4) utilizzazione, in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in via facoltativa, del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa o della media;
5) esclusione dall'elenco di cui al numero 2) dell'impresa che non abbia risposto all'invito rivolto a presentare offerte di assegnazione dei contratti;
6) possibilita' di rivolgere a ciascuna impresa inviti successivi al primo, solo dopo che sono state invitate tutte le altre imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2); ))

b) la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 204 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' elevata (( a 1,5 milioni di euro; al fine di assicurare la massima trasparenza della procedura negoziata, le lettere di invito, l'elenco e il dettaglio delle offerte e l'esito della gara dopo l'aggiudicazione sono resi pubblici nei siti web istituzionali della relativa Soprintendenza e del Grande Progetto Pompei; ))
c) in deroga alla disposizione dell'art. 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il Direttore generale di progetto procede all'aggiudicazione dell'appalto anche ove l'aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda neppure nell'ulteriore termine, (( non superiore a quindici giorni, )) a tal fine assegnatogli dal Direttore generale di progetto il contratto di appalto e' risolto di diritto, l'amministrazione applica le sanzioni di cui all'art. 48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e procede ad aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata;
(( c-bis) la misura della garanzia a corredo dell'offerta prevista dall'art. 75 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e' aumentata dal 2 per cento al 5 per cento; ))
d) e' sempre consentita l'esecuzione di urgenza di cui all'art. 11, comma 12, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, anche durante il termine dilatorio e quello di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo articolo, atteso che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in deroga alle disposizioni dell'art. 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, la consegna dei lavori avviene immediatamente dopo la stipula del contratto con l'aggiudicatario, sotto le riserve di legge;
e) il Direttore generale di progetto puo' revocare in qualunque momento il responsabile unico del procedimento al fine di garantire l'accelerazione degli interventi e di superare difficolta' operative che siano insorte nel corso della realizzazione degli stessi; puo' altresi' attribuire le funzioni di responsabile unico del procedimento anche ai componenti della Segreteria tecnica di cui al comma 5;
(( f) (soppressa);
g) (soppressa); ))

h) in deroga all'art. 112 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' alle disposizioni contenute nella Parte II, Titolo II, Capo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, la verifica dei progetti e' sostituita da un'attestazione di rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 93, commi 1 e 2, del predetto Codice, ove richiesti, e della loro conformita' alla normativa vigente, (( rilasciata dal Direttore generale di progetto. ))
2. Il comando presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto (( e presso l'Unita' «Grande Pompei» )) nell'ambito del contingente di cui all'art. 1, (( commi 2 e 5, )) del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non e' (( assoggettato )) al nulla osta o ad altri atti autorizzativi dell'amministrazione di appartenenza.
3. Al comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 e' prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito di approvare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la proposta presentata dal Direttore generale di progetto, di cui al comma 6, di un "Piano strategico" per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4.»;
b) al quarto periodo, le parole: «svolge anche le funzioni di "Conferenza di servizi permanente", ed», sono soppresse;
c) il quinto e sesto periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'approvazione del piano da parte del Comitato di gestione produce (( gli effetti previsti dall'art. 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dagli articoli 14 e seguenti )) della legge 7 agosto 1990, n. 241, (( e dall'art. 2, )) comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sostituisce ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati.».
(( 3-bis. Al comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «L'Unita', su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico» sono sostituite dalle seguenti: «L'Unita', sulla base delle indicazioni fornite dal direttore generale di progetto, redige un piano strategico». ))
4. Resta fermo il disposto dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
5. Per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di rispettare la scadenza del programma, (( e' costituita, presso la Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, una segreteria tecnica di progettazione composta da )) non piu' di 20 unita' di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di 12 mesi, (( entro il limite di spesa )) di 900.000 euro, (( di cui 400.000 per l'anno 2014 e 500.000 per l'anno 2015, )) per la partecipazione alle attivita' progettuali e di supporto al Grande Progetto Pompei, secondo le esigenze e i criteri stabiliti dal Direttore generale di progetto d'intesa con il Soprintendente Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.
(( 5-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di snellire i procedimenti amministrativi e la necessita' di garantire l'effettivita' e l'efficacia dei controlli, anche preventivi, il Direttore generale di progetto, in considerazione del rilevante impatto del Grande Progetto Pompei e coerentemente con quanto stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, adotta un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione e individua un responsabile di comprovata esperienza e professionalita', anche scelto tra i membri della segreteria tecnica di cui al comma 5, deputato all'attuazione e alla vigilanza sul funzionamento e sull'organizzazione del piano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, nel limite massimo di 400.000 euro per l'anno 2014, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2015, (( nel limite )) di 500.000 euro, si provvede ai sensi dell'art. 17.
Riferimenti normativi

Si riportano i testi dell'art. 11, commi 10 10-ter e
12, dell'art. 48, commi 1 e 2, dell'art. 75, dell'art. 93,
commi 1 e 2, dell'art. 112 e dell'art. 204 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O.:
"Art. 11. Fasi delle procedure di affidamento.
(Omissis).
10. Il contratto non puo' comunque essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
definitiva ai sensi dell'art. 79.
10-ter. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione
definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto
non puo' essere stipulato, dal momento della notificazione
dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i
successivi venti giorni, a condizione che entro tale
termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di
primo grado o la pubblicazione del dispositivo della
sentenza di primo grado in caso di decisione del merito
all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti
provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla
stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della
domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai
sensi dell' art. 14, comma 3, del codice del processo
amministrativo, o fissa con ordinanza la data di
discussione del merito senza concedere misure cautelari o
rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda
cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
implicita rinuncia all'immediato esame della domanda
cautelare.
(Omissis).
12. L'esecuzione del contratto puo' avere inizio solo
dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in casi
di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore
ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle
condizioni previste dal regolamento."
"Art. 48. Controlli sul possesso dei requisiti.
1. Le stazioni appaltanti prima di procedere
all'apertura delle buste delle offerte presentate,
richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10
per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unita'
superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare,
entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il
possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di
gara, presentando la documentazione indicata in detto bando
o nella lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in sede
di controllo, verificano il possesso del requisito di
qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario
informatico di cui all'art. 7, comma 10, ovvero attraverso
il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per i contratti affidati a contraente generale; per i
fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del
possesso del requisito di cui all' art. 42, comma 1,
lettera a), del presente codice e' effettuata tramite la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art.
6-bis del presente Codice. Quando tale prova non sia
fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni
appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla
gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e
alla segnalazione del fatto all'Autorita' per i
provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11. L'Autorita'
dispone altresi' la sospensione da uno a dodici mesi dalla
partecipazione alle procedure di affidamento.
2. La richiesta di cui al comma 1 e', altresi',
inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle
operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al
concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi
non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel
caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino
le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e
si procede alla determinazione della nuova soglia di
anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova
aggiudicazione."
"Art. 75. Garanzie a corredo dell'offerta.
1. L'offerta e' corredata da una garanzia, pari al due
per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente. Nel caso di procedure di gara realizzate in
forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della
garanzia e' fissato nel bando o nell'invito nella misura
massima del 2 per cento del prezzo base.
2. La cauzione puo' essere costituita, a scelta
dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, puo'
essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono
in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una societa' di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,
comma 2, del codice civile, nonche' l'operativita' della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validita' per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una
garanzia con termine di validita' maggiore o minore, in
relazione alla durata presumibile del procedimento, e
possono altresi' prescrivere che l'offerta sia corredata
dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la
durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della
sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione,
su richiesta della stazione appaltante nel corso della
procedura.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell'affidatario, ed e' svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale
rinnovo, e' ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale
beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti.
8. L'offerta e' altresi' corredata, a pena di
esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di
cui all'art. 113, qualora l'offerente risultasse
affidatario.
9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica
l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della
garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque
entro un termine non superiore a trenta giorni
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
termine di validita' della garanzia."
"Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e
per le concessioni di lavori
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si
articola, nel rispetto dei vincoli esistenti,
preventivamente accertati, laddove possibile fin dal
documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti,
secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici,
in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da
assicurare:
a) la qualita' dell'opera e la rispondenza alle
finalita' relative;
b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali,
definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi
e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma
necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di
progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o
eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. E'
consentita altresi' l'omissione di uno dei primi due
livelli di progettazione purche' il livello successivo
contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso
e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere
a), b) e c)."
"Art. 112. Verifica della progettazione prima
dell'inizio dei lavori
1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni
appaltanti verificano, nei termini e con le modalita'
stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli elaborati
progettuali ai documenti di cui all'art. 93, commi 1 e 2, e
la loro conformita' alla normativa vigente.
2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione
dei lavori, la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima
dell'inizio delle procedure di affidamento. Nei contratti
aventi ad oggetto l'esecuzione e la progettazione
esecutiva, ovvero l'esecuzione e la progettazione
definitiva ed esecutiva, la verifica del progetto
preliminare e di quello definitivo redatti a cura della
stazione appaltante hanno luogo prima dell'inizio delle
procedure di affidamento, e la verifica dei progetti
redatti dall'offerente hanno luogo prima dell'inizio
dell'esecuzione dei lavori.
3. Al fine di accertare l'unita' progettuale, il
responsabile del procedimento, nei modi disciplinati dal
regolamento, prima dell'approvazione del progetto e in
contraddittorio con il progettista, verifica la conformita'
del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al
progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio
partecipa anche il progettista autore del progetto posto a
base della gara, che si esprime in ordine a tale
conformita'.
4. Gli oneri derivanti dall'accertamento della
rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi
nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
4-bis. Il soggetto incaricato dell'attivita' di
verifica deve essere munito, dalla data di accettazione
dell'incarico, di una polizza di responsabilita' civile
professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori
od omissioni nello svolgimento dell'attivita' di verifica,
avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il
premio relativo a tale copertura assicurativa, per i
soggetti interni alla stazione appaltante, e' a carico per
intero dell'amministrazione di appartenenza ed e'
ricompreso all'interno del quadro economico;
l'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente
provvedere entro la data di validazione del progetto. Il
premio e' a carico del soggetto affidatario, qualora questi
sia soggetto esterno.
5. Con il regolamento sono disciplinate le modalita' di
verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo pari o superiore a 20
milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da
organismi di controllo accreditati ai sensi della norma
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di
euro, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici
tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato
redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni
appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di
qualita', ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i
criteri stabiliti dal regolamento;
c).
6. Il regolamento disciplina modalita' semplificate di
verifica dei progetti eventualmente richiesti nei contratti
relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei commi che
precedono, in quanto compatibili."
"Art. 204. Sistemi di scelta degli offerenti e criteri
di aggiudicazione
1. L'affidamento con procedura negoziata dei lavori di
cui all'art. 198, oltre che nei casi previsti dagli
articoli 56 e 57, e dall'art. 122, comma 7, e' ammesso per
lavori di importo complessivo non superiore a un milione di
euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parita' di trattamento, proporzionalita', e trasparenza,
previa gara informale cui sono invitati almeno quindici
concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati. La lettera di invito e' trasmessa
all'Osservatorio che ne da' pubblicita' sul proprio sito
informatico di cui all'art. 66, comma 7; dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte, l'elenco
degli operatori invitati e' trasmesso all'Osservatorio. Si
applica l' art. 122, comma 7, secondo e terzo periodo.
1-bis. L'affidamento con procedura negoziata e'
altresi' ammesso per i lavori di cui al comma 1, relativi a
lotti successivi di progetti generali approvati,
consistenti nella ripetizione di opere similari affidate
all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che
tali lavori siano conformi al progetto generale, che il
lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte
o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto sia
stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale
procedura e sia stato considerato anche l'importo
successivo al fine dell'applicazione della normativa
comunitaria; il ricorso a tale procedura e' limitato al
triennio successivo alla stipulazione del contratto
iniziale.
2. I contratti di appalto dei lavori indicati all'art.
198, possono essere stipulati a misura, in relazione alle
caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuate le metodologie di
valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi
nelle ipotesi di affidamento di lavori su beni mobili o
superfici decorate di beni architettonici secondo il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
4. Per i lavori di cui all'art. 198, l'affidamento in
economia e' consentito, oltre che nei casi previsti
dall'art. 125, per particolari tipologie individuate con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentita
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di
somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole
alla pubblica incolumita' e alla tutela del bene e possono
essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta, fino all'importo di
trecentomila euro;
b) per cottimo fiduciario fino all'importo di
trecentomila euro.
5. La procedura ristretta semplificata e' ammessa per i
lavori di importo inferiore a 1.500.000 euro.".
Si riporta il testo dell'art. 153 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n.
288, S.O.:
"Art. 153. Giorno e termine per la consegna.
1. Il responsabile del procedimento autorizza il
direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il
contratto e' divenuto efficace. Il responsabile del
procedimento autorizza, altresi', ai sensi dell'art. 11,
comma 9, del codice, il direttore dei lavori alla consegna
dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva e'
divenuta efficace.
2. Per le amministrazioni statali, la consegna dei
lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla
data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di
approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque
giorni dalla data di approvazione del contratto quando la
registrazione della Corte dei conti non e' richiesta per
legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di
quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del
contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla
data dell'accettazione dell'offerta.
3. Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il
giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la
consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonche'
delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove
occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani,
profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore
gli oneri per le spese relative alla consegna, alla
verifica ed al completamento del tracciamento che fosse
stato gia' eseguito a cura della stazione appaltante.
4. In caso di consegna ai sensi del comma 1, secondo
periodo, il direttore dei lavori tiene conto di quanto
predisposto o somministrato dall'esecutore, per rimborsare
le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del
contratto.
5. Effettuato il tracciamento, sono collocati
picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si
riconoscano necessari. L'esecutore e' responsabile della
conservazione dei segnali e capisaldi.
6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale
redatto in contraddittorio con l'esecutore; il verbale e'
predisposto ai sensi dell'art. 154 e dalla data di tale
verbale decorre il termine utile per il compimento
dell'opera o dei lavori.
7. Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno
stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella
della data della prima convocazione. Qualora sia
inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore
dei lavori, la stazione appaltante ha facolta' di risolvere
il contratto e di incamerare la cauzione.
8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o
colpa della stazione appaltante, l'esecutore puo' chiedere
di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento
dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso
di tutte le spese contrattuali nonche' di quelle
effettivamente sostenute e documentate ma in misura non
superiore ai limiti indicati dall'art. 157. Ove l'istanza
dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente
alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i
maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita' di
calcolo sono stabilite dall'art. 157.
9. La facolta' della stazione appaltante di non
accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non puo'
esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8,
qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la
meta' del termine utile contrattuale o comunque sei mesi
complessivi.
10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa
dalla stazione appaltante per ragioni non di forza
maggiore, la sospensione non puo' durare oltre sessanta
giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il
responsabile del procedimento ha l'obbligo di informare
l'Autorita'.".
Si riporta il testo dell'art. 1, commi 2, 5 e 6, del
citato decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, con le
modificazioni apportate dalla presente legge:
"Art. 1. Disposizioni urgenti per accelerare la
realizzazione del grande progetto Pompei e per la
rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la
valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario
turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonche'
per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta,
del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso
turistico-culturale delle residenze borboniche.
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si provvede alla costituzione di una apposita
struttura di supporto al direttore generale di progetto,
con sede nell'area archeologica di Pompei. La struttura e'
composta da un contingente di personale, anche
dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a
venti unita', proveniente dai ruoli del personale del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo o delle altre amministrazioni statali, appartenente
ai profili professionali tecnico e amministrativo, nonche'
da cinque esperti in materia giuridica, economica,
architettonica, urbanistica e infrastrutturale. Il
personale di cui al periodo precedente mantiene il
trattamento economico fondamentale ed accessorio
dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti
a carico della Struttura medesima, ad esclusione del
trattamento economico fondamentale ed accessorio avente
carattere fisso e continuativo. Con il medesimo decreto
sono ulteriormente specificati i compiti del direttore
generale di progetto nell'ambito di quelli indicati al
comma 1, le dotazioni di mezzi e di personale e la durata
dell'incarico. L'incarico di "direttore generale di
progetto", non determina un incremento della dotazione
organica del personale dirigenziale del Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo. Nel sito
internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri
vengono pubblicate e aggiornate le seguenti informazioni:
gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico al
direttore generale di progetto e ai componenti della
apposita struttura di supporto al direttore generale di
progetto; il curriculum vitae del direttore generale di
progetto e di ogni componente della struttura di supporto
al medesimo direttore; i compensi, comunque denominati,
relativi ai rapporti di consulenza e collaborazione
prestati. Nelle more dell'effettiva operativita'
dell'assetto organizzativo e funzionale previsto dal
presente decreto il Comitato di pilotaggio del Grande
Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19
dicembre 2012 e il Soprintendente per i beni archeologici
di Pompei assicurano, in continuita' con l'azione finora
svolta, il proseguimento, senza interruzioni e in coerenza
con le decisioni di accelerazione gia' assunte,
dell'attuazione del Grande progetto Pompei e degli
interventi in esecuzione, in corso di affidamento,
progettati e in corso di progettazione assumendo, in via
transitoria, le funzioni rafforzate di cui al comma 1
successivamente assunte dal "direttore generale di
progetto".
(Omissis).
5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1
e' preposto all'Unita' "Grande Pompei" e ne assume la
rappresentanza legale. La stessa Unita' e' dotata di
autonomia amministrativa e contabile. Con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 e'
prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il
compito di approvare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, la
proposta presentata dal Direttore generale di progetto, di
cui al comma 6, di un "Piano strategico" per lo sviluppo
delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma
4. Il Comitato di gestione e' composto, anche eventualmente
attraverso propri delegati, dal Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la
coesione territoriale, dal Presidente della Regione
Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dai
Sindaci dei comuni interessati e dai legali rappresentanti
degli enti pubblici e privati coinvolti. L'approvazione del
piano da parte del Comitato di gestione produce gli effetti
dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241, e dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e sostituisce ogni altro adempimento e ogni
altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso
comunque denominato necessario per la realizzazione degli
interventi approvati. L'Unita' "Grande Pompei" assume le
decisioni relative alla progettazione e alla realizzazione
e gestione degli interventi inclusi nel piano strategico di
cui al comma 6. Il medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 detta la
disciplina organizzativa e contabile dell'Unita', le
modalita' di rendicontazione delle spese, la sua durata e
la dotazione di mezzi e risorse umane nel limite massimo di
dieci unita', in posizione di comando dalle amministrazioni
da cui provengono i componenti del Comitato di gestione. Il
personale di cui al periodo precedente mantiene il
trattamento economico fondamentale ed accessorio
dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti
a carico dell'Unita' medesima, ad esclusione del
trattamento economico fondamentale ed accessorio avente
carattere fisso e continuativo. L'Unita' si avvale altresi'
della struttura di cui al comma 2.
6. L'Unita', sulla base delle indicazioni fornite dal
direttore generale di progetto, redige un piano strategico,
del tutto congruente e in completo accordo col Grande
Progetto Pompei comprendente: l'analisi di fattibilita'
istituzionale, finanziaria ed economica del piano nel suo
complesso; il crono-programma, che definisce la tempistica
di realizzazione del piano e degli interventi individuati;
la valutazione delle loro condizioni di fattibilita' con
riferimento al loro avanzamento progettuale; gli
adempimenti di ciascun soggetto partecipante; le fonti di
finanziamento attivabili per la loro realizzazione. Il
piano prevede, in particolare, gli interventi
infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le vie di
accesso e le interconnessioni ai siti archeologici e per il
recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi,
prioritariamente mediante il recupero e il riuso di aree
industriali dismesse, e interventi di riqualificazione e di
rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor
consumo di territorio e della priorita' del recupero. Il
piano prevede altresi' azioni e interventi di promozione e
sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e
la creazione di forme, di partenariato pubblico-privato,
nonche' il coinvolgimento di cooperative sociali,
associazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale, organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o
fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e
la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano
inoltre prevede il coinvolgimento degli operatori del
settore turistico e culturale ai fini della valutazione
delle iniziative necessarie al rilancio dell'area in
oggetto. Il piano prevede, inoltre, l'utilizzo dei giovani
tirocinanti del progetto "Mille giovani per la cultura" di
cui all'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno
2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 99. L'Unita' predispone altresi' un accordo
di valorizzazione, ai sensi dell'art. 112 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, con il coinvolgimento di altri soggetti
pubblici e privati interessati, articolato in un piano
strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale
integrato del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei,
Ercolano e Torre Annunziata", promuovendo l'integrazione,
nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei
settori produttivi collegati. All'accordo partecipano,
altresi', i Prefetti delle Province di Napoli e di Caserta,
nonche' l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata, di cui al titolo II del libro III
del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159.".
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in
favore della cultura, in materia di incroci tra settori
della stampa e della televisione, di razionalizzazione
dello spettro radioelettrico, di abrogazione di
disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti
nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e
prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario
nazionale della regione Abruzzo), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 marzo 2011, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2011, n. 122:
"Art. 2. Potenziamento delle funzioni di tutela
dell'area archeologica di Pompei.
(Omissis).
7. Allo scopo di favorire l'apporto di risorse
provenienti da soggetti privati per l'esecuzione dei
lavori, dei servizi e delle forniture di cui al comma 1,
gli obblighi di pubblicita', imparzialita', parita' di
trattamento, trasparenza, proporzionalita', previsti dagli
articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, per i contratti di sponsorizzazione
finalizzati all'acquisizione di risorse finanziarie o alla
realizzazione degli interventi ricompresi nel programma
straordinario di cui al comma 1, si considerano assolti con
la pubblicazione di un avviso pubblico nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e, ove occorrente,
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nonche' su
due quotidiani a diffusione nazionale, per almeno trenta
giorni, contenente un elenco degli interventi da
realizzare, con l'indicazione dell'importo di massima
stimato previsto per ciascuno intervento. In caso di
presentazione di una pluralita' di proposte di
sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a
ciascun candidato gli specifici interventi, definendo le
correlate modalita' di valorizzazione del marchio o
dell'immagine aziendale dello sponsor, secondo quanto
previsto dall'art. 120 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata o
insufficiente presentazione di candidature, il
Soprintendente puo' ricercare ulteriori sponsor, senza
altre formalita' e anche mediante trattativa privata.".
Si riporta il testo dell'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
S.O.:
"Art. 7. Gestione delle risorse umane.
(Omissis).
6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.".
La legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive
modificazioni (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265.
 
Art. 3
Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione
del complesso della Reggia di Caserta

1. Entro il 31 dicembre 2014 e' predisposto il Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta, comprendente la Reggia, il Parco reale, il Giardino «all'inglese», l'Oasi di San Silvestro e l'Acquedotto Carolino, con l'obiettivo di restituirlo (( alla sua esclusiva destinazione )) culturale, educativa e museale. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, un commissario straordinario. Il commissario e' nominato tra esperti di comprovata competenza provenienti dai ruoli del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo o delle altre amministrazioni statali e dura in carica fino al 31 dicembre 2014.
2. Ferme restando le attribuzioni della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della citta' di Napoli e della Reggia di Caserta e delle altre amministrazioni in ordine alla gestione ordinaria del sito, il commissario di cui al comma 1, consegnatario unico dell'intero complesso, svolge i seguenti compiti:
a) convoca riunioni tra tutti i soggetti pubblici e privati che operano negli spazi del complesso della Reggia, anche allo scopo di verificare la compatibilita' delle attivita' svolte con la destinazione culturale, educativa e museale del sito;
b) coordina i soggetti di cui alla lettera a) e lo svolgimento di tutte le attivita' in essere negli spazi del complesso della Reggia al fine di garantire la realizzazione del Progetto di cui al comma 1;
c) gestisce gli spazi comuni del complesso della Reggia, monitorandone l'uso da parte dei soggetti di cui alla lettera a);
d) predispone entro il 31 dicembre 2014, d'intesa con la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Napoli e della Reggia di Caserta, con l'Agenzia del Demanio e con il Ministero della difesa, il Progetto di riassegnazione e di restituzione degli spazi del complesso della Reggia (( alla loro esclusiva destinazione )) culturale, educativa e museale, (( stabilendo un crono-programma relativo alla delocalizzazione graduale delle attivita' svolte negli spazi del complesso e definendo la destinazione d'uso degli spazi medesimi. )) A tal fine si avvale anche dei giovani tirocinanti del progetto «Mille giovani per la cultura» (( di cui all'art. 2, )) comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Progetto e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e' definito il compenso del commissario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e ne sono ulteriormente specificati i compiti nell'ambito di quelli indicati al comma 2. All'onere derivante dal presente comma si provvede, (( nel limite )) di 50.000 euro (( per l'anno 2014, )) ai sensi dell'art. 17.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5-bis, del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante "Primi
interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in
particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in
materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 giugno 2013, n. 150, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 2013, n. 196:
"Art. 2. Interventi straordinari per favorire
l'occupazione, in particolare giovanile
(Omissis).
5-bis. Al fine di sostenere la tutela del settore dei
beni culturali e' istituito, per l'anno 2014, presso il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo un Fondo straordinario con stanziamento pari a 1
milione di euro, denominato "Fondo mille giovani per la
cultura", destinato alla promozione di tirocini formativi e
di orientamento nei settori delle attivita' e dei servizi
per cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di
eta'. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definiti i
criteri e le modalita' di accesso al Fondo di cui al
presente comma.".
Si riporta il testo dell'art. 23-ter del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre
2011, n. 284, S.O., convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2011, n. 300, S.O.:
"Art. 23-ter. Disposizioni in materia di trattamenti
economici.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all' art. 3
del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
di cui al presente articolo sono annualmente versate al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.".
 
Art. 4
Disposizioni urgenti per la tutela
del decoro dei siti culturali

1. Il comma 1-bis dell'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto dall'art. 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, e' rinominato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto «1-ter». Al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro (( dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti )) e anche in relazione al comma 5 dell'art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, al comma 1-ter dell'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come rinominato dal presente articolo, (( al primo periodo, le parole: «di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attivita' commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi altra attivita' non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessita'» sono soppresse e le parole: «le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le sopraintendenze, sentiti gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con i Comuni», )) ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, (( anche a rotazione, )) che risultino non piu' compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'art. 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonche' in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attivita' commerciale in una collocazione alternativa (( potenzialmente equivalente, )) al titolare e' corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui (( all'art. 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attivita', aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali. ))
2. Dall'attuazione del presente articolo non (( devono derivare )) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo (come aggiunto dall'art. 4-bis del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013,
n. 112) dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:
"1-bis. Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree
pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico,
artistico e paesaggistico, di attivita' commerciali e
artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonche' di
qualsiasi altra attivita' non compatibile con le esigenze
di tutela del patrimonio culturale, con particolare
riferimento alla necessita' di assicurare il decoro dei
complessi monumentali e degli altri immobili del demanio
culturale interessati da flussi turistici particolarmente
rilevanti, nonche' delle aree a essi contermini, le
Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e
le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano
apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere
non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di
valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non
soggette a concessione di uso individuale, quali le
attivita' ambulanti senza posteggio, nonche', ove se ne
riscontri la necessita', l'uso individuale delle aree
pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni
di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.".
Si riporta il testo dell'art. 70, comma 5, del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive
modificazioni (Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2010, n. 94, S.O.:
"Art. 70. Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche.
(Omissis).
5. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
anche in deroga al disposto di cui all'art. 16 del presente
decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate
sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il
rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le
disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze
previste, anche alle concessioni in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto ed a quelle
prorogate durante il periodo intercorrente fino
all'applicazione di tali disposizioni transitorie.".
 
Art. 5
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione
e funzionamento delle fondazioni lirico - sinfoniche

1. (( Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attivita' delle fondazioni lirico - sinfoniche, )) all'art. 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera g), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato il piano di risanamento ai sensi del presente articolo possono negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano, purche' tali nuovi contratti prevedano l'assorbimento senza ulteriori costi per la fondazione di ogni eventuale incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e ferma restando l'applicazione del procedimento di cui al comma 19 in materia di autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di non conformita' dei contratti aziendali con il contratto nazionale di lavoro;»;
b) il comma 13 e' sostituito dal seguente:
«13. Per il personale eventualmente risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, alle fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, e' estesa l'applicazione dell'art. 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese le disposizioni in materia di liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato. Il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto che risulti ancora eccedente, e' assunto a tempo indeterminato, tramite procedure di mobilita' avviate dalla fondazione, dalla societa' Ales S.p.A., in base alle proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilita' finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova d'idoneita' finalizzata all'individuazione dell'inquadramento nelle posizioni disponibili, applicando al personale assunto la disciplina anche sindacale in vigore presso Ales S.p.A.»;
c) al comma 15, alinea, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
d) al comma 15, lettera a), numero 5), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.»;
e) il comma 16 e' sostituito dal seguente:
«16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza dal 1º gennaio 2015. La decorrenza puo' comunque essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in scadenza. All'entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie si rinnovano gli organi di amministrazione, ivi incluso il collegio dei revisori dei conti. Il mancato adeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di cui al presente articolo determina comunque l'applicazione dell'art. 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.»;
f) (( al comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianita', gli aumenti di merito e l'indennita' di contingenza. Tali riduzioni non possono in ogni caso essere superiori al 50 per cento di un ventiseiesimo dello stipendio di base»; ))
(( f-bis) il comma 19-bis e' abrogato; ))
g) dopo il comma 21, e' inserito il seguente:
«21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, sono altresi' determinati, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo non avente natura regolamentare da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio 2014, i criteri per la individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarita' per la specificita' della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro funzione e rilevanza internazionale, per le capacita' produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonche' per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, si dotano di forme organizzative speciali. Le fondazioni dotate di forme organizzative speciali, non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1, percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello Stato a valere sul (( Fondo unico per lo spettacolo, )) di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, determinato in una percentuale con valenza triennale, e contrattano con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorita' vigilanti della compatibilita' economico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. Tali fondazioni sono individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014, aggiornabile triennalmente, e adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, in deroga al comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.».
(( 1-bis. Le Agenzie fiscali possono ricorrere alla transazione fiscale di cui all'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano presentato i piani di risanamento definitivi ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, corredati di tutti gli atti indicati al comma 2 del citato art. 11 e, in particolare, del referto del collegio dei revisori dei conti, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, lettere a), g) e g-bis), del medesimo art. 11, ove tale transazione risulti necessaria ai fini della realizzazione dei predetti piani di risanamento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
2. Al fine di valorizzare e sostenere le attivita' operistiche nella capitale d'Italia, la «Fondazione Teatro dell'Opera di Roma» assume il nome di Fondazione «Teatro dell'Opera di Roma Capitale».
3. Le amministrazioni straordinarie delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che non abbiano ancora adeguato i propri statuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate sino alla nomina dei nuovi organi ordinari a seguito della approvazione del nuovo statuto con le modalita' e nei termini previsti nell'art. 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, cosi' come modificato dal comma 1 del presente articolo, e comunque previa verifica della sussistenza degli eventuali requisiti di cui al citato art. 11, comma 21-bis, come introdotto dal comma 1, lettera g) del presente articolo.
4. Il trattamento economico, ove previsto, dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, nonche' dei dipendenti, consulenti e collaboratori delle fondazioni lirico-sinfoniche non puo' superare il limite massimo retributivo previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni. Tale limite e' riferito al trattamento economico onnicomprensivo, incluso ogni trattamento accessorio riconosciuto. I contratti in essere sono adeguati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Sono abrogati:
a) l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100;
b) il comma 327 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
6. Il fondo di rotazione di cui all'art. 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' incrementato, per l'anno 2014, di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari». Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 11 del decreto-legge n. 91 del 2013.
(( 6-bis. E' istituito presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo un tavolo tecnico tra le fondazioni lirico-sinfoniche, il sistema bancario e la societa' Cassa depositi e prestiti Spa, finalizzato all'individuazione di misure utili a garantire la sostenibilita' del debito gravante sulle fondazioni medesime e il contenimento degli oneri finanziari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
7. Dall'attuazione del presente articolo, ad esclusione del comma 6, (( non devono )) derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 11 del citato
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 11. Disposizioni urgenti per il risanamento delle
fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema
nazionale musicale di eccellenza.
1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del
settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al
rilancio delle attivita' delle fondazioni
lirico-sinfoniche, gli enti di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di
cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive
modificazioni, di seguito denominati "fondazioni", che
versino nelle condizioni di cui all'art. 21 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far
fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi,
ovvero che siano stati in regime di amministrazione
straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non
abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, al commissario
straordinario di cui al comma 3, un piano di risanamento
che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente
non compatibili con la inderogabile necessita' di
assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso,
sia sotto il profilo patrimoniale che
economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi
finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono:
a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito
della fondazione che preveda uno stralcio del valore
nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre
2012, comprensivo degli interessi maturati e degli
eventuali interessi di mora, previa verifica che nei
rapporti con gli istituti bancari gli stessi non abbiano
applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli
affidamenti concessi alla fondazione stessa, nella misura
sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di
cui al presente comma, la sostenibilita' del piano di
risanamento, nonche' gli equilibri strutturali del
bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che
economico-finanziario della fondazione;
b) l'indicazione della contribuzione a carico degli
enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione;
c) la riduzione della dotazione organica del personale
tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di
quella in essere al 31 dicembre 2012 e una
razionalizzazione del personale artistico;
d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per
il periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai
finanziamenti di cui al comma 6; nel caso del ricorso a
tali finanziamenti nel piano devono essere indicate misure
di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del
finanziamento;
e) l'entita' del finanziamento dello Stato, a valere
sul fondo di cui al comma 6, per contribuire
all'ammortamento del debito, a seguito della definizione
degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla
precedente lettera a), e nella misura strettamente
necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento;
f) l'individuazione di soluzioni, compatibili con gli
strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore,
idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi
finanziari successivi, nelle condizioni di attivo
patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;
g) la cessazione dell'efficacia dei contratti
integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva
degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci
del trattamento economico fondamentale e accessorio
previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno
in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari
stabiliti dal piano. Nelle more della definizione del
procedimento di contrattazione collettiva nel settore
lirico-sinfonico di cui all'art. 2 del decreto-legge 30
aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2010, n. 100, le fondazioni
lirico-sinfoniche che hanno presentato il piano di
risanamento ai sensi del presente articolo possono
negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi
aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti
dal piano, purche' tali nuovi contratti prevedano
l'assorbimento senza ulteriori costi per la fondazione di
ogni eventuale incremento del trattamento economico
conseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale
di lavoro (C.C.N.L.) e ferma restando l'applicazione del
procedimento di cui al comma 19 in materia di
autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di
non conformita' dei contratti aziendali con il contratto
nazionale di lavoro;
g-bis) l'obbligo per la fondazione, nella persona del
legale rappresentante, di verificare che nel corso degli
anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici
agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti.
2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti
necessari a dare dimostrazione della loro attendibilita',
della fattibilita' e appropriatezza delle scelte
effettuate, nonche' dell'accordo raggiunto con le
associazioni sindacali maggiormente rappresentative in
ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e g),
sono approvati, su proposta motivata del commissario
straordinario di cui al comma 3, sentito il collegio dei
revisori dei conti, entro trenta giorni dalla loro
presentazione, con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo
decreto e' definito il finanziamento erogabile ai sensi del
comma 6. Le eventuali integrazioni e modificazioni dei
piani conseguenti all'applicazione del comma 3, lettera c),
sono approvate, su proposta motivata del commissario
straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato un commissario
straordinario del Governo che abbia comprovata esperienza
di risanamento nel settore artistico-culturale. Il
commissario svolge, con i poteri previsti dal presente
articolo, le seguenti funzioni:
a) riceve i piani di risanamento con allegato quanto
previsto dall'art. 9, commi 2 e 3, presentati dalle
fondazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, ne
valuta, d'intesa con le fondazioni, le eventuali modifiche
e integrazioni, anche definendo criteri e modalita' per la
rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di cui al
comma 1, lettera a), e li propone, previa verifica della
loro adeguatezza e sostenibilita', all'approvazione del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
e del Ministro dell'economia e delle finanze. Eventuali
modifiche incidenti sulle previsioni di cui alle lettere c)
e g) del comma 1 sono rinegoziate dalla fondazione con le
associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
b) sovrintende all'attuazione dei piani di risanamento
ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di
attuazione degli stessi, redigendo apposita relazione da
trasmettere al Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, al Ministero dell'economia e delle
finanze e alla competente sezione della Corte dei conti;
c) puo' richiedere le integrazioni e le modifiche
necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui
al presente articolo, tenuto conto, ai fini
dell'aggiornamento dei piani di risanamento, dello stato di
avanzamento degli stessi;
d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni
di risanamento previsto dai piani approvati;
e) puo' adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti
e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la
coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati,
previa diffida a provvedere entro un termine non superiore
a quindici giorni.
4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, le risorse umane e strumentali
necessarie per lo svolgimento dei compiti del commissario
straordinario.
5. Con il decreto di cui al comma 3 e' stabilito il
compenso per il commissario straordinario, nel limite
massimo di cui all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse di
bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al
comma 1, nonche' la durata dell'incarico.
6. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo di rotazione con
dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la
concessione a favore delle fondazioni di cui al comma 1 di
finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni.
7. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al
comma 6, il commissario straordinario predispone un
contratto tipo, approvato dal Ministero dell'economia e
delle finanze, nel quale sono, tra l'altro, indicati il
tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di
copertura annuale del rimborso del finanziamento, le
modalita' di erogazione e di restituzione delle predette
somme, prevedendo, altresi', qualora l'ente non adempia nei
termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori.
L'erogazione delle somme e' subordinata alla
sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di
cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi
dell'art. 15.
8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di
cui al comma 6, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della
"Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali".
9. Nelle more del perfezionamento del piano di
risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di
euro puo' essere anticipata dal Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo su indicazione del
Commissario straordinario, a valere sulle disponibilita'
giacenti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sulle contabilita' speciali aperte ai sensi
dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione
dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa
approvati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, nonche' a valere sulle somme giacenti presso i
conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia
speciale di cui all'art. 15, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre
2007, n. 233, e successive modificazioni, a favore delle
fondazioni di cui al comma 1 che versano in una situazione
di carenza di liquidita' tale da pregiudicare la gestione
anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni:
a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla
nomina del Commissario straordinario, comunichi al
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze
l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione del
debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore
nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli
interessi maturati e degli eventuali interessi di mora,
esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente ad
assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1,
la sostenibilita' finanziaria del piano di risanamento, gli
equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sia
sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario,
nonche' l'avvio delle procedure per la riduzione della
dotazione organica del personale tecnico e amministrativo
nei termini di cui al comma 1, lettera c);
b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione di
cui alla lettera a), da inserire nel piano di risanamento
di cui al comma 1, entro il termine previsto da tale comma
per la presentazione del piano.
10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste
dal comma 9, lettere a) e b), determina l'effetto di cui al
comma 14. Le anticipazioni finanziarie concesse ai sensi
del comma 9 sono rimborsate secondo quanto previsto dai
commi 6 e 7.
11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel
settore dei beni e delle attivita' culturali, a valere
sulle giacenze di cui al comma 9 sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato ulteriori importi pari a 3,5
milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo.
12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei
versamenti di cui all'art. 4, comma 85, della legge 12
novembre 2011, n. 183, secondo una modulazione temporale
pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8,6 milioni di
euro annui per il periodo 2014-2018.
13. Per il personale eventualmente risultante in
eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni
organiche di cui al comma 1, alle fondazioni di cui al
medesimo comma, fermo restando il divieto di procedere a
nuove assunzioni a tempo indeterminato, e' estesa
l'applicazione dell'art. 2, comma 11, letteraa), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi
comprese le disposizioni in materia di liquidazione del
trattamento di fine rapporto comunque denominato. Il
personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo
indeterminato alla data di entrata in vigore del presente
decreto che risulti ancora eccedente, e' assunto a tempo
indeterminato, tramite procedure di mobilita' avviate dalla
fondazione, dalla societa' Ales S.p.A., in base alle
proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilita'
finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova
d'idoneita' finalizzata all'individuazione
dell'inquadramento nelle posizioni disponibili, applicando
al personale assunto la disciplina anche sindacale in
vigore presso Ales S.p.A.
14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non
sia stato presentato o non sia approvato un piano di
risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero
che non raggiungano entro l'esercizio 2016 condizioni di
equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo
patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico
sono poste in liquidazione coatta amministrativa.
15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema
nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i
propri statuti, entro il 31 dicembre 2014, alle seguenti
disposizioni:
a) previsione di una struttura organizzativa articolata
nei seguenti organi, della durata di cinque anni, il cui
compenso e' stabilito in conformita' ai criteri stabiliti
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze:
1) il presidente, nella persona del sindaco del comune
nel quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da
lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica
dell'ente; la presente disposizione non si applica alla
Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, che
e' presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il
quale svolge anche funzioni di sovrintendente;
2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e
dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e
dai soci privati che, anche in associazione fra loro,
versino almeno il 5 per cento del contributo erogato dallo
Stato. Il numero dei componenti del consiglio di indirizzo
non deve comunque superare i sette componenti, con la
maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati
dai fondatori pubblici;
3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione,
nominato dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo su proposta del consiglio di indirizzo; il
sovrintendente puo' essere coadiuvato da un direttore
artistico e da un direttore amministrativo;
4) soppresso
5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre
membri, rinnovabili per non piu' di due mandati, di cui
uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente
della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei
conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e
delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo. Continuano
ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'art. 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367;
b) previsione della partecipazione dei soci privati in
proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al
patrimonio della fondazione, che devono essere non
inferiori al tre per cento;
c) previsione che il patrimonio sia articolato in un
fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al
perseguimento delle finalita' statutarie, e in un fondo di
gestione, destinato alle spese correnti di gestione
dell'ente.
16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con
decorrenza dal 1º gennaio 2015. La decorrenza puo' comunque
essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in
scadenza. All'entrata in vigore delle nuove disposizioni
statutarie si rinnovano gli organi di amministrazione, ivi
incluso il collegio dei revisori dei conti. Il mancato
adeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di
cui al presente articolo determina comunque l'applicazione
dell'art. 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367.
17. L'organo di indirizzo esercita le proprie funzioni
con l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La
violazione dell'obbligo comporta l'applicazione dell'art.
21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la
responsabilita' personale ai sensi dell'art. 1 della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. La
fondazione e' soggetta al rispetto della disciplina in tema
di appalti di lavori, servizi e forniture prevista dal
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. Le spese per eventuali rappresentazioni
lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da imputare in
bilancio con copertura finanziaria specificamente
deliberata.
18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente
articolo in materia di ripartizione del contributo, gli
organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche
coordinano i programmi e la realizzazione delle attivita',
sia all'interno della gestione dell'ente sia rispetto alle
altre fondazioni lirico-sinfoniche, assicurando il
conseguimento di economie di scala nella gestione delle
risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli, e
possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta
dal direttore generale competente, che la convoca, anche
per gruppi individuati per zone geografiche o specifici
progetti comuni. La conferenza deve garantire la maggiore
diffusione in ogni ambito territoriale degli spettacoli,
nonche' la maggiore offerta al pubblico giovanile,
l'innovazione, la promozione di settore con ogni idoneo
mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del
costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di
spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli
corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione
dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al
settore, anche con riferimento alla nuova produzione
musicale.
19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche e'
instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure
selettive pubbliche. Per la certificazione, le conseguenti
verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico
delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro,
si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico
impiego, intendendosi per trattamento fondamentale dei
dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo
retributivo, gli aumenti periodici di anzianita', gli
aumenti di merito e l'indennita' di contingenza. Tali
riduzioni non possono in ogni caso essere superiori al 50
per cento di un ventiseiesimo dello stipendio di base. Il
contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni
del contratto nazionale di lavoro ed e' sottoscritto da
ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di
un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti.
L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la
quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione
Regionale di controllo della Corte dei conti competente
certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e
bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione,
decorsi i quali la certificazione si intende effettuata
positivamente. L'esito della certificazione e' comunicato
alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Se la certificazione e' positiva, la
fondazione e' autorizzata a sottoscrivere definitivamente
l'accordo. In caso di certificazione non positiva della
Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti
competente, le parti contraenti non possono procedere alla
sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la
fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di
una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla
procedura di certificazione prevista dal presente comma.
Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le
parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite
della Corte dei conti in speciale composizione ai sensi
dell'art. 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n.
228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di
indirizzo, da adottare entro il 30 settembre 2014,
procedono a rideterminare l'organico necessario
all'attivita' da realizzare nel triennio successivo. La
delibera deve garantire l'equilibrio economico-finanziario
e la copertura degli oneri della dotazione organica con
risorse aventi carattere di certezza e stabilita'.
19-bis.(abrogato).
20. La quota del fondo unico per lo spettacolo
destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come
annualmente determinata, sentita la Consulta per lo
spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, e' attribuita a ciascuna
fondazione con decreto del direttore generale competente,
sentita la competente commissione consultiva, sulla base
dei seguenti criteri:
a) il 50 per cento della quota di cui all'alinea e'
ripartita in considerazione dei costi di produzione
derivanti dai programmi di attivita' realizzati da ciascuna
fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la
ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della
produzione;
b) il 25 per cento della quota di cui all'alinea e'
ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati
della gestione attraverso la capacita' di reperire risorse;
(45)
c) il 25 per cento della quota di cui all'alinea e'
ripartita in considerazione della qualita' artistica dei
programmi, con particolare riguardo per quelli atti a
realizzare segnatamente in un arco circoscritto di tempo
spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un
tema comune e ad attrarre turismo culturale.
20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5 per
cento del Fondo unico per lo spettacolo destinato alle
fondazioni lirico-sinfoniche e' destinata alle fondazioni
che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre
esercizi finanziari precedenti.
21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sentita la competente commissione
consultiva, sono predeterminati gli indicatori di
rilevazione della produzione, i parametri per la
rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione,
i parametri per la rilevazione della qualita' artistica dei
programmi, il procedimento di erogazione ai fini della
attribuzione del contributo di cui al comma 20.
21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale
musicale di eccellenza, sono altresi' determinati, con
decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo non avente natura regolamentare da adottarsi,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 31 luglio 2014, i criteri per la individuazione
delle fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando
evidenti peculiarita' per la specificita' della storia e
della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro
funzione e rilevanza internazionale, per le capacita'
produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonche' per il
significativo e continuativo apporto finanziario di
soggetti privati, si dotano di forme organizzative
speciali. Le fondazioni dotate di forme organizzative
speciali, non rientranti nella fattispecie di cui al comma
1, percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello
Stato a valere sul Fondo unicoper lospettacolo,di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, determinato in una
percentuale con valenza triennale, e contrattano con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un
autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello
aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto
collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e
dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione
alle autorita' vigilanti della compatibilita'
economico-finanziaria degli istituti previsti e degli
impegni assunti. Tali fondazioni sono individuate con
decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014,
aggiornabile triennalmente, e adeguano i propri statuti,
nei termini del comma 16, in deroga al comma 15, letterea),
numeri 2) e 3), eb), del presente articolo.".
Si riporta il testo dell'art. 182-ter del Regio Decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 aprile 1942, n. 81, S.O.:
"Art. 182-ter. Transazione fiscale.
Con il piano di cui all'art. 160 il debitore puo'
proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei
tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi
accessori, nonche' dei contributi amministrati dagli enti
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e
dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito
avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo,
ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie
dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore
aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la
proposta puo' prevedere esclusivamente la dilazione del
pagamento. Se il credito tributario o contributivo e'
assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di
pagamento e le eventuali garanzie non possono essere
inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado
di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione
giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle
agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatorie; se il credito tributario o
contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non
puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri
creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in
classi, dei creditori rispetto ai quali e' previsto un
trattamento piu' favorevole.
Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura
fiscale, copia della domanda e della relativa
documentazione, contestualmente al deposito presso il
tribunale, deve essere presentata al competente
concessionario del servizio nazionale della riscossione ed
all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio
fiscale del debitore, unitamente alla copia delle
dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito
dei controlli automatici nonche' delle dichiarazioni
integrative relative al periodo sino alla data di
presentazione della domanda, al fine di consentire il
consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non
oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve
trasmettere al debitore una certificazione attestante
l'entita' del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso.
L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla
liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed
alla notifica dei relativi avvisi di irregolarita',
unitamente ad una certificazione attestante l'entita' del
debito derivante da atti di accertamento ancorche' non
definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonche' da
ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario.
Dopo l'emissione del decreto di cui all'art. 163, copia
dell'avviso di irregolarita' e delle certificazioni devono
essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli
adempimenti previsti dall'art. 171, primo comma, e
dall'art. 172. In particolare, per i tributi amministrati
dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere
copia della domanda con la relativa documentazione prevista
al primo periodo, nonche' a rilasciare la certificazione di
cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha
notificato al debitore gli atti di accertamento.
Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero
non ancora consegnati al concessionario del servizio
nazionale della riscossione alla data di presentazione
della domanda, l'adesione o il diniego alla proposta di
concordato e' approvato con atto del direttore
dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione
regionale, ed e' espresso mediante voto favorevole o
contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei
modi previsti dall'art. 178, primo comma.
Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e gia'
consegnati al concessionario del servizio nazionale della
riscossione alla data di presentazione della domanda,
quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di
adunanza dei creditori, su indicazione del direttore
dell'ufficio, previo conforme parere della competente
direzione regionale.
La chiusura della procedura di concordato ai sensi
dell'art. 181, determina la cessazione della materia del
contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al
primo comma.
Il debitore puo' effettuare la proposta di cui al primo
comma anche nell'ambito delle trattative che precedono la
stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui all' art.
182-bis. La proposta di transazione fiscale, unitamente con
la documentazione di cui all'art. 161, e' depositata presso
gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla
trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla
proposta di transazione deve altresi' essere allegata la
dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo
legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che
la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta
fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con
particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. Nei
successivi trenta giorni l'assenso alla proposta di
transazione e' espresso relativamente ai tributi non
iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al
concessionario del servizio nazionale della riscossione
alla data di presentazione della domanda, con atto del
direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente
direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a
ruolo e gia' consegnati al concessionario del servizio
nazionale della riscossione alla data di presentazione
della domanda, con atto del concessionario su indicazione
del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della
competente direzione generale. L'assenso cosi' espresso
equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.
La transazione fiscale conclusa nell'ambito
dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis e'
revocata di diritto se il debitore non esegue
integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i
pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori
di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.".
Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive
modificazioni (Disposizioni per la trasformazione degli
enti che operano nel settore musicale in fondazioni di
diritto privato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
luglio 1996, n. 161:
"Art. 21. Amministrazione straordinaria.
1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali,
anche su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze:
a) puo' disporre lo scioglimento del consiglio di
amministrazione della fondazione quando risultino gravi
irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni
delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
che regolano l'attivita' della fondazione o venga
presentato il bilancio preventivo in perdita;
b).
1-bis. L'autorita' di cui al comma 1 dispone in ogni
caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della
fondazione quando i conti economici di due esercizi
consecutivi chiudono con una perdita del periodo
complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio
disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio
disponibile di analoga gravita'.
2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno
o piu' commissari straordinari, viene determinata la durata
del loro incarico, non superiore a sei mesi, rinnovabile
una sola volta, nonche' il compenso loro spettante. I
commissari straordinari esercitano tutti i poteri del
consiglio di amministrazione.
3. I commissari straordinari provvedono alla gestione
della fondazione; ad accertare e rimuovere le
irregolarita'; a promuovere le soluzioni utili al
perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente
proporre la liquidazione.
4. I commissari straordinari, ricorrendone i
presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai
diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli
enti originari.
5. Spetta ai commissari straordinari l'esercizio
dell'azione di responsabilita' contro i componenti del
disciolto consiglio di amministrazione, previa
autorizzazione dell'autorita' di Governo competente in
materia di spettacolo.".
Si riporta il testo dell'art. 23-bis del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre
2011, n. 284, S.O., convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2011, n. 300, S.O. Per il testo
dell'art. 23-ter del medesimo decreto -legge, si veda la
relativa nota all'art. 3:
"Art. 23-bis. Compensi per gli amministratori e per i
dipendenti delle societa' controllate dalle pubbliche
amministrazioni.
1. Fatto salvo quanto previsto dall' art. 19, comma 6,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 31 maggio 2012, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, le societa' non
quotate, direttamente controllate dal Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 2359,
primo comma, numero 1), del codice civile, sono
classificate per fasce sulla base di indicatori
dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna
fascia e' determinato il compenso massimo al quale i
consigli di amministrazione di dette societa' devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per
la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai
sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile.
L'individuazione delle fasce di classificazione e dei
relativi compensi potra' essere effettuata anche sulla base
di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate.
2. In considerazione di mutamenti di mercato e in
relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto
degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si
provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1.
3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'art. 2389,
terzo comma, del codice civile, possono includere una
componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
per cento della componente fissa e che e' corrisposta in
misura proporzionale al grado di raggiungimento di
obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati
preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il
Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea
convocata ai sensi dell'art. 2364, secondo comma, del
codice civile, in merito alla politica adottata in materia
di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in
termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi
affidati con riferimento alla parte variabile della stessa
retribuzione.
4. Nella determinazione degli emolumenti da
corrispondere, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del
codice civile, i consigli di amministrazione delle societa'
non quotate, controllate dalle societa' di cui al comma 1
del presente articolo, non possono superare il limite
massimo indicato dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui al predetto comma 1 per la societa'
controllante e, comunque, quello di cui al comma 5-bis e
devono in ogni caso attenersi ai medesimi principi di
oggettivita' e trasparenza.
5. Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla
registrazione della Corte dei conti.
5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'art. 2389,
terzo comma, del codice civile, dai consigli di
amministrazione delle societa' non quotate, direttamente o
indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore al
trattamento economico del primo presidente della Corte di
cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni
legislative e regolamentari che prevedono limiti ai
compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.
5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo
dei dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma
5-bis non puo' comunque essere superiore al trattamento
economico del primo presidente della Corte di cassazione.
Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quello previsto al periodo precedente.
5-quater. Nelle societa' direttamente o indirettamente
controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
che emettono esclusivamente strumenti finanziari, diversi
dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati nonche'
nelle societa' dalle stesse controllate, il compenso di cui
all'art. 2389, terzo comma, del codice civile per
l'amministratore delegato e il presidente del consiglio
d'amministrazione non puo' essere stabilito e corrisposto
in misura superiore al 75 per cento del trattamento
economico complessivo a qualsiasi titolo determinato,
compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la
medesima societa', nel corso del mandato antecedente al
rinnovo.
5-quinquies. Nelle societa' direttamente o
indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che emettono titoli azionari quotati
nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo degli organi
di amministrazione e' sottoposta all'approvazione
dell'assemblea degli azionisti una proposta in materia di
remunerazione degli amministratori con deleghe di dette
societa' e delle loro controllate, conforme ai criteri di
cui al comma 5-quater. In tale sede, l'azionista di
controllo pubblico e' tenuto ad esprimere assenso alla
proposta di cui al primo periodo.
5-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e
5-quinquies si applicano limitatamente al primo rinnovo dei
consigli di amministrazione successivo alla data di entrata
in vigore della presente disposizione ovvero, qualora si
sia gia' provveduto al rinnovo, ai compensi ancora da
determinare ovvero da determinare in via definitiva. Le
disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies non si
applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione siano state
adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore
delegato o del presidente del consiglio di amministrazione
almeno pari a quelle previste nei medesimi commi.".
Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64
(Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita'
culturali), abrogato dalla presente legge, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2010, n. 100:
"Art. 1 Disposizioni per il riordino del settore
lirico-sinfonico
1. Con uno o piu' regolamenti da adottarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, il Governo provvede alla revisione dell'attuale
assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni
lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla
legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, attenendosi ai seguenti
criteri:
a) razionalizzazione dell'organizzazione e del
funzionamento sulla base dei principi di tutela e
valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza,
corretta gestione, economicita', imprenditorialita' e
sinergia tra le fondazioni, anche al fine di favorire
l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati nelle
fondazioni tenendo in ogni caso conto dell'importanza
storica e culturale del teatro di riferimento della
fondazione lirico-sinfonica, desunta dalla data di
fondazione del teatro e dalla sua collocazione nella
tradizione operistica italiana;
a-bis) miglioramento e responsabilizzazione della
gestione attraverso l'individuazione di indirizzi
imprenditoriali e di criteri, da recepire negli statuti
delle fondazioni, volti alla designazione di figure
manageriali di comprovata e specifica esperienza alle quali
compete di indicare il direttore artistico e che rispondono
del proprio operato sotto il controllo di un collegio dei
revisori presieduto da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze e composto da altri due
membri, di cui almeno uno magistrato della Corte dei conti;
b) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno
informarsi le decisioni attribuite alla autonomia
statutaria di ciascuna fondazione, con particolare
riferimento alla composizione degli organi, alla gestione e
al controllo dell'attivita', nonche' alla partecipazione di
soggetti pubblici e privati finanziatori nel rispetto
dell'autonomia e delle finalita' culturali della
fondazione; lo statuto di ciascuna fondazione e le relative
modificazioni sono approvati dal Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
c) previsione del controllo e della vigilanza sulla
gestione economico-finanziaria della fondazione, in ordine
alla quale e' attribuita totale responsabilita' al
sovrintendente e al consiglio di amministrazione circa il
rispetto dei vincoli e dell'equilibrio di bilancio;
c-bis) previsione di specifici strumenti di raccordo
dell'operato delle fondazioni al fine di realizzare la piu'
ampia sinergia operativa possibile;
d) incentivazione del miglioramento dei risultati della
gestione attraverso la rideterminazione dei criteri di
ripartizione del contributo statale, salvaguardando in ogni
caso la specificita' della fondazione nella storia della
cultura operistica italiana e tenendo conto degli
interventi strutturali effettuati a carico della finanza
pubblica nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
d-bis) ottimizzazione delle risorse attraverso
l'individuazione di criteri e modalita' di collaborazioni
nelle produzioni;
d-ter) destinazione di una quota crescente del
finanziamento statale in base alla qualita' della
produzione;
e) disciplina organica del sistema di contrattazione
collettiva;
e-bis) incentivazione di un'adeguata contribuzione da
parte degli enti locali;
f) eventuale previsione di forme organizzative speciali
per le fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla loro
peculiarita', alla loro assoluta rilevanza internazionale,
alle loro eccezionali capacita' produttive, per rilevanti
ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto
finanziario di soggetti privati, con attribuzione al
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, del potere
di approvazione dello statuto e delle relative modifiche.
Lo statuto di ciascuna delle predette fondazioni prevede,
tra l'altro, che l'erogazione del contributo statale
avvenga sulla base di programmi di attivita' triennali in
ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul
Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, con verifica successiva dei programmi da
parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Lo
statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia prevede
la presenza del presidente-sovrintendente e della
componente del corpo accademico, eletti direttamente
dall'assemblea degli accademici. Il Ministero dell'economia
e delle finanze e' sentito per le materie di sua specifica
competenza;
f-bis) individuazione delle modalita' con cui le
regioni concorrono all'attuazione dei principi fondamentali
in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di
sussidiarieta', adeguatezza, prossimita' ed efficacia,
nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal
titolo V della parte seconda della Costituzione.
1-bis. Ai fini della riorganizzazione e della revisione
dell'assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche, i
regolamenti di cui al comma 1 rispondono altresi' ai
seguenti criteri direttivi:
a) prevedere l'attivazione di un percorso che coinvolga
tutti i soggetti interessati, quali le regioni, i comuni, i
sovrintendenti delle fondazioni, le organizzazioni
sindacali rappresentative;
b) costituire un tavolo di confronto con le diverse
fondazioni ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori, al
fine di revisionare gli aspetti carenti della riforma
attuata con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
c) prevedere interventi, ove necessario anche a
carattere normativo, volti a favorire una maggiore
stabilita' del settore tramite strumenti di finanziamento a
carattere pluriennale che permettano di conoscere con il
giusto anticipo le risorse di cui disporre al fine di
mettere in atto una corretta gestione delle stesse;
d) stabilire che gli statuti delle fondazioni
lirico-sinfoniche attribuiscano con chiarezza
all'amministratore generale, ovvero sovrintendente, la
responsabilita' della gestione, che dovra' rispondere alle
linee di indirizzo e di bilancio disposte dal consiglio di
amministrazione, nonche' l'adeguata autonomia decisionale;
e) prevedere la valorizzazione del sistema dei grandi
teatri d'opera italiani, come definiti dalla legge 14
agosto 1967, n. 800, all'interno di un progetto di riforma
che valorizzi le eccellenze specifiche, ripartendo dal
principio dell'intervento culturale inteso come
investimento e non come spesa;
f) prevedere che siano mantenuti la capacita' di
produzione culturale sul territorio e il genere di
spettacolo, lirica, balletto, musica sinfonica, come
tipicita' caratterizzanti l'identita' e i fini
istituzionali delle fondazioni;
g) valorizzare le finalita' ed il carattere sociale
delle fondazioni lirico-sinfoniche, il loro ruolo educativo
verso i giovani, la loro mission di trasmissione dei valori
civili fondamentali, verso cui sono sempre state orientate
le grandi istituzioni teatrali e culturali italiane.
2. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 e'
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del
Consiglio di Stato e delle competenti commissioni
parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni
dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento e'
comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui al presente articolo sono
abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse
incompatibili, delle quali si procede alla ricognizione in
sede di emanazione delle disposizioni regolamentari
previste dal presente articolo.
3. I regolamenti previsti dal comma 1 sono emanati
entro il 31 dicembre 2012.".
Il testo dell'art. 1, comma 327, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014),
abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 10, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti
per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi
degli enti locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
aprile 2013, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 7 giugno 2013, n. 132:
"10. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo,
denominato "Fondo per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una
dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di
7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al
periodo precedente e' distinto in tre sezioni a cui
corrispondono tre articoli del relativo capitolo di
bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione
di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di
189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per
assicurare la liquidita' alle regioni e alle province
autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una
dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di
625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario
Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per
l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
comunicare al Parlamento, possono essere disposte
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste
di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite
sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma
11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. La
dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'art. 2,
unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza
alla data del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro il 31
marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad
anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di
cui all'art. 2 richieste in data successiva a quella
prevista dal predetto art. 2, comma 1, e, comunque, non
oltre il 28 febbraio 2014.".
 
Art. 6
(( Disposizioni urgenti per la crescita del settore cinematografico e
audiovisivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri
in Italia e il miglioramento della qualita' dell'offerta ))

1. All'art. 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: «euro 5.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «dieci milioni di euro» e le parole: «opera filmica» sono sostituite dalle seguenti: «impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo d'imposta».
(( 1-bis. Le somme stanziate ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e non impegnate per l'anno 2014 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015. ))
2. All'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:
(( a) al comma 3, le parole: «110 milioni di euro a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «110 milioni di euro per l'anno 2014 e di 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015»; ))
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, nonche' quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 3 anche con riferimento ai limiti da assegnare, rispettivamente, ai benefici di cui al comma 1, con particolare riguardo a quello previsto dall'art. 1, comma 335, della citata legge n. 244 del 2007, e al beneficio di cui al comma 2, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 giugno 2014.».
(( 2-bis. Per favorire l'offerta cinematografica di qualita' artistico-culturale, alle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che abbiano i requisiti della piccola o media impresa ai sensi della normativa dell'Unione europea, e' riconosciuto, per gli anni 2015 e 2016, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche. L'intervento e' riservato alle sale esistenti almeno dal 1° gennaio 1980, secondo le disposizioni contenute nel decreto previsto nel comma 2-quater; il credito d'imposta e' riconosciuto fino ad un massimo di 100.000 euro e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 2-sexies, ed e' ripartito in tre quote annuali di pari importo.
2-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 2-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalita' e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ovvero e' cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettivita' del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al comma 2-bis.
2-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti, in particolare, i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al comma 2-bis e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonche' le ulteriori specificazioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 2-sexies.
2-quinquies. Le agevolazioni fiscali previste dal comma 2-bis del presente articolo sono alternative e non cumulabili con i contributi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e con le agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, comma 327, lettera c), numero 1), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 2-bis, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede nei limiti delle disponibilita' del Fondo per il restauro delle sale cinematografiche, da istituire nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Il Fondo e' alimentato, nella misura di massima di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con le risorse di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, come modificato dal comma 2 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 del presente articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'art. 17. ))

Riferimenti normativi

Il testo dell'art. 1, comma 335, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)),
modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.
Si riportano i testi degli articoli 7 e 8, modificato
dalla presente legge, del citato decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91:
"Art. 7. Misure urgenti per la promozione della musica
di giovani artisti e compositori emergenti, nonche' degli
eventi di spettacolo dal vivo di portata minore.
1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema
musicale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, per
ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa
di 4,5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle
risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi
e di videogrammi musicali di cui all'art. 78 della legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ed alle
imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di
musica dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, e'
riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per
cento dei costi sostenuti per attivita' di sviluppo,
produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni
fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalita'
di cui al comma 5 del presente articolo, fino all'importo
massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e'
riconosciuto esclusivamente per opere prime o seconde, a
esclusione delle demo autoprodotte, di nuovi talenti
definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o
artisti-interpreti. Nel caso di gruppi di artisti, il
gruppo puo' usufruire del credito d'imposta solo se nella
stessa annualita' piu' della meta' dei componenti non ne
abbiano gia' usufruito.
3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1,
le imprese hanno l'obbligo di spendere un importo
corrispondente all'ottanta per cento del beneficio concesso
nel territorio nazionale, privilegiando la formazione e
l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti.
4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al
credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del
15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore
("de minimis"). Esse, inoltre, non devono essere
controllate, da parte di un editore di servizi media
audiovisivi.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico
delle imposte sui redditi ed e' utilizzabile esclusivamente
in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.
6. Le disposizioni applicative del presente articolo,
con riferimento, in particolare, alle tipologie di spese
eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al
beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile per
singola registrazione fonografica o videografica, ai
criteri di verifica e accertamento dell'effettivita' delle
spese sostenute, nonche' alle procedure di recupero nei
casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo
quanto stabilito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, sono dettate con decreto del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da
adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei
crediti d'imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di
euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi
dell'art. 15.
8. I commi 287 e 288 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
8-bis. Al testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 68, primo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200
partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno
di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'art. 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
presentata allo sportello unico per le attivita' produttive
o ufficio analogo.";
b) all'art. 69, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti
e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la
licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di
inizio attivita' di cui all'art. 19 della legge n. 241 del
1990, presentata allo sportello unico per le attivita'
produttive o ufficio analogo.";
c) all'art. 71, dopo la parola: "licenze" sono inserite
le seguenti: "e le segnalazioni certificate di inizio
attivita'"
"Art. 8. Disposizioni urgenti concernenti il settore
cinematografico e audiovisivo.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di
cui all'art. 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
sono rese permanenti.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, quanto previsto al
comma 1 si estende ai produttori indipendenti di opere
audiovisive, come definiti nel comma 5.
3. Il beneficio previsto dai commi 1 e 2 e' concesso
nel limite massimo complessivo di spesa di 110 milioni di
euro per l'anno 2014 e di 115 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2015.
4. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, nonche'
quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite
massimo di spesa di cui al comma 3 anche con riferimento ai
limiti da assegnare, rispettivamente, ai benefici di cui al
comma 1, con particolare riguardo a quello previsto
dall'art. 1, comma 335, della citata legge n. 244 del 2007,
e al beneficio di cui al comma 2, sono dettate con decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da
adottare entro il 30 giugno 2014.
5. Ai soli fini del comma 2 del presente articolo, per
produttori indipendenti di opere audiovisive si intendono
gli operatori di comunicazione che svolgono attivita' di
produzioni audiovisive, che non sono controllati da o
collegati a emittenti, anche analogiche, che per un periodo
di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della
propria produzione ad una sola emittente, e che detengano
diritti relativi alle opere sulle quali sono richiesti i
benefici, secondo specifiche disposizioni adottate nel
medesimo decreto di cui al comma 4.
6. Alla copertura degli oneri recati dal presente
articolo, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2014 e 110
milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi
dell'art. 15.
7. L'efficacia del presente articolo e' subordinata, ai
sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione
europea. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla
Commissione europea.
8. L'art. 117 del regolamento di cui al regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, e' abrogato.
9. In riferimento al programma promosso dalla
Commissione europea per il periodo 2014-2020 denominato
"Europa creativa", finalizzato a sostenere l'industria
culturale e creativa, a migliorare l'accesso al credito
degli operatori e a proteggere e promuovere la diversita'
culturale e linguistica europea, e' istituito presso il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo un tavolo tecnico operativo, con il coinvolgimento
diretto dei soggetti potenziali destinatari del programma.
La composizione del suddetto tavolo e' definita con decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni (Riforma
della disciplina in materia di attivita' cinematografiche,
a norma dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29:
"Art. 3. Imprese cinematografiche.
1. Ai fini del presente decreto, per impresa di
produzione, di distribuzione, di esportazione, di esercizio
e di industria tecnica, si intende l'impresa
cinematografica che abbia sede legale e domicilio fiscale
in Italia. Ad essa e' equiparata, a condizioni di
reciprocita', l'impresa con sede e nazionalita' di altro
Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale,
agenzia o succursale stabilita in Italia, che qui svolga
prevalentemente la sua attivita'. Tali imprese sono
iscritte in appositi elenchi informatici, istituiti presso
il Ministero. L'iscrizione a detti elenchi e' requisito
essenziale per l'ammissione ai benefici di cui all'art. 12.
Tale requisito non e' necessario per le istanze relative ai
film di cui all'art. 2, comma 3 (6).
2. Con riferimento alle imprese di produzione, l'elenco
di cui al comma 1 prevede due categorie di classificazione.
L'appartenenza ad esse e' determinata da un punteggio
complessivo attribuito alle imprese secondo gli indicatori
ed i rispettivi valori definiti con decreto ministeriale.
Gli indicatori si riferiscono ai seguenti parametri,
relativi all'attivita' delle imprese, nell'arco temporale
definito nel decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma
5:
a) qualita' dei film realizzati;
b) stabilita' dell'attivita', anche in riferimento alla
restituzione dei finanziamenti ottenuti;
c) capacita' commerciale dimostrata.
3. L'appartenenza delle imprese di produzione alle
categorie di classificazione di cui al comma 2 comporta una
determinazione del finanziamento ammissibile, ai sensi
dell'art. 12, differenziato sulla base dei parametri
stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'art. 12,
comma 5.".
Si riportano i testi dell'art. 61 e dell'art. 109,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (Testo
Unico delle imposte sui redditi), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.:
"Art. 61. Interessi passivi [Testo post riforma 2004]
1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio
d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi
concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell' art. 15."
"Art. 109. Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa [Testo post riforma 2004]
(Omissis).
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95,
sono deducibili nella misura del 75 per cento.".
Per il testo dell'art. 17 del citato decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , si veda la relativa
nota all'art. 1.
Si riporta il testo dell'art. 1260 del Codice civile
(Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione del
testo del Codice civile), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, ediz. straord. :
"Art. 1260. Cedibilita' dei crediti.
Il creditore puo' trasferire a titolo oneroso o
gratuito il suo credito], anche senza il consenso del
debitore, purche' il credito non abbia carattere
strettamente personale o il trasferimento non sia vietato
dalla legge.
Le parti possono escludere la cedibilita' del credito;
ma il patto non e' opponibile al cessionario, se non si
prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.".
Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni (Riforma della disciplina in materia di
attivita' cinematografiche, a norma dell'art. 10 della L. 6
luglio 2002, n. 137), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
febbraio 2004, n. 29:
"Art. 15. Disposizioni per le attivita' di esercizio.
1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 12,
comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3
e 5.
2. Alle imprese di esercizio, iscritte negli elenchi di
cui all'art. 3, ed ai proprietari di sale cinematografiche,
sono concessi contributi in conto interessi sui contratti
di mutuo e di locazione finanziaria, per tutta la durata
dei contratti e comunque per un periodo non superiore a
quindici anni, per le seguenti finalita':
a) realizzazione di nuove sale o ripristino di sale
inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio
cinematografico e per i servizi connessi ovvero la
trasformazione delle sale esistenti, mediante l'aumento del
numero degli schermi, nell'ambito delle aree geografiche
individuate, per ciascuna tipologia di intervento, nel
programma triennale di cui all'art. 4;
b) ristrutturazione e adeguamento strutturale e
tecnologico delle sale cinematografiche esistenti;
c) installazione, ristrutturazione e rinnovo delle
apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle
sale cinematografiche.
3. Il contributo in conto interessi e' concesso nella
misura necessaria a ridurre l'interesse a carico del
beneficiario sino alla percentuale definita con il decreto
ministeriale di cui all'art. 12, comma 5. Nel medesimo
decreto sono, altresi', definiti i costi massimi
ammissibili degli investimenti. La base su cui commisurare
il contributo in conto interessi non puo' comunque essere
superiore al 90% del costo dell'investimento. In
alternativa, sono concessi, per gli interventi di cui alle
lettere b) e c) del comma 2, nonche' per la riattivazione
di sale cinematografiche chiuse o dismesse, contributi in
conto capitale per costi massimi ammissibili e percentuali
d'intervento da definire con il decreto ministeriale di cui
all'art. 12, comma 5.
4. A condizione che l'impresa di esercizio o il
proprietario di sale cinematografiche si impegni, con
apposito atto d'obbligo, a programmare una quota
percentuale, da definire nel decreto ministeriale di cui
all'art. 12, comma 5, di film riconosciuti di nazionalita'
italiana o di paesi appartenenti all'Unione europea,
l'interesse a carico del beneficiario e' ulteriormente
ridotto, nella misura prevista dal medesimo decreto
ministeriale, per gli interventi riferiti a:
a) sale cinematografiche ubicate in comuni che ne siano
sprovvisti, con particolare attenzione ai centri cittadini
con popolazione non superiore a diecimila abitanti e a
quelli che confinano con comuni anch'essi privi di sale;
b) trasformazione in multisala di sale cinematografiche
ubicate nei centri cittadini dei comuni con popolazione non
inferiore a ventimila abitanti.
5. Per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del
comma 4, ed alla stessa condizione, unitamente al
contributo in conto interessi, sono inoltre concessi
contributi in conto capitale, per costi massimi ammissibili
dei relativi investimenti definiti con il decreto
ministeriale di cui all'art. 12, comma 5.".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 327, della
citata legge 24 dicembre 2007, n. 244:
"Art. 1. - Disposizioni in materia di entrata, nonche'
disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi
costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali.
(Omissis).
327. Ai fini delle imposte sui redditi e' riconosciuto
un credito d'imposta:
a) per le imprese di produzione cinematografica, in
misura pari al 15 per cento del costo complessivo di
produzione di opere cinematografiche, riconosciute di
nazionalita' italiana ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino
all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun
periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul
territorio italiano di spese di produzione per un ammontare
complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80
per cento del credito d'imposta stesso;
b) per le imprese di distribuzione cinematografica,
pari:
1) al 15 per cento delle spese complessivamente
sostenute per la distribuzione nazionale di opere di
nazionalita' italiana riconosciute di interesse culturale
ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000
per ciascun periodo d'imposta;
2) al 10 per cento delle spese complessivamente
sostenute per la distribuzione nazionale di opere di
nazionalita' italiana, espressione di lingua originale
italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per
ciascun periodo d'imposta;
3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato
mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del
codice civile, per la produzione di opere filmiche di
nazionalita' italiana riconosciute di interesse culturale
ai sensi dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 28
del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per
ciascun periodo d'imposta;
c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:
1) al 30 per cento delle spese complessivamente
sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e
apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un
limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo,
euro 50.000;
2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato
mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del
codice civile, per la produzione di opere cinematografiche
di nazionalita' italiana riconosciute di interesse
culturale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n.
28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000
per ciascun periodo d'imposta.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto9, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O..
Si riporta il testo vigente dell'art. 12, commi 1 e 3,
del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28:
"Art.12. Fondo per la produzione, la distribuzione
l'esercizio e le industrie tecniche.
1. E' istituito presso il Ministero il Fondo per la
produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie
tecniche.
(Omissis).
3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato:
a) al sostegno degli investimenti promossi dalle
imprese cinematografiche per la produzione di opere
filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di
colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature
originali di particolare rilievo culturale e sociale;
b) alla corresponsione di contributi a favore di
imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la
realizzazione di versioni dei film riconosciuti di
interesse culturale in lingua diversa da quella della
ripresa sonora diretta;
c) alla corresponsione di contributi sugli interessi
dei mutui ed alla concessione di contributi in conto
capitale a favore delle imprese di esercizio e dei
proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione
di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' per
l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle
apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione
di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
d) alla concessione di mutui decennali a tasso
agevolato o contributi sugli interessi a favore delle
industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione,
la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento
strutturale e tecnologico di teatri di posa, di
stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di
post-produzione;
e) alla corresponsione di contributi destinati ad
ulteriori esigenze del settore delle attivita'
cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro
con riferimento ad altri settori dello spettacolo.".
 
Art. 7

(( Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure
urgenti per il patrimonio e le attivita' culturali ))


1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, (( sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, )) e' adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente, il Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», ai fini della crescita della capacita' attrattiva del Paese. Il Piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Per l'attuazione degli interventi del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dal 1o gennaio 2017, al Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e' destinata una quota pari al 50 per cento delle risorse per le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali ai sensi dell'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (( come da ultimo sostituito dal comma 2 del presente articolo. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo presenta alle Camere una relazione concernente gli interventi gia' realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi. ))
2. All'art. 60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. A decorrere dal 2014, una quota pari al 3 per cento delle risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota e' disposta dal CIPE nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi in favore dei beni culturali»;
b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
«4-ter. Per finanziare progetti culturali elaborati da enti locali nelle periferie urbane e' destinata una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 3.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.».
3. Nell'ambito delle iniziative del Piano nazionale garanzia giovani, il Fondo «Mille giovani per la cultura» previsto dall'art. 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e' rifinanziato con stanziamento pari a 1 milione di euro per il 2015.
(( 3-bis. Al terzo periodo del comma 24 dell'art. 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2015».
3-ter. Il comma 25 dell'art. 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' sostituito dal seguente:
«25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e sono previste le modalita' di attuazione dei relativi interventi anche attraverso apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)».
3-quater. Al fine di favorire progetti, iniziative e attivita' di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realta' territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e' adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il «Programma Italia 2019», volto a valorizzare, attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle citta' a «Capitale europea della cultura 2019». Il «Programma Italia 2019» individua, secondo principi di trasparenza e pubblicita', anche tramite portale web, per ciascuna delle azioni proposte, l'adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi dell'Unione europea per il periodo 2014-2020. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di «Capitale italiana della cultura» ad una citta' italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del percorso di individuazione della citta' italiana «Capitale europea della cultura 2019». I progetti presentati dalla citta' designata «Capitale italiana della cultura» al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. A tal fine il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica i programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla citta' designata «Capitale italiana della cultura», finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno degli enti pubblici territoriali. ))

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si provvede ai sensi dell'art. 17.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 60 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n.
305, S.O., come modificato dalla presente legge:
"Art. 60. Finanziamento degli investimenti per lo
sviluppo.
1. Gli stanziamenti del fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'art. 61 della presente legge
nonche' le risorse del fondo unico per gli incentivi alle
imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, limitatamente agli interventi territorializzati
rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle
autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilita' assegnate agli
strumenti di programmazione negoziata, in fase di
regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal
CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri
in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata
esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di
cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui
all'art. 61 della presente legge, e' effettuata in
relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli
interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato
in merito alle singole misure di incentivazione e alla
finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale.
Per assicurare l'accelerazione della spesa le
amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE,
sulla base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai
sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per
ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il
cronoprogramma delle attivita' e di spesa. Gli interventi
finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le
procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli
interventi di accelerazione da realizzare nel 2004
riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza,
trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico.
2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle
operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i
soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la
medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli
interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa
localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego delle
risorse assegnate..
3. Presso il Ministero delle attivita' produttive e'
istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse
del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui
all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con
riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le
disponibilita' assegnate alla programmazione negoziata per
patti territoriali, contratti d'area e contratti di
programma, nonche' le risorse che gli siano allocate in
attuazione del comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le
economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o
parziale degli interventi citati, nonche' quelle di cui al
comma 6 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli
oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la
promozione industriale, di cui all'art. 14, comma 3, della
legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le
attivita' di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni
di spesa di cui al fondo istituito dal presente comma,
gravano su detto fondo. A tal fine provvede, con proprio
decreto, il Ministro delle attivita' produttive.
4. A decorrere dal 2014, una quota pari al 3 per cento
delle risorse aggiuntive annualmente previste per le
infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della
spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni
culturali. L'assegnazione della predetta quota e' disposta
dal CIPE nell'ambito delle risorse effettivamente
disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base
della finalizzazione derivante da un programma di
interventi in favore dei beni culturali.
4-bis. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio
morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della
lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Guerra di
liberazione, una quota delle risorse di cui al comma 4,
pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014,
2015 e 2016, e' destinata a finanziare interventi di
recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria. Gli
interventi di cui al presente comma sono individuati dal
Comitato storico-scientifico per gli anniversari di
interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 6 giugno 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013.
4-ter. Per finanziare progetti culturali elaborati da
enti locali nelle periferie urbane e' destinata una quota
delle risorse di cui al comma 4, pari a 3.000.000 di euro,
per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del
completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese,
nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, puo' essere
previsto il rifinanziamento degli interventi di cui
all'art. 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
6. Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002
relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei
contratti d'area, nonche' per quelle di assistenza
tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero
delle attivita' produttive e' autorizzato a corrispondere i
compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate
dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle
somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle
Del.CIPE 17 marzo 2000, n. 31 e Del.CIPE 21 dicembre 2001,
n. 123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale
n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il
Ministero delle attivita' produttive e' altresi'
autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli
importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli
stessi soggetti contratti a trattativa privata per il
completamento delle attivita' previste dalle stesse
convenzioni.".
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5-bis, del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi
urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare
giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di
imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 giugno 2013, n. 150, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 2013, n. 196:
"Art. 2. Interventi straordinari per favorire
l'occupazione, in particolare giovanile
(Omissis).
5-bis. Al fine di sostenere la tutela del settore dei
beni culturali e' istituito, per l'anno 2014, presso il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo un Fondo straordinario con stanziamento pari a 1
milione di euro, denominato "Fondo mille giovani per la
cultura", destinato alla promozione di tirocini formativi e
di orientamento nei settori delle attivita' e dei servizi
per cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di
eta'. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definiti i
criteri e le modalita' di accesso al Fondo di cui al
presente comma.".
Si riporta il testo dell'art. 13, comma 25, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti
di avvio del piano "Destinazione Italia", per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 dicembre 2013, n. 300, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 13. Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i
lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo.
(Omissis).
25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, sono disciplinati i criteri per l'utilizzo delle
risorse per gli interventi di cui al comma 24 e sono
previste le modalita' di attuazione dei relativi interventi
anche attraverso apposita convenzione con l'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI).".
Si riportano i testi dell'art. 8 e dell'art. 9 del
citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno."
Art. 9. Funzioni.
1. La Conferenza unificata assume deliberazioni,
promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri,
designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai
compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai
comuni e alle comunita' montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di
legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'art. 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle
autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti
delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla
legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'art. 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle problematiche
connesse agli indirizzi di politica generale che possono
incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e
comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione ed
erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui
al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta
del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere
della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento
dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai
sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale.".
Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni
(Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed
interventi speciali per la rimozione di squilibri economici
e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009,
n. 42), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2011,
n. 143:
"Art. 4. Fondo per lo sviluppo e la coesione.
1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assume la
denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, di
seguito denominato: "Fondo". Il Fondo e' finalizzato a dare
unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli
interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono
rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse
aree del Paese.
2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con
l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi
strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e
la complementarieta' delle procedure di attivazione delle
relative risorse con quelle previste per i fondi
strutturali dell'Unione europea.
3. Il Fondo e' destinato a finanziare interventi
speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali,
secondo le modalita' stabilite dal presente decreto.
L'intervento del Fondo e' finalizzato al finanziamento di
progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia
di carattere immateriale, di rilievo nazionale,
interregionale e regionale, aventi natura di grandi
progetti o di investimenti articolati in singoli interventi
di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro
funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e
risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto
attiene al profilo temporale. La programmazione degli
interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente
articolo e' realizzata tenendo conto della programmazione
degli interventi di carattere ordinario.".
 
Art. 8

(( Misure urgenti per favorire l'occupazione presso gli istituti e i
luoghi della cultura di appartenenza pubblica ))


(( 1. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonche' valorizzazione dei beni culturali in gestione, gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di eta' non superiore a quaranta anni, individuati mediante apposita procedura selettiva. A decorrere dall'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ai sensi della normativa vigente, degli elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, i contratti di cui al precedente periodo sono riservati ai soggetti iscritti in detti elenchi. In nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione. Ogni diversa previsione o pattuizione e' nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici. I rapporti di cui al presente comma sono comunque valutabili ai fini di eventuali successive procedure selettive nella pubblica amministrazione.
2. I rapporti di lavoro per le esigenze temporanee di cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo ostativo al ricorso ai predetti rapporti.
3. La finalita' di miglioramento del servizio di valorizzazione dei beni culturali puo' essere conseguita, con riguardo ai giovani professionisti di cui al comma 1 di eta' non superiore a ventinove anni, mediante la presentazione, da parte degli istituti della cultura di appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici amministrativi competenti, anche su richiesta degli enti pubblici territoriali, di apposite iniziative nell'ambito del servizio civile nazionale, settore patrimonio artistico e culturale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, per gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 17. Le regioni e gli enti pubblici territoriali provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento della spesa complessiva di personale. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
2010, n. 125, S.O., convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176, S.O.:
"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al
presente comma costituiscono principi generali ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano
le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli
enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali
in sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il
limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per
cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013
gli enti locali possono superare il predetto limite per le
assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio
delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e
del settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo
svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro
accessorio di cui all'art. 70, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Resta fermo che
comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno
2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 188, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca
resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma 187
dell'art. 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni. Al fine di assicurare la
continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari
della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il
presente comma non si applica altresi', nei limiti di
cinquanta unita' di personale, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo
svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del
relativo onere si provvede mediante l'attivazione della
procedura per l'individuazione delle risorse di cui
all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall' art. 38, commi
13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla
struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera
a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il
mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.".
Si riportano i testi degli articoli 115 e 117 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni (Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O.:
"Art. 115. Forme di gestione.
1. Le attivita' di valorizzazione dei beni culturali di
appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o
indiretta.
2. La gestione diretta e' svolta per mezzo di strutture
organizzative interne alle amministrazioni, dotate di
adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria
e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le
amministrazioni medesime possono attuare la gestione
diretta anche in forma consortile pubblica.
3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione
a terzi delle attivita' di valorizzazione, anche in forma
congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i
beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai
sensi dell'art. 112, comma 5, qualora siano conferitari dei
beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza
pubblica, sulla base della valutazione comparativa di
specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano
ai soggetti indicati all'art. 112, comma 5, non possono
comunque essere individuati quali concessionari delle
attivita' di valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di
assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni
culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate
ai commi 2 e 3 e' attuata mediante valutazione comparativa
in termini di sostenibilita' economico-finanziaria e di
efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La
gestione in forma indiretta e' attuata nel rispetto dei
parametri di cui all'art. 114.
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove
conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai
sensi dell'art. 112, comma 5, regolano i rapporti con i
concessionari delle attivita' di valorizzazione mediante
contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra
l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle
attivita' di valorizzazione ed i relativi tempi di
attuazione, i livelli qualitativi delle attivita' da
assicurare e dei servizi da erogare, nonche' le
professionalita' degli addetti. Nel contratto di servizio
sono indicati i servizi essenziali che devono essere
comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle
attivita' di valorizzazione sia attuata dai soggetti
giuridici di cui all'art. 112, comma 5, in quanto
conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la
vigilanza sul rapporto concessorio e' esercitata anche
dalle amministrazioni cui i beni pertengono.
L'inadempimento, da parte del concessionario, degli
obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di
servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente
stabilite, determina anche, a richiesta delle
amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del
rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo,
degli effetti del conferimento in uso dei beni.
7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio
dei soggetti di cui all'art. 112, comma 5, anche con il
conferimento in uso dei beni culturali che ad esse
pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di
fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del
conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i
casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui
al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni
conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia
patrimoniale specifica se non in ragione del loro
controvalore economico.
8. Alla concessione delle attivita' di valorizzazione
puo' essere collegata la concessione in uso degli spazi
necessari all'esercizio delle attivita' medesime,
previamente individuati nel capitolato d'oneri. La
concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in
qualsiasi caso di cessazione della concessione delle
attivita'.
9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle
disposizioni del presente articolo il Ministero provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza."
"Art.117. Servizi per il pubblico.
1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati
all'art. 101 possono essere istituiti servizi di assistenza
culturale e di ospitalita' per il pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i
cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e
informatici, ogni altro materiale informativo, e le
riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici
per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito
bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche
e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione
commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di
assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi
di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri
di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di
guardaroba;
g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni
culturali, nonche' di iniziative promozionali.
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti
in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e
di biglietteria.
4. La gestione dei servizi medesimi e' attuata nelle
forme previste dall'art. 115.
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e
ripartiti ai sensi dell'art. 110.".
 
Art. 9

Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d'imposta per
la digitalizzazione degli esercizi ricettivi

1. Per sostenere la competitivita' del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta (( 2014, 2015 e 2016 )) agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, (( nonche', per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 5, alle agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012, pubblicato nel supplemento straordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2012, che risultino appartenenti al cluster 10 - Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all'allegato 15 annesso al citato decreto )) e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attivita' di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari importo.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto esclusivamente per spese relative a:
a) impianti wi-fi;
b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
(( c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purche' in grado di garantire gli standard di interoperabilita' necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; ))
d) spazi e pubblicita' per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalita' per persone con disabilita';
g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.
2-bis. (( Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 )) i costi relativi alla intermediazione commerciale.
3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalita' e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. (( La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e' utilizzabile non prima del 1º gennaio 2015.
4-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 e' revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalita' estranee all'esercizio di impresa. ))

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonche' le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 si provvede ai sensi dell'art. 17.
Riferimenti normativi

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
28 dicembre 2012 (Approvazione degli studi di settore
relativi ad attivita' economiche nel comparto dei servizi)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2012, n.
303, S.S..
Per il testo degli articoli 61 e 109, comma 5, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, si veda la relativa nota all'art. 6.
Per il testo dell'art. 17 del citato decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si veda la relativa nota
all'art. 1.
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti
tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,
nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di
un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 marzo 2010, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010 n. 73, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 maggio 2010, n. 120:
"Art. 1. Disposizioni in materia di contrasto alle
frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere».
(Omissis).
6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le
procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione e'
autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche
territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i
termini e secondo le modalita' telematiche stabiliti con
provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i
dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione
delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme
recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma
l'alimentazione della contabilita' speciale n. 1778
«Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti
d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a
legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai
contribuenti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo
appositamente istituiti.".
 
Art. 10
(( Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture
ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialita' nel
settore turistico ))

(( 1. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta ricettiva per accrescere la competitivita' delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformita' alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', adottata a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per le tipologie di spesa di cui al comma 7 del presente articolo, secondo le modalita' ivi previste.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, e' riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'impostanon concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e' utilizzabile non prima del 10 gennaio 2015.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare a:
a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito di imposta;
b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;
d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, nonche' per promuovere l'adozione e la diffusione della «progettazione universale» e l'incremento dell'efficienza energetica, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.
6. Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa:
a) all'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, le parole: «nei territori costieri» sono soppresse, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» e le parole: «nei medesimi territori» sono sostituite dalle seguenti: «nei territori interessati»;
2) al comma 5, al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo» e il secondo periodo e' soppresso;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati ai sensi dei commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalita', anche al fine di aumentare l'attrattivita', favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni per la riqualificazione delle aree del distretto, per la realizzazione di opere infrastrutturali, per l'aggiornamento professionale del personale, per la promozione delle nuove tecnologie»;
4) al comma 6, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) i distretti costituiscono "zone a burocrazia zero" ai sensi dell'art. 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; restano esclusi dalle misure di semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
b) in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le misure di agevolazione e di semplificazione connesse al regime proprio delle «zone a burocrazia zero» trovano applicazione per tutte le aree e gli immobili ricadenti nell'ambito territoriale del distretto turistico, ancorche' soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico;
c) il contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, e' utilizzabile con riferimento al settore turistico anche per il perseguimento dei seguenti obiettivi: supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto; incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacita' competitiva e innovativa dell'imprenditoria turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.
7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'art. 17. Una quota pari al 10 per cento del limite massimo complessivo di cui al primo periodo e' destinata, per ciascun anno, alla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 2, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi ne' destini a finalita' estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n.
245, S.O.:
"Art. 3. Definizioni degli interventi edilizi.
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere
e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi e le superfici delle singole
unita' immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento
conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita'
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con
essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica nonche' quelli volti al ripristino di edifici,
o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile
accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che,
con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la
medesima sagoma dell'edificio preesistente;
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non
rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o
interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera
e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti,
anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione
in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a
soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano
installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno
di strutture ricettive all'aperto, in conformita' alla
normativa regionale di settore, per la sosta ed il
soggiorno di turisti;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche
degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione
e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree,
qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero
che comportino la realizzazione di un volume superiore al
20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di
materiali, la realizzazione di impianti per attivita'
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica",
quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico
- edilizio con altro diverso, mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro
prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.".
La legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive
modificazioni (Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio
1989, n. 21.
Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e
dell'eliminazione delle barriere architettoniche), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1989, n. 145,
S.O..
La legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a
New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilita'), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
marzo 2009, n. 61.
Per il testo degli articoli 61 e 109, comma 5, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, si veda la relativa nota all'art. 6.
Per il testo dell'art. 17 del citato decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si veda la relativa nota
all'art. 1.
Per il testo dell'art. 1, comma 6, del citato
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, si veda la relativa
nota all'art. 9.
Si riporta il testo dell'art. 3 del citato
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 3. Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero",
Distretti turistici, nautica da diporto.
1.
2.
3.
4. Possono essere istituiti, con decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, su
richiesta delle imprese del settore che operano nei
territori interessati, previa intesa con le Regioni
interessate, i Distretti turistici con gli obiettivi di
riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello
nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle
aree e dei settori del Distretto, di migliorare
l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei
servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle
imprese che vi operano con particolare riferimento alle
opportunita' di investimento, di accesso al credito, di
semplificazione e celerita' nei rapporti con le pubbliche
amministrazioni.
5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione
dei Distretti e' effettuata, entro il 31 dicembre 2015,
dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e con i Comuni
interessati, previa conferenza di servizi, che e'
obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del
settore turistico che operano nei medesimi territori. Il
relativo procedimento si intende concluso favorevolmente
per gli interessati se l'amministrazione competente non
comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni
dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego.
5-bis.Nell'ambito dei distretti, come individuati ai
sensi dei commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti
pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di
semplificazione amministrativa e fiscalita', anche al fine
di aumentare l'attrattivita', favorire gli investimenti e
creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante
azioni per la riqualificazione delle aree del distretto,
per la realizzazione di opere infrastrutturali, per
l'aggiornamento professionale del personale, per la
promozione delle nuove tecnologie.
6. Nei Distretti turistici si applicano le seguenti
disposizioni:
a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai
sensi dell' art. 3, comma 4-ter e seguenti, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modificazioni, si applicano le disposizioni
agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la
ricerca e lo sviluppo di cui all' art. 1, comma 368,
lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da
adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle
medesime imprese, ancorche' non costituite in rete, si
applicano comunque, su richiesta, le disposizioni
agevolative in materia fiscale di cui all' art. 1, comma
368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005;
b)i distretti costituiscono "zone a burocrazia zero" ai
sensi dell'art. 37-bisdel decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221; restano esclusi dalle misure di
semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di
assenso comunque denominati prescritti dal codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 ;
c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di
coordinamento delle attivita' delle Agenzie fiscali e
dell'INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto
intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque
questione di competenza propria di tali enti e possono
presentare richieste e istanze, anche rivolte a qualsiasi
altra amministrazione statale, nonche' ricevere i
provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti. Con
decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonche' con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura
non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, sono emanate, in coordinamento con la
disciplina vigente in materia di Sportello unico per le
attivita' produttive e di comunicazione unica, le
disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la
funzionalita' degli sportelli unici, rispettivamente, per
le questioni di competenza dei predetti enti, nonche' di
competenza delle amministrazioni statali. Per le attivita'
di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie
fiscali e dell'INPS gli sportelli unici assicurano
controlli unitari, nonche' una pianificazione e l'esercizio
di tali attivita' in modo tale da influire il meno
possibile sull'ordinaria attivita' propria delle imprese
dei Distretti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai
periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori
oneri. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi
previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili in base alla legislazione vigente.
7. Per semplificare gli adempimenti amministrativi
relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali
ed alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere
stagionale, al Codice della nautica da diporto di cui al
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i commi 1 e 2
dell'art. 1 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le disposizioni del presente codice si applicano
alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini
commerciali mediante le unita' da diporto di cui all'art. 3
del presente codice, ivi comprese le navi di cui all'art. 3
della legge 8 luglio 2003, n. 172.
2. Ai fini del presente codice si intende per
navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime
ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di
lucro, nonche' quella esercitata a scopi commerciali, anche
mediante le navi di cui all'art. 3 della legge 8 luglio
2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.''.
8. Per incentivare la realizzazione di porti e approdi
turistici e razionalizzare il procedimento di rilascio
delle relative concessioni demaniali marittime:
a) all'art. 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo
il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo
stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per
funzioni portuali di preminente interesse pubblico, nella
predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere
valutata, con priorita', la possibile finalizzazione delle
predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come
definiti dall' art. 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.";
b) ferma restando la disciplina relativa
all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base
alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche' alle rispettive
norme di attuazione, al procedimento di revisione del
quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni
demaniali marittime per le strutture portuali di cui all'
art. 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si
applicano i criteri e le modalita' di affidamento
appositamente definiti nell'ambito dell'intesa raggiunta ai
sensi dell' art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, in sede di conferenza Stato -
Regioni.".
Si riporta il testo dell'art. 37-bis del decreto legge
18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
ottobre 2012, n. 245, S.O., convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294, S.O.:
"Art. 37-bis. Zone a burocrazia zero
1. Nell'ambito delle attivita' di sperimentazione di
cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, che proseguono fino al 31 dicembre
2013, possono essere individuate «zone a burocrazia zero»,
non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del
patrimonio storico-artistico.
2. Nelle zone di cui al comma 1 i soggetti
sperimentatori possono individuare e rendere pubblici i
casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza
necessarie alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono sostituite da una
comunicazione dell'interessato allo sportello unico per le
attivita' produttive. Nei rimanenti casi per le nuove
iniziative produttive, avviate successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, i procedimenti amministrativi sono conclusi con
l'adozione del provvedimento conclusivo previa apposita
conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli
interessati, anche con modalita' asincrona. I provvedimenti
conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro
positivamente adottati entro trenta giorni dall'avvio del
procedimento se un provvedimento espresso non e' adottato
entro tale termine.
3. Per le aree ubicate nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia, ove la zona a burocrazia zero coincida con una
delle zone franche urbane di cui all'art. 37, le risorse
previste per tali zone franche urbane, ai sensi dell'art.
1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la
concessione di contributi diretti alle nuove iniziative
produttive avviate nelle zone a burocrazia zero.
4. Il comma 2 non si applica ai procedimenti
amministrativi di natura tributaria, di pubblica sicurezza
ed attinenti all'incolumita' pubblica. L'art. 43 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
abrogato.
5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano
nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio
dello Stato.".
Il testo dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge l0
febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori
industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di
produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
febbraio 2009, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 aprile 2009, n. 85, S.O..
 
Art. 11

Norme urgenti in materia di mobilita', accoglienza e guide turistiche

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e (( con )) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redige e adotta il piano straordinario della mobilita' turistica. Tale piano favorisce la fruibilita' del patrimonio culturale con particolare attenzione alle destinazioni minori, (( al Sud Italia e alle aree interne del Paese. ))
2. Per promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, in qualita' di amministrazione procedente, convoca apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2 e per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, (( ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari, )) le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonche' ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, possono essere concessi in uso gratuito, (( con acquisizione delle eventuali migliorie, senza corresponsione di alcun corrispettivo, al momento della restituzione del bene, mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilita' ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunita' turistica, )) a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da (( soggetti fino a quaranta anni, )) con oneri di manutenzione straordinaria a carico del concessionario. Il termine di durata della concessione non puo' essere superiore (( a nove anni, rinnovabili per altri nove anni, tenendo in considerazione le spese di investimento sostenute. ))
3-bis. Per le finalita' di cui al comma 3, le agevolazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, si applicano anche alle societa' cooperative.
(( 3-ter. Al fine di potenziare l'offerta turistico-culturale e di valorizzare con azioni congiunte il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione, nell'ambito del Piano strategico nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, assumono priorita' i progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l'ideazione e la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, inseriti nei circuiti nazionali di cui al comma 2 e nei percorsi di cui al comma 3. Gli itinerari sono finalizzati a mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti in diversi territori, migliorandone la fruizione pubblica. A tal fine, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, predispongono, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministero dello sviluppo economico, appositi progetti, elaborati sulla base dell'analisi dei territori e della mappatura delle risorse nonche' della progettazione di interventi concreti e mirati a favorire l'integrazione turistica. ))
4. All'art. 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 ottobre 2014», (( e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: )) «, nonche', previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio.».
5. Dall'attuazione del presente articolo non (( devono derivare )) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge 7
agosto 1990, n. 241:
"Art. 14. Conferenza di servizi
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente
puo' indire una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito
all'amministrazione procedente di provvedere direttamente
in assenza delle determinazioni delle amministrazioni
competenti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di
concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e'
convocata dal concedente ovvero, con il consenso di
quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni
fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in
materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando
la conferenza e' convocata ad istanza del concessionario
spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.".
Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni
(Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in
attuazione dell'art. 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999,
n. 144), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2000,
n. 156:
"Art. 2. Benefici.
1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al
presente Capo sono concedibili mutui agevolati per gli
investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima
di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della
spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e
delle eventuali successive disposizioni comunitarie
applicabili modificative del predetto regolamento.
2. I mutui di cui al comma 1 possono essere assistiti
dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio
speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da
realizzare.".
Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 6 agosto
2013, n. 97, e successive modificazioni (Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Disposizioni relative alla libera prestazione
e all'esercizio stabile dell'attivita' di guida turistica
da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot
4277/12/MARK.
1. L'abilitazione alla professione di guida turistica
e' valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini
dell'esercizio stabile in Italia dell'attivita' di guida
turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica
professionale conseguita da un cittadino dell'Unione
europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il
territorio nazionale.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini
dell'Unione europea abilitati allo svolgimento
dell'attivita' di guida turistica nell'ambito
dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano
in regime di libera prestazione dei servizi senza
necessita' di alcuna autorizzazione ne' abilitazione, sia
essa generale o specifica.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata,
da adottare il 31 ottobre 2014, sono individuati i siti di
particolare interesse storico, artistico o archeologico per
i quali occorre una specifica abilitazione, nonche', previa
intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti
necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del
procedimento di rilascio.".
 
(( Art. 11 bis
Start-up turismo

1. In aggiunta a quanto stabilito dall'art. 25, comma 2, lettera f), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si considerano start-up innovative anche le societa' che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Tali servizi devono riguardare la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio; l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione nonche' l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico; l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonche' lo svolgimento di attivita' conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.
2. Le imprese start-up innovative di cui al comma 1 possono essere costituite anche nella forma della societa' a responsabilita' limitata semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis del codice civile.
3. Le societa' di cui al comma 2, qualora siano costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di eta' all'atto della costituzione della medesima societa', sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2015. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 25, comma 2, del citato
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179:
"Art. 25. Start-up innovativa e incubatore certificato:
finalita', definizione e pubblicita'.
(Omissis).
2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up
innovativa, di seguito «start-up innovativa», e' la
societa' di capitali, costituita anche in forma
cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas
Europaea, residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale
sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su
un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i
seguenti requisiti:
a).
b) e' costituita e svolge attivita' d'impresa da non
piu' di quarantotto mesi;
c) ha la sede principale dei propri affari e interessi
in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attivita' della
start-up innovativa, il totale del valore della produzione
annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato
entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non e'
superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo
sviluppo, la produzione e la commercializzazione di
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
g) non e' stata costituita da una fusione, scissione
societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di
azienda;
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori
requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o
superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e
valore totale della produzione della start-up innovativa.
Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse
le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai
fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto
dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le
spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo
sviluppo precompetitivo e competitivo, quali
sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business
plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti
da incubatori certificati, i costi lordi di personale
interno e consulenti esterni impiegati nelle attivita' di
ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le
spese legali per la registrazione e protezione di
proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese
risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte
in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno
di vita, la loro effettuazione e' assunta tramite
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della
start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi
titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della
forza lavoro complessiva, di personale in possesso di
titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un
dottorato di ricerca presso un'universita' italiana o
straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto,
da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso
istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o
all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due
terzi della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di laurea magistrale ai sensi dell'art. 3 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno
una privativa industriale relativa a una invenzione
industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a
semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale ovvero sia
titolare dei diritti relativi ad un programma per
elaboratore originario registrato presso il Registro
pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche'
tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto
sociale e all'attivita' di impresa.".
Si riporta il testo dell'art. 2463-bis del Codice
civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante
"Approvazione del testo del Codice civile", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, ediz.
straord.):
"Art. 2463-bis. Societa' a responsabilita' limitata
semplificata.
La societa' a responsabilita' limitata semplificata
puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale da
persone fisiche.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto
pubblico in conformita' al modello standard tipizzato con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dello sviluppo economico, e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita,
il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di
societa' a responsabilita' limitata semplificata e il
comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali
sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1
euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto
all'art. 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e
interamente versato alla data della costituzione. Il
conferimento deve farsi in denaro ed essere versato
all'organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del
secondo comma dell'art. 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori.
Le clausole del modello standard tipizzato sono
inderogabili.
La denominazione di societa' a responsabilita' limitata
semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e
versato, la sede della societa' e l'ufficio del registro
delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere
indicati negli atti, nella corrispondenza della societa' e
nello spazio elettronico destinato alla comunicazione
collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si
applicano alla societa' a responsabilita' limitata
semplificata le disposizioni del presente capo in quanto
compatibili.".
Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n.
280, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Gazz.
Uff. 27 dicembre 2004, n. 302:
"Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.
(Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
 
Art. 12
(( Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza,
l'imparzialita' e il buon andamento dei procedimenti in materia di
beni culturali e paesaggistici ))

1. Al fine di semplificare i procedimenti in materia di autorizzazione paesaggistica, all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.»;
(( b). (soppressa).
1-bis. Al fine di assicurare l'imparzialita' e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, possono essere riesaminati, d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da apposite commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, costituite esclusivamente da personale appartenente ai ruoli del medesimo Ministero e previste a livello regionale o interregionale dal regolamento di organizzazione di cui all'art. 14, comma 3. Le commissioni di garanzia possono riesaminare la decisione entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, che e' trasmesso per via telematica dai competenti organi periferici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, contestualmente alla sua adozione, alle commissioni e altre amministrazioni coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro tre giorni dalla sua ricezione. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente periodo, l'atto si intende confermato. La procedura di cui al presente comma si applica altresi' nell'ipotesi di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche su iniziativa dell'amministrazione procedente. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo, con il quale sono disciplinate le funzioni e la composizione delle commissioni, il potere di riesame di cui al presente comma e' attribuito ai comitati regionali di coordinamento previsti dall'art. 19 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233. Alle attivita' delle commissioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti delle predette commissioni non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
1-ter. Per assicurare la trasparenza e la pubblicita' dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonche' per favorire le attivita' di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono pubblicati integralmente nel sito internet del Ministero e in quello, ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto, secondo le disposizioni in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. ))

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'art. 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entita', nonche' allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'art. 108 dopo la parola «pubblici» sono inserite le seguenti: «o privati» e dopo la parola «valorizzazione» sono inserite le seguenti: «, purche' attuate senza scopo di lucro.»;
b) all'art. 108, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
(( «3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attivita', svolte senza scopo di lucro, per finalita' di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: ))
1) la riproduzione di beni culturali (( diversi dai beni bibliografici e archivistici )) attuata con modalita' che non comportino alcun contatto fisico con il bene, ne' l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, ne', (( all'interno degli istituti della cultura, )) l'uso di stativi o treppiedi;
2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte (( a scopo di lucro, neanche indiretto». ))
4. Al fine di semplificare la consultazione degli archivi, sono adottate le seguenti modificazioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni:
a) la lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 122 (( e' abrogata; ))
b) al comma 1 dell'art. 41, primo periodo, le parole «quarant'anni» sono sostituite dalle seguenti: «trent'anni».
5. Dall'attuazione del presente articolo non (( devono derivare )) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 146 del citato decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 146 Autorizzazione
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico,
tutelati dalla legge, a termini dell'art. 142, o in base
alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1,
lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne' introdurvi
modificazioni che rechino pregiudizio ai valori
paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
presentare alle amministrazioni competenti il progetto
degli interventi che intendano intraprendere, corredato
della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare
i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e'
preordinata alla verifica della compatibilita' fra
interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.
Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o
integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto
autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o
agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'art. 167,
commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata in
sanatoria successivamente alla realizzazione, anche
parziale, degli interventi. L'autorizzazione e' efficace
per un periodo di cinque anni, scaduto il quale
l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del
quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza
del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia
dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista
efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per
la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in
ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di
quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili
all'interessato.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si
pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere
vincolante del soprintendente in relazione agli interventi
da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla
legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo
quanto disposto all'art. 143, commi 4 e 5. Il parere del
soprintendente, all'esito dell'approvazione delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati,
predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nonche' della positiva verifica da parte del Ministero, su
richiesta della regione interessata, dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura
obbligatoria non vincolante ed e' reso nel rispetto delle
previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione
degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente
provvede sulla domanda di autorizzazione. (234)
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in
materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse
strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i
rispettivi territori, a province, a forme associative e di
cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti
disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti
parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari della
delega dispongano di strutture in grado di assicurare un
adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza
dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per
l'applicazione dell'art. 149, comma 1, alla stregua dei
criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141,
comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).
Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione
verifica se l'istanza stessa sia corredata della
documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove
necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a
svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni
dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua
gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento
proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
dichiarazione di interesse pubblico e nei piani
paesaggistici e trasmette al soprintendente la
documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una
proposta di provvedimento, e da' comunicazione
all'interessato dell'inizio del procedimento e
dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del
progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
dello stesso alle disposizioni contenute nel piano
paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui
all'art. 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque
giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in
caso di parere negativo, comunica agli interessati il
preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art.
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti
giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione
provvede in conformita'.
9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo
periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso
il prescritto parere, l'amministrazione competente puo'
indire una conferenza di servizi, alla quale il
soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto.
La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di
quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni
dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente,
l'amministrazione competente provvede sulla domanda di
autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro
d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
dall'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono stabilite procedure semplificate per il rilascio
dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve
entita' in base a criteri di snellimento e concentrazione
dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui
agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo
periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia
pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione
in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche
mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia
delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa
inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva
e' presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa, senza
indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel
corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso
parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici
territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco
nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti
al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con
ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, dalle
associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono
essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non
abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco
delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni
trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via
telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di
ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del
relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano
anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
di cave e torbiere nonche' per le attivita' minerarie di
ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'art.
134.
15.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
Si riporta il testo dell'art. 14-quater, comma 1, della
citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
"Art. 14-quater. Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi
1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle
amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela
ambientale, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', regolarmente convocate alla
conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve
essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere
congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza
medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2.
3. Al di fuori dei casi di cui all'art. 117, ottavo
comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo
terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga
espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la questione, in attuazione e nel
rispetto del principio di leale collaborazione e dell'art.
120 della Costituzione, e' rimessa dall'amministrazione
procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri,
che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con
la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate,
in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una
regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero
previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati,
in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o
regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se
l'intesa non e' raggiunta entro trenta giorni, la
deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere
comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da
una regione o da una provincia autonoma in una delle
materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento
dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione
della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri,
viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri con la partecipazione della regione o della
provincia autonoma, degli enti locali e delle
amministrazioni interessate, attraverso un unico
rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad
esprimere in modo vincolante la volonta'
dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale
riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche
indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione
condivisa, anche volta a modificare il progetto originario.
Se l'intesa non e' raggiunta nel termine di ulteriori
trenta giorni, e' indetta una seconda riunione dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime
modalita' della prima, per concordare interventi di
mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali
alternative a quella originaria. Ove non sia comunque
raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta
giorni, le trattative, con le medesime modalita' delle
precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a
individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle
predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la
deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere
comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti
delle regioni o delle province autonome interessate.
3-bis.
3-ter.
3-quater.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.".
Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e
successive modificazioni (Regolamento di riorganizzazione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma
dell' art. 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n.
296), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2007,
n. 291, S.O.:
"Art. 19. Comitati regionali di coordinamento.
1. Il Comitato regionale di coordinamento e' organo
collegiale a competenza intersettoriale.
2. Il Comitato esprime pareri:
a) obbligatoriamente, in merito alle proposte di
dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi
ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela
intersettoriale, nonche' in merito alle proposte di
prescrizioni di tutela indiretta;
b) a richiesta del direttore regionale, su ogni
questione di carattere generale concernente la materia dei
beni culturali.
3. Il Comitato e' presieduto dal direttore regionale ed
e' composto dai soprintendenti di settore operanti in
ambito regionale quando si esprime sulle questioni di cui
al comma 2, lettera a). Tale composizione e' integrata con
i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in
ambito regionale quando il Comitato si esprime sulle
questioni di cui al comma 2, lettera b).
4. Le risorse umane e strumentali necessarie per il
funzionamento dei Comitati sono assicurate dalle rispettive
direzioni regionali, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato.".
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e
successive modificazioni (Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
aprile 2013, n. 80.
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni (Codice in materia di protezione
dei dati personali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 luglio 2003, n. 174, S.O..
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
"Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
"Art. 3. Intese.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.".
Si riportano i testi dell'art. 19 e dell'art. 20 della
citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
"Art. 19. Segnalazione certificata di inizio attivita'
- Scia.
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione
non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti
richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto
generale, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito
da una segnalazione dell'interessato, con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla
cittadinanza, all'amministrazione della giustizia,
all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' art. 38, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni
sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per
consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero
l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma,
salve le verifiche successive degli organi e delle
amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata
delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche'
dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata
mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo
esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la
segnalazione si considera presentata al momento della
ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi
effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in
ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque
salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies 21-nonies. In caso di dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'
false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6,
nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, puo' sempre e in ogni tempo adottare i
provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma
6-bis, all'amministrazione e' consentito intervenire solo
in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio
artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per
la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo
motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare
comunque tali interessi mediante conformazione
dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di
cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.
Art. 20. Silenzio assenso.
1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 19, nei
procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di
provvedimenti amministrativi il silenzio
dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di
accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori
istanze o diffide, se la medesima amministrazione non
comunica all'interessato, nel termine di cui all'art. 2,
commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non
procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al
comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV,
anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive
dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione
equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione
competente puo' assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli atti e procedimenti riguardanti il
patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa
nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e
la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumita', ai
casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di
provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la
legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come
rigetto dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti
individuati con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
5-bis. ".
Si riportano i testi dell'art. 41, comma 1, dell'art.
108, comma 3, e dell'art. 122, comma 1, del citato decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificati dalla
presente legge:
"Art. 41. Obblighi di versamento agli Archivi di Stato
dei documenti conservati dalle amministrazioni statali.
1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato
versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di
Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre
trent'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono
la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono
versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe
cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti
notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio
professionale anteriormente all'ultimo centennio."
"Art. 108. Canoni di concessione, corrispettivi di
riproduzione, cauzione.
(Omissis).
3. Nessun canone e' dovuto per le riproduzioni
richieste da privati per uso personale o per motivi di
studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalita'
di valorizzazione, purche' attuate senza scopo di lucro. I
richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese
sostenute dall'amministrazione concedente.

3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti
attivita',svoltesenza scopo di lucro, per finalita' di
studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o
espressione creativa, promozione della conoscenza del
patrimonio culturale:
1) la riproduzione di beni culturalidiversi dai beni
bibliografici e archivisticiattuata con modalita' che non
comportino alcun contatto fisico con il bene, ne'
l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, ne',
all'interno degli istituti della cultura,l'uso di stativi o
treppiedi;
2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini
di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non
poter essere ulteriormente riprodottea scopo di lucro,
neanche indiretto."
"Art. 122. Archivi di Stato e archivi storici degli
enti pubblici: consultabilita' dei documenti.
1. I documenti conservati negli archivi di Stato e
negli archivi storici delle regioni, degli altri enti
pubblici territoriali nonche' di ogni altro ente ed
istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad
eccezione:
a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai
sensi dell'art. 125, relativi alla politica estera o
interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta
anni dopo la loro data;
b) di quelli contenenti i dati sensibili nonche' i dati
relativi a provvedimenti di natura penale espressamente
indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati
personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la
loro data. Il termine e' di settanta anni se i dati sono
idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o
rapporti riservati di tipo familiare;
b-bis) (abrogata).".
 
Art. 13
Misure urgenti per la semplificazione degli adempimenti burocratici
al fine di favorire l'imprenditorialita' turistica
1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita', nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e ai sensi dell'art. 29, comma 2-ter, della medesima legge:
a) l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive;
b) l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operativita' delle agenzie di viaggi e turismo, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilita' e finanziari, previsti dalle competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di semplificazione previsti dal comma 1.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 29, comma 2-ter, della
citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
"Art. 29. Ambito di applicazione della legge.
(Omissis).
2-ter.Attengono altresi' ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all' art. 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione le disposizioni della presente legge
concernenti la dichiarazione di inizio attivita' e il
silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la
possibilita' di individuare, con intese in sede di
Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non
si applicano.".
Per il testo dell'art. 19 della citata legge 7 agosto
1990, n. 241, si veda la relativa nota all'art. 12.
 
(( Art. 13 bis
Istituzione del gruppo di lavoro sul tax free shopping

1. E' istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un gruppo di lavoro finalizzato a individuare principi e criteri per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria tax free shopping, per la corretta applicazione dell'art. 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al fine di individuare risorse da destinare alle attivita' di promozione del turismo.
2. Al gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, partecipano rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Entro cinque mesi dall'inizio della sua attivita' il gruppo di lavoro deve concludere i propri lavori e formulare proposte operative al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
4. Ai componenti del gruppo di lavoro non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 38-quater del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
"Art. 38-quater Sgravio dell'imposta per i soggetti
domiciliati e residenti fuori della Comunita' europea.
1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori
della Comunita' europea di beni per un complessivo importo,
comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a
lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da
trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio
doganale della Comunita' medesima, possono essere
effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione
si applica a condizione che sia emessa fattura a norma
dell'art. 21 e che i beni siano trasportati fuori della
Comunita' entro il terzo mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura
consegnato al cessionario deve essere restituito al
cedente, recante anche l'indicazione degli estremi del
passaporto o di altro documento equipollente da apporre
prima di ottenere il visto doganale, vistato dall'ufficio
doganale di uscita dalla Comunita', entro il quarto mese
successivo all'effettuazione della operazione; in caso di
mancata restituzione, il cedente deve procedere alla
regolarizzazione della operazione a norma dell'art. 26,
primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto
termine.
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il
cedente non si sia avvalso della facolta' ivi prevista, il
cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per
rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori
della Comunita' entro il terzo mese successivo a quello
della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare
della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto
mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Il rimborso e' effettuato dal cedente il quale ha diritto
di recuperare l'imposta mediante annotazione della
corrispondente variazione nel registro di cui all'art.
25.".
 
Art. 14
Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e per il rilancio dei musei
1. Per consentire al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo l'adozione delle misure di riordino finalizzate a conseguire ulteriori riduzioni della spesa ai sensi della normativa vigente e al fine di assicurare l'unitarieta' e la migliore gestione degli interventi necessari per la tutela del patrimonio culturale a seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato lo stato d'emergenza, all'art. 54, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali centrali e periferici, coordinati da un segretario generale, e in non piu' di due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, non puo' essere superiore a ventiquattro.»;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. A seguito del verificarsi di eventi calamitosi (( di cui all'art. 2, )) comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza, il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, i poli museali, gli istituti e luoghi della cultura statali e gli uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico, possono essere trasformati in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, (( contabile )) e organizzativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A ciascun provvedimento e' allegato l'elenco (( dei poli museali )) e delle soprintendenze gia' dotate di autonomia. Nelle strutture di cui al primo periodo del presente comma, vi e' un amministratore unico, in luogo del consiglio di amministrazione, da affiancare al soprintendente, con specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. I poli museali e gli istituti e i luoghi della cultura di cui al primo periodo svolgono, di regola, in forma diretta i servizi di assistenza culturale e di ospitalita' per il pubblico di cui all'art. 117, comma 2, lettere a) e g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
(( 2-bis. Al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. ))
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi della normativa vigente, sono abrogati gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Con il medesimo regolamento di organizzazione di cui al precedente periodo, sono altresi' apportate le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, necessarie all'attuazione del comma 2.
4. Dall'attuazione del presente articolo non (( devono derivare )) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e successive modificazioni (Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1992, n. 64, S.O.:
"Art. 2. Tipologia degli eventi ed ambiti di
competenze.
1. Ai fini dell'attivita' di protezione civile gli
eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo
che possono essere fronteggiati mediante interventi
attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in
via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo
che per loro natura ed estensione comportano l'intervento
coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via
ordinaria;
c) calamita' naturali o connesse con l'attivita'
dell'uomo che in ragione della loro intensita' ed
estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere
fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare
durante limitati e predefiniti periodi di tempo.".
Si riporta il testo dell'art. 54 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, (Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.:
"Art. 54. Ordinamento.
1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali
generali centrali e periferici, coordinati da un segretario
generale, e in non piu' di due uffici dirigenziali generali
presso il Gabinetto del Ministro. Il numero degli uffici
dirigenziali generali, incluso il segretario generale, non
puo' essere superiore a ventiquattro.
2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del
Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4.
2-bis. A seguito del verificarsi di eventi calamitosi
di cui art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio
1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato
deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,
il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e
comunque per un periodo non superiore a cinque anni,
riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree
colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la
dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.".
Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio
2012, n. 156, S.O., ed e' stato convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189,
S.O..
Per il testo dell'art. 117 del citato decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda la relativa
nota all'art. 8.
Si riporta il testo dell'art. 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
S.O.:
"Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali.
(Omissis).
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.".
Si riportano i testi dell'art. 7 e dell'art. 8 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni (Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo
1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
ottobre 1998, n. 250:
"Art. 7. Direzioni regionali per i beni culturali e
paesaggistici.
1. In ogni regione a statuto ordinario, nonche' nelle
regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, sono istituite le
direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.
2. Le direzioni regionali per i beni culturali e
paesaggistici sono articolazioni territoriali, di livello
dirigenziale generale, del Ministero ed hanno sede nel
capoluogo della rispettiva regione.
3. L'incarico di direttore regionale per i beni
culturali e paesaggistici e' conferito ai sensi dell'art.
19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, previa comunicazione al
presidente della regione, sentito il Segretario generale
del Ministero.
4. Le direzioni regionali si articolano negli uffici
dirigenziali operanti in ambito regionale, nei limiti della
relativa dotazione organica, individuati ai sensi dell'art.
17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni.
5. Il direttore regionale coordina e dirige le
attivita' degli uffici di cui al comma 4, esercitando le
funzioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e
conferisce gli incarichi dirigenziali ai sensi dell'art.
19, comma 5, del medesimo decreto legislativo, sentito il
direttore generale competente per materia.
6. I compiti e le funzioni dei direttori regionali per
i beni culturali e paesaggistici sono stabiliti ai sensi
dell'art. 11, comma 1. I medesimi provvedimenti prevedono
che i direttori regionali possono essere contemporaneamente
titolari delle soprintendenze dotate di autonomia
istituite, nell'ambito della stessa regione, ai sensi
dell'art. 8.
8. Soprintendenze e gestioni autonome.
1. Con decreti ministeriali, adottati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, le soprintendenze di cui all'art. 30,
comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente
della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere
trasformate in soprintendenze dotate di autonomia
scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora
abbiano competenza su complessi di beni distinti da
eccezionale valore archeologico, storico, artistico o
architettonico. A ciascun provvedimento e' allegato
l'elenco delle soprintendenze gia' dotate di autonomia. Ai
dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia
spetta il trattamento economico di cui all'art. 24, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni.
2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia
puo' essere attribuita anche a musei, a biblioteche
pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze
archivistiche. ".
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio
2003, n. 240, e successive modificazioni (Regolamento
concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la
disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze
dotate di autonomia gestionale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2003, n. 200.
 
Art. 15
Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, nelle more della definizione delle procedure di mobilita', le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale del comparto Scuola presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo possono essere prorogate fino al 31 agosto 2015, in deroga al limite temporale di cui all'art. 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni in caso di inquadramento nei ruoli del personale comandato.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per prevenire situazioni di emergenza e di grave degrado ed effettuare i connessi interventi non altrimenti differibili, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure di mobilita' con il passaggio diretto a domanda da parte del personale non dirigenziale in servizio presso amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che presentano situazioni di soprannumerarieta' rispetto alla dotazione organica o di eccedenza per ragioni funzionali. Tali procedure possono interessare in particolare profili con competenze tecniche specifiche in materia di beni culturali e paesaggistici. Il passaggio avviene previa selezione secondo criteri e nel rispetto dei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con conferma della situazione di soprannumerarieta' e di eccedenza da parte dell'amministrazione di provenienza.
(( 2-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale della I area di ruolo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, risultante in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 11, lettere c), d) ed e), e 12, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. In relazione alle unita' di personale della I area risultanti in soprannumero nei ruoli del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, e' reso indisponibile, nelle dotazioni organiche del personale delle aree II e III del medesimo Ministero, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
2-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 2-bis nonche' al fine di assicurare la piena funzionalita' degli istituti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il personale in servizio di ruolo nel medesimo Ministero, e' di tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. ))

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, (( pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede ai sensi dell'art. 17. ))
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 30, comma 2-sexies, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"Art. 30. Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse.
(Omissis).
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all' art. 6, possono utilizzare in
assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.".
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 12, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2013, n. 204, convertito dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 ottobre 2013, n. 255:
"Art. 2. Disposizioni in tema di accesso nelle
pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze
e potenziamento della revisione della spesa anche in
materia di personale
(Omissis).
12. Al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, in deroga all'art. 2, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo
restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle
aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di
personale, continuano ad applicarsi per l'anno 2013 e per
l'anno 2014 le disposizioni di cui all'art. 30, comma 8,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.".
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione.
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.".
Si riporta il testo dell'art. 2, commi l, 11 e 12 del
ciatato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95:
"Art. 2. Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni.
1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici,
degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni
sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5, nella
seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di
livello non generale e le relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli
esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli
enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera
si riferisce alle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
(Omissis).
11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle
qualifiche o nelle aree interessate da posizioni
soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi
titolo per tutta la durata del soprannumero, le
amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
aree, da computarsi al netto di un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario al complesso
delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica,
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli
equilibri di finanza pubblica, della compatibilita' delle
assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
quanto disposto dall'art. 14, comma 7, del presente
decreto. Per le unita' di personale eventualmente
risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni
previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame
congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le
procedure di cui all'art. 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto
dal comma 5 dello stesso art. 33, le seguenti procedure e
misure in ordine di priorita':
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in
possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali,
ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del
trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente
prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato
la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre
2016, dei requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva
nonche' del regime delle decorrenze previsti dalla predetta
disciplina pensionistica, con conseguente richiesta
all'ente di appartenenza della certificazione di tale
diritto. Si applica, senza necessita' di motivazione,
l'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di
fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui
alla presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31
dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo
sara' corrisposto al momento della maturazione del diritto
alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto
stabilito dall'art. 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al
31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine
rapporto sara' corrisposto al momento in cui il soggetto
avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello
stesso secondo le disposizioni dell'art. 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto
stabilito dall'art. 1, comma 22, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una
previsione delle cessazioni di personale in servizio,
tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del
presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento
delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili
entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto
dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilita' e
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime
delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del
fabbisogno, avvio di processi di mobilita' guidata, anche
intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso
uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che
presentino vacanze di organico, del personale non
riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo
da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla
presente lettera sono disposti, previo esame con le
organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi
entro trenta giorni, mediante uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Il personale trasferito mantiene il
trattamento economico fondamentale ed accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento
previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento
economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
e' attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e'
stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le
qualifiche e le posizioni economiche del personale
assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni
sindacali che deve comunque concludersi entro trenta
giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme
contrattuali a tempo parziale del personale non
dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla
maggiore anzianita' contribuiva, e' dichiarato in
eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere
precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in
proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento
all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni
caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
del restante personale.
12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con
le modalita' di cui al comma 11, le amministrazioni
dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 31 dicembre
2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'art. 33
del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo' essere
aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in
disponibilita' maturi entro il predetto arco temporale i
requisiti per il trattamento pensionistico.".
Si riporta il testo dell'art. 35, comma 5-bis, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"Art. 35. Reclutamento del personale.
(Omissis).
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi.".
 
Art. 16
Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico
e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.

1. Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica, di migliorare la promozione dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e favorirne la commercializzazione, anche in occasione della Presidenza italiana del semestre europeo e di EXPO 2015, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e' trasformata in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
2. L'ENIT, nel perseguimento della missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici (( e culturali e per favorire la commercializzazione dei )) prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali, (( nella piattaforma tecnologica e nella rete internet attraverso il potenziamento del portale "Italia.it", anche al fine di realizzare e distribuire una Carta del turista, anche solo virtuale, che consenta, mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura. ))
3. L'ENIT ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono gli organi il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. La sua attivita' e' disciplinata dalle norme di diritto privato. L'ENIT stipula convenzioni con le Regioni (( e le province autonome di Trento e di Bolzano, )) gli enti locali ed altri enti pubblici. Fermo restando quanto disposto dall'art. 37, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le attivita' riferite a mercati esteri e le forme di collaborazione con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura sono regolate da intese stipulate con il Ministero degli affari esteri.
4. Fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato e al fine di accelerare il processo di trasformazione, l'attivita' di ENIT prosegue nel regime giuridico vigente e le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione sono svolte da un commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, entro il 30 giugno 2014.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede all'approvazione del nuovo statuto dell'ENIT. Lo statuto, adottato in sede di prima applicazione dal Commissario di cui al comma 4, e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Il presidente dell'ENIT e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
6. Lo statuto dell'ENIT definisce i compiti dell'ente nell'ambito delle finalita' di cui al comma 2 e prevede, tra l'altro, senza alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e, in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi di cui al comma 3. I componenti del predetto consiglio non hanno diritto ad alcun compenso, (( emolumento, indennita' o rimborso di spese. )) Lo statuto stabilisce, altresi', che il consiglio di amministrazione sia composto, oltre che dal presidente dell'ENIT, da due membri nominati dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di cui uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e l'altro (( sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, )) nel rispetto della disciplina in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Lo statuto provvede alla disciplina delle funzioni e delle competenze degli organismi sopra indicati e della loro durata, nonche' dell'Osservatorio nazionale del turismo. L'ENIT puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
7. Tramite apposita convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente dell'ENIT, sono definiti:
a) gli obiettivi specificamente attribuiti all'ENIT, nell'ambito della missione ad esso affidata ai sensi e nei termini di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo;
b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;
c) le modalita' degli eventuali finanziamenti statali e regionali da accordare all'ENIT stessa;
d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
e) le modalita' di verifica dei risultati di gestione;
f) le modalita' necessarie ad assicurare al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni all'ENIT, tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
(( f-bis) le procedure e gli strumenti idonei a monitorare la reputazione dell'Italia nella rete web, nell'ambito degli interventi volti a migliorare l'offerta turistica nazionale. ))
8. Al personale dell'ENIT, come trasformato ai sensi del presente articolo, continua ad applicarsi, fino alla individuazione nello statuto dello specifico settore di contrattazione collettiva, il contratto collettivo di lavoro dell'ENIT. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta un piano di riorganizzazione del personale, individuando, (( compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, )) sulla base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti dell'ENIT e anche della prioritaria esigenza di migliorare la digitalizzazione del settore turistico e delle attivita' promo-commerciali, la dotazione organica dell'ente come trasformato ai sensi del presente articolo, nonche' le unita' di personale in servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.A. da assegnare all'ENIT come trasformata ai sensi del presente articolo. Il piano, inoltre, prevede la riorganizzazione, anche tramite soppressione, delle sedi estere di ENIT.
9. Dopo l'approvazione del piano di cui al comma 8, il personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT assegnato all'ente trasformato ai sensi del presente articolo puo' optare per la permanenza presso quest'ultimo oppure per il passaggio al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo o ad altra pubblica amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica acquisisce dall'ENIT l'elenco del personale interessato alla mobilita' e del personale in servizio presso ENIT non assegnato all'ENIT stessa dal medesimo piano di riorganizzazione di cui al comma 8, e provvede, mediante apposita ricognizione presso le amministrazioni pubbliche, a favorirne la collocazione, nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni destinatarie e con contestuale trasferimento delle relative risorse. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'assegnazione del personale presso le amministrazioni interessate con inquadramento sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con il medesimo decreto. Al personale trasferito, che mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell'amministrazione di destinazione.
10. L'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, e' abrogato. Conseguentemente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma 4 pone in liquidazione la societa' Promuovi Italia S.p.A. secondo le disposizioni del Codice Civile. (( Il liquidatore della societa' Promuovi Italia S.p.a. puo' stipulare accordi con le societa' Italia Lavoro S.p.a. e Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. che prevedano il trasferimento presso queste ultime di unita' di personale non assegnate all'ENIT come trasformato ai sensi del presente articolo, anche al fine di dare esecuzione a contratti di prestazione di servizi in essere alla data di messa in liquidazione della societa' Promuovi Italia S.p.a. ))
11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico di ENIT e alla liquidazione della societa' Promuovi Italia S.p.A. sono esclusi da ogni tributo e diritto, fatta eccezione per l'IVA, e vengono effettuati in regime di neutralita' fiscale.
12. Dall'attuazione del presente articolo (( non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni (Ordinamento dell'Amministrazione
degli affari esteri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 febbraio 1967, n. 44, S.O.:
"Art. 37. Funzioni della Missione diplomatica.
La Missione diplomatica svolge, nell'ambito del diritto
internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:
proteggere gli interessi nazionali e tutelare i
cittadini e i loro interessi;
trattare gli affari, negoziare, riferire;
promuovere relazioni amichevoli e sviluppare i rapporti
in tutti i settori tra l'Italia e lo Stato di
accreditamento.
L'attivita' di una Missione diplomatica si esplica in
particolare nei settori politico-diplomatico, consolare,
emigratorio, economico, commerciale, finanziario, sociale,
culturale, scientifico-tecnologico della stampa ed
informazione.
La Missione diplomatica esercita altresi' azione di
coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di
direzione dell'attivita' di uffici ed Enti pubblici
italiani, operanti nel territorio dello Stato di
accreditamento.".
Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e
successive modificazioni (Disposizioni in materia di
inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92.
Si riporta il testo dell'art. 43 del Regio Decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni
(Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286.:
"Art. 43. L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la
rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi
avanti le Autorita' giudiziarie, i Collegi arbitrali, le
giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni
pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a
tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che
sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o
di altro provvedimento approvato con regio decreto.
Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono
essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e
giustizia e per le finanze.
Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al
primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi
indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura
dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi
di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.
Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni
ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della
Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata
delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese
agli enti regionali, previa deliberazione degli organi
competenti.".
Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del
Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo
2005, n. 62, convertito con modificazioni dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
maggio 2005, n. 111, S.O.:
"Art. 12. Rafforzamento e rilancio del settore
turistico
1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle
politiche di indirizzo del settore turistico in sede
nazionale e la sua promozione all'estero, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' istituito il Comitato nazionale per il turismo
con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche
turistiche nazionali e di indirizzo per l'attivita'
dell'Agenzia nazionale del turismo di cui al comma 2. Fanno
parte del Comitato: i Ministri e Viceministri, indicati nel
citato decreto, ed il sottosegretario con delega al
turismo; il Presidente della conferenza dei presidenti
delle regioni; il coordinatore degli assessori regionali al
turismo; quattro rappresentanti delle regioni indicati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; i
rappresentanti delle principali associazioni di categoria,
nel numero massimo di tre, e un rappresentante delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo
modalita' indicate nel citato decreto.
2. Per promuovere l'immagine unitaria dell'offerta
turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione,
l'Ente nazionale del turismo (ENIT) e' trasformato
nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata:
«Agenzia», sottoposta all'attivita' di indirizzo e
vigilanza del Ministro delle attivita' produttive.
3. L'Agenzia e' un ente dotato di personalita'
giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria,
regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di
gestione. Sono organi dell'Agenzia: il presidente, il
consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei
conti.
4. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT - Agenzia
nazionale del turismo e succede in tutti i rapporti
giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT, che prosegue
nell'esercizio delle sue funzioni fino all'adozione del
decreto previsto dal comma 7.
5. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il
proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:
a) contributi dello Stato;
b) contributi delle regioni;
c) contributi di amministrazioni statali, regionali e
locali e di altri enti pubblici per la gestione di
specifiche attivita' promozionali;
d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di
beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonche' dalle
attivita' di cui al comma 8, al netto dei costi inerenti
alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata;
e) contribuzioni diverse.
6. Per l'anno 2005, all'ENIT e' concesso il contributo
straordinario di 20 milioni di euro.
7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il
Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con
riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato
tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del
turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di
rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle
associazioni di categoria e delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a
quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti
dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la
cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in
raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio
culturale.
8. Per l'iniziativa volta a promuovere il marchio
Italia nel settore del turismo, sulla rete Internet, gia'
avviata dal progetto Scegli - Italia, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e
le tecnologie provvede, attraverso opportune convenzioni,
alla realizzazione dell'iniziativa, alla gestione della
relativa piattaforma tecnologica, alla definizione delle
modalita' e degli standard tecnici per la partecipazione
dei soggetti interessati pubblici e privati, in raccordo
con l'Agenzia, con il Ministero delle attivita' produttive,
con il Ministero degli affari esteri, con il Ministro per
gli italiani nel mondo e con le regioni, per quanto
riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla
promozione turistica di livello nazionale e internazionale
e, con riferimento al settore del turismo culturale, in
raccordo con il Ministero per i beni e le attivita'
culturali.
8-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si
avvale di ENIT - Agenzia nazionale per il turismo e delle
societa' da essa controllate per le proprie attivita' di
assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo
sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo' assegnare
direttamente ad ENIT - Agenzia nazionale per il turismo ed
alle societa' da essa controllate, con provvedimento
amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali
compiti.
9. Al finanziamento dell'iniziativa di cui al comma 8
sono destinate anche le somme gia' assegnate al progetto
Scegli Italia con decreto del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie in data 28 maggio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2004, nell'ambito
delle disponibilita' del Fondo di finanziamento per i
progetti strategici nel settore informatico, di cui
all'art. 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n.
3, nonche' gli eventuali proventi derivanti da forme
private di finanziamento e dallo sfruttamento economico
della piattaforma tecnologica.
10. E' autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006 per la partecipazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al
Progetto Scegli Italia.
11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.".
 
Art. 17
Norme per la copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, comma 5, 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, 9, 10 e 15, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 47,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 81,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 88,20 milioni di euro per l'anno 2017, a 84,60 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, ai 6 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 41,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 83,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 77 milioni di euro per l'anno 2018 e a 70,20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
(( 1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 11, comma 3, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ))
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi

Per il testo dell'art. 10, comma 5, del citato
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, si veda la relativa
nota all'art. 11-bis.
Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, della citata
legge 31 dicembre 2009, n. 196:
"Art. 11. Manovra di finanza pubblica.
(Omissis).
3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme
tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel
triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
o microsettoriale. In particolare, essa indica:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni
contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti a
imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e
contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio
dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni
delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n.
42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle
compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;
c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 18
e le corrispondenti tabelle;
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente,
la cui quantificazione e' rinviata alla legge di
stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie;
e) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in
conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
f) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di
parte corrente;
g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo
dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'art. 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed
alle modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente dalle amministrazioni statali in
regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la
parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti;
i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni
di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla
lettera m);
l) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'art. 17, comma 13;
m) le norme eventualmente necessarie a garantire
l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10-bis, comma 1,
lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
cui all'art. 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come
modificato dall'art. 51, comma 3, della presente legge.".
 
Art. 18
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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