Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Modifica della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» in «Asolo - Prosecco» e del relativo disciplinare di produzione.



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del d.lgs. n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 17.07.2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 173 del 28.07.2009, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo - Prosecco" ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30.11.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del 20.12.2011 e sul sito internet del Mipaaf - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato approvato il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo - Prosecco", cosi' come consolidato con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;
Visto il decreto ministeriale 7.03.2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOCG;
Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini Montello Colli Asolani, con sede in Montebelluna (TV), intesa ad ottenere la modifica della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo - Prosecco" in "Asolo - Prosecco" e del relativo disciplinare di produzione, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata proposta di modifica della denominazione e del relativo disciplinare di produzione;
Acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 61/2010, espresso nella riunione del 23 luglio 2014 sulla predetta proposta di modifica della denominazione e del relativo disciplinare di produzione;
Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo - Prosecco" in "Asolo - Prosecco" e del relativo disciplinare di produzione.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica della denominazione e del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio ex PQA IV - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.
 
Allegato Proposta di modifica della denominazione di origine controllata e
garantita dei vini "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo - Prosecco"
in "Asolo - Prosecco" e del relativo disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo - Prosecco" ed il relativo disciplinare di produzione, cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30.11.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del 20.12.2011 e sul sito internet del Mipaaf - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, da ultimo aggiornato con il decreto ministeriale 07.03.2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, sono modificati come segue:
A. La denominazione "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo - Prosecco" e' sostituita con "Asolo - Prosecco".
B. Il disciplinare di produzione e' sostituito con il testo seguente:

Art. 1.
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita "Asolo - Prosecco" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
"Asolo - Prosecco";
"Asolo - Prosecco" spumante, accompagnato dalla menzione superiore;
"Asolo - Prosecco" frizzante .

Art. 2.
Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Asolo - Prosecco" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Glera; possono inoltre concorrere in ambito aziendale fino ad un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga.
2. I vini destinati alla pratica tradizionale disciplinata all'art. 5, comma 8, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, ricadenti nell'ambito della zona di cui all'art. 3, comma 1 lett. B), iscritti allo schedario viticolo per la DOCG "Asolo - Prosecco", costituiti dai vitigni Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, presi da soli o congiuntamente.

Art. 3.
Zone di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita "Asolo - Prosecco", ricadente nell'ambito della zona di produzione della denominazione di origine controllata "Prosecco", e' delimitata come segue:
A) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a DOCG "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo - Prosecco", di cui all'art. 1, comprende l'intero territorio dei comuni di Castelcucco, Cornuda e Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Borso del Grappa, Caerano S. Marco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello.
Tale zona e' cosi' delimitata: dalla localita' Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso Est lungo la provinciale della "Panoramica del Montello" fino al punto d'uscita sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall'incrocio segue una linea verticale rispetto alla "Panoramica" fino a raggiungere l'orlo del colle che da' sul fiume Piave. Da questo punto il limite segue in direzione Est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla localita' detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso Sud-Est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove piega ad Ovest lungo la Strada Statale n. 248 "Schiavonesca Marosticana" che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza, in prossimita' del km 42,500 circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine segue verso nord il confine tra la provincia di Treviso e la provincia di Vicenza fino ad incrociare all'interno del comune di Borso del Grappa la curva di livello corrispondente alla quota di 400 m.s.l.m. Il confine successivamente sempre in corrispondenza della curva di livello sopra individuata, prosegue in direzione est passando sopra i borghi dei comuni di Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba e Pederobba. Giunti nel comune di Pederobba segue dal punto di intersezione con la quota 400 m.s.l.m. la strada Calpiana in direzione sud, che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a Sud-Est sulla "Pedemontana del Grappa". Scende quindi per tale strada e ritornato sulla "Pedemontana del Grappa", il limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 "Feltrina", una volta superato il centro abitato di Pederobba.
Segue quindi detta statale fino a Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad Est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi verso Nord-Est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 m. s.l.m. in prossimita' della riva del Piave. Da quota 146 prosegue lungo la strada verso Sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimita' del km 27,800 circa.
Lungo tale strada prosegue verso Sud ed all'altezza della localita' Fornace piega a Sud-Est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso Sud-Est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la localita' Ciano da dove e' iniziata la delimitazione.
B) La zona di produzione delle uve delle varieta' Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla tradizionale pratica di cui all'art. 5, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni in Provincia di Treviso: Cappella Maggiore; Cison di Valmarino; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Farra di Soligo: Follina; Fregona; Miane; Pieve di Soligo; Refrontolo; Revine Lago; San Fior; San Pietro di Feletto; San Vendemiano; Sarmede; Segusino; Sernaglia della Battaglia; Susegana; Tarzo; Valdobbiadene; Vidor; Vittorio Veneto; Asolo; Caerano S.Marco; Castelcucco; Cavaso del Tomba; Cornuda; Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del Montello; Maser; Monfumo; Montebelluna; Nervesa della Battaglia; Paderno del Grappa; Pederobba; Possagno; S. Zenone degli Ezzelini; Volpago del Montello; Borso del Grappa e Crespano del Grappa.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOCG "Asolo - Prosecco" devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione nello schedario viticolo per la DOCG "Asolo - Prosecco", unicamente i vigneti ben esposti, ubicati su terreni collinari e/o pedecollinari con esclusione dei vigneti di fondovalle e di quelli esposti a tramontana.
2. Sono consentite esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice.
La Regione puo' consentire diverse forme di allevamento, qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
Per i nuovi impianti o reimpianti realizzati dopo l'approvazione del presente disciplinare il numero di ceppi ad ettaro, calcolato sul sesto di impianto, non potra' essere inferiore a 3.000.
3. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' ammessa l'irrigazione di soccorso.
4. Per i vini a Denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 1a resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 13,5 ed il titolo alcolomentrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 9,50 % vol.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Asolo - Prosecco" in versione spumante e frizzante possono avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,00% vol, purche' la destinazione delle uve atte ad essere elaborate venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve. Tuttavia qualora si verifichino condizioni climatiche sfavorevoli puo' essere concessa la deroga di cui all'Allegato II, punto C, comma 2, del Reg. CE n. 606/2009.
Nel caso di vigneto in coltura promiscua il limite di resa per ettaro sopra indicato deve essere calcolato in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.
Anche in annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata e garantita "Asolo - Prosecco" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. Oltre detto limite tutta la partita perde il diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita.
La succitata percentuale di prodotto non puo' in ogni caso essere destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della varieta' Glera, oppure vino spumante varietale, sempre con il nome della medesima varieta'. Inoltre la Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con proprio provvedimento puo' stabilire ulteriori diverse utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve.
La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di Tutela e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale nr. 55/85 puo', con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti dal presente comma, saranno presi in carico secondo le disposizioni recate dal provvedimento regionale.
Limitatamente alle tipologie spumante in annate particolarmente favorevoli la Regione Veneto, su proposta del Consorzio di Tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, puo' aumentare sino ad un massimo del 20% la resa massima ad ettaro, fermo restando il limite massimo di cui al quarto capoverso, oltre il quale non e' consentito ulteriore supero. L'utilizzo dei mosti e dei vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa massima di 13,5 t/ha e' regolamentata secondo quanto previsto al successivo art. 5.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art. 2, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3, comma 1, lett. A). Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi in parte nella zona di produzione di cui al citato art. 3, comma 1, lett. A) ed in quelli di: Altivole, Crespano del Grappa, Borso del Grappa, Arcade, Trevignano, Riese Pio X, Conegliano, San Vendemiano, Colle Umberto, Vittorio Veneto, Tarzo, Cison di Valmarino, San Pietro di Feletto, Refrontolo, Susegana,Valdobbiadene, Farra di Soligo, Follina, Miane, Vidor e Pieve di Soligo.
2. Le uve delle varieta' Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al presente articolo, possono essere vinificate in tutta la zona prevista dall'art. 3, comma 1, lett. B).
3. Le operazioni di preparazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie, ove ammessa, nonche' le operazioni di imbottigliamento e confezionamento, possono essere effettuate anche nell'intero territorio della provincia di Treviso. Inoltre le predette operazioni possono essere effettuate nelle provincie limitrofe, con autorizzazioni individuali, rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della regione Veneto, purche' le ditte interessate presentino la relativa richiesta entro 3 mesi dalla data del decreto di autorizzazione all'etichettatura transitoria da adottare ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, conformemente all'art. 72 del Reg. CE n. 607/2009.
4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Asolo - Prosecco" elaborato nella versione spumante deve essere messo in commercio nelle tipologie che vanno da "Extra Brut" a "Demi-sec" comprese, come previste dalla normativa vigente.
5. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Asolo - Prosecco" elaborato nella versione frizzante deve essere messo in commercio nelle tipologie che vanno da "Secco" ad "Amabile" comprese, come previste dalla normativa vigente.
6. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita. Tale quota di prodotto non puo' in ogni caso essere destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della varieta' Glera oppure vino spumante varietale sempre con il nome della medesima varieta'. Oltre detto limite tutta la partita perde il diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita.
7. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
8. Nella elaborazione del vino spumante di cui all'art. 1 e' consentita la pratica tradizionale dell'aggiunta con vini ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da sole o congiuntamente, provenienti da vigneti iscritti agli appositi albi e situati nella zona delimitata nel precedente art. 3, comma 1, lettera B), purche' il prodotto contenga almeno l'85% di vino proveniente dal vitigno Glera. In caso di sostituzione, il relativo quantitativo non puo' essere destinato alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della varieta' Glera, oppure alla produzione di vino spumante varietale, sempre con il nome della medesima varieta'.
9. I mosti ed i vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa di 13,5t/ha di cui all'art. 4, comma 4, settimo capoverso, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni regionali di cui al successivo comma.
10. La Regione Veneto, con proprio/i provvedimento/i da assumere entro la vendemmia successiva a quella di produzione dei mosti e dei vini interessati, su proposta del Consorzio di Tutela conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvede a destinare tutto o parte i quantitativi dei mosti e vini di cui al precedente comma, alla certificazione a Denominazione di Origine Controllata e Garantita. In assenza di provvedimento/i della Regione Veneto tutti i mosti e vini eccedenti la resa di cui sopra, oppure la parte di esse non interessata da provvedimento, sono classificati secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 4.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini a DOCG di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Asolo - Prosecco":
colore: giallo paglierino, piu' o meno carico;
odore: caratteristico di fruttato;
sapore: da secco ad abboccato, rotondo, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
"Asolo - Prosecco" spumante superiore:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante, con spuma persistente;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: da brut ad abboccato, di corpo, gradevolmente fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
"Asolo - Prosecco" frizzante:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, con formazione di bollicine;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: da secco ad amabile, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Per tale tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, e' possibile la presenza di una velatura. In tal caso e' obbligatorio riportare in etichetta la dicitura "rifermentazione in bottiglia". Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidita' totale minima sono le seguenti:
odore: gradevole e caratteristico di fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;
sapore: asciutto, frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.
Designazione ed etichettatura

1. Nell'etichettatura della tipologia spumante la predetta denominazione "Asolo - Prosecco" e' accompagnata dalla menzione " superiore".
2. Nella designazione dei vini DOCG "Asolo - Prosecco" e' vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "scelto", "selezionato", e similari.
3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
4. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina", ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE in materia.
5. Nell'etichettatura la denominazione "Prosecco" deve seguire il nome della denominazione "Asolo" ed avere caratteri di dimensioni uguali o inferiori alla stessa. La menzione "Superiore" dovra' utilizzare caratteri di dimensioni massime pari a due terzi del nome della denominazione.

Art. 8.
Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Asolo Prosecco" devono essere immessi al consumo nelle tradizionali bottiglie, in conformita' alle norme nazionali e comunitarie vigenti, fino alla capacita' massima di 12 litri. La gamma colorimetrica del vetro puo' variare nelle varie intensita' e tonalita' del bianco, del giallo, del verde, del marrone, del grigio-nero.
Non e' ammesso l'uso di materiali/dispositivi di alcuna forma e dimensione (es. slive) che modifichino la gamma colorimetrica sopra prevista.
2. Per la chiusura delle bottiglie del prodotto in versione tranquilla e' consentito solo l'uso di tappi raso bocca in sughero e tappo a vite a vestizione lunga; i recipienti di capacita' non superiore a 0,375 litri possono utilizzare il tappo a vite.
Per la tipologia frizzante e' consentito l'uso delle chisusure sopra menzionate o del tappo a fungo in sughero, inoltre e' consentito che il tappo cilindrico di sughero sia trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago. Per la tipologia frizzante nella versione a "rifermentazione in bottiglia" e' consentita anche la chiusura a tappo a corona ed a vite a vestizione lunga.
Per la tipologia spumante i recipienti devono essere chiusi con il tappo a fungo di sughero marchiato con il nome della denominazione, per i recipienti di capacita' non superiore a 0,200 litri e' consentito l'uso del tappo a vite con sovratappo a fungo in plastica.

Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico

a) Specificita' della zona (fattori naturali, storici e umani),
Fattori naturali
L'area di produzione del vino DOCG "Asolo - Prosecco" si trova nella regione Veneto a nord di Venezia, in Provincia di Treviso, sui comprensori collinari costituiti dal Montello e i Colli Asolani posti ai piedi delle Dolomiti, tra Nervesa della Battaglia ad est, e l'abitato di Fonte ad ovest. Sono questi due sistemi collinari quasi a se stanti, caratterizzati da un'altitudine che va dai 100 ai 450 metri s.l.m., il cui paesaggio, elemento fortemente distintivo, presenta una forte integrita' e una giacitura con pendenze e curve che gli conferiscono dolcezza e armonia. Lo strato pedogenetico ha dato origine, soprattutto sul Montello, a frequenti fenomeni carsici testimoniati da oltre 2000 "doline", con cavita' del suolo di diversa dimensione formanti un perfetto sistema drenante sotterraneo. Le colline sono composte da grosse formazioni di conglomerato tenace formato da rocce cementate tra di loro e ricoperte da suolo marnoso-argilloso o marnoso-sabbioso facilmente lavorabile e disgregabile dagli agenti atmosferici, dalla tipica colorazione rossa che sta a testimoniare la loro origine antica. I suoli sono decarbonatati e a reazione acida, mediamente profondi, con buona capacita' di riserva idrica e una buona dotazione minerale, e, non avendo subito violenti interventi di rimaneggiamento, presentano i loro caratteri originali con stratigrafie intatte e tessiture non sconvolte, e un'elevata attivita' microbiologica sulla sostanza organica che assicura una buona disponibilita' di elementi nutritivi.
La peculiarita' climatica del territorio consiste nel susseguirsi di primavere miti, estati non troppo calde e autunni nuovamente miti grazie alla favorevole esposizione a sud dei versanti vitati e alla conformazione dei rilievi che si dispongono ortogonali ai venti freddi che provengono da nord-est; le temperature estive hanno valori medi di 22.6 °C con i valori massimi a luglio; gli autunni si presentano caldi e secchi grazie alla presenza di brezze e forti escursioni termiche notte-giorno.
Le precipitazioni sono di circa 700 mm da aprile a settembre, con una distribuzione discretamente regolare; tale piovosita' si deve sempre correlare alla giacitura collinare dei suoli e quindi al facile smaltimento dell'acqua in eccesso e alla natura sciolta del terreno che permette una veloce infiltrazione sottosuperficiale.
Fattori storici
La presenza e lo sviluppo della vite sui Colli Asolani e sul Montello si deve ai monaci benedettini prima e alla presenza della Repubblica Veneta poi.
I monaci benedettini si insediarono intorno all'anno mille in particolare nel monastero di S. Bona a Vidor e nella Certosa del Montello a Nervesa; con il loro operato essi hanno influenzato in modo molto importante la storia agraria e vitivinicola del territorio, determinando la profonda cultura per la vite e il vino che persiste tutt'ora, tanto che la specializzazione degli impianti e' piu' volte sottolineata nei testi storici. Nella seconda meta' del 1300, quando quest'area passo' ai veneziani, i Colli Asolani e il Montello vennero subito riconosciuti come un'importante area enoica e i suoi vini venivano esportati all'estero gia' nel 1400. Nel Cinquecento, che vede il trionfo della nobilta' veneziana con la costruzione di ville, barchesse e case di caccia con relativi vigneti, si ha il diffondersi nella zona di un pensiero aristocratico di ricerca del bello e del buono che si trasmette nel sapere viticolo ed enologico popolare. I colli sono ammirati dalle piu' prestigiose personalita' e il vino e' un prodotto ricercato che si confronta a Venezia con i vini portati dalla Grecia e viene tassato un terzo in piu' perche' considerato migliore rispetto a quello di altre zone.
Oggi questo vino, che a partire dal 1977 e' stato oggetto di tutela con il riconoscimento della DOC "Montello e Colli Asolani", ha trovato un largo consenso in molti Paesi europei ed extraeuropei, dove ne e' apprezzata l'elevata qualita' e l'ottimo equilibrio qualita'/prezzo, e grazie ai caratteri di tipicita' e di forte legame con l'area geografica ha ottenuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali nonche' la presenza sulle piu' prestigiose guide di settore.
Dal giugno del 2009 il Ministero, riconoscendone il valore, ha conferito a tale vino la DOCG "Colli Asolani - Prosecco"o Asolo - Prosecco".
Fattori umani
Il paesaggio, qui espressione umana fortemente distintiva, si caratterizza per una forte integrita' che ha permesso di conservare suoli originari e pertanto molto favorevoli alla coltivazione. I caratteri morfologici si sono conservati e il soprassuolo ricorda quello descritto dai viaggiatori del passato, dove la presenza non invadente del vigneto divide tutt'oggi lo spazio con altre colture a ricordare l'antica conduzione familiare.
Nel tempo, dalla naturale rifermentazione a primavera in bottiglia del residuo zuccherino non svolto in autunno, sono state affinate le tecniche enologiche fino ad arrivare alla spumantizzazione in autoclave, secondo il metodo Martinotti, che ha prodotto un vino che ha incontrato i gusti del mercato internazionale.
In questo processo, fondamentale e' la presenza a pochi chilometri della Scuola Enologica di Conegliano, una delle piu' antiche, che ha determinato il crescere e l'affinarsi della conoscenza degli operatori dando loro gli strumenti per sviluppare la personalita' di vini espressione del proprio territorio.
b) Specificita' del prodotto
All'analisi organolettica il vino della denominazione, ottenuto principalmente con la varieta' bianca Glera, si presenta come un vino secco, con caratteristiche di eleganza, leggerezza, snellezza, che assieme al delicato profumo, gli donano gradevolezza e ottima bevibilita'. All'olfatto fa percepire un profumo fresco, dove compare il fruttato, il floreale e a chiudere un leggero vegetale; al gusto e' morbido, con corpo delicato, con acidita' presente e ben armonizzata, il tutto con un retrogusto asciutto.
Le note agrumate (limone, cedro), quelle fini e delicate di miele e i sentori di mela matura e di fiori bianchi sono presenti in relazione ai suoli di origine delle uve. L'acidita' e la sapidita' sono sempre ben presenti ad armonizzare un quadro gusto-olfattivo esaltato da un giusto equilibrio tra gli zuccheri e gli acidi. Analisi organolettiche ripetute su piu' annate, confermano una costanza aromatica indice di una stretta relazione tra prodotto e luogo di origine.
c) Legame causa effetto
Le peculiarita' climatiche della zona di produzione del "Asolo - Prosecco" determinano in modo significativo le qualita' dell'uva Glera, varieta' che richiede primavere miti per sostenere un precocissimo germogliamento, estati non troppo calde per evitare maturazioni troppo anticipate e per mantenere elevato il caratteristico rapporto acidi-zuccheri, nonche', infine, autunni nuovamente miti per permetterne una completa maturazione.
I valori di scarto termico tra notte e giorno evidenziano una stretta relazione con la sintesi di alcuni composti aromatici terpenici, tipici della Glera; soprattutto nelle porzioni di media-bassa collina, dove l'inversione termica e' piu' accentuata, maggiori sono i sentori fruttati (mela, pera, pesca, albicocca) e floreali (glicine, fiori bianchi), che conferiscono tipicita' e "localita'" ai vini che si distinguono anche per la loro freschezza.
La piovosita', la giacitura collinare dei suoli favorevole allo smaltimento dell'acqua in eccesso e la natura sciolta del terreno che permette una veloce infiltrazione sottosuperficiale, permettono al vitigno una vigoria sempre su livelli equilibrati e contenuti che riesce comunque a proteggere i grappoli e a salvaguardare le sostanze aromatiche.
La granulometria e la conformazione dei suoli permette all'apparato radicale un rifornimento idrico regolare, indispensabile per un vitigno dal quale si vuole ottenere freschezza, acidita' e intensita' aromatica.
La natura acida di tali suoli porta la pianta a privilegiare l'assorbimento di una maggior quota di microelementi rispetto ai suoli neutri, permettendo alla Glera di raggiungere un buon equilibrio tra l'attivita' vegetativa e produttiva.
I suoli marnosi meglio supportati da una sufficiente umidita', permettono di ottenere vini dai netti sentori agrumati e di miele sostenuti da una buona acidita'; nei suoli piu' sottili e caldi del conglomerato, i vini si presentano invece piu' ricchi in note di frutta matura (mela, tropicale), nonche' pera, pesca e albicocca, con una evidente nota floreale e una piacevole sapidita'.

Art. 10.
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