Gazzetta n. 185 del 11 agosto 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 luglio 2014
Codifica Siope degli incassi e dei pagamenti degli enti locali.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente "Legge di contabilita' e finanza pubblica";
Visto il comma 8 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dello stesso art. 14;
Visto il comma 6 del medesimo art. 14 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco pubblicato annualmente entro il 30 settembre dall''Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e successivi aggiornamenti effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, nonche' le Autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto l'art. 77-quater, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilita' liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 100676 del 10 ottobre 2011 concernente la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" con il quale e' stata devoluta agli enti locali parte della fiscalita' immobiliare, istituite nuove imposte e prevista la compartecipazione al gettito dell'IVA;
Visti in particolare gli artt. 7 e 8 con i quali e' stata istituita l'Imposta municipale propria per gli immobili diversi dall'abitazione principale;
Vista la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilita' 2013) ed in particolare il comma 380 dell'art. 1 che ha istituito il Fondo di solidarieta' comunale;
Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilita' 2014) ed in particolare l'art. 1, commi 639 e segg., con la quale e' stata istituita, a decorrere dal 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dell'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa per i rifiuti (TARI);
Visto in particolare il comma 668 dell'art. 1 della citata legge 147/2013, con il quale e' prevista l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, per quei comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
Visto il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
Visto l'art. 8, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'ltalia sono liberamente accessibili secondo modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto il decreto ministeriale del 30 maggio 2014, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 66/2014, con il quale sono state individuate le modalita' per l' accesso alla banca dati SIOPE;
Ritenuto pertanto, necessario integrare la codifica SIOPE degli enti locali alle disposizioni sopra richiamate;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1
Attivita' degli enti locali

1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e delle norme conseguenti, le province, i comuni, le citta' metropolitane e le unioni di comuni indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dagli allegati "A/1" e "B" al presente decreto. Le comunita' montane, le comunita' isolane e gli altri enti locali indicati dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, individuati nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dagli allegati "A/2" e "B" al presente decreto.
2. I codici gestionali integrano il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Il codice gestionale da indicare su ogni titolo di entrata o di spesa deve essere individuato solo tra quelli previsti per la voce economica cui il titolo si riferisce.
3. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale gli enti locali di cui al comma 1:
provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento, evitando l'imputazione provvisoria ai capitoli inerenti le entrate e le spese per partite di giro;
uniformano la codificazione alle istruzioni del "Glossario dei codici gestionali" e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. La nuova versione del "Glossario dei codici gestionali" verra' pubblicata sul sito internet www.siope.tesoro.it entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;
applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza ed evitano l'imputazione di entrate e/o spese a codici avente carattere generico, in presenza di appositi codici dedicati;
attribuiscono ai residui esistenti alla data di adozione della nuova codifica il codice gestionale piu' attinente tra quelli previsti per la voce economica di bilancio alla quale il residuo e' imputato. Tale modalita' di attribuzione e' limitata ai residui esistenti alla suddetta data, imputati in bilancio secondo criteri diversi da quelli previsti dal presente decreto;
comunicano alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio il nome e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente SIOPE.
 
Allegato A/1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato A/2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modalita' di acquisizione dati

1. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi, in seguito indicati come "tesorieri", non possono accettare mandati di pagamento e ordinativi di incasso privi del codice gestionale.
2. Le informazioni codificate sono trasmesse quotidianamente al SIOPE tramite i tesorieri, secondo le Regole di colloquio tesorieri - Banca d'Italia, consultabili sul sito internet www.siope.tesoro.it
3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente e' identificato da un codice-ente assegnato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), consultabile sul sito internet www.siope.tesoro.it. I tesorieri o cassieri chiedono il codice-ente degli enti di nuova istituzione, e segnalano eventuali modifiche anagrafiche successive, alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio. A tal fine il tesoriere o cassiere comunica il codice fiscale dell'ente e la legge o il provvedimento che ha determinato la variazione anagrafica.
4. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai tesorieri o cassieri con il codice previsto per gli "incassi in attesa di regolarizzazione" o per "gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa". A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale dell'incasso. A tal fine il tesoriere o cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.
5. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza del titolo di pagamento, sono codificati dai tesorieri o cassieri con il codice previsto per i "pagamenti in attesa di regolarizzazione", o per i "pagamenti da regolarizzare per pignoramenti" o per "i pagamenti da regolarizzare derivanti dal reintegro delle anticipazioni di cassa". A seguito dell'emissione dei relativi titoli di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale del pagamento. A tal fine il tesoriere o cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.
6. Entro il giorno 20 di ogni mese, i tesorieri trasmettono al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilita' liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all'allegato "C" al presente decreto. Entro lo stesso termine gli enti locali comunicano le informazioni sulla consistenza delle disponibilita' finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito al loro tesoriere che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE.
7. Alle operazioni da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti, in quanto determinate da ordinativi di entrata o di spesa che si compensano totalmente, eseguite dal tesoriere o cassiere nell'anno successivo a quello cui sono imputati i relativi titoli di incasso e di pagamento e' attribuita la data contabile corrispondente all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario chiuso (cd. data contabile fittizia).
 
Art. 3
Accesso al SIOPE

1. Ciascun ente locale accede alle informazioni codificate relative alla propria gestione, nonche' a tutte le informazioni presenti sul SIOPE riguardanti gli altri enti e alle elaborazioni prodotte anche sulla base delle richieste dalle Associazioni degli enti.
2. Le modalita' tecniche di accesso al SIOPE sono indicate sul sito internet www.siope.tesoro.it
3. La Banca d'Italia e' il gestore del SIOPE e provvede all'attivita' necessaria all'accesso alle informazioni codificate, in conformita' alle disposizioni previste dal decreto ministeriale del 30 maggio 2014 citato in premessa e sulla base delle indicazioni del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
 
Art. 4
Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e cessano di avere efficacia quelle contenute nel precedente decreto.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2014

Il Ministro: Padoan
 
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