Gazzetta n. 189 del 16 agosto 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA GRANDI OPERE
COMUNICATO
Atto aggiuntivo alla Terza Edizione delle Linee-Guida per i controlli antimafia di cui all'articolo 3-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, inerente la realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015. (Deliberazione del 30 luglio 2014).

Premessa.
Il presente atto di indirizzo viene adottato ai sensi dell'art. 3-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. Il comma 4 del medesimo articolo prevede, infatti, che i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti, aventi ad oggetto i lavori, servizi e forniture relative agli interventi per la realizzazione di EXPO 2015, vengano effettuati con l'osservanza delle linee guida adottate dal Comitato. In base a tale previsione sono stati approvati tre atti di indirizzo, da parte del Comitato, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale rispettivamente in data 19 aprile 2011, 7 dicembre 2013 e 10 maggio 2014, con i quali sono state definite le modalita' di controllo sugli appalti connessi alla realizzazione dell'EXPO, in relazione al succedersi delle varie fasi di avanzamento degli interventi stessi.
Con il presente atto, che va ad integrare le ultime Linee guida del 10 maggio 2014, si intende fornire, in coerenza con il quadro delineato, indicazioni su specifiche questioni emerse in sede applicativa delle disposizioni contenute nelle citate linee guida, anche alla luce delle sollecitazioni pervenute all'attenzione di questo Comitato, da parte delle competenti prefetture, nonche' in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. Parte I: Soluzione a quesiti posti circa lo svolgimento dei controlli
antimafia. I.1. Ambito di applicazione dei controlli antimafia.
La seconda edizione delle linee guida, pubblicate il 7 dicembre 2013, ha precisato che, con riguardo ai contratti di sponsorizzazione connessi all'Esposizione universale che si terra' a Milano nel corso del 2015, i relativi controlli antimafia dovranno essere esperiti anche nei confronti dei soggetti privati con i quali la societa' EXPO S.p.a. stipula i relativi contratti.
In relazione a tale indicazione, e' stata rappresentata l'esigenza di ricevere ulteriori chiarimenti volti a definire la platea dei soggetti destinatari di detti controlli, e cioe' se vadano ricompresi in questi anche gli aventi causa del contraente principale, che concorrono alla realizzazione delle prestazioni oggetto del contratto di sponsorizzazione.
In via preliminare, va innanzitutto precisato che la prospettata questione non potra' che riguardare la tipologia dei contratti di sponsorizzazione c.d. «tecnica», con esclusione della fattispecie cosiddetta «pura». Cio' in quanto, come chiarito anche dalla soppressa AVCP (oggi confluita nell'ANAC), nella deliberazione n. 9 dell'8 febbraio 2012, in quest'ultima tipologia contrattuale lo sponsor si impegna, nei confronti della stazione appaltante, esclusivamente al riconoscimento di un contributo (in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari) e non anche allo svolgimento di altre attivita', in proprio ovvero attraverso l'apporto di altri sub-contraenti.
Diverso e' il caso, invece, in cui attraverso il contratto di sponsorizzazione, si realizza una forma di finanziamento «indiretto», in cui il privato si impegna a eseguire, a favore della pubblica amministrazione, lavori o servizi di cui all'allegato II del codice dei contratti, ricavando, in cambio, un vantaggio in termini di pubblicita' indiretta.
In relazione a tale specifica categoria contrattuale, si pone dunque la questione se le verifiche antimafia debbano essere esperite nei confronti degli operatori economici cui lo sponsor sub-affida la realizzazione della prestazione che si e' impegnato a realizzare.
In proposito, si osserva che l'art. 5, comma 2-ter, lettera c) del decreto-legge n. 43/2013, come modificato dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 47/2014, consente alla societa' EXPO S.p.a. di stipulare rapporti di sponsorizzazione che non implichino il ricorso a intermediazioni, in deroga alle previsioni dell'art. 26 del decreto legislativo n. 163/2006, concernente questa particolare categoria di negozi giuridici.
La norma e' evidentemente di carattere eccezionale, per cui la deroga da essa prevista non puo' intendersi come riferita anche alle altre disposizioni, non espressamente evocate, che concorrono a definire lo «statuto» dei rapporti di sponsorizzazione stipulati da soggetti pubblici.
Ne consegue che, anche nello speciale regime delineato oggi dal ripetuto art. 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 43/2013, trova applicazione la disciplina dell'art. 27 del decreto legislativo n. 163/2006 riguardante tutti i contratti dei cosiddetti settori esclusi, il quale, al comma 3, rimette alla pubblica amministrazione la scelta di permettere o meno il ricorso a subappalti, precisando nel contempo che tali subappalti, se ammessi, sono comunque sottoposti alla disciplina dell'art. 118 del ripetuto decreto legislativo n. 163/2006.
La disposizione assoggetta, dunque, i sub-affidamenti derivanti da sponsorizzazioni «tecniche» al regime ordinario dell'evidenza pubblica. Del resto, la deroga dal ripetuto art. 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 43/2013 e' finalizzata esclusivamente a introdurre procedure di carattere acceleratorio e non ad escludere la natura di contratto pubblico dei rapporti di sponsorizzazione. Convince di cio' il fatto che la disposizione in parola fa comunque salva l'applicabilita' ai rapporti di sponsorizzazione dei principi generali dell'ordinamento e del quadro comunitario in materia di public procurement.
Alla luce di queste considerazioni, si ritiene che ai subappalti e sub-contratti discendenti da rapporti di sponsorizzazione «tecnica» connessi all'EXPO 2015 si applicano, non solo le norme sulla tracciabilita' finanziaria - come gia' sottolineato dalla soppressa AVCP (oggi confluita nell'ANAC) con il parere citato - ma anche le previsioni, di cui al libro II del decreto legislativo n. 159/2011, che sanciscono l'obbligo delle verifiche antimafia.
Resta naturalmente fermo che tali verifiche dovranno essere svolte secondo le modalita' stabilite dalla seconda e dalla terza edizione delle linee guida, emanate da questo Comitato sulla base dell'art. 3-quinquies del decreto-legge n. 135/2009. I.2. Ulteriori indicazioni per l'aggiornamento dei protocolli di
legalita' stipulati in relazione allo svolgimento dell'EXPO, per
l'utilizzazione delle White list e per la collaborazione con le
stazioni appaltanti.
Con il presente atto di indirizzo aggiuntivo alle precedenti linee guida, il Comitato intende fornire alcuni ulteriori chiarimenti in merito al «perimetro» dei controlli antimafia che la prefettura di Milano e' chiamata a svolgere sugli affidamenti riguardanti la realizzazione del sito dell'Esposizione universale, le opere correlate, nonche' le prestazioni di varia natura che saranno commissionati per garantire il regolare svolgimento dell'evento.
Sul punto, il Comitato osserva che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013 ha, tra l'altro, consentito alla societa' EXPO 2015 di avvalersi anche di alcuni soggetti per l'esecuzione di interventi strettamente funzionali alla Manifestazione espositiva, tra i quali rientrano senz'altro gli enti fieristici (di cui la societa' Fiera Milano S.p.a. e' il principale).
Al riguardo, giova precisare che questi ultimi, cosi' come in via piu' generale tutti gli altri enti che operino come soggetti attuatori di interventi per l'Expo 2015, curano l'esecuzione di appalti che, in quanto funzionali al soddisfacimento di interessi collettivi o generali, sono da ritenersi di natura pubblica, anche qualora stipulati con alcune deroghe rispetto al procedimento ordinario delineato dal decreto legislativo n. 163/2006.
Su queste premesse, il Comitato ritiene che il controllo antimafia, secondo le modalita' stabilite dalla seconda e dalla terza edizione delle linee guida, debba essere esperito anche nei riguardi delle imprese cui i predetti enti conferiscono appalti o a favore dei quali autorizzano lo svolgimento di subappalti o altri subcontratti.
Altra questione, concernente il «perimetro» dei controlli, riguarda i partecipanti esteri all'Esposizione universale, tra i quali, secondo quanto recentemente riferito dalla prefettura di Milano, sarebbero compresi non soltanto «Partecipanti ufficiali» (statali e non), ma anche «Partecipanti non ufficiali», di cui imprese di livello internazionale.
La prefettura di Milano ha posto la questione se le indicazioni formulate con la seconda edizione delle linee guida, relativamente ai controlli antimafia sugli interventi gestiti dai soggetti stranieri, trovino applicazione anche nei riguardi degli affidamenti e sub affidamenti conferiti dalle predette imprese straniere.
Il Comitato ritiene che alla questione debba essere fornita una risposta di segno affermativo.
Il modello ad hoc dei controlli antimafia, apprestato dalla seconda edizione delle linee guida, trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di realizzare uno screening completo sugli operatori privati che intervengono nelle realizzazioni dell'EXPO e di evitare di lasciare «vuoti» che potrebbero essere sfruttati da imprese colluse o contigue con la delinquenza organizzata per trarre vantaggio dal cospicuo flusso degli investimenti. Non sfugge, infatti, come l'acquisizione di commesse da soggetti esteri finirebbe con il rafforzare il sistema dell'economia criminale, aumentando le sue capacita' di infiltrarsi nel tessuto dell'imprenditoria legale.
Rispetto a questo interesse generale di fondo, e' evidente che la natura giuridica del soggetto committente (cioe' la sua personalita' di diritto internazionale o meramente privatistica), e' assolutamente indifferente e non e' in alcun modo di ostacolo all'avvio delle necessarie iniziative per instaurare il rapporto di collaborazione antimafia descritto nella ripetuta seconda edizione delle linee guida.
Il Comitato, inoltre, ritiene opportuno fornire alcuni ulteriori chiarimenti circa le modalita' di svolgimento dei controlli antimafia alla luce delle recenti novita' introdotte dall'art. 29, del gia' citato decreto-legge n. 90/2014, che ha riconfigurato il regime delle White list istituite dall'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012.
Come e' noto, i cardini della nuova norma risiedono:
nell'individuazione delle White list come strumento obbligatorio attraverso il quale le stazioni appaltanti acquisiscono la documentazione antimafia nei riguardi degli operatori economici dei settori «a rischio», individuati dal successivo comma 53 della medesima disposizione;
negli effetti derivanti dall'iscrizione nelle «liste» in parola, la quale iscrizione diventa equipollente all'informazione antimafia e alla comunicazione ai fini del conferimento di appalti e subappalti riguardanti prestazioni non solo dei settori «a rischio», ma anche di altri «segmenti» economici.
Va poi considerato che l'ammissione nelle White list si consegue a seguito dell'accertamento, da parte della prefettura competente, delle condizioni per il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria.
Tenuto conto di cio', il Comitato ritiene che la societa' EXPO S.p.A. e gli altri soggetti attuatori o aggiudicatori potranno limitarsi a comunicare gli affidamenti conferiti o autorizzati a favore di imprese che risultino validamente iscritte nelle White list, senza quindi che vi sia la necessita' di richiedere il rilascio dell'informazione antimafia.
Quanto, invece, alla possibilita' che imprese non iscritte nelle White list, ma che abbiano presentato domanda di iscrizione, possano essere chiamate ad eseguire, solo in forza di tale domanda, appalti o sub appalti relativi ad opere essenziali o connesse ad EXPO - come previsto in via transitoria dal comma 2, dell'art. 29 del decreto-legge n. 90/2014 - si ritiene che tale possibilita' vada coniugata con il sistema di maggior rigore, a fini antimafia, delineato per i predetti appalti.
Ne consegue, pertanto, che:
la societa' EXPO, ovvero le altre stazioni appaltanti, qualora, per imperiose esigenze, non ritengano di potersi avvalere di un operatore economico gia' iscritto nelle White list, potranno procedere a stipulare un contratto o un sub-contratto con l'impresa che abbia proposto domanda di iscrizione alle White list, solo in esito all'espletamento delle verifiche antimafia da parte della competente prefettura.
In definitiva, in tale ipotesi, la domanda di iscrizione alla White List - ovviamente limitatamente agli appalti relativi ad EXPO e ad opere connesse, inclusa la Pedemontana - equivarra' a richiesta di rilascio di informazione antimafia.
Si coglie l'occasione per precisare che le medesime indicazioni, formulate sul punto, valgono anche per gli appalti e i subappalti conferiti o autorizzati per la ricostruzione delle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009.
In particolare, appare quanto mai opportuno che le pattuizioni contenute negli atti conclusi siano integrate con previsioni che rafforzino le barriere contro i fenomeni di corruzione e di maladministration che possono verificarsi nel corso dell'esecuzione degli affidamenti in argomento, valorizzando anche al massimo i nuovi strumenti di prevenzione e contrasto messi a disposizione dal decreto-legge n. 90/2014.
A questo fine, si sottolinea l'importanza che il prefetto di Milano avvii le necessarie iniziative per integrare i protocolli di legalita' gia' conclusi relativi all'Esposizione universale ovvero ad altre opere comprese nel Piano delle infrastrutture strategiche (PIS), con appositi atti aggiuntivi in virtu' dei quali la societa' EXPO S.p.A. e i soggetti attuatori o aggiudicatori si impegnano a rispettare le clausole «anticorruzione» di cui all'allegato D alle linee guida accluse all'atto di intesa sottoscritto dal Ministro dell'interno e dal presidente dell'ANAC, pubblicate il 18 luglio 2014, e a inserirle nei contratti stipulati con i rispettivi operatori economici affidatari e sub-affidatari. I.3. Modalita' dei controlli antimafia relativi alle imprese
impegnate nella realizzazione delle arterie «Pedemontana» e
Bre.Be.Mi.
Come e' noto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2008 annovera tra le progettualita' connesse allo svolgimento dell'esposizione universale anche alcune opere essenziali da realizzarsi a cura di amministrazioni ed enti diversi dalla EXPO S.p.a.
Per ciascuno di tali interventi sono stati stipulati appositi protocolli di legalita' tra le competenti prefetture e le stazioni appaltanti volti a elevarne la cornice di sicurezza attraverso misure di maggior rigore rispetto alle ordinarie procedure di controllo a fini antimafia.
Rientrano in questo ambito la costruzione delle autostrade «Pedemontana» e «Brescia-Bergamo-Milano», destinate ad attraversare diverse province della Lombardia e per le quali il soggetto attuatore e' stato individuato nell'amministrazione regionale ed in relazione alle quali erano stati stipulati appositi protocolli di legalita' in data antecedente alle linee guida del 19 aprile 2011.
Nell'ambito delle indicazioni contenute nella seconda edizione delle linee guida, del 7 dicembre 2013, e' stata valutata l'opportunita' di conservare lo statuto regolamentare previsto per tali interventi dai predetti protocolli di legalita', con taluni specifici accorgimenti volti a rafforzare i meccanismi di coordinamento informativo tra i gruppi interforze delle prefetture complessivamente coinvolte dalla realizzazione dell'EXPO.
Alla base di tale orientamento espresso dal Comitato, va ricondotta la preoccupazione che un generalizzato reindirizzamento dei controlli previsti dagli strumenti pattizi relativi a «Pedemontana» e «Bre.Be.Mi», in termini similari a quelli attuati per il sito dell'EXPO, potesse determinare soluzioni di continuita' nell'azione di prevenzione antimafia, senza aggiungere concreti vantaggi in termini di sostanziale efficacia.
Cio', tenuto anche conto del fatto che la cornice di sicurezza delineata dai protocolli citati, se pur definita in epoca antecedente all'emanazione delle prime linee guida del 2011, appare improntata a criteri di massimo rigore, sul piano della strumentazione antimafia, in coerenza con le piu' generali direttive emanate da questo Comitato con riferimento a tutte le infrastrutture strategiche.
Ed infatti, anche in considerazione della natura delle opere in esame, che rientrano tra quelle tradizionalmente piu' esposte a rischio di infiltrazioni, gli strumenti pattizi sottoscritti, rispettivamente il 16 gennaio e il 20 dicembre 2010, tra le prefetture interessate e i concessionari delle opere, prevedono una generalizzata estensione del piu' penetrante sistema delle informazioni prefettizie a tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, di qualunque importo, senza esenzione alcuna.
Sul piano, poi, delle modalita' dei controlli, si prevede che l'azione di prevenzione antimafia venga sviluppata dalle prefetture coinvolte in stretto coordinamento tra loro, esigenza garantita non solo dal ruolo di hub riconosciuto alle prefetture di Varese e Bergamo, relativamente alla ricezione delle richieste di rilascio della documentazione antimafia (art. 2, comma 3, del citato protocollo di legalita'), ma anche dalle strette forme di collaborazione info-operativa previste dalle linee guida del 7 dicembre 2013 (paragrafo II.3).
Si aggiunge che tali moduli di cooperazione potranno essere ulteriormente rafforzati dalle intese che potranno essere eventualmente stipulate con il prefetto di Milano, sentita anche la sezione specializzata, istituita ai sensi dell'art. 3-quinquies del decreto-legge n. 135/2009, per consentire uno scambio degli elementi informativi gia' raccolti sulle imprese operanti per la realizzazione del sito espositivo dell'EXPO che dovessero essere impegnate anche nei lavori della «Pedemontana».
In tal senso, nella seduta del 4 giugno u.s., questo Comitato ha gia' rivolto raccomandazioni alla prefettura di Milano al fine di favorire la piena condivisione del patrimonio informativo, contenuto nella banca dati EXPO, alle prefetture coinvolte nella cosiddetta «Pedemontana», sia nell'ottica di assicurare la massima speditezza dei controlli, sia al fine di garantire omogeneita' e unitarieta' nello svolgimento degli stessi.
All'indomani della pubblicazione delle terze linee guida, e' stata prospettata l'esigenza di un chiarimento sulla possibilita' di una rimodulazione dei contenuti dei predetti protocolli; in definitiva, e' stato chiesto di precisare se potessero ritenersi implicitamente estese anche a «Pedemontana» le modalita' di verifica, improntate ai principi di maggior speditezza, indicate nel cennato atto di indirizzo. Il problema puo' dirsi superato per i lavori relativi alla realizzazione dell'arteria «Bre.Be.Mi», tenuto conto che gli stessi sono oramai conclusi e l'opera e' stata inaugurata nella giornata del 23 luglio scorso.
La questione riguarda, in particolare, la platea dei soggetti destinatari dei controlli antimafia, platea che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del protocollo Pedemontana, risulta piu' ampia (includendo anche i soci, i sindaci e, per le S.a.s., anche i soci accomandanti), rispetto a quella individuata dall'art. 85 del Codice antimafia.
Dalla soluzione di tale questione, consegue, evidentemente, la possibilita' per il concessionario dell'opera di avvalersi di talune modalita' semplificate di controllo.
Ci si riferisce, in particolare, alla possibilita' di non richiedere l'informazione antimafia ogni qualvolta ci si avvalga di imprese iscritte negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52-bis della legge n. 190/2012, come modificato dall'art. 29 del decreto-legge n. 90/2014, nonche' alla opportunita' di avvalersi delle imprese, che compaiono nella banca dati SIPREX (cosiddetta anagrafe degli esecutori EXPO), gia' censite a fini antimafia. In quest'ultimo caso, sulla base della semplice presentazione di un'autocertificazione con la quale il legale rappresentate dell'impresa attesti che, rispetto al momento del rilascio dell'originale informazione antimafia liberatoria, non si sono verificati mutamenti negli assetti amministrativi, gestionali e proprietari, indicati all'art. 85 del Codice antimafia.
In definitiva, dunque, anche al fine di garantire uniformita' e omogeneita' nei controlli, verrebbe auspicata dal concessionario dell'opera in argomento una interpretazione dei contenuti del protocollo «Pedemontana» che riconduca l'ambito soggettivo delle verifiche alle posizioni individuate dall'art. 85 del Codice antimafia.
Al riguardo, il Comitato ritiene che la prospettata questione vada risolta avendo cura di coniugare l'esigenza di non intaccare il quadro di maggior rigore, delineato dal protocollo sottoscritto il 20 dicembre 2010, con l'altrettanto apprezzabile esigenza di evitare inutili appesantimenti potendosi raggiungere il medesimo effetto di prevenzione avvalendosi di modalita' semplificate, in analogia al modello procedurale che opera per tutti gli altri interventi ricompresi nel sistema Expo.
Nel piu' rigoroso quadro degli accertamenti, previsto nel protocollo Pedemontana, si ritiene pertanto che dell'art. 3 della citata intesa vada data una lettura che si armonizzi con il mutato quadro normativo e regolamentare introdotto dal Codice antimafia e dal recente decreto-legge n. 90/2014, con particolare riguardo all'art. 29 in tema di White list, ma anche dalla lex specialis prevista per Expo che ha poi avuto la sua concretizzazione nelle linee guida e nei protocolli che ne hanno dato attuazione.
In concreto, dunque, la stazione appaltante che intenda avvalersi di un'impresa gia' sottoposta a screening antimafia, in quanto iscritta nelle White list ovvero presente nella banca dati SIPREX (cosiddetta Anagrafe degli esecutori Expo 2015), potra' procedere alla stipula del contratto o del subcontratto dandone preventiva comunicazione alla competente prefettura corredata dei dati relativi ai soggetti indicati dall'art. 3 del predetto protocollo. Nel caso di operatore economico censito in SIPREX, dovra' inoltre essere prodotta apposita autocertificazione con la quale il legale rappresentante dell'impresa attesti che, rispetto al momento in cui e' stata rilasciata l'originaria informazione liberatoria, non si sono verificati mutamenti negli assetti gestionali e proprietari indicati dall'art. 85 del Codice antimafia. Sulla base dei dati forniti, la prefettura potra' disporre le ulteriori verifiche, secondo le modalita' di cui all'art. 2 del protocollo stesso, anche nei confronti dei soggetti, indicati nella cennata comunicazione, non ricompresi tra quelli individuati dall'art. 85.
Qualora tali verifiche diano esito positivo, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente risolti ai sensi del successivo art. 3, comma 3.
Analogo meccanismo potra' trovare applicazione nel caso in cui la stazione appaltante intenda avvalersi di societa' che non siano iscritte in White list o che non siano presenti nella banca dati SIPREX. In tali ipotesi la prefettura competente nel territorio, cosi' come indicato dall'art. 2, comma IV, del protocollo sottoscritto nel 2010, ricevuta la richiesta delle informazioni da parte di Pedemontana, corredata dagli ulteriori dati indicati dall'art. 3, comma 5 dell'atto pattizio, curera' gli immediati adempimenti per il rilascio delle informazioni antimafia - sia nei confronti dei soggetti di cui all'art. 85 del Codice antimafia, sia nei confronti di quelli indicati nell'art. 3, comma V, del protocollo sottoscritto nel 2010 - da parte del prefetto territorialmente competente che, ove non emergano elementi ostativi per i soggetti di cui al cennato art. 85 del Codice antimafia, rilascera' nell'immediato informazione liberatoria.
Anche in questo caso, tuttavia, qualora da successivi accertamenti effettuati nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3, comma V, del protocollo, emergano elementi di controindicazione, il prefetto competente per territorio ne dara' comunicazione alla prefettura richiedente, la quale, a sua volta, lo comunichera' alla stazione appaltante ai fini della immediata risoluzione del contratto.
Per quanto attiene ai termini per il rilascio delle suddette informazioni, si conferma quanto previsto dall'art. 3, comma IV, del protocollo sottoscritto nel 2010.
Le considerazioni svolte confermano, in ogni caso, l'esigenza di procedere quanto prima ad una piu' ampia e sistematica revisione del cennato atto di intesa - in linea con quanto previsto anche dall'art. 13, comma IV - che trasfonda le indicazioni contenute nel presente atto di indirizzo in impegni a contenuto vincolante sul piano pattizio. In tal senso, il prefetto di Bergamo avviera' le necessarie iniziative, d'intesa con i prefetti di Como e Monza-Brianza, finalizzate:
alla revisione del protocollo di legalita' del 2010 nel senso sopra indicato;
all'integrazione dello stesso per garantirne il rispetto delle clausole «anticorruzione», di cui all'allegato D alle gia' richiamate linee guida accluse all'atto di intesa sottoscritto dal Ministro dell'interno e dal presidente dell'ANAC, anche ai fini dell'inserimento nei contratti stipulati tra i soggetti della filiera.
Rimangono ferme le competenze del prefetto di Milano, cosi' come delineate nel paragrafo II.3 della seconda edizione delle linee guida per i controlli antimafia di cui all'art. 3-quinques del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, inerente la realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015.
Giova in ogni caso precisare che, nelle more di tale intervento di piu' ampia rimodulazione, il cennato protocollo continui a costituire, anche nell'attuale seconda fase di realizzazione, l'unico strumento di regolazione, sul piano convenzionale, dei rapporti tra prefetture interessate, concessionario e stazione appaltante.
Ne e' conferma la dichiarazione delle parti di voler ricondurre alla disciplina protocollare il complesso delle opere individuate nelle premesse, e dunque sia la prima che la attuale seconda parte, ma anche la previsione contenuta nel comma I dell'art. 13 che estende la durata del protocollo alla conclusione dei lavori.
Tenuto conto, peraltro, che l'attuale nuova fase dell'intervento vede notevolmente coinvolta la prefettura di Monza e Brianza (non ricompresa all'epoca tra gli originari sottoscrittori del protocollo), il Comitato ritiene opportuno estendere formalmente l'efficacia dello stesso anche al prefetto di tale provincia che lo sottoscrivera' per adesione. Analogamente, la stazione appaltante e il concessionario dovranno provvedere ad acquisire l'impegno dell'impresa aggiudicatrice, attraverso la sottoscrizione per adesione, al rispetto dei contenuti del protocollo, integrato con le clausole anticorruzione di cui alle predette linee guida.
Nella precedente edizione delle linee guida, del 7 dicembre 2013, era stata sottolineata l'importanza che, anche e soprattutto in ragione delle caratteristiche degli interventi autostradali in argomento, fosse adottato un modello di raccordo e coordinamento sul piano info-investigativo tra i gruppi interforze delle prefetture interessate, con il prioritario coinvolgimento della DIA e del GICEX.
Con il presente atto di indirizzo, il Comitato ritiene che, nell'attuale fase di realizzazione dei lavori, potra' rivelarsi di particolare utilita' stabilire una diretta interlocuzione - fermo restando il ruolo di coordinamento che spetta al prefetto di Milano ai sensi dell'art. 3-quinquies del decreto-legge n. 135/2009 - tra il predetto gruppo interforze e la prefettura che svolge il ruolo di hub, in relazione a specifiche e qualificate esigenze info-investigative che dovessero emergere, anche su segnalazione delle altre prefetture, ovvero al fine di fluidificare l'eventuale acquisizione di elementi informativi da parte degli organi di polizia dislocati in altre province.
 
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