Gazzetta n. 191 del 19 agosto 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 agosto 2014
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi.


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche europee
e internazionali e dello sviluppo rurale

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, e successive modifiche relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni" e in particolare l'articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/09/2013 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" a norma dell'articolo 2, comma 10 ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto, in particolare, l'articolo 37 ter del regolamento (UE) n. 752/2013 della Commissione del 31 luglio 2013, di modifica del regolamento (CE) n. 555/2008, che rimanda alla competenza degli Stati membri la definizione delle date di trasmissione delle informazioni relative agli anticipi;
Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
Visto il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1° marzo 2014;
Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni comunitarie di cui al sopra menzionato regolamento (CE) n. 555/2008, per definire il calendario delle comunicazioni sugli anticipi;

Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dalla campagna 2013/2014 e per i pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2014 e successivi, i beneficiari delle misure di promozione del vino nei paesi terzi, ristrutturazione e riconversione dei vigneti ed investimenti, che hanno percepito anticipi per i quali, alla data del 15 ottobre di ciascun anno, non e' stata inoltrata domanda di saldo o richiesta di collaudo finale, trasmettono all'Organismo Pagatore competente per territorio, entro il 30 novembre di ciascun anno:
a) l'importo delle spese sostenute fino al 15 ottobre;
b) l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.
Tali informazioni sono trasmesse da AGEA Coordinamento al Ministero Politiche Agricole - Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello Sviluppo Rurale - Direzione generale delle Politiche internazionali e dell'Unione Europea - Settore Vitivinicolo, entro il 15 febbraio di ciascun anno.
2. Le modalita' di trasmissione delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono stabilite da Agea Coordinamento con successivo provvedimento.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. La comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e b) del presente decreto, e' effettuata:
a) Per la promozione, utilizzando il rendiconto semestrale previsto all'allegato VIII del contratto tipo parte integrante dell'Invito a presentare i progetti emanato annualmente. A tal fine, il contratto tipo e' opportunamente adeguato da Agea OP, in modo che almeno un rendiconto semestrale riguardi un periodo che si conclude al 15 ottobre di ogni anno. Al contratto e', altresi', inclusa una comunicazione riportante l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.
b) Per gli investimenti biennali e per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti utilizzando un modello riportante le informazioni contenute nell'allegato I al presente decreto.
 
Art. 3

1. Le comunicazioni disciplinate dal presente decreto sono obbligatorie per i produttori che percepiscono un aiuto anticipato ai sensi della normativa comunitaria indicata nelle premesse.
Gli Organismi Pagatori competenti, in sede di collaudo finale, verificano la compatibilita' delle informazioni rese dai beneficiari degli anticipi.
2. Al beneficiario dell'anticipo che non adempia all'obbligo di trasmissione delle comunicazioni di cui al presente decreto, e' applicata una penalita' pari all' 1% del valore dell'anticipo percepito.
Il presente decreto e' trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai fini della pubblicazione
Roma, 5 agosto 2014

Il capo del dipartimento: Blasi
 
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