Gazzetta n. 191 del 19 agosto 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 giugno 2014
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cabrio Olivo», rilasciata in seguito a procedura di valutazione zonale.


IL DIRETTORE GENERALI
per l'igiene e la sicurezza
degli alimenti e della nutrizione

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 19, recante "Disposizioni transitorie e finali";
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante " Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;
Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011. 546/2011, 547/2011, 284/2013, 285/2013, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successivi aggiornamenti;
Vista la domanda presentata, in data 26 marzo 2013 dall'Impresa Basf Italia Spa con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato n. 8, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Cabrio Olivo ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva piraclostrobina, nella quale l'impresa medesima ha indicato l'Italia quale Stato membro relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;
Considerato che, con il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011, la sostanza attiva piraclostrobina e' stata considerata approvata a nonna del regolamento (CE) 1107/2009, alle medesime condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report - DRR), messo a disposizione dallo Stato membro relatore Italia in data 27 gennaio 2014;
Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati e dagli esperti della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Regolamento (CE) 1107/2009;
Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione e' stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con esito favorevole cosi' come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report - RR);
Viste le note dell'Ufficio in data 22 maggio 2014 con le quali e' stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi, da presentarsi entro 24 mesi dalla data del presente decreto;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2018, l'Impresa Basf Italia Spa con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato n. 8, e' autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Cabrio Olivo, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da 0,5 - 1 - 5 kg.
Il prodotto fitosanitario e' preparato nei seguenti stabilimenti:
BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germania;
BASF Corporation Sparks Plant - 31647 Sparks, USA.
Il prodotto e' confezionato nel seguente stabilimento:
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - via E. Torricelli, 2 - 48010 Cotignola (RA);
SCHIRM GmbH - 85107 Baar-Ebenhausen (Germania).
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 16110.
E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.
Roma, 23 giugno 2014

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

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