Gazzetta n. 192 del 20 agosto 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti



Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011034/XVJ(53) del 6 agosto 2014, i manufatti esplodenti denominati:
«Iniziatore elettrico tipo 3850 Z01»;
«Iniziatore elettrico tipo 3850 Z02».
Sono riconosciuti, su istanza del sig. Salvatore Spinosa, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 del T.U.L.P.S. in nome e per conto della «AVIO S.p.a.» sita in Colleferro (Rm) - Corso Garibaldi n. 22 -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella V categoria gruppo «B» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.
Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/010363/XVJ/CE/C del 1° agosto 2014, ai prodotti esplodenti, gia' classificati con decreto ministeriale n. 557/PAS.19404-XVJ/6/64 2004 CE(33) del 18 febbraio 2010 e decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008612/XVJ/CE/C del 20 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella I categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, possono essere attribuite ulteriori denominazioni commerciali, come di seguito descritto, in accordo ai supplementi, rilasciati dall'ente notificato LOM (Spagna), dei certificati «CE del Tipo», indicati accanto a ciascun prodotto:
denominazione esplosivo «Polvere da caccia PSB 1 oppure G3000/34A», nuova denominazione alternativa «Polvere da caccia PSB 1+» - Supplemento n. 7 al certificato LOM 99EXP4048 - data supplemento 21 febbraio 2014;
denominazione esplosivo «Polvere da caccia PSB 2 oppure G3000/36A», nuova denominazione alternativa «Polvere da caccia PSB 2+» - Supplemento n. 7 al certificato LOM 99EXP4048 - data supplemento 21 febbraio 2014;
denominazione esplosivo «Polvere da caccia PSB 3 oppure G3000/32A», nuova denominazione alternativa «Polvere da caccia PSB 3+» - Supplemento n. 7 al certificato LOM 99EXP4048 - data supplemento 21 febbraio 2014;
denominazione esplosivo «Polvere da caccia PSB 5 oppure G2000/28A», nuova denominazione alternativa «Polvere da caccia PSB 5+» - Supplemento n. 7 al certificato LOM 99EXP4048 - data supplemento 21 febbraio 2014;
denominazione esplosivo «Polvere da caccia PSB 2 SP», nuova denominazione alternativa «Polvere da caccia PSB 2 SP+» - Supplemento n. 7 al certificato LOM 99EXP4048 - data supplemento 21 febbraio 2014;
denominazione esplosivo «Polvere da caccia PSB FINA», nuova denominazione alternativa «Polvere da caccia PSB FINA+» - Supplemento n. 7 al certificato LOM 99EXP4048 - data supplemento 21 febbraio 2014;
denominazione esplosivo «Polvere da caccia SSB», nuova denominazione alternativa «Polvere da caccia SSB+» - Supplemento n. 7 al certificato LOM 99EXP4048 - data supplemento 21 febbraio 2014;
denominazione esplosivo «Polvere da caccia PSB 6 oppure G2000/24A», nuova denominazione alternativa «Polvere da caccia PSB 6+» - Supplemento n. 3 al certificato LOM 04EXP5015 - data supplemento 13 febbraio 2014.
Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia, provvedimento ministeriale n. 557/PAS-XVJ/6/64 2004 CE(33) del 18 febbraio 2010 e n. 557/PAS/E/008612/XVJ/CE/C del 20 dicembre 2013, con i quali i manufatti in argomento sono stati classificati e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.
Per i citati esplosivi, il sig. Giancarlo Medici, sostituto del titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Soc. UEE ITALIA S.p.a. con sede e stabilimento in Aulla - via Canalescuro n. 9 - Terrarossa (Massa Carrara), ha prodotto la sopraindicata documentazione, rilasciata su richiesta della societa' Maxam Outdoors S.A., Av. Da del Partenon, 16 - 28042 (Madrid).
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002014/XVJ/CE/C del 1° agosto 2014, ai manufatti esplosivi di seguito elencati, gia' classificati, ai sensi dell'art. 19, punto 3, comma a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/012018/XVJ/CE/C del 12 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 281 del 30 novembre 2013, sono attribuite alternative denominazioni commerciali, in accordo al supplemento C1 del certificato «CE del Tipo» come appresso indicato:
denominazione esplosivo «G24» (processo Bi - Vis), nuova denominazione alternativa «CH6/24 NS» - Supplemento C1 al certificato INERIS n. 0080.EXP.11.0008 - data supplemento certificato C1 20 novembre 2013;
denominazione esplosivo «G28» (processo Bi - Vis) nuova denominazione alternativa «CH6/28 NS» - Supplemento C1 al certificato INERIS n. 0080.EXP.11.0008 - data supplemento certificato C1 20 novembre 2013;
denominazione esplosivo «G32» (processo Bi - Vis) nuova denominazione alternativa «CH6/32 NS» - Supplemento C1 al certificato INERIS n. 0080.EXP.11.0008 - data supplemento certificato C1 20 novembre 2013;
Denominazione Esplosivo «G36» (processo Bi - Vis) nuova denominazione alternativa «CH6/36 NS» - Supplemento C1 al certificato INERIS n. 0080.EXP.11.0008 - data supplemento certificato C1 20 novembre 2013.
Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.
Per i citati esplosivi, il sig. Andreani Andrea titolare della licenza di deposito ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S., in nome e per conto della «CHEDDITE S.r.l.», con sede amministrativa e stabilimento siti in Livorno - loc. Salviano - via del Giaggiolo n. 189, ha prodotto la sopraindicata documentazione, rilasciata su richiesta della Nobel Sport 29590 Pont-de-Buis (Francia).
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011020/XVJ/CE/C del 1° agosto 2014, il manufatto esplosivo di seguito riportato e' classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:
denominazione esplosivo «ZE 330 (PC 02446)» - Numero certificato BAM 0589.EXP.0420/14 - data certificato 13 maggio 2014 - Numero ONU 0161 - Classe di rischio 1.3 C - Categoria P.S. I.
Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.
Per il citato esplosivo il sig. Fiocchi Stefano, titolare delle licenze ex articoli 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.A.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'organismo notificato «BAM» su richiesta della Nitrochemie Wimmis AG Niesenstraße 44 - 3752 Wimmis Schweiz. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della medesima societa' richiedente.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011021/XVJ/CE/C del 1° agosto 2014, il manufatto esplosivo di seguito riportato e' classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:
denominazione esplosivo «12.7mm EI-Kolumbus» - Numero certificato BAM 0589.EXP.3137/11 - data certificato 5 gennaio 2012 - Numero ONU 0161 - Classe di rischio 1.3 C - Categoria P.S. I.
Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.
Per il citato esplosivo il sig. Fiocchi Stefano, titolare delle licenze ex articoli 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.A.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'organismo notificato «BAM» su richiesta della Nitrochemie Wimmis AG Niesenstraße 44 - 3752 Wimmis Schweiz. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della medesima societa' richiedente.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011023/XVJ/CE/C del 1° agosto 2014, il manufatto esplosivo di seguito riportato e' classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:
denominazione esplosivo «EI Niesen 145 (P-Code 0242)» - Numero certificato BAM 0589.EXP.3912/04 - Data certificato 13 ottobre 2004 - Numero ONU 0161 - Classe di rischio 1.3 C - Categoria P.S. I.
Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.
Per il citato esplosivo il sig. Fiocchi Stefano, titolare delle licenze ex articoli 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.A.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'organismo notificato «BAM» su richiesta della Nitrochemie Wimmis AG Niesenstraße 44 - 3752 Wimmis Schweiz. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della medesima societa' richiedente.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
 
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