Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2014 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 22 agosto 2014, n. 119
Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuto che il ripetersi di gravi episodi di violenza e turbativa dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonche' di reati finalizzati ad alterare i risultati delle medesime manifestazioni rende necessario, anche in vista dell'avvio della prossima stagione calcistica, adottare interventi urgenti finalizzati a rafforzare la prevenzione di tali fatti e a inasprire il trattamento punitivo di coloro che se ne rendono responsabili;
Ravvisata, altresi', la necessita' di adottare misure urgenti per fare fronte alle crescenti esigenze, determinate anche dalle crisi internazionali in atto in Paesi del bacino del Mediterraneo, connesse agli interventi di assistenza ai richiedenti la protezione internazionale;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare al Ministero dell'interno la disponibilita' di risorse finanziarie indispensabili per salvaguardare le capacita' operative della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso un ammodernamento delle relative dotazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Misure per il contrasto della frode
in competizioni sportive

1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da euro 258 a euro 1.032. Nei casi di lieve entita' si applica la sola pena della multa.» sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.»;
b) al comma 3, le parole: «i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822.» sono sostituite dalle seguenti: «per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione e' aumentata fino alla meta' e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
 
Art. 2
Modifiche in materia di divieto di accesso
ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive

1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: «e all'articolo 6-ter della presente legge,» sono inserite le seguenti: «nonche' per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, del codice penale, nonche' per i delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale»;
2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il divieto di cui al presente comma puo' essere, altresi', disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo, finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo.»;
b) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non puo' essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona gia' destinataria del divieto di cui al primo periodo e' sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non puo' essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni.»;
c) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di cui al comma 1, l'interessato puo' chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto. La cessazione e' richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di piu' divieti, al questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti ed e' concessa se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive.».
 
Art. 3
Disposizioni in materia di divieto di agevolazioni nei confronti di
soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della
legge 13 dicembre 1989, n. 401 ed ulteriori prescrizioni per le
societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del
calcio
1. Al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole «l'introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli» sono inserite le seguenti: «ovvero altre scritte o immagini»;
b) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole «per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive,» sono inserite le seguenti «ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi,» e dopo le parole: «sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio» sono inserite le seguenti: «, nonche' stipulare contratti con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, aventi ad oggetto la concessione dei diritti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»;
c) all'articolo 9, comma 1, le parole: «di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «di emettere, vendere o distribuire, con qualsiasi modalita', titoli di accesso a soggetti che siano destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6» e dopo le parole: «ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati» sono inserite le seguenti: «, nel corso degli ultimi cinque anni,».
 
Art. 4

Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione
di competizioni sportive

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 7-bis e' inserito il seguente:
«Articolo 7-bis.1 (Divieto di trasferta). - 1 Fuori dai casi di adozione da parte del Prefetto di provvedimenti di propria competenza, in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, il Ministro dell'interno, quale autorita' nazionale di pubblica sicurezza, puo' disporre, con proprio decreto, il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico. Con lo stesso decreto, e' altresi' disposto il divieto di vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi nei confronti dei residenti della provincia delle squadre ospiti interessate.»;
b) all'articolo 8, comma 1-bis, dopo le parole: «anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6» sono inserite le seguenti: «, nonche' del reato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205,».
2. All'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «che hanno preso parte attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in piu' occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumita' delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive».
3. Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1-quater:
1) al comma 5, le parole: «di cui ai commi 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5-bis e 5-ter»;
2) dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente: «5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche per l'adeguamento degli impianti necessario alla loro riqualificazione, nonche' alla segmentazione dei settori e all'abbattimento delle barriere, anche in via sperimentale, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organismi calcistici, anche internazionali, ovvero definiti in sede di Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ferme restando le competenze della Commissione tecnica di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.»;
b) all'articolo 1-septies, comma 2, le parole: «per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni».
 
Art. 5
Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «, e si avvalgono del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le Commissioni territoriali sono insediate presso le prefetture che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.»;
2) al comma 2, le parole «nel numero massimo di dieci.» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo di venti.»;
3) al comma 2-bis, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l'attivita' delle Commissioni territoriali.»;
4) al comma 3, primo periodo, le parole: «rappresentante dell'ACNUR» sono sostituite dalle seguenti: «rappresentante designato dall'ACNUR»;
5) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui e' accolto o trattenuto, la competenza all'esame della domanda e' assunta dalla commissione nella cui circoscrizione territoriale e' collocato il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio.»;
6) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio, la competenza all'esame delle domande di protezione internazionale puo' essere individuata, con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 11, comma 2.»;
b) all'articolo 12:
1) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Il componente che effettua il colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione.».
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e' autorizzata la spesa di euro 9.149.430, per l'anno 2014, e di euro 10.683.060, a decorrere dall'anno 2015.
 
Art. 6
Misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la
protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati
1. Al fine di favorire l'ampliamento del Sistema di protezione finalizzato all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' incrementato di euro 50.850.570 per l'anno 2014.
2. Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e' istituito per le esigenze del Ministero dell'interno nel relativo stato di previsione un Fondo con una dotazione finanziaria di euro 62.700.000 per l'anno 2014, la cui ripartizione e' effettuata con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto delle finalita' previste dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. All'articolo 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge n. 15 del 2012, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
 
Art. 7
Riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno
per i comuni interessati da flussi migratori

1. Nell'anno 2014, per i comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani, maggiormente interessati dalla pressione migratoria, le spese connesse alla predetta pressione migratoria sono escluse dal patto di stabilita' interno nei limiti complessivi dell'importo commisurato al 50 per cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. La riduzione degli obiettivi 2014 dei comuni di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' conseguentemente rideterminata. Entro il 15 ottobre 2014, con decreto del Ministero dell'interno e' definito per ciascun comune interessato l'importo della esclusione di cui al primo periodo, tenuto conto delle spese sostenute e delle dimensioni demografiche dei comuni in rapporto alla popolazione straniera delle cui esigenze di accoglienza si sono fatti rispettivamente carico.
 
Art. 8
Misure per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della
Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'ammodernamento dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell'interno e' autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, da destinare:
a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2014, a 36 milioni di euro per l'anno 2015 e a 44 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, alla Polizia di Stato, per l'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, nonche' per interventi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente.
2. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
 
Art. 9
Misure urgenti in materia di disciplina
dei materiali esplodenti

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti previste dalla legislazione vigente, opera presso il Ministero dell'interno una Commissione consultiva centrale. Operano, altresi', a livello territoriale, Commissioni tecniche che esercitano le funzioni anche prescrittive previste in materia. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stabilita la composizione delle predette Commissioni.
2. Ai componenti delle Commissioni di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese e le attivita' delle predette Commissioni sono svolte con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 10
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 6, commi 1 e 2, pari a euro 122.700.000 per l'anno 2014 e euro 10.683.060 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 11
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 agosto 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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