Gazzetta n. 195 del 23 agosto 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, LE AUTONOMIE E LO SPORT
DECRETO 8 luglio 2014
Direttive e disposizioni esecutive per il trasferimento alla Regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla Provincia di Milano e delle partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza nelle societa' che operano nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 49, della legge 7 aprile 2014, n. 56.


IL MINISTRO
per gli affari regionali e le autonomie
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto, il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59»;
Visto il D.P.C.M. 23 aprile 2014, recante la delega di funzioni in materia di affari regionali e autonomie;
Vista la convenzione sulle esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, e successive modificazioni, in particolare apportate dal protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con legge 13 giugno 1952, n. 687, dal protocollo del 16 novembre 1966 e dal protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314;
Visto l'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, cosi' come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 giugno 2013, n. 71;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, che ha previsto «Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015».
Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;
Visti i commi 49, 49-bis e 49-ter dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificati e integrati dall'art. 23 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 49 della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dall'art. 23, comma 1, lett. b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, nella parte in cui dispone che entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, «le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla Regione Lombardia» delle partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla Provincia di Milano e delle partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza nelle societa' che operano direttamente o per tramite di societa' controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 49 della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dall'art. 23, comma 1, lett. b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, nella parte in cui prevede che «Alla data del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Milano sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla citta' metropolitana e le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Monza e Brianza sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e Brianza»;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

Il presente decreto reca direttive e disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il subentro, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale, da parte della Regione Lombardia, anche tramite societa' dalla stessa controllate, nelle partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla Provincia di Milano e nelle partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza in societa' che operano direttamente o per tramite di societa' controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 49, 49-bis e 49-ter, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
II presente decreto si riferisce inoltre al trasferimento alla data del 31 dicembre 2016 delle Partecipazioni originariamente detenute dalla Provincia di Milano e poi dalla Regione Lombardia, anche tramite societa' dalla stessa controllate, in regime di esenzione fiscale alla Citta' metropolitana, e delle partecipazioni originariamente detenute dalla Provincia di Monza e Brianza e poi dalla Regione Lombardia, anche tramite societa' dalla stessa controllate, in regime di esenzione fiscale alla nuova Provincia di Monza e Brianza.
 
Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente decreto:
a) per «Partecipazioni» si intendono le partecipazioni azionarie in societa' che operano direttamente o per tramite di societa' controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015,di cui sono titolari la Provincia di Milano e la Provincia di Monza e Brianza ed in cui subentra la Regione Lombardia, anche tramite societa' dalla stessa controllate;
b) per «Controllo» quello descritto all'art. 2359 del codice civile;
c) per «Subentro» si intende l'operazione con la quale le Partecipazioni sono cedute a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale, dalla Provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza alla Regione Lombardia, anche tramite societa' dalla stessa controllate;
d) per Partecipate» si intendono le societa', anche con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea come disciplinate dal decreto legislativo n. 58/1998 «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria», le cui Partecipazioni sono oggetto di Subentro;
e) per «Provincia di Milano» e «Provincia di Monza e Brianza» si intendono i soggetti danti causa ex lege nel Subentro delle Partecipazioni;
f) per «Subentrante» si intende la Regione Lombardia, ovvero il soggetto avente natura societaria, controllato dalla Regione Lombardia e da quest'ultima individuato quale avente causa ex lege nel Subentro delle Partecipazioni;
g) per «Trasferimento» si intende l'operazione con la quale le Partecipazioni originariamente detenute dalla Provincia di Milano sono trasferite, in regime di esenzione fiscale alla Citta' metropolitana, e le partecipazioni originariamente detenute dalla Provincia di Monza e Brianza sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla nuova Provincia di Monza e Brianza;
h) per «Citta' Metropolitana » si intende l'ente territoriale di area vasta che subentra nei rapporti giuridici della Provincia di Milano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, ed avente causa ex lege nel Trasferimento delle Partecipazioni originariamente detenute dalla Provincia di Milano;
i) per «Nuova Provincia di Monza e Brianza» si intende l'ente territoriale di area vasta disciplinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 51 a 100, della legge 7 aprile 2014, n. 56, ed avente causa ex lege nel Trasferimento delle Partecipazioni originariamente detenute dalla Provincia di Monza e Brianza.
 
Art. 3
Subentro

1. Il Subentro ha ad oggetto le Partecipazioni ed avra' efficacia nei confronti del Subentrante al compimento delle operazioni societarie necessarie al trasferimento.
2. Il Subentrante, se diverso dalla Regione Lombardia, viene individuato con apposito provvedimento della medesima Regione da adottarsi nel rispetto del relativo Statuto regionale prima o contestualmente al Subentro.
3. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano e la Provincia di Monza e Brianza presentano istanza congiunta al Presidente del Tribunale di Milano per la nomina di uno o piu' esperti iscritti all'apposito Albo dei periti ai fini della valutazione e dell'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento, rispettivamente, alla Citta' metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza, in conformita' al disposto di cui all'art. 1, comma 49-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
Le attivita' di valutazione vengono avviate entro 10 giorni dal decreto di nomina da parte del Presidente del Tribunale di Milano e dovranno essere concluse entro 30 giorni dall'inizio dell'incarico.
4. A seguito del Subentro, il Subentrante non puo' cedere le Partecipazioni a terzi che non siano, rispettivamente, la Citta' Metropolitana e la nuova Provincia di Monza e Brianza, se non diversamente previsto nella Convenzione di cui al successivo art. 5.
 
Art. 4
Adeguamenti statutari

1. Gli statuti sociali delle Partecipate devono essere modificati per adeguarne le previsioni alla normativa vigente e al presente decreto.
2. Le modifiche statutarie di cui al precedente comma devono riguardare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, (a) l'adeguamento alle disposizioni di legge dei requisiti soggettivi dei soci, nel senso di prevedere la possibilita' di' intestare le partecipazioni alla Regione Lombardia o a societa' dalla stessa controllate, b) la previsione dell'incedibilita' delle Partecipazioni a terzi diversi dalla Regione Lombardia e dalle Societa' da quest'ultima controllate, (c) l'obbligo di revisione contabile dei bilanci delle Partecipate da parte di una societa' di revisione di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, iscritta nell'apposto Albo di cui al relativo art. 161.
 
Art. 5
Convenzione

Con apposita Convenzione, da stipularsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, tra la Provincia, di Milano, la Provincia di Monza e Brianza e la Regione Lombardia o, se individuato, il Subentrante, sono disciplinati, in conformita' al disposto di cui al comma 49-bis dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, gli aspetti di dettaglio ed attuativi relativi al subentro e al successivo trasferimento delle partecipazioni anche dal punto di vista della regolazione patrimoniale tra le parti.
Sono disciplinati altresi' eventuali cessioni delle Partecipazioni o delle societa' dalle stesse partecipate, con particolare riferimento a quelle non strategiche, con il relativo regime contabile, economico e finanziario.
 
Art. 6
Trasferimento

Conformemente a quanto disposto dal comma 49-bis dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ai fini del trasferimento delle Partecipazioni originariamente detenute dalla Provincia di Milano, in regime di esenzione fiscale alla Citta' metropolitana, e delle partecipazioni originariamente detenute dalla Provincia di Monza e Brianza in regime di esenzione fiscale alla nuova Provincia di Monza e Brianza, con perizia resa da esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, conformemente all'art. 3, comma 3 del presente decreto, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del trasferimento, rispettivamente, alla Citta' metropolitana e alle nuove Province di Monza e Brianza.
Il trasferimento opera secondo le modalita' indicate all'art. 49-bis dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.
In sede di trasferimento saranno, altresi', disciplinati gli eventuali conguagli ed i relativi versamenti secondo termini e modalita' concordate tra le parti in base alla Convenzione di cui all'art. 5.
 
Art. 7
Pubblicazione

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' divulgato attraverso il sito internet www.affariregionali.it
Roma, 8 luglio 2014

Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie
Lanzetta
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lupi

 
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