Gazzetta n. 195 del 23 agosto 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 3 giugno 2014, n. 120
Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalita' di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalita' di iscrizione e dei relativi diritti annuali.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo 194, comma 3, come modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successivamente dall'articolo 9, comma 3-terdecies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nonche' l'articolo 212, comma 15, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
Considerato che ai sensi del citato articolo 212, comma 15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalita' d'iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione, sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale dell'Albo;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2008, n. 99, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2009, n. 165, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010, n. 102, recante modalita' semplificate per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 29 agosto 2013;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. n. 0052484/GAB del 10 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e la successiva nota prot. DAGL 4.3.6.3/2013/6 del 14 febbraio 2014, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri esprime il proprio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Albo nazionale gestori ambientali

1. L'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, costituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' articolato in un Comitato nazionale e in Sezioni regionali e provinciali per le province autonome di Trento e di Bolzano.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 194, comma 3, e
212, comma 15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, S.O.:
«Art. 194 (Spedizioni transfrontaliere). - (Omissis).
3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto
internazionale di merci, le imprese che effettuano il
trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono
iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'
art. 212. L'iscrizione all'Albo, qualora effettuata per il
solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non e'
subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie di
cui al comma 10 del medesimo art. 212.».
«Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). -
(Omissis).
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono
definite le attribuzioni e le modalita' organizzative
dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese,
i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i
termini e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali
d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto,
continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato
nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione,
validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le
procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul
trasporto via mare e per via navigabile interna, in
coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
c) effettiva copertura delle spese attraverso i
diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione
relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte
all'Albo nazionale gestori ambientali;
e) interconnessione e interoperabilita' con le
pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di
pubblici registri;
f) riformulazione del sistema disciplinare -
sanzionatorio dell'Albo e delle cause di cancellazione
dell'iscrizione;
g) definizione delle competenze e delle
responsabilita' del responsabile tecnico.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare dell'8 aprile 2008 (Disciplina
dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo
differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1,
lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modifiche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 13 maggio 2009 (Modifica del
decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di
raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato,
come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165
del 18 luglio 2009.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e della salute dell'8 marzo 2010, n. 65
(Regolamento recante modalita' semplificate di gestione dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche'
dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali
apparecchiature), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
102 del 4 maggio 2010.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
 
Art. 2
Organi

1. Sono organi dell'Albo:
a) il Comitato nazionale;
b) le Sezioni regionali e le due Sezioni provinciali di Trento e di Bolzano.
2. Il Comitato nazionale ha sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Le Sezioni regionali hanno sede presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione, le Sezioni provinciali presso le camere di commercio di Trento e di Bolzano.
4. Il Comitato nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono interconnesse dalla rete telematica delle camere di commercio e con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri.
 
Art. 3
Comitato nazionale

1. Il Comitato nazionale dell'Albo e' composto da diciannove membri, di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vicepresidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
h) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio;
i) tre scelti tra le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate;
l) due dalle organizzazioni di categoria degli autotrasportatori;
m) due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti;
n) uno dalle organizzazioni che rappresentano le imprese che effettuano l'attivita' di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto.
2. Per ogni componente effettivo e' nominato, con le modalita' di cui al comma 1, un supplente.
3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivita' soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze.
4. Qualora i componenti di cui ai commi 1 e 2 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato nazionale e' validamente costituito anche in assenza di tali designazioni, purche' sia stata nominata la meta' piu' uno dei componenti effettivi.
5. Il Presidente del Comitato nazionale ha la rappresentanza dell'Albo, convoca le sedute in sede istruttoria e in sede deliberante e stabilisce l'ordine del giorno con modalita' definite dallo stesso Comitato nazionale.
6. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale, i cui oneri di funzionamento gravano sulle entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali di iscrizione, sono affidate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che le esercita attraverso la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche.
7. Ai fini di cui al comma 6 il Ministero stipula, tramite la Direzione generale citata, apposita convenzione con l'Unione italiana delle camere di commercio finalizzata a disciplinare gli aspetti economico - organizzativi dell'attivita'.
8. Il segretario del Comitato nazionale, scelto tra i funzionari del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' nominato dalla Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche sentito il Comitato nazionale. Il Segretario ha la responsabilita' del corretto funzionamento della segreteria, istruisce i provvedimenti da sottoporre all'esame del Comitato nazionale, ne cura l'attuazione e coordina l'attivita' avvalendosi delle segreterie delle Sezioni regionali e delle Province autonome.
 
Art. 4
Sezioni regionali e provinciali

1. Ogni sezione regionale e provinciale e' istituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed e' cosi' composta:
a) dal presidente della camera di commercio o da un membro del consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla giunta regionale o dalla giunta provinciale della provincia autonoma, con funzioni di vicepresidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dall'unione regionale delle province o dalla giunta provinciale della provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare scelto, di norma, tra il personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
2. Qualora i componenti di cui al comma 1 non vengano designati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Sezioni regionali e provinciali sono validamente costituite anche in assenza di tali designazioni, purche' sia stata nominata la meta' piu' uno dei componenti.
3. Le funzioni di segreteria delle Sezioni regionali e provinciali sono costituite in ufficio e affidate alle camere di commercio dei capoluoghi di regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente camerale, nominato con delibera della giunta camerale su indicazione del Segretario generale.
5. Il segretario della sezione e' preposto all'ufficio e ha la responsabilita' del suo corretto funzionamento, istruisce i provvedimenti della sezione, ne cura l'attuazione e organizza le attivita' della sezione in base alle direttive del presidente.
 
Art. 5
Attribuzioni del Comitato nazionale

1. Il Comitato nazionale ha potere deliberante ed esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni:
a) cura la formazione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo in base alle comunicazioni delle Sezioni regionali e provinciali;
b) stabilisce i criteri per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione nelle categorie e classi di cui agli articoli 8 e 9, validi per tutte le Sezioni regionali e provinciali;
c) fissa i criteri e le modalita' di accertamento e di valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attivita' oggetto d'iscrizione;
d) fissa i criteri per la valutazione dei requisiti professionali e le condizioni per lo svolgimento dell'incarico di responsabile tecnico e determina le modalita' di accertamento e di aggiornamento della formazione professionale dello stesso Per lo svolgimento di tali attivita' il Comitato nazionale puo' istituire commissioni con la partecipazione di componenti delle Sezioni regionali e provinciali;
e) fissa i criteri generali per gli interventi a sostegno dei soggetti iscritti;
f) coordina l'attivita' delle Sezioni regionali e provinciali e vigila sulle stesse, esercitando anche poteri sostitutivi nelle ipotesi previste;
g) disciplina le modalita' per l'invio delle domande e delle comunicazioni all'Albo secondo procedure telematiche;
h) determina la modulistica da utilizzare con i relativi allegati;
i) propone agli organi di controllo, autonomamente o su indicazione delle Sezioni regionali e provinciali, accertamenti ispettivi al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attivita' oggetto d'iscrizione all'Albo;
l) decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni regionali e provinciali;
m) istituisce, in relazione a specifiche esigenze, gruppi di lavoro;
n) valuta e delibera in merito alle risultanze dei lavori svolti dalle sezioni speciali del Comitato nazionale;
o) adotta direttive e gli altri atti ad esso spettanti ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 6
Attribuzioni delle Sezioni regionali
e provinciali

1. Le Sezioni regionali e provinciali hanno le seguenti attribuzioni:
a) ricevono e istruiscono le istanze e le comunicazioni presentate all'Albo e adottano i relativi provvedimenti;
b) accettano le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio dell'attivita', ove previste;
c) adottano i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione;
d) effettuano attivita' informative e formative per i soggetti iscritti all'Albo secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale e sotto la sua supervisione;
e) redigono ed inviano al Comitato nazionale una relazione annuale sull'attivita' svolta;
f) rendono disponibili al Comitato nazionale, in via telematica, i provvedimenti di iscrizione all'Albo, nonche' i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza, di annullamento e di variazione dell'iscrizione ai fini dell'aggiornamento dell'Albo;
g) rilasciano con modalita' telematica o, su richiesta, con modalita' cartacea i provvedimenti deliberati;
h) rilasciano le visure, gli elenchi e le certificazioni relative ai soggetti iscritti all'Albo, avvalendosi degli uffici delle camere di commercio;
i) verificano, anche attraverso gli organi di controllo, e indipendentemente dal rinnovo dell'iscrizione di cui all'articolo 22, la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'Albo;
l) curano lo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 13 in base alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
2. Le Sezioni regionali e provinciali si conformano alle direttive del Comitato nazionale.
 
Art. 7
Funzionamento degli organi dell'Albo

1. I componenti effettivi e i componenti supplenti del Comitato nazionale, nonche' i componenti delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.
2. Il Comitato nazionale richiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la revoca dall'incarico dei componenti effettivi o dei relativi supplenti del Comitato nazionale nei seguenti casi:
a) assenza ingiustificata del componente effettivo a piu' di tre riunioni consecutive nel corso dell'anno solare;
b) assenza del componente effettivo ad almeno la meta' delle riunioni nel corso dell'anno solare;
c) assenza del componente supplente a piu' di due riunioni del Comitato nazionale di sua spettanza nel corso dell'anno solare.
3. Il Comitato nazionale, su segnalazione delle Sezioni regionali e provinciali, richiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la revoca dall'incarico dei componenti delle Sezioni stesse nei seguenti casi:
a) assenza ingiustificata del componente a piu' di tre riunioni consecutive nel corso dell'anno solare;
b) assenza del componente ad almeno la meta' delle riunioni nel corso dell'anno solare.
4. Le deliberazioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali sono valide se sono presenti almeno la meta' piu' uno dei componenti nominati, sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
5. Alla copertura dei costi relativi al funzionamento del Comitato nazionale, delle Sezioni regionali e delle Province autonome, nonche' dei relativi uffici di segreteria si provvede esclusivamente con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, ai sensi dell'articolo 212, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissate le indennita' di spettanza dei componenti e del segretario del Comitato nazionale, nonche' dei componenti e del segretario delle Sezioni regionali e provinciali senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 212, comma 17 del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). -
(Omissis).
17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si
provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni,
anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo,
che saranno determinate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all'art.
7, comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29
dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592,
art. 04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, al Capitolo 7082 dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.».
 
Art. 8
Attivita' di gestione dei rifiuti
per le quali e' richiesta l'iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo e' richiesta per le seguenti categorie di attivita':
a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
i) categoria 9: bonifica di siti;
l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 212, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l'esercizio delle attivita' di cui alle categorie 2-bis e 3-bis se lo svolgimento di queste ultime attivita' non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa e' iscritta. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri per l'applicazione della presente disposizione.
3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 consentono l'esercizio delle attivita' di cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest'ultima attivita' non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa e' iscritta.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 212, commi 7 e 8,
del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). -
(Omissis).
7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le
attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi
sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attivita'
di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a
condizione che tale ultima attivita' non comporti
variazione della classe per la quale le imprese sono
iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che
effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri
rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non
eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non
sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
condizione che tali operazioni costituiscano parte
integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa
dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non
sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e
sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
provinciale dell'Albo territorialmente competente che
rilascia il relativo provvedimento entro i successivi
trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta
sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'art. 21 della
legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita'
dai quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti
prodotti;
c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica
dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto
anche conto delle modalita' di effettuazione del trasporto
medesimo;
d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di
registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'art.
21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998,
n. 406.».
- Il decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65
«Regolamento recante modalita' semplificate di gestione dei
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche'
dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali
apparecchiature) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
102 del 4 maggio 2010.
- Il testo dell'art. 194, comma 3, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' riportato nelle note
alle premesse.
 
Art. 9
Categorie e classi delle attivita'
per le quali e' richiesta l'iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo e' articolata in categorie corrispondenti alle attivita' di cui all'articolo 8, comma 1.
2. La categoria 1, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e' suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione complessivamente servita sia:
a) superiore o uguale a 500.000 abitanti;
b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti;
c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;
d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti;
e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti;
f) inferiore a 5.000 abitanti.
3. Le categorie da 4 a 8 di cui all'articolo 8, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti gestiti:
a) quantita' annua complessivamente gestita superiore o uguale a 200.000 tonnellate;
b) quantita' annua complessivamente gestita superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate;
c) quantita' annua complessivamente gestita superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;
d) quantita' annua complessivamente gestita superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;
e) quantita' annua complessivamente gestita superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;
f) quantita' annua complessivamente gestita inferiore a 3.000 tonnellate.
4. Le categorie 9 e 10, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere i) e l), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili:
a) oltre a euro 9.000.000,00;
b) fino a euro 9.000.000,00;
c) fino a euro 2.500.000,00;
d) fino a euro 1.000.000,00;
e) fino a euro 200.000,00.
5. Il Comitato nazionale puo', con propria deliberazione, modificare gli importi relativi ai lavori di bonifica cantierabili di cui al comma 4.
6. Il Comitato nazionale puo' individuare specifiche e singole attivita' rientranti nell'ambito delle categorie d'iscrizione di cui all'articolo 8 normandole in sottocategorie. Ai fini dell'iscrizione nella categoria 1 di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), il Comitato nazionale puo' individuare sottocategorie le cui classi d'iscrizione sono basate sulla quantita' annua di rifiuti complessivamente gestita.
 
Art. 10
Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo

1. Le imprese e gli enti sono iscritti all'Albo:
a) nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;
b) nella persona del legale rappresentante.
2. Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti di cui al comma 1:
a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
b) siano iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;
c) non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
d) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
1) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
2) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.
Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 167 del codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione;
e) siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;
f) non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
g) non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
h) siano in possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria di cui al successivo articolo 11;
i) non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.
3. I requisiti di cui al comma 2, lettere d), e), f) e g) sono accertati d'ufficio dalla Sezione regionale o provinciale attraverso l'acquisizione di apposita certificazione e dal certificato del casellario giudiziario.
4. Le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all'Albo devono nominare, a pena di improcedibilita' della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui al comma 2, lettere c), d), f) e i).
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di
procedura penale:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto
comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la
pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».
- Si riporta il testo dell'art. 167 del codice penale:
«Art. 167 (Estinzione del reato). - Se, nei termini
stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero
una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli
obblighi impostigli, il reato e' estinto. In tal caso non
ha luogo l'esecuzione delle pene.».
- Si riporta il testo dell'art. 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28
settembre 2011, S.O.:
«Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). - 1. Le
persone alle quali sia stata applicata con provvedimento
definitivo una delle misure di prevenzione previste dal
libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di
commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere
riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di
servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di
fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione, nei registri della camera di commercio per
l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di
commissionari astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori
pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi,
fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie
esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e
relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di
qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in
opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono
ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la
decadenza delle attestazioni a cura degli organi
competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'art. 68,
dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e
2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la
persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei
confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di
cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia
amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e
indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un
periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle
liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le
attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4
aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di
candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione
elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale.».
 
Art. 11
Requisiti di idoneita' tecnica
e di capacita' finanziaria

1. I requisiti di idoneita' tecnica consistono:
a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici;
b) nella disponibilita' dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa o l'ente dispone;
c) in un'adeguata dotazione di personale;
d) nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale e' richiesta l'iscrizione o in ambiti affini.
2. La capacita' finanziaria e' dimostrata da documenti che comprovino le potenzialita' economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente, quali il volume di affari, la capacita' contributiva ai fini dell'I.V.A., il patrimonio, i bilanci, o da idonei affidamenti bancari.
3. L'idoneita' tecnica e la capacita' finanziaria devono essere adeguate alle attivita' soggette all'iscrizione.
4. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri specifici, le modalita' e i termini per la dimostrazione dell'idoneita' tecnica e della capacita' finanziaria.
 
Art. 12
Compiti, responsabilita' e requisiti
del responsabile tecnico

1. Compito del responsabile tecnico e' porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.
2. Il responsabile tecnico svolge la sua attivita' in maniera effettiva e continuativa ed e' responsabile dei compiti di cui al comma 1.
3. Il Comitato nazionale puo' disciplinare piu' nel dettaglio i compiti e le responsabilita' del responsabile tecnico.
4. I requisiti del responsabile tecnico consistono in:
a) idonei titoli di studio;
b) esperienza maturata in settori di attivita' per i quali e' richiesta l'iscrizione;
c) idoneita' di cui all'articolo 13.
5. L'esatta determinazione e il concorso dei requisiti di cui al comma 4 sono regolamentati dal Comitato nazionale, in relazione alle categorie e classi d'iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale.
6. L'incarico di responsabile tecnico puo' essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri e i limiti per l'assunzione degli incarichi.
 
Art. 13
Formazione del responsabile tecnico

1. L'idoneita' di cui all'articolo 12, comma 4, lettera c), e' attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.
2. Il Comitato nazionale definisce le materie, i contenuti, i criteri e le modalita' di svolgimento delle verifiche di cui al comma 1.
3. E' dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attivita' oggetto dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale.
4. Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina di cui al comma 2, puo' continuare a svolgere la propria attivita' in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, e' stabilita con deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti sono obbligati all'aggiornamento quinquennale.
 
Art. 14
Trasmissione e protocollazione delle domande
e delle comunicazioni

1. Le domande e le comunicazioni relative all'iscrizione sono trasmesse alle Sezioni regionali e provinciali con modalita' telematica mediante accesso all'apposito portale delle camere di commercio.
2. La documentazione trasmessa alle Sezioni regionali e provinciali e' registrata nel sistema di protocollo informatico dell'Albo. Il protocollo e' unico per ogni sezione regionale e provinciale, ha numerazione progressiva annuale ed e' tenuto in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Note all'art. 14:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 2001, S.O.
 
Art. 15
Procedimento d'iscrizione all'Albo

1. La domanda d'iscrizione all'Albo e' presentata alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza e' stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente. Per le imprese e gli enti con sede legale all'estero la domanda di iscrizione all'Albo e' presentata alla sezione regionale e provinciale nel cui territorio di competenza e' ubicata la sede secondaria o il domicilio.
2. La domanda d'iscrizione deve essere corredata con:
a) nomina del responsabile tecnico e dichiarazione, con firma autenticata, di accettazione dell'incarico;
b) autocertificazione relativa al rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2, fatti salvi gli accertamenti d'ufficio ivi previsti, nonche' documentazione comprovante l'idoneita' tecnica e documentazione atta a dimostrare la capacita' finanziaria secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 4;
c) un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede l'iscrizione, fornito dalla sezione regionale o provinciale competente, nel quale il rappresentante legale dell'impresa deve dichiarare il tipo di attivita', i mezzi, il personale impiegato, la quantita' annua di rifiuti e ogni altra notizia utile;
d) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria.
3. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli enti che intendono effettuare attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti su strada corredano la domanda di iscrizione con la seguente, ulteriore, documentazione:
a) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, dell'idoneita' dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
b) copia conforme all'originale della carta di circolazione dei veicoli. Nel caso di intestatario della carta di circolazione diverso dal richiedente l'iscrizione, deve essere presentata la documentazione, prevista dalla vigente normativa in materia di autotrasporto, che attesti la piena ed esclusiva disponibilita' dei veicoli;
c) documentazione attestante l'iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada istituito ai sensi del regolamento (Ce) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, oppure, per le imprese egli enti la cui attivita' di trasporto non rientra nel campo di applicazione dello stesso Regolamento, il possesso delle licenze o dei titoli previsti dalla vigente normativa.
4. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli enti che intendono effettuare esclusivamente attivita' di trasporto transfrontaliero di rifiuti su strada corredano la domanda d'iscrizione con la seguente, ulteriore documentazione redatta in lingua italiana:
a) dichiarazione di elezione di domicilio in Italia;
b) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente, dell'idoneita' dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
c) attestazione del possesso della licenza comunitaria o dell'autorizzazione internazionale all'autotrasporto di merci ove previste;
d) disponibilita' dei veicoli ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
e) copia conforme all'originale della carta di circolazione dei veicoli;
f) documentazione, prodotta con traduzione asseverata, equivalente al certificato generale del casellario giudiziario relativo al legale rappresentante e al responsabile tecnico.
5. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli enti che intendono effettuare l'attivita' di trasporto dei rifiuti per ferrovia devono corredare la domanda d'iscrizione con la seguente, ulteriore, documentazione:
a) copia conforme della licenza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
b) copia conforme del certificato di sicurezza rilasciato ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.
6. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli enti che intendono effettuare l'attivita' di trasporto dei rifiuti per via marittima e per via navigabile interna presentano idonea documentazione attestante la conformita' delle navi che trasportano rifiuti al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, alle norme che disciplinano il trasporto di carichi solidi alla rinfusa di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1991, n. 240, S.O., in relazione ai tipi di rifiuti che si intendono trasportare.
7. Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda d'iscrizione la sezione regionale o provinciale conclude l'istruttoria e delibera sull'accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente.
8. Il termine di cui al comma 7 puo' essere interrotto, per non piu' di una volta, se risulti necessario acquisire ulteriori elementi oppure se la documentazione presentata a corredo della domanda non sia completa, e ricomincia a decorrere dal momento in cui pervengono alla sezione regionale o provinciale gli elementi e la documentazione richiesti. Qualora le imprese e gli enti non provvedano all'invio di quanto richiesto entro il termine di trenta giorni, la sezione regionale o provinciale rigetta la domanda di iscrizione.
9. Ove la domanda sia accolta la sezione regionale o provinciale formalizza il provvedimento di iscrizione.
10. Qualora l'iscrizione sia sottoposta a garanzia finanziaria, l'interessato, entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 7, e' tenuto a presentare alla sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria a favore dello Stato di cui all'articolo 17. La sezione regionale o provinciale accetta la garanzia finanziaria entro trenta giorni dalla ricezione della stessa e formalizza il provvedimento d'iscrizione.
Note all'art. 15:
- Il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce
norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare
l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la
direttiva 96/26/CE del Consiglio e' pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 300 del 14
novembre 2009.
- Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
recante: «Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della
direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in
materia ferroviaria.» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2003, S.O.
- Il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162
(Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE
relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234
del 8 ottobre 2007, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2005, n. 134 (Regolamento recante disciplina per le navi
mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo
sbarco di merci pericolose." e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2005, S.O.
 
Art. 16
Procedure d'iscrizione semplificate

1. Le imprese e gli enti iscritti all'Albo sulla base di una comunicazione presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente sono:
a) aziende speciali, consorzi di comuni e societa' di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni;
b) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010, n. 102.
2. La comunicazione degli enti e delle imprese di cui al comma 1, lettera a) e' effettuata dal comune o da uno dei comuni o dal consorzio di comuni nel cui interesse e' svolta l'attivita', il quale garantisce il possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria richiesti ai sensi dell'articolo 11. Tale comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) nomina e dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico;
b) foglio notizie debitamente compilato;
c) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto annuale di iscrizione.
3. Le imprese e gli enti di cui al comma 1, lettera b), attestano con la comunicazione:
a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dalle quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti;
c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita' di effettuazione del trasporto medesimo;
d) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto annuale di iscrizione.
4. Le imprese e gli enti di cui al comma 1, lettera c), attestano, con riferimento alle specifiche attivita' esercitate, quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.
5. Le Sezioni regionali e provinciali procedono a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' da parte degli enti e delle imprese iscritte ai sensi del presente articolo e, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione completa della prevista documentazione, deliberano l'iscrizione.
6. Qualora le Sezioni regionali e provinciali accertino il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispongono con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle Sezioni medesime.
7. Alle comunicazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 16:
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre
2000, S.O.
- Il testo dell'art. 212, comma 8, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' riportato nelle note
all'art. 8.
- Si riporta il testo dell'art. 21, della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192
del 18 agosto 1990:
«Art. 21 (Disposizioni sanzionatorie). - 1. Con la
denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20
interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti
e dei requisiti di legge richiesti. In caso di
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non e'
ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi effetti
a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed
il dichiarante e' punito con la sanzione prevista dall'art.
483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di
svolgimento dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso
dell'amministrazione o in difformita' di esso si applicano
anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio
all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza
dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la
normativa vigente.
2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza,
prevenzione e controllo su attivita' soggette ad atti di
assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da
leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio all'attivita'
ai sensi degli articoli 19 e 20.».
 
Art. 17
Garanzia finanziaria

1. L'iscrizione e' subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato per le attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettere e) e h). L'iscrizione per le attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e' sottoposta a garanzia finanziaria per la sola raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
3. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo a mezzo di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.
4. Le modalita' di presentazione e gli importi delle garanzie finanziarie di cui al comma 1, sono determinate, in relazione al tipo di attivita' e alle diverse classi di cui agli articoli 8 e 9, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Comitato nazionale.
Note all'art. 17:
- Il Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Regolamento
sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit (Emas), che abroga il
regolamento (Ce) n. 761/2001 e le decisioni della
Commissione 2001/681/Ce e 2006/193/Ce) e' pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 22 dicembre 2009
n. L 342.
- La legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di
cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di
obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 giugno
1982.
 
Art. 18
Variazioni

1. Le imprese e gli enti sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi. La sezione regionale o provinciale delibera sulla comunicazione di variazione.
2. Nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese, ai fini dell'immediata utilizzazione dei veicoli stessi, allegano alla comunicazione di variazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello approvato con deliberazione del Comitato nazionale.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, le variazioni effettuate al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo relative alle variazioni della ragione sociale, della sede legale, degli organi sociali, delle trasformazioni societarie e delle cancellazioni si intendono effettuate anche alla sezione regionale competente e sono trasmesse d'ufficio per via telematica dal registro delle imprese o dal repertorio economico amministrativo alla sezione regionale stessa che provvede entro 30 giorni a recepire le modifiche dandone comunicazione alle imprese o agli enti interessati.
4. In caso di trasferimento della sede legale nel territorio di competenza di altra sezione regionale rispetto a quella che ha provveduto all'iscrizione, la domanda di variazione e' presentata alla sezione dell'Albo nel cui territorio di competenza la sede e' trasferita. Quest'ultima provvede alla variazione dell'iscrizione dandone comunicazione alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell'impresa dal proprio elenco.
5. Le imprese che effettuano le variazioni contemplate nel presente articolo continuano ad operare sulla base del provvedimento d'iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale.
Note all'art. 18:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e' riportato nelle note all'art. 14.
 
Art. 19
Sospensione

1. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo e' sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando si verifichi e sia addebitabile all'impresa o ente:
a) l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
b) l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 18, comma 1;
c) il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e di protezione sociale.
2. La durata della sospensione non potra' superare i centoventi giorni complessivi, ferma restando la possibilita' per la sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi.
3. Tra la data di notifica all'interessato del provvedimento sanzionatorio e il termine iniziale di decorrenza dello stesso, debbono intercorrere almeno novanta giorni.
4. Con il provvedimento di sospensione la Sezione stabilisce il termine entro il quale l'impresa o l'ente iscritto deve conformarsi alla normativa vigente.
5. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri per uniformare sul territorio nazionale l'applicazione della sospensione secondo ragionevolezza ed equita'.
Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre
1981, S.O.:
«Art. 9 (Principio di specialita'). - Quando uno stesso
fatto e' punito da una disposizione penale e da una
disposizione che prevede una sanzione amministrativa,
ovvero da una pluralita' di disposizioni che prevedono
sanzioni amministrative, si applica la disposizione
speciale.
Tuttavia quando uno stesso fatto e' punito da una
disposizione penale e da una disposizione regionale o delle
province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una
sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la
disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile
solo in mancanza di altre disposizioni penali.
Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30
aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed
integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali,
anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni
amministrative previste da disposizioni speciali in materia
di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle
bevande.».
 
Art. 20
Cancellazione

1. Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora:
a) l'iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale d'iscrizione, ne faccia domanda;
b) vengano a mancare uno o piu' requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera g) del medesimo comma;
c) vengano cancellate dal registro delle imprese;
d) siano accertate reiterate violazioni delle prescrizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a);
e) si verifichino carenze, anche sopravvenute, nella documentazione di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 4, 5 e 6;
f) permangano per piu' di dodici mesi le condizioni di cui all'articolo 24, comma 7.
2. Gli effetti della cancellazione decorrono dalla data di comunicazione del relativo provvedimento; nel caso previsto al comma 1, lettera a), dalla data della presentazione della domanda di cancellazione.
 
Art. 21
Procedimento disciplinare

1. Le sanzioni di cui agli articoli 19 e 20, lettere b), d) ed e), sono applicate dalle Sezioni regionali e provinciali previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale e' assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni. Il soggetto iscritto, o il suo legale rappresentante, deve essere sentito personalmente quando nel termine predetto ne faccia richiesta.
2. Nelle ipotesi di decadenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c) e f), si procede direttamente alla cancellazione.
3. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e sono comunicati all'iscritto, al Comitato nazionale, alla regione ed alla provincia territorialmente competente e alla camera di commercio.
 
Art. 22
Rinnovo dell'iscrizione all'Albo

1. Le imprese e gli enti iscritti all'Albo sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, presentando un'autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la permanenza dei requisiti previsti. Le imprese e gli enti iscritti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), presentano la comunicazione di rinnovo dell'iscrizione ogni dieci anni.
2. La domanda di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione e i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento sono ridotti alla meta'.
3. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, o certificati UNI-EN ISO 14001 possono sostituire il nuovo provvedimento di iscrizione con autocertificazione resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Detta autocertificazione deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei suddetti regolamenti, nonche' da una denuncia di prosecuzione delle attivita', attestante la conformita' dell'impresa, dei mezzi e delle attrezzature alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata certificazione dell'esperimento delle prove previste dalla normativa vigente.
4. I contenuti dell'autocertificazione e della documentazione da allegare di cui ai commi 1 e 3 sono stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale.
Note all'art. 22:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e' riportato nelle nota all'art. 14.
- Il Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e' riportato
nelle note all'art. 17.
 
Art. 23
Ricorsi al Comitato nazionale

1. Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali, nonche' delle sezioni di cui all'articolo 3, comma 3, gli interessati possono proporre ricorso in bollo al Comitato nazionale, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso.
2. Il Comitato nazionale ha facolta', nella fase istruttoria dei ricorsi, di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.
Note all'art. 23:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in
materia di ricorsi amministrativi), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1972.
 
Art. 24
Risorse finanziarie

1. Le domande d'iscrizione, variazione o cancellazione sono assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria. Tale diritto e' fissato nella misura prevista per le denunce al registro delle imprese.
2. Successivamente all'assegnazione del numero d'iscrizione all'Albo le imprese e gli enti iscritti possono accedere ai provvedimenti emessi dalla sezione competente, sia telematicamente sia presso qualsiasi camera di commercio e possono richiedere il rilascio di certificati d'iscrizione, visure o elenchi. Tali documenti sono soggetti al pagamento degli importi previsti per il rilascio della certificazione del registro delle imprese delle camere di commercio.
3. Le imprese e gli enti iscritti all'Albo sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo i seguenti ammontari:
a) imprese ed enti che effettuano attivita' di gestione di rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) d), e), f), g) ed h):
classe a), euro 1.800;
classe b), euro 1.300;
classe c), euro 1.000;
classe d), euro 750;
classe e), euro 350;
classe f), euro 150;
b) imprese ed enti che effettuano attivita' di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere i) ed l):
classe a), euro 3.100;
classe b), euro 2.050;
classe c), euro 1.300;
classe d), euro 650;
classe e), euro 300;
c) imprese ed enti che effettuano attivita' di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), euro 50.
4. Il versamento del diritto annuale d'iscrizione e' effettuato entro il 30 aprile di ogni anno tramite versamento su conto corrente postale, bonifico bancario o modalita' telematica. In sede di prima iscrizione o di variazione di classe il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d'iscrizione o di variazione di classe.
5. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e della relativa segreteria, delle Sezioni speciali del Comitato nazionale, delle Sezioni regionali e provinciali si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le somme derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione.
6. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle spese di funzionamento dell'Albo, i diritti d'iscrizione, correlati all'effettiva copertura delle spese di funzionamento dell'Albo, sono rideterminati ogniqualvolta si renda necessario in base alle procedure che sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e de mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Comitato nazionale. Ai medesimi fini si procede all'aggiornamento dei diritti di segreteria simultaneamente e conformemente all'adeguamento dei diritti del registro delle imprese.
7. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 1, lettera f), l'omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell'effettuazione del pagamento.
 
Art. 25
Pubblicazione dell'Albo

1. Il Comitato nazionale provvede alla pubblicazione informatica dell'Albo.
2. I dati pubblicati sono oggetto di sola consultazione. Estrazione di copie, elenchi o altri dati pubblicati sono ottenuti secondo le modalita' di cui all'articolo 24, comma 2.
 
Art. 26
Disposizioni transitorie e finali

1. Le iscrizioni relative alle attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le garanzie finanziarie gia' prestate, restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza.
2. Le iscrizioni effettuate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), del regolamento 28 aprile 1998, n. 406, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1998, n. 276, in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, rimangono valide ed efficaci fino alla scadenza delle stesse.
3. Restano, altresi', valide ed efficaci le domande di iscrizione presentante fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Fino alla emanazione delle disposizioni di competenza del Comitato nazionale, restano valide le disposizioni adottate dallo stesso organo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le Sezioni si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo motivata proroga del Comitato nazionale per specifiche situazioni.
6. Nell'attesa delle norme che disciplinino il trasporto via mare dei rifiuti di cui all'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il trasporto dei rifiuti all'interno del territorio della laguna di Venezia avviene secondo le modalita' disciplinate dal Comitato nazionale da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
7. In attesa del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che fissi i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni di cui all'articolo 212, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, restano in vigore il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2004, n. 87, recante modalita' ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto, e il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2005, n. 217, recante modalita' ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attivita' di bonifica dei siti.
8. Il decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1998, n. 276, e' abrogato con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 giugno 2014

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lupi
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2014 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3296
Note all'art. 26:
- Il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205
(Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008
relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre
2010, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 265, comma 2, e
214, comma 11, del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152:
«Art. 265 (Disposizioni transitorie). - (Omissis).
2. In attesa delle specifiche norme regolamentari e
tecniche in materia di trasporto dei rifiuti, di cui
all'art. 195, comma 2, lettera l), e fermo restando quanto
previsto dall' art. 188-ter e dal decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 182, in materia di rifiuti prodotti dalle
navi e residui di carico, i rifiuti sono assimilati alle
merci per quanto concerne il regime normativo in materia di
trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di
carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree
portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono
assimilati alle merci pericolose.».
«Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). -
(Omissis).
11. Le imprese che effettuano le attivita' di bonifica
dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono
prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione
territorialmente competente per ogni intervento di bonifica
nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 195,
comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del
cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del
regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel
caso di imprese in possesso della certificazione ambientale
ai sensi della norma Uni En Iso 14001.».
 
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