Gazzetta n. 201 del 30 agosto 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 luglio 2014
Adozione del programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2014.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare, l'art. 58, che prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, alimentato da risorse pubbliche e private;
Visto in particolare, il comma 2 dell'art. 58, ai sensi del quale, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione delle derrate che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie nonche' le modalita' di attuazione;
Visto il D.P.R. 21 febbraio 2014 recante nomina dei Ministri, dal quale deriva, per mancata previsione e nomina del Ministro per la cooperazione internazionale di cui all'art. 58, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, che il Ministro concertante, ai fini del presente decreto, e' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto 17 dicembre 2012 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, recante «Indirizzi, modalita' e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 2013, n. 45, che definisce le organizzazioni caritatevoli destinatarie delle derrate alimentari da distribuire agli indigenti come i soggetti (singoli, enti caritatevoli o raggruppamenti di enti caritatevoli) riconosciuti e iscritti all' Albo dell' Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007;
Visto l'art. 3 del citato decreto 17 dicembre 2012, che dispone, tra l'altro, la gestione del fondo da parte di AGEA attraverso propri provvedimenti, sulla base di atti di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dando priorita' dopo l'acquisto di derrate alimentari, alla copertura dei costi per i servizi di trasporto, stoccaggio e trasformazione delle derrate alimentari e, quindi, al rimborso dei costi dei servizi logistici prestati dalle Organizzazioni caritatevoli, quali lo stoccaggio, la conservazione e la gestione amministrativa del processo distributivo delle derrate alimentari;
Visto l'articolo l0, comma 1, n. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Visto l'art. 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155, recante «Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fine di solidarieta' sociale» che equipara ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, nei limiti del servizio prestato;
Visto l'art. 1, comma 224, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)» che ha finanziato il fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, per l'anno 2014, di un importo pari a 10.000.000,00 di euro;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 giugno 2014, n. 3399, con il quale, ai sensi dell'art. 7 del decreto 17 dicembre 2012, e' istituito il «Tavolo permanente di coordinamento» cui compete, tra l'altro, la formulazione di pareri e proposte relativi alla gestione del fondo e delle erogazioni liberali di derrate alimentari;
Sentito, nella seduta del 12 giugno 2014, il parere del Tavolo permanente di coordinamento, che ha espresso all'unanimita' avviso favorevole sulla proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, elaborata sia tenendo presente le disponibilita' finanziarie sia le necessita' espresse dalle Organizzazioni caritatevoli.

Decreta:

Art. 1
Programma annuale

1. E' adottato il programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2014, per la cui attuazione sono utilizzate le disponibilita' del «Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti», di cui al comma 1 dell'art. 58, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, istituito presso AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, conformemente alle modalita' previste dal regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
2. Il programma annuale e' riportato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. AGEA provvede all'espletamento delle procedure di gara per la fornitura e la successiva consegna delle forniture delle derrate alimentari alle Organizzazioni caritatevoli definite dall'art. 1, punto 4 del decreto 17 dicembre 2012.
3. Le spese per la copertura dei costi dei servizi logistici prestati dalle Organizzazioni caritatevoli, di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto 17 dicembre 2012, sono ammissibili nel limite del 5% dei costi dell'acquisto di derrate alimentari e, comunque, in valore non devono superare 75.000,00 euro per singola aggiudicazione della fornitura del prodotto alimentare.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Disponibilita' finanziarie ulteriori

1. Le eventuali ulteriori disponibilita' finanziarie, rispetto alla dotazione prevista dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che pervenissero in futuro al Fondo, come anche le donazioni, legati ed erogazioni liberali di derrate alimentari, beni strumentali e servizi verranno utilizzate ai sensi del decreto 17 dicembre 2012, integrando prioritariamente le necessita' espresse dalle Organizzazioni caritatevoli presenti al Tavolo permanente di coordinamento.
 
Art. 3
Controlli e relazione annuale

1. I controlli amministrativi ed in loco relativi all'attuazione del programma sono demandati ad AGEA.
2. Entro 90 giorni dalla conclusione del programma e, comunque, non oltre il 31 marzo 2015, AGEA predispone e trasmette al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione sulle attivita' realizzate relativamente al programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2014, corredata della rendicontazione delle risorse gestite.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 luglio 2014

Il Ministro
delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Poletti

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2014 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 3221
 
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