Gazzetta n. 201 del 30 agosto 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 agosto 2014
Esonero dall'obbligo di emissione della fattura per talune prestazioni di servizi rese da soggetti concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 22, primo comma, del menzionato decreto n. 633 del 1972, in virtu' del quale, per determinate operazioni ivi elencate, l'emissione della fattura non e' obbligatoria se non e' richiesta dal cliente non oltre il momento dell'effettuazione dell'operazione, nonche' il successivo secondo comma, secondo cui la richiamata disposizione puo' essere estesa, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizio al pubblico con carattere di uniformita', frequenza ed importo limitato, tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi;
Ritenuta l'opportunita' di avvalersi della facolta' conferitagli dal suddetto articolo per quanto concerne talune prestazioni di servizi rese nei confronti degli utenti dai relativi soggetti concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1
Esonero dall'obbligo di emissione della fattura

1. Per le seguenti tipologie di operazioni l'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e' richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:
a) servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) servizi di gestione e di rendicontazione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
Art. 2
Efficacia

1. Il presente decreto si applica a partire dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2014

Il Ministro: Padoan
 
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