Gazzetta n. 205 del 4 settembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 agosto 2014
Autorizzazione alla riduzione del titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinate all'elaborazione del vino spumante DOP «Prosecco» per la campagna vendemmiale 2014/2015.


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 606 della Commissione del 10 luglio 2009 recante talune modalita' di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, in particolare l'allegato II, sezione C, punto 2, del Reg. (CE) n. 606/2009, che prevede che le partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti di qualita' a denominazione di origine protetta "Prosecco" ed altri, elaborate a partire da una sola varieta' di vite possono avere un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 8,5 % vol.;
Visto il decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009, con il quale e' stato approvato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Prosecco";
Vista l'istanza presentata in data 8 agosto 2014 dal Consorzio di tutela della DOC "Prosecco", con la quale tenendo conto delle particolari condizioni climatiche verificatesi, e' stata richiesta la riduzione del titolo alcolometrico volumico totale ad un tenore non inferiore all'8,5% vol. delle partite, ottenute nella corrente campagna vendemmiale 2014/2015, destinate all'elaborazione della sola tipologia spumante della citata DOC "Prosecco", ai sensi ed alle condizioni previste dalla predetta normativa comunitaria;
Visto il parere favorevole espresso sulla predetta istanza dalle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, rispettivamente con nota n. 349201 del 18 agosto 2014 e con nota n. SPA/7.7/ del 27 agosto 2014;
Ritenuto che sussistono le condizioni per l'accoglimento della richiesta in questione;

Decreta:
Articolo unico

Per la campagna vendemmiale 2014/2015, il titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinate all'elaborazione della sola tipologia spumante della DOC "Prosecco", riconosciuta con il DM 17 luglio 2009 richiamato in premessa, e' fissato a 8,5 % vol., conformemente alle disposizioni di cui all'allegato II, sezione C, punto 2, del Reg. (CE) n. 606/2009.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 agosto 2014

Il direttore generale: Gatto
 
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