Gazzetta n. 207 del 6 settembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 3 luglio 2014
Annullamento in parte qua e modifica del decreto ministeriale 25 ottobre 1961, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del fiume Fibbio, sita nell'ambito dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona».


IL DIRETTORE REGIONALE
per i beni culturali e paesaggistici del Veneto

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, con il quale e' stato emanato il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, recante trasferimento delle funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto l'art. 17, comma 3, lettera o-bis) del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, che attribuisce al direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici la funzione di adottare, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici di cui all'art. 138, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi dell'art. 141 del medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2012, con il quale e' stato conferito all'arch. Ugo Soragni l'incarico di livello dirigenziale generale di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;
Visto il decreto del Ministro della Pubblica istruzione 25 ottobre 1961, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si dichiara il notevole interesse pubblico della zona del fiume Fibbio, sita nell'ambito dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona «perche' costituisce, con i suoi laghetti, sorgenti, fiumi e fossi affiancati da folta vegetazione come salici piangenti e pioppi, con i suoi filari di alberi e con i suoi boschetti, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente valore estetico e tradizionale»;
Considerata la necessita' di annullare in parte qua e modificare il decreto ministeriale 25 ottobre 1961, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del fiume Fibbio, sita nell'ambito dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona», per i motivi indicati nella proposta formulata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, 141 e 141-bis del decreto legislativo n. 42/2004, dal soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza in data 16 dicembre 2013 e dallo stesso inoltrata al comune di San Martino Buon Albergo (Verona) e al comune di Verona con nota prot. 35680 del 20 dicembre 2013, dettando altresi' la specifica disciplina intesa ad assicurare, ai sensi dell'art. 140, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato;
Considerata la necessita' di provvedere, ai sensi dell'art. 141-bis del decreto legislativo n. 42/2004, alla integrazione, con la specifica disciplina di cui al citato art. 140, comma 2, del medesimo decreto legislativo, del contenuto del succitato provvedimento ministeriale 25 ottobre 1961, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e' stato dichiarato il notevole interesse pubblico della zona del fiume Fibbio, sita nell'ambito dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona;
Considerato che, con nota prot. 35680 del 20 dicembre 2013, il soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha dato notizia dell'avvenuta trasmissione della proposta di cui sopra ai comuni di San Martino Buon Albergo (Verona) e Verona e della sua avvenuta pubblicazione al relativo albo pretorio, rispettivamente in data 23 dicembre 2013 e 16 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 141, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004;
Considerato che il soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha provveduto alla pubblicazione della notizia dell'avvenuta proposta e della relativa pubblicazione all'albo pretorio dei comuni interessati sui quotidiani «L'Arena» del 27 dicembre 2013 e 19 gennaio 2014, «Il Gazzettino» del 31 dicembre 2013 e «Il Messaggero» del 31 dicembre 2013, come previsto dall'art. 141, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004;
Viste le memorie partecipative con le quali i seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 139, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono intervenuti nel procedimento avviato, rappresentando, con riferimento alla proposta succitata di annullamento in parte qua e modifica del decreto ministeriale 25 ottobre 1961, quanto segue:
a) con nota prot. 25203 del 28 gennaio 2014, assunta al protocollo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza al n. 3072 del 5 febbraio 2014, il comune di Verona - 8a circoscrizione ha espresso il proprio avviso favorevole sulla proposta de qua;
b) con nota del 24 aprile 2014, assunta al protocollo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza al n. 10886 del 29 aprile 2014, Giorgio Zambaldo ha reso noto di avere stipulato con il comune di Verona un accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11, in attuazione di quanto previsto dal Piano degli interventi (PI) di cui all'art. 3, approvato con delibera del Consiglio comunale di Verona n. 91 del 23 dicembre 2011, e di avere versato le imposte e le tasse conseguenti alle medesime previsioni urbanistiche, chiedendo che l'area oggetto di convenzione, peraltro non esattamente individuata, sia espunta da quella di cui alla proposta de qua;
c) con nota prot. prot. 117722 del 29 aprile 2014, assunta al protocollo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza al n. 11044 del 30 aprile 2014, il comune di Verona (deliberazione della Giunta comunale di Verona n. 117 del 24 aprile 2014) ha eccepito quanto segue: sulla disciplina di cui alle lettere a), b) e c), evidenziandone la genericita' rispetto a quanto previsto dalle norme tecniche operative del citato PI, con particolare riferimento al predetto punto a) in merito agli aspetti ecologico-ambientali, affermando la necessita' che tale disciplina sia integrata con il contenuto della predetta normativa urbanistica; sulla disciplina di cui alla lettera d), evidenziandone la genericita' e il parziale contrasto con quanto previsto dalle norme tecniche operative del citato PI, il quale ha classificato gli edifici del centro storico di Montorio in sette categorie e ha dettato per ognuna di esse specifiche disposizioni, affermando la necessita' che tale disciplina sia sostituita con la predetta normativa urbanistica; sulla disciplina di cui alla lettera f), evidenziandone la genericita' e il parziale contrasto con quanto previsto dalle norme tecniche operative del citato PI, il quale ha operato una progettazione dettagliata dei percorsi e delle piste ciclopedonali, con specificazione delle caratteristiche costruttive e materiche, chiedendo che venga stralciato il divieto relativo all'asfaltatura delle piste ciclabili; sulla disciplina di cui alla lettera h), affermando la necessita' di rinviare alla disciplina stabilita in materia dai regolamenti comunali vigenti; sulla disciplina di cui alla lettera i), affermando la necessita' di rinviare alla disciplina stabilita in materia dalle norme tecniche operative del citato PI e dai regolamenti comunali vigenti. Il medesimo comune ha proposto di introdurre una clausola di salvaguardia nei confronti degli ambiti, individuati dal citato PI (n. 227, 492 e 560), la cui trasformazione e' subordinata alla sottoscrizione di accordi pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 della legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11, uno dei quali gia' stipulato (n. 560);
Vista la nota prot. 13112 del 23 maggio 2014, con la quale il soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha comunicato al direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto il proprio parere sulle osservazioni alla proposta di annullamento in parte qua e modifica del decreto ministeriale 25 ottobre 1961;
Ritenuto, sulla scorta del succitato parere del soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, di non accogliere le osservazioni predette nei casi seguenti:
relativamente a quelle di cui al punto b), in quanto il citato parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici prot. n. 13112/2014 rileva che l'esclusione dell'area in questione dall'ambito assoggettato a tutela «porterebbe a ripercussioni sull'intero dispositivo normativo nella sua strutturazione essenziale, che fa discendere dall'analisi diretta e circostanziata dei valori storico culturali del paesaggio, nel suo stato attuale e in riferimento alle invarianti storiche, le specifiche norme a difesa e valorizzazione dello stesso». L'acquisizione di diritti urbanistici all'edificazione, derivanti dalla stipula dell'accordo sopra citato e comprovati dall'intervenuto pagamento delle imposte relative, risulta estraneo alla vicenda de qua. Rientra nei doveri dello Stato di cui all'art. 9 della Costituzione la tutela del complesso in argomento, anche laddove l'interesse pubblico determini una limitazione al diritto di proprieta' privata che, in base all'art. 42, comma 2, della Costituzione, puo' essere regolata per consentire il perseguimento dei prevalenti obiettivi di interesse pubblico;
relativamente a quelle di cui al punto c), in quanto la disciplina prevista dagli strumenti urbanistici comunali rimane vigente per le parti non in contrasto con la specifica disciplina prevista dalla proposta de qua, non incontrando, per le parti restanti, alcun pregiudizio ne' limitazione, anche laddove presenti un maggiore livello di dettaglio e operi ulteriori distinzioni rispetto a quelle di cui alla predetta disciplina; quelle relative alla lettera f), in quanto l'edificazione non intensiva del centro storico di Montorio, punteggiata da consistenti aree a verde, non appare compatibile con la stesura di manti bituminosi sulle sedi delle piste ciclabili, per le quali e' necessario prevedere il ricorso a tecniche che si integrino maggiormente con il contesto tutelato, quali, ad esempio, terreno locale stabilizzato; quelle relative all'introduzione di una clausola di salvaguardia nei confronti degli ambiti, individuati dal citato PI, la cui trasformazione e' subordinata alla sottoscrizione di accordi pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2004, uno dei quali gia' stipulato, per la motivazione di cui al punto precedente;
Considerato che il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici ha chiesto, con nota prot. n. 9460 dell'11 giugno 2014, il parere della Regione del Veneto sulla proposta di annullamento in parte qua e modifica del decreto ministeriale 25 ottobre 1961, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del fiume Fibbio, sita nell'ambito dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona», come previsto dall'art. 138, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004, e che detta richiesta e' stata riscontrata con foglio prot. n. 2763401 del 27 giugno 2014, acquisita agli atti di questa Direzione regionale al prot. n. 10916 del 3 luglio 2014, con il quale sono state formulate alcune proposte di integrazione della predetta proposta;
Considerato l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi nelle aree di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di presentare alla regione o all'ente dalla stessa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 in ordine a qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi;
Considerato che l'area di pertinenza del fiume Fibbio, che conserva i valori paesaggistici oggetto del presente provvedimento, sita nell'ambito dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona, e' delimitata come segue: lato nord-est: strada comunale della Pieve - strada comunale della Pedrotta, dal Capitello di Sant'Antonio alla Madonnina, fino alla Pedrotta in confine con il comune di San Martino Buon Albergo - confine comunale di Verona e San Martino Buon Albergo - limite ovest dell'area sottoposta a tutela con decreto ministeriale 18 novembre 1971 fino alla localita' Corte Drago; lato sud-ovest: strada interna da Corte Drago a Corte Tetra - strada interna da Corte Tetra alla localita' Cengia - strada comunale di Ferrazze fino al limite dell'edificato di Sant'Antonio - limite dell'edificato di Sant'Antonio - Fossa Murara da Sant'Antonio, per localita' Cavallo e Presa, fino alla localita' Falcona - Fossa Zenobia di Falcona fino alla chiesa parrocchiale di Montorio;
Ritenuto che l'area delimitata come sopra e rappresentata nell'unita planimetria presenti il notevole interesse pubblico di cui all'art. 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42/2004, per i motivi indicati nella succitata proposta del soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza del 16 dicembre 2013, parimenti unita al presente provvedimento, nonche' ai fini di allineare la situazione giuridica dell'area de qua alle circostanze de facto;

Decreta:

La dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1961 e' annullata in parte qua, modificata nella perimetrazione relativamente ad alcune aree ricadenti nel territorio del comune di San Martino Buon Albergo e confermata, nel suo perimetro, relativamente alle aree ricadenti nel territorio del comune di Verona.
La dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1961, come modificato a seguito del presente provvedimento, comprende l'area di pertinenza del Fiume Fibbio, sita nell'ambito dei Comuni di San Martino Buon Albergo e Verona, come delimitata in premessa e come rappresentata nell'unita planimetria.
Nella predetta area, assoggettata a dichiarazione di notevole interesse pubblico, vige la disciplina seguente, dettata ai sensi dell'art. 140, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato, la quale costituisce parte integrante del piano paesaggistico di cui agli articoli 136 e 143 del medesimo decreto legislativo e, come tale, non e' suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.
La medesima disciplina, ai sensi dell'art. 141-bis del decreto legislativo n. 42/2004 integra il contenuto del succitato provvedimento 21 ottobre 1961, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e' stato dichiarato il notevole interesse pubblico di un'area compresa nei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona:
a) paesaggi agrari, naturali e boschivi:
sono assicurati la conservazione degli aspetti naturalistici del territorio e, in particolare, la morfologia naturale, gli elementi storici, gli assetti arborei, le colture tradizionali che favoriscono la permanenza di specie autoctone di pregio, il mantenimento degli assetti arborei boschivi affermati o di antico impianto e la valorizzazione dei relativi aspetti naturalistici, attraverso interventi di manutenzione e conservazione, ammettendo la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto del contesto paesaggistico storico e naturale;
in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono adottate prescrizioni, volte a disciplinare tali finalita';
non sono consentiti, di norma, interventi che alterino la morfologia naturale del territorio e gli elementi storici che lo caratterizzano, ivi compresi gli assetti arborei (con specifico riferimento a quelli boschivi) affermati o di antico impianto e le colture tradizionali dei vari contesti e, in particolare: l'apertura di nuove cave; gli interventi di sostituzione dei terreni boschivi (anche di neo-formazione) con colture agricole incompatibili con i caratteri del paesaggio agrario tradizionale per tipicita' geomorfologica, sesti d'impianto, modalita' e tipologia di colture; la riduzione a coltura dei terreni boschivi affermati o di antico impianto; la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea, ove alterino l'aspetto e le caratteristiche del paesaggio; l'introduzione di specie vegetali esogene, che alterino l'aspetto e le caratteristiche del paesaggio;
b) ambiti fluviali:
sono assicurati la conservazione dell'aspetto naturalistico e dell'assetto storico delle aree fluviali, comprensive delle relative sponde; il censimento e catalogazione delle specie vegetali di pregio, da divulgare e valorizzare nei percorsi di visita, tramite segnalazioni o indicazioni adeguate, aventi carattere di semplicita' e minima visibilita'; lo studio, il censimento e la catalogazione delle opere e dei manufatti idraulici - anche rinvenuti nel corso di interventi edilizi - d'interesse storico-paesaggistico presenti lungo i corsi d'acqua, ai fini della loro conservazione e valorizzazione;
in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono dettate prescrizioni volte a disciplinare tali finalita';
gli interventi volti alla sicurezza idraulica sono realizzati nel rispetto delle componenti naturalistiche dei corsi d'acqua e delle relative sponde;
non e' consentita la modifica dell'andamento dei corsi d'acqua, a meno di comprovate esigenze di sicurezza idraulica confermate e approvate dall'autorita' idraulica competente;
c) aree verdi urbane:
sono ammessi interventi di ceduazione o sostituzione delle piante a fine ciclo o danneggiate, mediante il ricorso ad essenze autoctone appropriate;
in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono dettate prescrizioni volte a disciplinare lo studio, il censimento e la catalogazione delle aree verdi urbane, pubbliche o private, ai fini della loro conservazione e valorizzazione, nel rispetto delle caratteristiche del paesaggio;
d) aree verdi extraurbane:
sono ammessi interventi finalizzati al mantenimento dell'assetto colturale o funzionale originario;
in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono dettate prescrizioni volte a disciplinare lo studio, il censimento e la catalogazione delle aree verdi extraurbane, pubbliche o private, ai fini della loro conservazione e valorizzazione, nel rispetto delle caratteristiche del paesaggio;
e) edifici e costruzioni appartenenti al tessuto edilizio storico:
gli edifici o le costruzioni eseguiti anteriormente al 1940, i quali, anche laddove interessati da trasformazioni, modifiche o adeguamenti, abbiano mantenuto in tutto o in parte caratteristiche o elementi esteriori dell'architettura o dell'edilizia tradizionale, non possono formare oggetto di demolizione, ampliamento planimetrico o volumetrico, sopraelevazione o di interventi che ne alterino comunque le caratteristiche o il rapporto con il tessuto insediativo, ferma restando l'ammissibilita' del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici;
qualora, ai fini della sicurezza sismica, si renda necessario intervenire sugli elementi architettonici o strutturali esteriori si applicano le «Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007» e successive modifiche e integrazioni;
laddove sia necessario intervenire sui medesimi elementi ai fini del superamento delle barriere architettoniche e del contenimento del fabbisogno energetico, si applicano, rispettivamente, le «Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi d'interesse culturale» di cui al decreto ministeriale 28 marzo 2008 e le normative tecniche vigenti, a condizione che gli adeguamenti risultanti siano compatibili con la conservazione e protezione degli immobili;
in deroga alle disposizioni precedenti e' consentita, in via eccezionale, la demolizione di edifici o di costruzioni che risponda prioritariamente all'esigenza di conservare, restaurare o valorizzare immobili dei quali sia stato dichiarato l'interesse culturale di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 42/2004;
gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purche' tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati;
gli adeguamenti necessari all'impermeabilizzazione o coibentazione delle coperture, non debbono comportare modifiche apprezzabili delle quote d'imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze;
e' prescritto di norma l'impiego di tegole in laterizio, con coppi messi in opera secondo le tecniche tradizionali, con l'eccezione dei casi in cui sia provata, con apposita documentazione, l'esistenza originaria di manti o rivestimenti diversi;
in corrispondenza delle coperture non e' consentita, di norma, la realizzazione di altane, abbaini, finestre, lucernari o balconi estranei alla tradizione costruttiva locale;
non e' consentita, di norma, la realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti che comportino un'alterazione delle facciate prospicienti le vie o gli spazi pubblici di particolare pregio, ferma restando l'ammissibilita' di interventi volti al loro ripristino filologicamente documentato;
gli interventi di rinnovo degli infissi e dei serramenti esterni (ante, oscuri, persiane, avvolgibili) devono essere effettuati mantenendo l'omogeneita' storica e tecnologica, ed impiegando materiali, tecniche e modelli riconducibili alla tradizione locale. I portoni, i portoncini, le cancellate, le inferriate e gli altri elementi di chiusura o protezione di aperture o vani che siano espressione della tradizione locale, sono preferibilmente conservati o restaurati ovvero, laddove la conservazione non sia possibile od opportuna, realizzati con tecniche e materiali simili agli originali;
l'installazione di tende o velari sugli edifici sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del decreto legislativo n. 42/2004, e' consentita, a condizione che non occultino elementi architettonici o decorativi di pregio e non comportino un'alterazione estetica degli edifici stessi;
sono ammessi interventi di restauro conservativo, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, prevedendo il ricorso a materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, con particolare riguardo al ripristino e al rifacimento delle coperture, anche relativamente agli elementi accessori o decorativi (per esempio: comignoli, pinnacoli, gronde, doccioni, banderuole);
in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono dettate prescrizioni volte a disciplinare gli interventi sopra indicati;
f) edifici e costruzioni non appartenenti al tessuto edilizio storico:
gli edifici o le costruzioni non rientranti tra quelli di cui alla precedente lettera e), possono essere demoliti, con o senza ricostruzione, ed ampliati (planimetricamente e volumetricamente). Le ricostruzioni devono rispondere ad una migliore qualita' architettonica e a una maggiore compatibilita' e integrazione con il tessuto insediativo e non compromettere lo stato dei luoghi o interferire con prospettive, visuali o allineamenti consolidati;
in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono dettate prescrizioni volte a disciplinare le ricostruzioni di edifici non appartenenti al tessuto edilizio storico;
g) viabilita' e spazi pubblici appartenenti al tessuto edilizio storico:
e' vietata l'asfaltatura dei sentieri e delle piste pedonali e ciclabili. Per queste ultime e' ammesso l'impiego di pavimentazioni in terreno locale stabilizzato o simili;
e' assicurata la tutela delle componenti distintive della viabilita' e degli spazi pubblici appartenenti al tessuto edilizio storico, con riferimento particolare alla geometria e ai limiti della sede stradale, alle inclinazioni e alle pendenze, ai marciapiedi e alle pavimentazioni. In sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, comma 4 e comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono dettate prescrizioni volte a disciplinarne la conservazione e il restauro;
h) impianti tecnologici e infrastrutture di comunicazione:
sono consentiti l'adeguamento e l'inserimento di impianti tecnologici a servizio degli edifici o delle costruzioni, purche' non ne peggiorino l'aspetto esteriore o la struttura e adottino ogni accorgimento utile a mitigarne la percezione e l'ingombro. Gli impianti di climatizzazione non possono comportare l'installazione di elementi tecnologici o impiantistici esterni sulle facciate principali, salvo laddove tali elementi trovino collocazione su terrazze, balconi o poggioli idonei in nodo che ne sia mitigata la vista dagli spazi pubblici. Le antenne televisive e paraboliche sugli edifici e sulle costruzioni devono essere realizzate ricorrendo a sistemi centralizzati;
i) arredo urbano, illuminazione pubblica, vetrine e insegne degli esercizi commerciali:
e' prescritto, di norma, il restauro o il ripristino degli elementi, realizzati anteriormente alla meta' del novecento, ricomprensibili nella nozione di arredo urbano, quali, ad esempio, insegne, vetrine, cancellate, chioschi, lampioni, fontane, esedre, edicole religiose;
gli apparecchi illuminanti pubblici in ferro o in ghisa, realizzati anteriormente alla meta' del novecento, devono essere conservati, restaurati e rimessi in funzione, fatti salvi gli adeguamenti tecnologici necessari. Gli apparecchi illuminanti di nuova fornitura o installazione devono rispettare l'iconografia storica del luogo e i correlati caratteri luministici, al fine di garantire la conservazione percettiva dei valori paesaggistici e l'unitarieta' figurativa dei complessi di cose immobili con valore storico-paesaggistico;
qualora si preveda la modifica delle aperture corrispondenti alle vetrine degli esercizi commerciali ubicati negli edifici e nelle costruzioni situate nelle zone di cui alla precedente lettera e), e' assicurato il ripristino, anche sulla base della documentazione d'archivio, delle dimensioni e della configurazione storica, con riferimento particolare al contenimento dello sviluppo ininterrotto delle superfici vetrate. Gli infissi esterni degli esercizi sono realizzati, di norma, con l'utilizzo di materiali di tipo tradizionale. In tutti casi le vetrine e le insegne non possono sporgere dal filo della parete esterna e occupare, anche solo parzialmente, la superficie muraria della facciata o del sottoportico, ma devono essere contenute entro il vano dell'apertura;
gli elementi esteriori degli esercizi commerciali che, per caratteristiche o epoca di realizzazione, costituiscano espressione significativa della storia della comunita' e dei luoghi, devono essere restaurati al fine di assicurarne il mantenimento delle forme, dei materiali e delle coloriture;
in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, comma 4 e comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono adottate prescrizioni relative agli elementi di arredo, all'illuminazione pubblica, alle vetrine ed alle insegne degli esercizi commerciali;
l) servizi e impianti a rete:
negli interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione, allaccio o posa degli impianti e dei servizi urbani a rete devono essere impiegate in via preferenziale canalizzazioni interrate;
dovra' essere effettuato, laddove possibile, il riordino delle canalizzazioni e dei condotti esterni;
m) pavimentazioni e recinzioni:
le pavimentazioni esterne tradizionali annesse agli edifici e alle costruzioni residenziali, commerciali o produttive (acciottolati, lastricati, ammattonati e simili) e gli elementi di recinzione o delimitazione (muri, staccionate, barriere e simili) che costituiscono espressione della tradizione locale e di particolare pregio devono essere mantenuti, restaurati e ripristinati, nella loro estensione;
n) insegne e cartelli pubblicitari:
e' vietata, di norma, la collocazione di cartelli pubblicitari o altri mezzi di pubblicita'. Sono ammesse, in numero limitato, insegne e indicazioni turistiche che siano rispettose dei vari contesti paesaggistici, con particolare riferimento ai quadri naturali e ai principali punti di vista e sosta.
Il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto provvedera' alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, per il tramite del soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, provvedera' alla trasmissione al comune di San Martino Buon Albergo (Verona) e al comune di Verona del numero della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto, unitamente alle relative planimetrie, ai fini dell'adempimento, da parte dei comuni interessati, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4, del medesimo decreto legislativo.
Avverso il presente provvedimento e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla sua pubblicazione.
Venezia, 3 luglio 2014

Il direttore regionale: Soragni
 
Allegato

IL SOPRINTENDENTE
PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, con il quale e' stato emanato il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, recante il trasferimento delle funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto l'art. 17, comma 3, lettera o-bis) del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, che attribuisce al Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici la funzione di adottare, su proposta del Soprintendente e previo parere della regione, la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici di cui all'art. 138, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi dell'art. 141 del medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto dirigenziale generale 27 ottobre 2010, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2010, registro n. 2, foglio n. 23, con il quale e' stato conferito all'arch. Gianna Gaudini l'incarico di livello dirigenziale non generale di Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;
Visto il decreto del Ministro della Pubblica istruzione 25 ottobre 1961, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si dichiara il notevole interesse pubblico della zona del fiume Fibbio, sita nell'ambito dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona «perche' costituisce, con i suoi laghetti, sorgenti, fiumi e fossi affiancati da folta vegetazione come salici piangenti e pioppi, con i suoi filari di alberi e con i suoi boschetti, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente valore estetico tradizionale»;
Considerato che nel territorio comunale di San Martino Buon Albergo sono vigenti le dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui ai decreti ministeriali 25 ottobre 1961 e 18 novembre 1971, emanate ai sensi della Parte III del decreto legislativo n. 42/2004;
Considerato che, avverso al provvedimento 25 ottobre 1961, il Comune di San Martino Buon Albergo ha proposto, in data 20 aprile 1962, entro i termini previsti dalla legge, ricorso al Governo della Repubblica, contestando l'estensione dell'area sottoposta a tutela al centro abitato e alla zona destinata a sviluppo industriale dall'allora vigente Piano regolatore generale (P.R.G.), e che il ricorso e' stato respinto con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1965;
Considerato che, all'ordine del giorno della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della Provincia di Verona, figura, nella seduta del 22 luglio 1966, la trattazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1961, sul quale detta Commissione si e' espressa nel modo seguente: «la Commissione, ritenuto che la zona posta a sud del territorio comunale e' di scarso interesse panoramico essendo l'area predetta adibita a zona industriale e costituita prevalentemente da fabbriche di vario genere, e' del parere che il vincolo emesso con il decreto ministeriale 25 ottobre 1961, possa essere ridotto entro i nuovi confini, cosi' delimitati: limite occidentale: (da nord a sud) - Strada Comunale delle Ferrazze, dal confine con il Comune di Verona (frazione Montorio) fino alla localita' de la Scimmia. Linea parallela corrente alla distanza di 20 metri [...]», e che la planimetria della zona cosi' delimitata e' stata pubblicata dal 9 dicembre 1966 al 3 marzo 1967;
Considerato che il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichita' e belle arti, con nota del 7 gennaio 1967, in risposta a nota del 28 luglio 1967 della Soprintendenza dei monumenti di Verona, ha ritenuto che la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della Provincia di Verona non abbia «proposto una semplice riduzione del vincolo di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1961, secondo le richieste del Comune ricorrente», bensi' abbia «deliberato una delimitazione completamente nuova della zona da sottoporre a tutela, con eliminazione di alcune parti ed aggiunta di altre», concludendo che «spetta al Ministero l'apprezzamento discrezionale sulla opportunita' o meno di promuovere la procedura di svincolo, sentita la Commissione stessa», ha annullato «la deliberazione in data 22 luglio u.s. della Commissione provinciale di Verona, per la parte riguardante il vincolo della zona del fiume Fibbio nel Comune di San Martino Buon Albergo», invitando la predetta Soprintendenza a «promuovere una nuova riunione della Commissione stessa per un riesame della questione [...], tenendo presente che eventuali proposte dovranno essere adottate separatamente dalla proposta di svincolo di una parte della zona in questione»;
Considerato che in data 31 ottobre 1967 la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della Provincia di Verona ha posto all'ordine del giorno la proposta di ampliamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1961 e la proposta di annullamento parziale con riferimento a «tutta la zona del Comune a sud della Strada Statale n. 11» e che tale proposta di annullamento parziale e' stata «accettata all'unanimita' lasciando pero' al Superiore Ministero l'apprezzamento discrezionale sull'opportunita' o meno dello svincolo»;
Considerato che a seguito della predetta riunione la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona ha avviato comunque la proposta di un'unica dichiarazione di notevole interesse pubblico, la quale e' stata oggetto di discussione, anche nelle successive sedute, fino all'emanazione del sopraccitato provvedimento 18 novembre 1971;
Considerato che il Comune di San Martino Buon Albergo, in assenza di riscontri documentali adeguati, ha operato successivamente nella convinzione che la perimetrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1961 fosse stata ridotta e che solo in data 29 marzo 2011 ha acquisito elementi che hanno ingenerato dubbi sulla fondatezza di tale convincimento («Relazione tecnica sul vincolo paesaggistico imposto con decreto ministeriale 25 ottobre 1961», prot. 2620 del 1° febbraio 2013 del Comune di San Martino Buon Albergo);
Considerato che a seguito di tali accadimenti il Comune di San Martino Buon Albergo ha svolto ricerche e approfondimenti volti ad accertare l'efficacia della succitata dichiarazione di notevole interesse pubblico presso la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, presso la Provincia di Verona, presso la Regione del Veneto ed infine presso gli uffici centrali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, arrivando alla conclusione che tale provvedimento di tutela sarebbe a tutt'oggi efficace («Relazione tecnica sul vincolo paesaggistico imposto con decreto ministeriale 25 ottobre 1961», prot. 2620 del 1° febbraio 2013 del Comune di San Martino Buon Albergo);
Considerata la situazione attuale, in cui si prospetta la circostanza che, a partire dal 18 novembre 1971, sono state intraprese e realizzate opere e lavori in assenza dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in un'ampia zona del territorio comunale che l'Amministrazione non riteneva sottoposta a tutela («Relazione tecnica sul vincolo paesaggistico imposto con decreto ministeriale 25 ottobre 1961», prot. 2620 del 1° febbraio 2013 del Comune di San Martino Buon Albergo);
Considerato che la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, informata degli accadimenti (nota prot. 2952 del 1° febbraio 2013 della Soprintendenza, che attesta la ricezione della «Relazione tecnica sul vincolo paesaggistico imposto con D.M. 25 ottobre 1961», prot. 2620 del 1° febbraio 2013 del Comune di San Martino Buon Albergo), ha chiesto, con foglio prot. 3141 del 5 febbraio 2013, di acquisire il parere della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto in merito alla vicenda de qua;
Considerato che la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, con foglio prot. 3660 del 28 febbraio 2013, ha chiesto all'Ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attivita' culturali di esprimersi sulla vicenda predetta, chiedendo di acquisire, in particolare, l'avviso del medesimo sulla condotta da assumere riguardo le opere e i lavori di cui sopra;
Considerato che l'Ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con nota prot. 4157 del 13 marzo 2013, ha espresso il proprio avviso sul punto, indicando, tra le soluzioni che l'Amministrazione statale potrebbe adottare, «la possibilita' di procedere in autotutela per l'annullamento o la conferma ("ex nunc") parziali del vincolo medesimo, con conseguente non sottoposizione a sanzione degli interventi edificatori medio tempore realizzati senza titolo paesaggistico»;
Considerato che, per quanto riguarda l'area ricadente nel territorio del Comune di Verona, la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1961 ha prodotto i propri effetti, in modo continuativo, a decorrere dalla sua emanazione, e che, pertanto, per quanto concerne detto territorio, non si ritiene necessario alcun intervento in via di autotutela;

Tutto cio' premesso;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, e aderendo a quanto indicato dall'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo con nota prot. 4157 del 13 marzo 2013, di procedere in autotutela all'annullamento in parte qua del decreto ministeriale 25 ottobre 1961, relativamente ad alcune delle aree individuate da detto decreto ricadenti nel territorio del Comune di San Martino Buon Albergo;
Ritenuto che parte delle aree individuate dal decreto ministeriale 25 ottobre 1961, cosi' come una porzione di terreno ad est di dette aree, ricadenti nel territorio del Comune di San Martino Buon Albergo, corrispondenti all'area di pertinenza del fiume Fibbio, conservino notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c), per le motivazioni di seguito riportate, e che, pertanto, necessitino di una nuova individuazione, ai sensi di quanto disposto dalla Parte III, Titolo I, Capo II, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Considerato che l'area di pertinenza del fiume Fibbio, che conserva i valori paesaggistici oggetto del presente provvedimento, sita nell'ambito dei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona, e' delimitata come segue: lato nord-est: strada comunale della Pieve - strada comunale della Pedrotta, dal Capitello di Sant'Antonio alla Madonnina, fino alla Pedrotta in confine con il comune di San Martino Buon Albergo - confine comunale di Verona e San Martino Buon Albergo - limite ovest dell'area sottoposta a tutela con decreto ministeriale 18 novembre 1971 fino alla localita' Corte Drago; lato sud-ovest: strada interna da Corte Drago a Corte Tetra - strada interna da Corte Tetra alla localita' Cengia - strada comunale di Ferrazze fino al limite dell'edificato di Sant'Antonio - limite dell'edificato di Sant'Antonio - Fossa Murara da Sant'Antonio, per localita' Cavallo e Presa, fino alla localita' Falcona - Fossa Zenobia di Falcona fino alla chiesa parrocchiale di Montorio;
Ritenuto che l'area come sopra delimitata e rappresentata nell'unita planimetria presenti il notevole interesse pubblico di cui all'art. 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42/2004, per le motivazioni di seguito riportate:
Antecedentemente alla strutturazione antropica, l'area era caratterizzata da una zona collinare boscata e da terrazzamenti fluviali, definiti dal corso del fiume Fibbio. Il fiume nasce dalla confluenza di piu' polle sorgive, localizzate nei pressi dell'odierno abitato di Montorio Veronese. In epoca antica le risorgive vengono convogliate in un bacino («squadratum», secondo la definizione antica, «Squara'» nella accezione moderna), definito grazie allo sbarramento a sud del deflusso naturale delle acque con un muro d'argine (di cui esiste tutt'ora il basamento in pietra), e a ovest grazie a una diga, munita di chiuse per la regolazione delle acque.
Dal bacino Squara' si diparte il corso del Fibbio. Il fiume attraversa il centro di Montorio, dividendosi in piu' corsi d'acqua, caratterizzati da argini lapidei, successivamente giunge nell'aperta campagna dove ha forma serpeggiante.
I primi insediamenti che hanno delineato l'area del nucleo storico di Montorio (Mons-taurus) hanno antiche origini (secoli VII-V a.C.), considerando il luogo favorevole per l'insediamento umano, grazie alla posizione rialzata, il clima mite, la presenza di fonti idriche. Con la pax romana e il favore concesso agli insediamenti verso valle, gli abitati sulla collina entrano in decadenza (oggi sono evidenti i resti dell'acropoli fortificata nella zona sud-orientale della collina e i resti di una necropoli a valle dell'attuale abitato). Durante i secoli II-I a. C., i primi nuclei abitati si collocavano vicino alle sorgenti settentrionali e lungo la zona dell'attuale via delle Logge, dove oggi si riscontrano tracce archeologiche di lavori di incanalamento delle sorgenti che hanno portato alla definizione dell'attuale laghetto Squara'. Nel Medioevo, l'elemento dominante dell'abitato di Montorio e' rappresentato dal palazzo oggi denominato delle Logge, antico presidio delle acque di risorgiva che erano sotto il diretto controllo dei feudatari del Castello. A partire dal secolo X, con le successive proprieta' ecclesiastiche e monastiche, e per un lungo periodo fino all'epoca scaligera e l'avvento della Repubblica veneziana, lo sfruttamento delle acque per scopi manifatturieri (presenza di folli, macine, cartiere, magli per la lavorazione del ferro) risulta, dai documenti cartografici, continuo nell'alto corso del fiume, anche se oggi non si attestano significative preesistenze edilizie. Solo a meta' '800 l'abitato subisce sostanziali modifiche per l'insediamento, a valle del castello di Montorio, del cotonificio Rederer-Grassmayr (oggi ex-SAPEL) e della Filanda di G.B. Simeoni, che favoriscono la costruzione di alcune case operaie intorno a tali insediamenti. Nel secondo dopoguerra si assiste al decadere dell'industria manifatturiera locale, alla costruzione di alcune residenze nella zona collinare che sfruttano viste panoramiche, allo stesso tempo al definirsi e ristrutturarsi a valle di alcune residenze operaie. Alla fine degli anni '60, a nord dell'abitato storico si definisce un quartiere artigianale-industriale, a sud vengono lottizzate per scopi edilizi le ex proprieta' Albertini e Mantovanelli. Nell'abitato attuale di Montorio, caratterizzato da un'edificazione non intensiva, anche se di edilizia comune, sono ancora apprezzabili, malgrado le recenti, consistenti, trasformazioni, frammiste a queste, singole emergenze storiche. Queste sono: i resti della cinta muraria del castello, l'ambito fluviale del fiume Fibbio, le infrastrutture legate al fiume e ai corsi d'acqua da questo derivati, fra cui emerge la preesistenza del laghetto dello Squara', nonche' altre preesistenze architettoniche quali: corte Dongili, oratorio San Carlo, chiesa di San Venerio e, nelle immediate vicinanze dell'abitato, villa Gemma, villa Zoppi Pavesi, forte John. Inoltre sono apprezzabili singoli segni che caratterizzano dal punto di vista storico-paesaggistico il territorio, quali il capitello detto «Quatro Cristi» e alcuni tratti di muretti di divisione dei broli.
Il fiume Fibbio, grazie all'alimentazione continua e regolare del suo letto e alla vicinanza del territorio limitrofo a Verona, e' stato sede di insediamenti proto-industriali ed opifici che garantivano prodotti alla citta' dall'Alto Medioevo fino all'ultimo ventennio dell'800 ed ha subito nel tempo cambiamenti nel suo corso allo scopo di ottimizzare la captazione delle acque per scopi manifatturieri. Durante il Medioevo la valle del fiume, legata alla collina di Montorio, non presenta fortificazioni di rilievo, ma si configura come territorio aperto, grazie alla presenza del castello di Montorio, consentendo il passaggio graduale da zona di importanza prettamente militare e strategica a zona in cui ha potuto originarsi uno sviluppo di attivita' in condizioni favorevoli. Con l'espansione demografica cinquecentesca dello Stato veneto, l'utilizzo delle acque del fiume Fibbio viene regolamentato e cio' porta a iniziative di razionalizzazione del territorio limitrofo: bonifiche e parcellizzazioni dell'utilizzo del suolo agrario nelle zone libere, non piu' boscate o cespugliate, che precedentemente erano utilizzate a pascolo. Dopo la meta' del '500, l'attivita' di follatura della lana e' in declino e le zone limitrofe al corso d'acqua divengono oggetto di opere di ulteriore valorizzazione fondiaria, che portano all'incremento delle attivita' di coltivazione e alla diversificazione dell'attivita' di allevamento. Cio' porta alla costruzione di una serie di canali e «seriole» per l'irrigazione dei fondi agrari, matrice della strutturazione in poderi, composti da grandi appezzamenti e case coloniche. Durante il '600 si definisce e precisa il processo di assestamento del territorio agricolo, fino a assumere la struttura territoriale e l'aspetto paesaggistico attuali, per quanto riguarda le matrici costitutive e le caratteristiche di fondo delle invarianti paesaggistiche. In tale periodo i mulini sono in gran parte dismessi, o riutilizzati come edifici per la regolarizzazione dei flussi delle acque che alimentano i canali di irrigazione della campagna limitrofa e, contemporaneamente, sorgono lungo il corso del fiume le prime pile da riso. Fra la fine del '700 e i primi anni dell'800, si consolida ulteriormente l'assetto delle campagne, che vengono maggiormente sfruttate, e si specializzano ulteriormente le coltivazioni tramite il consolidamento della coltivazione del riso e del mais. I mulini si dotano in gran parte di attrezzature specifiche (nuove ruote) per la macinazione differenziata di farina bianca e gialla. Nel corso del '900, con l'espansione industriale, l'alto corso del fiume, prossimo a Montorio, non e' toccato dallo sviluppo industriale-edilizio del basso corso, prossimo a Verona, e preserva, nel tessuto agrario e nel rapporto di questo con il fiume, le caratteristiche consolidate nei secoli precedenti e, in particolare, del '700-'800. In questo periodo i grandi mulini a cilindri di Montorio (di cui esempio tipico e' il mulino Sartori), da considerarsi come attrezzature industriali, non sconvolgono l'assetto territoriale-paesaggistico, come avviene peraltro nella parte bassa del corso del fiume, dove sono cancellate importanti tracce di edilizia proto-industriale e i segni del percorso e delle derivazioni del fiume a scopo molitorio.
Lo stratificarsi dell'antropizzazione sugli elementi naturali ha portato a due tipi di paesaggio attuale. A nord e attorno al centro abitato di Montorio si riscontra un ambito collinare, nella piana est, in particolare lungo le fosse Murara e Zenobia (canali di irrigazione derivati dal Fibbio), e lungo i fossi e le risorgive, si riscontra un ambito fluviale. L'ambito collinare conserva spiccati valori naturalistici per la presenza di zone boscate. L'ambito fluviale, a tratti sinuoso, e' strettamente connesso alla pianura coltivata grazie a un reticolo idrologico, ancora riconoscibile (eccetto che nei centri abitati o nelle zone occupate da altri manufatti). Le superfici coltivate sono caratterizzate da corridoi di vegetazione arborea ed arbustiva lungo i confini degli appezzamenti pressoche' ininterrotti (salvo l'attraversamento di centri abitati o di altri manufatti). Gli insediamenti antropici si dispongono isolati o raccolti in piccoli nuclei sparsi nel territorio pianeggiante (se si eccettua l'abitato di Montorio, che rappresenta un centro edilizio di dimensioni piu' consistenti).
Gli ambiti e le componenti paesaggistiche descritte si integrano in un insieme di singolare equilibrio unitario, in modo particolare per i seguenti aspetti. Lungo le sponde del Fibbio la vegetazione naturale permette soste che invitano alla contemplazione degli aspetti naturalistici, intercalati da tratti di campagna coltivata. I sentieri lungo i vari corsi d'acqua permettono l'accesso a zone naturalistiche di pregio e l'apprezzamento di elementi naturalistici autoctoni. Nella zona pianeggiante, la presenza delle aree boscate si estende, a tratti, all'ambito fluviale, ed e' apprezzabile la fruizione visiva delle colline circostanti da punti di vista di notevole bellezza, disposti sia sulla strada comunale per Ferrazze, sia sul percorso pedonale lungo gli argini dei fossi Muraria e Zenobia. Le coltivazioni sono inserite armonicamente nell'ambito naturale, in modo che la vegetazione spontanea risulta sovente cornice alle stesse coltivazioni. Cio' permette di apprezzare il paesaggio stanziale che invita, a sua volta, all'apprezzamento di ritmi lenti di vita, non legati agli eccessi della modernita', spesso associabile a momenti di silenzio, dati dallo scarso traffico veicolare e l'assenza di rumori molesti. Le case sparse e le piccole corti si armonizzano sia con l'ambito naturalistico, sia con l'ambito coltivato, in modo da restituire il senso di una vita in armonia fra le componenti antropiche (non preponderanti) e naturali. L'abitato di Montorio, considerando la modesta densita' edilizia, grazie alla presenza di aree verdi al suo interno, si integra con il contesto agricolo-naturalistico circostante in modo da consentire la gradualita' del passaggio fra il centro abitato e la campagna, e consentire, al suo interno, punti di vista sulle colline circostanti. Le singole emergenze in precedenza descritte nella parte alta del corso del Fibbio, a partire dal laghetto dello Squara', cosi' come il centro abitato di Montorio e le zone aperte limitrofe, invitano a soste in contesti di rilevante bellezza, per la possibilita' di contemplare, a tratti, aspetti storico-archeologici nella cornice naturalistica locale, restituendo il senso complessivo di un paesaggio profondamente stratificato e, al contempo, in armonia con i ritmi della natura.
Sono infine frequenti, su tutto il territorio e le strade comunali, gli affacci sulle colline circostanti che, in alcuni casi, permettono punti di vista di notevole bellezza per il loro aspetto estetico e tradizionale sul castello di Montorio e le colline circostanti;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 140, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, sia necessario dettare la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio;

Tutto cio' premesso
formula la seguente proposta
1. La dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1961 e' annullata in parte qua, modificata nella perimetrazione relativamente ad alcune aree ricadenti nel territorio del comune di San Martino Buon Albergo e confermata, nel suo perimetro, relativamente alle aree ricadenti nel territorio del comune di Verona.
Il perimetro della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1961, come modificato a seguito del presente provvedimento, comprende l'area di pertinenza del Fiume Fibbio, sita nell'ambito dei Comuni di San Martino Buon Albergo e Verona, come delimitata in premessa e come rappresentata nell'unita planimetria.
2. Nella predetta area, che si propone di dichiarare di notevole interesse pubblico, vige la disciplina seguente, dettata ai sensi dell'art. 140, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato, la quale costituisce parte integrante del piano paesaggistico di cui agli articoli 136 e 143 del medesimo decreto legislativo e, come tale, non e' suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.
La medesima disciplina, ai sensi dell'art. 141-bis del decreto legislativo n. 42/2004 integra il contenuto del succitato provvedimento 21 ottobre 1961, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e' stato dichiarato il notevole interesse pubblico di un'area compresa nei comuni di San Martino Buon Albergo e Verona:
a) paesaggi agrari, naturali e boschivi:
sono assicurati la conservazione degli aspetti naturalistici del territorio e, in particolare, la morfologia naturale, gli elementi storici, gli assetti arborei, le colture autoctone; il mantenimento degli assetti arborei boschivi e la valorizzazione dei relativi aspetti naturalistici, attraverso interventi di manutenzione e conservazione, ammettendo la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto del contesto paesaggistico storico e naturale;
in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono adottate prescrizioni, volte a disciplinare tali finalita';
non sono consentiti, di norma, interventi che modifichino la morfologia naturale del territorio, gli elementi storici caratterizzanti il territorio medesimo, gli assetti arborei (con particolare riferimento a quelli boschivi) e le colture autoctone dei vari contesti;
non sono consentiti:
l'apertura di nuove cave;
gli interventi di sostituzione dei terreni boschivi con colture agricole con essi incompatibili;
la riduzione a coltura dei terreni boschivi che alterino l'aspetto e le caratteristiche del paesaggio;
la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea, ove alterino l'aspetto e le caratteristiche del paesaggio;
l'introduzione di specie vegetali esogene, che alterino l'aspetto e le caratteristiche del paesaggio;
b) ambiti fluviali:
sono assicurati la conservazione dell'aspetto naturalistico delle aree fluviali, comprensive delle relative sponde; il censimento e catalogazione delle specie vegetali di pregio, presenti sul territorio, nonche' le modalita' di utilizzo delle informazioni raccolte al fine di metterle a disposizione lungo i percorsi di visita, tramite avvisi o cartelli di indicazione aventi carattere di semplicita' e minimo impatto sul contesto paesaggistico; lo studio, il censimento e la catalogazione delle opere e dei manufatti idraulici - anche rinvenuti nel corso di interventi edilizi - con valenza storico-paesaggistica presenti lungo i corsi d'acqua, ai fini della loro conservazione e valorizzazione;
in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono dettate prescrizioni volte a disciplinare tali finalita';
gli interventi di sicurezza idraulica, disciplinati dagli Enti competenti, devono essere realizzati anche in considerazione dell'aspetto naturalistico dei corsi d'acqua e delle relative sponde;
non e' consentita la modifica dell'andamento dei corsi d'acqua, a meno di comprovate esigenze di sicurezza idraulica;
c) aree a verde:
sono ammessi gli interventi di ceduazione o di sostituzione delle piante a fine ciclo o danneggiate, in caso di comprovata necessita', ricorrendo ad essenze autoctone appropriate;
in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono dettate prescrizioni volte a disciplinare lo studio, il censimento e la catalogazione delle aree a verde, pubbliche o private, ai fini della loro conservazione e valorizzazione, nel rispetto delle caratteristiche del paesaggio;
d) edifici e costruzioni appartenenti al tessuto edilizio storico:
gli edifici o le costruzioni eseguiti anteriormente al 1940, i quali, anche laddove interessati da trasformazioni, modifiche o adeguamenti, abbiano mantenuto in tutto o in parte caratteristiche o elementi esteriori dell'architettura o dell'edilizia tradizionale, non possono formare oggetto di demolizione, ampliamento planimetrico o volumetrico, sopraelevazione o di interventi che ne alterino comunque le caratteristiche o il rapporto con il tessuto insediativo, ferma restando l'ammissibilita' del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici;
qualora, ai fini della sicurezza sismica, si renda necessario intervenire sugli elementi architettonici o strutturali esteriori si applicano le «Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007» e successive modifiche e integrazioni;
laddove sia necessario intervenire sui medesimi elementi ai fini del superamento delle barriere architettoniche e del contenimento del fabbisogno energetico, si applicano, rispettivamente, le «Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi d'interesse culturale» di cui al decreto ministeriale 28 marzo 2008 e le normative tecniche vigenti, a condizione che gli adeguamenti risultanti siano compatibili con la conservazione e protezione degli immobili;
in deroga alle disposizioni precedenti e' consentita, in via eccezionale, la demolizione di edifici o di costruzioni che risponda prioritariamente all'esigenza di conservare, restaurare o valorizzare immobili dei quali sia stato dichiarato l'interesse culturale di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 42/2004;
gli immobili in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purche' tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati;
gli adeguamenti necessari all'impermeabilizzazione o coibentazione delle coperture, non debbono comportare modifiche apprezzabili delle quote d'imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze;
e' prescritto di norma l'impiego di tegole in laterizio, con coppi messi in opera secondo le tecniche tradizionali, con l'eccezione dei casi in cui sia provata, con apposita documentazione, l'esistenza originaria di manti o rivestimenti diversi;
in corrispondenza delle coperture non e' consentita, di norma, la realizzazione di altane, abbaini, finestre, lucernari o balconi estranei alla tradizione costruttiva locale;
non e' consentita, di norma, la realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti che comportino un'alterazione delle facciate prospicienti le vie o gli spazi pubblici di particolare pregio, ferma restando l'ammissibilita' di interventi volti al loro ripristino filologicamente documentato;
gli interventi di rinnovo degli infissi e dei serramenti esterni (ante, oscuri, persiane, avvolgibili) devono essere effettuati mantenendo l'omogeneita' storica e tecnologica, ed impiegando materiali, tecniche e modelli riconducibili alla tradizione locale. I portoni, i portoncini, le cancellate, le inferriate e gli altri elementi di chiusura o protezione di aperture o vani che siano espressione della tradizione locale, sono preferibilmente conservati o restaurati ovvero, laddove la conservazione non sia possibile od opportuna, realizzati con tecniche e materiali simili agli originali;
l'installazione di tende o velari sugli edifici sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del decreto legislativo n. 42/2004, e' consentita, a condizione che non occultino elementi architettonici o decorativi di pregio e non comportino un'alterazione estetica degli edifici stessi;
sono ammessi interventi di restauro conservativo, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, prevedendo il ricorso a materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, con particolare riguardo al ripristino e al rifacimento delle coperture, anche relativamente agli elementi accessori o decorativi (per esempio: comignoli, pinnacoli, gronde, doccioni, banderuole);
in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono dettate prescrizioni volte a disciplinare gli interventi sopra indicati;
e) edifici e costruzioni non appartenenti al tessuto edilizio storico:
gli edifici o le costruzioni non rientranti tra quelli di cui alla precedente lettera d), possono essere demoliti, con o senza ricostruzione, ed ampliati (planimetricamente e volumetricamente). Le ricostruzioni devono rispondere ad una migliore qualita' architettonica e a una maggiore compatibilita' e integrazione con il tessuto insediativo e non compromettere lo stato dei luoghi o interferire con prospettive, visuali o allineamenti consolidati;
in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono dettate prescrizioni volte a disciplinare le ricostruzioni di edifici non appartenenti al tessuto edilizio storico;
f) viabilita' e spazi pubblici appartenenti al tessuto edilizio storico:
e' vietata l'asfaltatura dei sentieri e delle piste pedonali e ciclabili;
e' assicurata la tutela delle componenti distintive della viabilita' e degli spazi pubblici appartenenti al tessuto edilizio storico, con riferimento particolare alla geometria e ai limiti della sede stradale, alle inclinazioni e alle pendenze, ai marciapiedi e alle pavimentazioni. In sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, comma 4 e comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono dettate prescrizioni volte a disciplinarne la conservazione e il restauro;
g) impianti tecnologici e infrastrutture di comunicazione:
sono consentiti l'adeguamento e l'inserimento di impianti tecnologici a servizio degli edifici o delle costruzioni, purche' non ne peggiorino l'aspetto esteriore o la struttura e adottino ogni accorgimento utile a mitigarne la percezione e l'ingombro. Gli impianti di climatizzazione non possono comportare l'installazione di elementi tecnologici o impiantistici esterni sulle facciate principali, salvo laddove tali elementi trovino collocazione su terrazze, balconi o poggioli idonei in nodo che ne sia mitigata la vista dagli spazi pubblici. Le antenne televisive e paraboliche sugli edifici e sulle costruzioni devono essere realizzate ricorrendo a sistemi centralizzati;
h) arredo urbano, illuminazione pubblica, vetrine e insegne degli esercizi commerciali:
e' prescritto, di norma, il restauro o il ripristino degli elementi, realizzati anteriormente alla meta' del Novecento, ricomprensibili nella nozione di arredo urbano, quali, ad esempio, insegne, vetrine, cancellate, chioschi, lampioni, fontane, esedre, edicole religiose;
gli apparecchi illuminanti pubblici in ferro o in ghisa, realizzati anteriormente alla meta' del Novecento, devono essere conservati, restaurati e rimessi in funzione, fatti salvi gli adeguamenti tecnologici necessari. Gli apparecchi illuminanti di nuova fornitura o installazione devono rispettare l'iconografia storica del luogo e i correlati caratteri luministici, al fine di garantire la conservazione percettiva dei valori paesaggistici e l'unitarieta' figurativa dei complessi di cose immobili con valore storico-paesaggistico;
qualora si preveda la modifica delle aperture corrispondenti alle vetrine degli esercizi commerciali ubicati negli edifici e nelle costruzioni situate nelle zone di cui alla precedente lettera d), e' assicurato il ripristino, anche sulla base della documentazione d'archivio, delle dimensioni e della configurazione storica, con riferimento particolare al contenimento dello sviluppo ininterrotto delle superfici vetrate. Gli infissi esterni degli esercizi sono realizzati, di norma, con l'utilizzo di materiali di tipo tradizionale. In tutti casi le vetrine e le insegne non possono sporgere dal filo della parete esterna e occupare, anche solo parzialmente, la superficie muraria della facciata o del sottoportico, ma devono essere contenute entro il vano dell'apertura;
gli elementi esteriori degli esercizi commerciali che, per caratteristiche o epoca di realizzazione, costituiscano espressione significativa della storia della comunita' e dei luoghi, devono essere restaurati al fine di assicurarne il mantenimento delle forme, dei materiali e delle coloriture;
in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, comma 4 e comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono adottate prescrizioni relative agli elementi di arredo, all'illuminazione pubblica, alle vetrine ed alle insegne degli esercizi commerciali;
i) servizi e impianti a rete:
negli interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione, allaccio o posa degli impianti e dei servizi urbani a rete devono essere impiegate in via preferenziale canalizzazioni interrate;
dovra' essere effettuato, laddove possibile, il riordino delle canalizzazioni e dei condotti esterni;
l) pavimentazioni e recinzioni:
le pavimentazioni esterne tradizionali annesse agli edifici e alle costruzioni residenziali, commerciali o produttive (acciottolati, lastricati, ammattonati e simili) e gli elementi di recinzione o delimitazione (muri, staccionate, barriere e simili) che costituiscono espressione della tradizione locale e di particolare pregio devono essere mantenuti, restaurati e ripristinati, nella loro estensione;
m) insegne e cartelli pubblicitari:
e' vietata, di norma, la collocazione di cartelli pubblicitari o altri mezzi di pubblicita'. Sono ammesse, in numero limitato, insegne e indicazioni turistiche che siano rispettose dei vari contesti paesaggistici, con particolare riferimento ai quadri naturali e ai principali punti di vista e sosta.
La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, provvedera' alla trasmissione al Comune di San Martino Buon Albergo e al Comune di Verona della presente proposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 141, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004, ai fini degli adempimenti di cui al precedente art. 139, comma 1, e a dare comunicazione della stessa alla provincia interessata.
La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza provvedera' altresi' alla pubblicazione della notizia della presente proposta e della sua intervenuta pubblicazione all'albo pretorio dei comuni interessati su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonche' su uno a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela, come previsto dall'art. 141, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004.
Ai sensi dell'art. 139, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, i comuni, le citta' metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla predetta Soprintendenza, entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione della presente proposta all'albo pretorio del Comune di San Martino Buon Albergo e all'albo pretorio del Comune di Verona.
Avverso la presente proposta e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni.
Verona, 16 dicembre 2013

Il soprintendente: Gaudini

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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