Gazzetta n. 208 del 8 settembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 7 agosto 2014
Proroga e modifica dell'ordinanza 4 settembre 2013, recante «Proroga e modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante "Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati"».


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», e in particolare l'art. 8 del predetto Accordo;
Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati;
Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2011 che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati;
Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre 2013 che reitera con modifiche l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2011 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati;
Considerato che talune regioni non hanno ancora dato piena attuazione a quanto previsto dal citato Accordo 6 febbraio 2003 e che, atteso il ripetersi delle manifestazioni in oggetto ed il verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrita' fisica degli animali, nonche' l'incolumita' dei fantini e degli spettatori presenti, permangono le motivazioni poste alla base dell'ordinanza ministeriale 21 luglio 2013;
Considerato al riguardo che il Consiglio dei ministri del 26 luglio 2013 ha approvato il disegno di legge recante disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle professioni sanitarie di tutela della salute umana nonche' di benessere animale che, all'art. 23, reca disciplina dell'anagrafe degli equidi nonche' disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute nell'ambito delle manifestazioni popolari pubbliche o aperte al pubblico nelle quali vengono impiegati equidi;
Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina in materia, mantenere le misure gia' previste a carattere generale a tutela della salute e dell'incolumita' pubblica, nonche' della salute e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari, pubbliche o aperte al pubblico;
Preso atto delle segnalazioni dell'Autorita' del garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'art. 21 della legge n. 287/1990, inviate al Ministro della salute in data 17 febbraio 2012 e 23 gennaio 2014;
Considerato, pertanto, di dover prorogare di 12 mesi l'efficacia dell'ordinanza 21 luglio 2013 con le modifiche apportate dalla presente ordinanza, stante la pendenza dell'iter di approvazione del predetto d.d.l;

Ordina:

Art. 1

All'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 4 settembre 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'art. 1 e' sostituito dal seguente:

«Art. 1.
Manifestazioni autorizzate

1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in conformita' alla presente ordinanza e all'allegato A che ne costituisce parte integrante.
2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente ordinanza le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI attraverso i propri organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute dallo stesso sulla base delle specifiche competenze, ivi inclusi gli Enti di Promozione Sportiva, che nei propri statuti, regolamenti o disciplinari prevedono misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle stabilite dalla presente ordinanza.
3. A tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, le manifestazioni di cui al comma 1 sono autorizzate previo parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141 bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e ss. mm. ii., che deve essere integrata da un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d dell'allegato A. L'ente o il comitato organizzatore a tal fine presenta una relazione tecnica alla Commissione che verifica il rispetto dei requisiti e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dalla presente ordinanza e dall'allegato».
b) All'allegato A la lettera d) e' sostituita come segue:
«Il tecnico di cui all'art. 1, comma 3, deve possedere i requisiti indicati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI, attraverso i propri organismi di riferimento, ed e' inserito in un apposito elenco tenuto costantemente aggiornato e reso pubblico tramite il sito istituzionale dei Ministeri competenti.».
 
Art. 2
Disposizioni finali

1. L'efficacia dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata dall'ordinanza del 4 settembre 2013 e con le modifiche di cui all'art. 1, e' prorogata di dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 agosto 2014

Il Ministro: Lorenzin
Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 4009
 
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