Gazzetta n. 209 del 9 settembre 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2014
Autorizzazione ad assumere e a trattenere in servizio unita' di personale a tempo indeterminato per le esigenze di varie amministrazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007, dell'articolo 9, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2010 e dell'articolo 1, commi 1 e 2 e dell'articolo 3, commi 1 e 3 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011);
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2012);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013);
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitivita' economica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», non ancora convertito in legge;
Visto l'art. 3, comma 7, del citato decreto-legge n. 90 del 2014 il quale prevede che all'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «per il quinquennio 2010-2014» sono sostituite dalle seguenti «per il quadriennio 2010-2013»;
Visto l'art. 66 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 che disciplina il turnover di alcune amministrazioni pubbliche tra cui quelle elencate nell'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006;
Visto il succitato art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che, per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente;
Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, secondo cui le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il comma 12, dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore;
Visto l'art. 3, comma 3, del suddetto decreto-legge n. 90 del 2014 in forza del quale le assunzioni di cui al citato comma 1 dello stesso art. 3, sono autorizzate con il decreto e con le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 34-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 recante disposizioni in materia di mobilita' del personale;
Visto l'art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 3, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15 avente ad oggetto proroga di termini previsti da disposizioni legislative, in particolare il comma 4, lettera b) il quale dispone che: «Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'art. 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014.»;
Visto l'art. 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, «fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie.». A tal fine le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio;
Visto l'art. 1, del citato decreto-legge n. 90 del 2014 che abroga, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'art. 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevedendo, salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo, che i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore e che i trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche e non ancora efficaci sono revocati;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in particolare l'art. 4;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013 secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato;
Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito istruzioni ad alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di personale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'art. 2 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012,n. 135;
Vista la circolare n. 5 del 2013 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito indirizzi volti al superamento del precariato ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
Visto l'art. 2, comma 11, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, cosi' come modificato dal citato decreto-legge n. 101 del 2013, in forza del quale le amministrazioni, fermo restando il divieto di effettuare assunzioni nelle qualifiche e nelle aree interessate da posizioni sovrannumerarie, possono effettuare assunzioni per coprire i posti vacanti nelle altre aree, rendendo indisponibile una quota di budget assunzionale equivalente al costo delle posizioni soprannumerarie, fino al completo smaltimento dello stesso sovrannumero;
Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita' di posti in dotazione organica, fatto salvo quanto previsto dal citato art. 2, comma 11, del citato decreto-legge n. 95 del 2012;
Viste le richieste di assunzione pervenute dalle amministrazioni di cui al presente decreto tra cui sono ricomprese alcune richieste relative all'assunzione dei vincitori del V corso-concorso da dirigente della Scuola nazionale dell'amministrazione documentate secondo la normativa vigente;
Visto l'esito dell'istruttoria svolta sulle predette richieste;
Vista la nota n. 18870 del 16 gennaio 2014 dell'Avvocatura Generale dello Stato con la quale si richiede il trattenimento in servizio di 2 unita' di personale appartenenti all'area terza, posizione economica F5, a decorrere rispettivamente dal 1° maggio 2014 e dal 1° agosto 2014, per un biennio e considerato assentibile solo un trattenimento ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014;
Viste le note rispettivamente n. 10253 del 16 aprile 2014 e n. 14419 del 4 giugno 2014 del Ministero dello sviluppo economico con le quali si richiede l'assunzione di 5 dirigenti di seconda fascia, di cui 3 vincitori e 2 idonei; la predetta assunzione verrebbe effettuata a titolo provvisorio e nelle more dell'esito del giudizio di appello nel merito in mera esecuzione della sentenza 13002/2013 del 21 novembre 2013 emessa dal Tribunale civile di Roma - Sez. lavoro, nonche' il trattenimento in servizio di due dirigenti di seconda fascia e di due funzionari, terza area F4 con decorrenza dall'anno 2011 gia' inserite in un procedente provvedimento il cui iter non si era concluso anche in relazione ai cambi di Governo;
Vista la nota n. 9481 del 19 marzo 2014 del Ministero della Salute con la quale si richiede l'assunzione di 3 dirigenti di seconda fascia, di cui 2 vincitori del V corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione e 1 dirigente, settore ingegneristico idoneo e ritenuto di poter assecondare la relativa assunzione in quanto la situazione di sovrannumero, derivante dalle riduzioni operate con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013, riguarda solo la dotazione organica delle aree funzionali e quella dei dirigenti delle professionalita' sanitarie, entrambe da considerare distintamente rispetto a quella della dirigenza amministrativa;
Vista la nota n. 8947 del 26 luglio 2013 con la quale l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro richiede l'assunzione a tempo indeterminato di 57 unita' con professionalita' sanitario con qualifiche varie;
Visto l'art. 1, comma 111, della citata legge n. 228 del 2012 il quale dispone che per il citato Istituto si procede alla riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con esclusione delle professionalita' sanitarie;
Vista la dichiarazione fornita dalle amministrazioni interessate alle assunzioni sul rispetto dell'art. 4, comma 3, lettere a) e b) e comma 3-quater del suddetto decreto-legge n. 101 del 2013;
Considerato che le autorizzazioni si considerano concesse soltanto nel rispetto del principio del divieto di soprannumerarieta', anche tenuto conto delle riduzioni previste dal citato decreto-legge n. 95 del 2012, ferme restando le specificita' definite nelle premesse del presente provvedimento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione on.le dott.ssa Maria Anna Madia;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' procedere alle assunzioni di cui alla Tabella 1 allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento. Nella predetta Tabella e' indicato, altresi', per la Presidenza del Consiglio dei ministri il limite massimo delle unita' di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2012, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2011.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2012 - budget 2013, la Corte dei conti puo' procedere alle assunzioni di cui alla Tabella 2 allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento. Nella predetta Tabella e' indicato, altresi', per la Corte dei conti il limite massimo delle unita' di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2013, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2012.
3. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014, l'Avvocatura generale dello stato puo' procedere alle assunzioni di cui alla Tabella 3 allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento. Nella predetta Tabella e' indicato, altresi', per l'Avvocatura generale dello Stato l'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni a valere sull'anno 2014, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2013.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2012 - budget 2013, il Ministero degli affari esteri puo' procedere alle assunzioni di cui alla Tabella 4 allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento dove e' indicato il limite massimo delle unita' di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014, il Ministero degli affari esteri puo' procedere alle assunzioni individuate nella stessa Tabella dove e' indicato, altresi', l'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni a valere sull'anno 2014, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2013.
5. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014, il Ministero dell'interno puo' procedere alle assunzioni di cui alla Tabella 5 allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento. Nella predetta Tabella e' indicato, altresi', per il Ministero dell'interno l'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni a valere sull'anno 2014, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2013.
6. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012, il Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile puo' procedere alle assunzioni di cui alla Tabella 6 allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento. Nella predetta Tabella e' indicato, altresi', per il Ministero della Giustizia - Dipartimento giustizia minorile il limite massimo delle unita' di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2012, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2011. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - puo' procedere alle assunzioni di cui alla Tabella 6-bis allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento. Nella predetta Tabella 6-bis e' indicato, altresi', per il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi l'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni a valere sull'anno 2014, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2013.
7. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' dell'art. 9, comma 31, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2010 - budget 2011, il Ministero dello sviluppo economico puo' procedere alle assunzioni e ai trattenimenti in servizio di cui alla Tabella 7 allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento. Nella predetta Tabella e' indicato, altresi', per il Ministero dello sviluppo economico il limite massimo delle unita' di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni a valere sull'anno 2011, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.
8. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014, il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca puo' procedere alle assunzioni di cui alla Tabella 8 allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento. Nella predetta Tabella e' indicato, altresi', per il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca l'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni a valere sull'anno 2014, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2013.
9. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014, il Ministero della salute puo' procedere alle assunzioni di cui alla Tabella 9 allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento. Nella predetta Tabella e' indicato, altresi', per il Ministero della salute l'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni a valere sull'anno 2014, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2013.
10. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012 (relativi alla ex Agenzia del territorio) e 2012 budget 2013 ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014, l'Agenzia delle Entrate puo' procedere alle assunzioni di cui alla Tabella 10 allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento. Nella predetta Tabella e' indicato, altresi', per l'Agenzia delle Entrate il limite massimo delle unita' di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni a valere sugli anni 2012 e 2013, sulla base delle cessazioni verificatesi rispettivamente negli anni 2011 e 2012, nonche' il limite massimo dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni a valere sull'anno 2014, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2013.
11. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli puo' procedere alle assunzioni di cui alla Tabella 11 allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento. Nella predetta Tabella e' indicato, altresi', per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli il limite massimo delle unita' di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni a valere sull'anno 2012, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2011.
12. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'art. 1, comma 111 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012, l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro puo' procedere alle assunzioni di cui alla Tabella 12 allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento. Nella predetta Tabella e' indicato, altresi', per l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il limite massimo delle unita' di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni a valere sull'anno 2012, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2011.
13. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sui risparmi da cessazioni degli anni 2011 e 2012 - budget 2012 e 2013, nonche' ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sui risparmi da cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014, l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - puo' procedere alle assunzioni di cui alla Tabella 13 allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento. Nella predetta Tabella e' indicato, altresi', per l'ICE il limite massimo delle unita' di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni a valere sugli anni 2012 e 2013, sulla base delle cessazioni verificatesi rispettivamente negli anni 2011 e 2012, nonche' il limite massimo dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni a valere sull'anno 2014, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2013.
14. Le Amministrazioni di cui alle Tabelle allegate sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 aprile 2015, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi' fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
15. All'onere derivante dalle assunzioni di cui ai precedenti commi si provvede nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci delle amministrazioni.
16. Le assunzioni di cui al presente articolo sono consentite nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica o a decorrere dalla data in cui i predetti posti si rendono disponibili. Le amministrazioni che intendano avviare assunzioni per unita' di personale appartenenti a categorie e professionalita' diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermi restando i limiti previsti nelle tabelle allegate, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata sia alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, sia del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2014

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2014 Ufficio controllo Atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne Prev. n. 2330
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone