Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 luglio 2014, n. 130
Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso interno, di cui all'articolo 122 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per la promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore vicedirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in particolare l'articolo 122, disciplinante la promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore vicedirigente;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 luglio 2007, n. 148 «Regolamento recante le caratteristiche, le modalita' di conferimento e le modalita' d'uso dei segni di benemerenza e delle insegne conferiti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Considerato che, a norma dell'articolo 122, comma 2, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le modalita' di svolgimento del concorso per la promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Effettuata la concertazione sindacale ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 20 febbraio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 6863 del 14 luglio 2014;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione e bando di concorso

1. Il presente regolamento disciplina il concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore vicedirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il bando di concorso e' emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento e pubblicato secondo le modalita' previste dalla normativa vigente in materia. Il decreto, in conformita' a quanto stabilito dal presente regolamento, indica le modalita' di svolgimento del concorso, il numero dei posti messi a concorso, i requisiti di ammissione, il diario delle prove di esame ovvero le modalita' di comunicazione delle stesse, le materie oggetto delle prove di esame, le modalita' di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria nonche' eventuali particolari modalita' di presentazione delle domande al concorso medesimo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252), e' pubblicato nel Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249.
Il testo dell'articolo 122 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217 e' il seguente:
"Art. 122. (Promozione alla qualifica di funzionario
amministrativo-contabile direttore-vicedirigente). - 1. La
promozione alla qualifica di funzionario
amministrativo-contabile direttore vicedirigente si
consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre
di ogni anno, mediante concorso interno per titoli di
servizio ed esami, al quale sono ammessi i funzionari
amministrativo-contabili direttori che, alla predetta data,
abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella
qualifica e che, nell'ultimo triennio, non abbiano
riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
sanzione pecuniaria.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione
della commissione esaminatrice, le materie oggetto delle
prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a
valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
di esse e i criteri per la formazione della graduatoria
finale.".
Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 e' il seguente:
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi), e' pubblicato
nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1994, n. 185.
Il decreto del Ministro dell'interno 5 luglio 2007, n.
148 (Regolamento recante le caratteristiche, le modalita'
d'uso dei segni di benemerenza e delle insegne conferiti al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2007, n.
208.
Il testo dell'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 maggio 2008, e' il seguente:
"Art. 35. (Concertazione). - 1. La concertazione e'
attivata, mediante richiesta scritta, entro tre giorni dal
ricevimento dell'informazione preventiva di cui
all'articolo 33, da parte delle organizzazioni sindacali
firmatarie dell'Accordo quadriennale recepito dal presente
decreto e si svolge in appositi incontri che iniziano, di
norma, entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione
della richiesta; durante la concertazione le parti si
adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di
responsabilita', correttezza e trasparenza.
2. Nella concertazione le parti verificano la
possibilita' di un accordo, mediante un confronto che deve,
comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta
giorni dalla sua attivazione, trascorsi i quali
l'Amministrazione ha facolta' di assumere le proprie
autonome determinazioni; dell'esito della concertazione e'
redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle
parti nelle materie che ne sono oggetto.
3. La concertazione si effettua sulle seguenti materie:
a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro
degli uffici;
b) verifica periodica della produttivita' degli
uffici;
c) implicazioni dei processi generali di
riorganizzazione dell'amministrazione;
d) criteri generali per l'ubicazione delle sedi di
servizio sub-provinciali, con particolare riferimento ai
distaccamenti insulari;
e) criteri generali per la promozione alle qualifiche
superiori mediante scrutinio a ruolo aperto;
f) criteri generali per la definizione delle
procedure di selezione interna per la promozione alle
qualifiche superiori dello stesso ruolo o per l'accesso
alle qualifiche iniziali di ruolo diverso da quello di
appartenenza, ai fini dei regolamenti e dei decreti
ministeriali previsti dal decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217;
g) modalita' di applicazione delle normative in
materia di pari opportunita';
h) disciplina del rapporto di lavoro a tempo
parziale, ai fini dell'adozione del regolamento del
Ministro dell'interno previsto dall'articolo 144, decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
i) criteri attuativi dell'articolo 134 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (mutamento di
funzioni).
4. Per le materie di cui alle lettere a) e b) la
concertazione si effettua anche in sede di amministrazione
locale.".

Note all'art. 1:
Per il testo dell'articolo 122, comma 1 lett. b) del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le
note alle premesse.
 
Art. 2
Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.
2. La prova scritta verte su una delle tre tracce proposte dalla commissione, tra le seguenti materie:
a) diritto amministrativo;
b) contabilita' di Stato.
3. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie:
a) elementi di diritto costituzionale;
b) elementi di diritto comunitario;
c) elementi di diritto civile, con particolare riferimento al libro IV del codice civile «Delle obbligazioni»;
d) lingua straniera, a scelta del candidato, tra quelle indicate nel bando di concorso;
e) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse;
f) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
5. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
 
Art. 3
Titoli di servizio

1. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono:
a) la frequenza, con profitto, di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione e di durata non inferiore a una settimana o a 36 ore: punti 0,25 per settimana o periodo di 36 ore, fino ad un massimo di punti 2,50;
b) riconoscimenti, di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 luglio 2007, n. 148, fino ad un massimo di punti 2,00:
medaglia al merito di servizio - punti 0,80;
diploma di benemerenza con medaglia - punti 0,50;
encomio - punti 0,25;
elogio - punti 0,15;
c) anzianita' di effettivo servizio, esclusa l'anzianita' richiesta quale requisito di ammissione al concorso: punti 1,00 per ogni anno, fino ad un massimo di punti 6,00;
d) lodevole servizio prestato per almeno un anno presso altre amministrazioni: punti 0,50.
2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza giuridica dei posti messi a concorso.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 (dieci/trentesimi) o equivalente.
4. La valutazione dei titoli di servizio avviene dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Note all'art. 3:
Il testo dell'articolo 8 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e' il
seguente:
"Art. 8. (Concorso per titoli ed esami). - 1. Nei
casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga
mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione
dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda
alla correzione dei relativi elaborati.
2. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio
complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando
indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli
stessi attribuibile singolarmente e per categorie di
titoli.
3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalita'
previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
4. La votazione complessiva e' determinata sommando il
voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto
complessivo riportato nelle prove d'esame.".
 
Art. 4
Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento, nel rispetto dell'equilibrio di genere. Essa e' presieduta da un dirigente generale del Dipartimento ed e' composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'Amministrazione emanante. Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio e' espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
Note all'art. 4:
Il testo dell'articolo 9, comma 4, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e' il
seguente:
4. Il presidente ed i membri delle commissioni
esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale
in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio
attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra
indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non
e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni
caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo
risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione
del bando di concorso.".
 
Art. 5

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori
del concorso

1. La commissione forma la graduatoria di merito sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta e nel colloquio.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria. Il decreto e' pubblicato secondo le modalita' previste dalla normativa vigente in materia.
 
Art. 6
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 luglio 2014

Il Ministro: Alfano Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2014 Interno, foglio n. 1851
Note all'art. 6:
Per i riferimenti al citato decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217 ed al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle
premesse.
 
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