Gazzetta n. 215 del 16 settembre 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 20 agosto 2014, n. 5/2014
Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni. Articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 .


Alle Amministrazioni Pubbliche

Alle Associazioni Sindacali 1. Premessa.
L'art. 7 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014, stabilisce che, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali gia' attribuiti al personale delle pubbliche amministrazioni, stabiliti a seconda dei rispettivi ordinamenti di settore mediante le procedure bilaterali tipizzate (procedimenti negoziali recepiti con decreti del Presidente della Repubblica e contratti collettivi nazionali), sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.
Per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (personale non direttivo e non dirigente e personale direttivo e dirigente), in sostituzione della riduzione del 50 per cento, il comma 1-bis prevede che alle riunioni sindacali indette dall'amministrazione possa partecipare un solo rappresentante per associazione sindacale.
Limitatamente ai distacchi sindacali, la riduzione derivante dalla decurtazione del cinquanta per cento e' operata con arrotondamento dell'eventuale frazione residua all'unita' superiore. La decurtazione del 50 per cento non trova comunque applicazione qualora l'associazione sindacale sia titolare di un solo distacco sindacale.
La disciplina in esame rinvia alle procedure contrattuali e negoziali, proprie di ciascun ordinamento di settore, l'eventuale modifica della ripartizione, tra le associazioni sindacali, dei contingenti delle prerogative sindacali derivanti dall'esito della riduzione. 2. Ambito di applicazione e fonti di riferimento.
Le riduzioni derivanti dall'applicazione del citato art. 7, con la richiamata specificita' prevista dal comma 1-bis, si applicano alle prerogative sindacali riconosciute al personale di tutte le pubbliche amministrazioni, sia contrattualizzato sia in regime di diritto pubblico.
Le fonti normative e negoziali cui occorre fare riferimento, ai fini della individuazione delle vigenti prerogative sindacali oggetto della riduzione in questione, sono le seguenti:
personale contrattualizzato: CCNQ 7 agosto 1998 e successive modifiche.
aree della Dirigenza: CCNQ 5 maggio 2014
comparti per il personale: CCNQ 17 ottobre 2013
personale in regime pubblicistico:
forze di polizia ad ordinamento civile: D.P.R. n. 164/2002;
carriera diplomatica: D.P.R. n. 107/2006, D.M. 15 settembre 2010;
carriera prefettizia: D.P.R. n. 105/2008, D.M. 6 agosto 2010;
corpo dei Vigili del fuoco:
personale dirigente e direttivo: D.P.R. 7 maggio 2008;
personale non direttivo e non dirigente: D.P.R. 7 maggio 2008. 3. Distacchi sindacali.
(CCNQ 5 maggio 2014, artt. 2,3,6 e Tavole allegate - CCNQ 17 ottobre 2013, artt. 2,3,6 e Tavole allegate - D.P.R. n. 107/2006, art. 9; D.M. 15 settembre 2010, art. l - D.P.R. n. 105/2008, art. 12; D.M. 6 agosto 2010, art. 1).
In base alla disciplina in esame, il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti alle singole associazioni sindacali rappresentative, con esclusione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (personale non direttivo e non dirigente e personale direttivo e dirigente), e gia' attribuiti dalle rispettive disposizioni negoziali (si vedano le tavole allegate ai CCNQ) e di recepimento (si vedano i decreti ministeriali di ripartizione) vigenti e' ridotto del cinquanta per cento a decorrere dal l° settembre 2014.
Per ciascuna associazione sindacale la riduzione e' operata con arrotondamento dell'eventuale frazione residua all'unita' superiore. La riduzione non si applica nell'ipotesi di attribuzione all'associazione sindacale di un solo distacco.
Il contingente complessivo dei distacchi, rideterminato in virtu' della riduzione del cinquanta per cento, potra' essere nuovamente ripartito tra le associazioni sindacali con le relative procedure contrattuali e negoziali. In tale ambito, sara' possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali.
Pertanto, entro la data del 31 agosto 2014 tutte le associazioni sindacali rappresentative dovranno comunicare alle amministrazioni la revoca dei distacchi sindacali non piu' spettanti. Le amministrazioni provvederanno poi a comunicare - secondo le consuete modalita' previste dai rispettivi ordinamenti - al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri la revoca dei distacchi, al fine di consentire nell'anno corrente la verifica a consuntivo del rispetto dei contingenti complessivi derivanti dalla riduzione ed attribuiti a ciascuna associazione sindacale. Di conseguenza, la revoca non e' necessaria se, al momento dell'attivazione del distacco sindacale, e' stato gia' previsto il termine del 31 agosto 2014.
Il rientro nelle amministrazioni dei dirigenti sindacali oggetto dell'atto di revoca avverra' nel rispetto dell'art. 18 del CCNQ 7 agosto 1998, nonche' delle altre disposizioni di tutela dei dirigenti sindacali previste dagli ordinamenti di settore per il personale in regime di diritto pubblico. 4. Distacchi da permessi utilizzati in forma cumulata (solo per il personale in regime contrattualizzato).
(CCNQ 5 maggio 2014, artt. 2, 4, 6 e Tavole allegate - CCNQ 17 ottobre 2013, artt. 2,4,6 e Tavole allegate).
Per tali prerogative sindacali si applicano, in via transitoria e fino all'esito delle eventuali procedure di cui all'art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, gli stessi principi enunciati per i distacchi sindacali. Pertanto, il numero dei distacchi cumulati, richiesti dalle associazioni sindacali rappresentative e conseguentemente calcolati dalli' ARAN e dalla stessa comunicate ed indicate nelle apposite tabelle, deve essere ridotto del cinquanta per cento. Come previsto in via generale, la riduzione e' operata con arrotondamento dell'eventuale frazione residua all'unita' superiore e non si applica nell'ipotesi di attribuzione di un solo distacco.
Analogamente ai distacchi sindacali. anche per i distacchi cumulati entro la data del 31 agosto 2014 tutte le associazioni sindacali dovranno procedere alla revoca dei distacchi cumulati non piu' spettanti. Di conseguenza la revoca non e' necessaria se, al momento dell'attivazione del distacco sindacale, e' stato gia' previsto il termine del 31 agosto 2014. 5. Rientro nell'amministrazione dei dirigenti sindacali.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 del CCNQ 7 agosto 1998, "I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell'amministrazione", pertanto vanno considerati anche con riguardo alla conservazione del posto nella dotazione organica della singola amministrazione. Ai dirigenti sindacali che rientrano in servizio al termine del distacco si applicano le previsioni di cui all'art. 18 del predetto CCNQ 7 agosto 1998 e, in particolare, i commi 1, 2 e 3 che si riportano di seguito di seguito:
"1. Il dipendente o dirigente che riprende servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale puo', a domanda, essere trasferito - con precedenza rispetto agli altri richiedenti - in altra sede della propria amministrazione quando dimostri di aver svolto attivita' sindacale e di aver avuto il domicilio nell'ultimo anno nella sede richiesta ovvero in altra amministrazione anche di diverso comparto della stessa sede.
2. Il dipendente o dirigente che rientra in servizio ai sensi del comma l e' ricollocato nel sistema classificatorio del personale vigente presso l'amministrazione ovvero nella qualifica dirigenziale di provenienza, fatte salve le anzianita' maturate, e conserva, ove piu' favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.
3. Il dipendente o dirigente di cui al comma 1 non puo' essere discriminato per l'attivita' in precedenza svolta quale dirigente sindacale ne' puo' essere assegnato ad attivita' che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.".
Si richiama l'attenzione, in particolare, sulla disposizione del comma 1 dell'art. 18, che introduce un criterio di priorita' nei processi di mobilita', anche intercompartimentale. La suddetta disposizione si aggiunge alla disciplina vigente in materia di mobilita' e va applicata nel rispetto dei principi ai quali si ispira questa disciplina, con particolare riferimento ai requisiti e alle competenze professionali richiesti per il trasferimento.
Per il personale in regime di diritto pubblico (carriera diplomatica e carriera prefettizia) si rinvia alle analoghe disposizioni previste dagli ordinamenti di settore. 6. Permessi sindacali retribuiti.
(CCNQ 5 maggio 2014, artt. 2, 4 e 6 - CCNQ 17 ottobre 2013, ara. 2,4,6 - D.P.R. n. 107/2006, art. 10 - D.P.R. n. 105/2008, art. 13).
La riduzione del cinquanta per cento prevista dal decreto-legge in esame si applica anche al monte-ore complessivo dei permessi sindacali retribuiti concessi dall'amministrazione di appartenenza ai dirigenti delle associazioni sindacali per l'espletamento del proprio mandato.
Nell'anno corrente, la riduzione del contingente dei permessi sindacali spettanti alle associazioni sindacali rappresentative deve essere effettuata secondo il metodo del calcolo pro-rata, pertanto dal 1° gennaio 2014 al 31 agosto 2014 il contingente spetta in misura piena, mentre il contingente relativo al periodo intercorrente tra il 1° settembre 2014 ed il 31 dicembre 2014 deve essere ridotto nella misura del 50 per cento.
Per le aree della Dirigenza contrattualizzata, il medesimo metodo del calcolo pro-rata, deve %sere effettuato considerando il CCNQ sottoscritto in data 5 maggio 2014.
Fino alla data del 31 agosto 2014 l'amministrazione e' tenuta a concedere i menzionati permessi sindacali, qualora siano ancora disponibili in base al calcolo del monte ore spettante per l'anno in corso. Ne consegue che a decorrere dal 1° settembre 2014, qualora in seguito alla 'riduzione ed alla rideterminazione del contingente le associazione sindacali abbiano esaurito il relativo contingente a disposizione, le medesime non potranno piu' essere autorizzate alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito. 7. Modalita' applicative per specifiche categorie di personale.
Solo per il personale in regime contrattualizzato si evidenziano le modalita' di applicazione dei seguenti istituti:
a) Permessi sindacali per le RSU La riduzione disposta. dalla norma in esame non si applica ai permessi sindacali attribuiti alle RSU, previsti dagli articoli 2 e 4 del CCNQ del 17 ottobre 2013.
Per il personale delle aree della Dirigenza si richiama la previsione dell'art. 9, comma 5 del CCNQ sottoscritto il 5 maggio 2014.
b) Permessi sindacali retribuiti per le riunioni di organismi direttivi statutari (CCNQ 5 maggio 2014, artt. 2,5,6 e Tavole allegate - CCNQ 17 ottobre 2013, artt. 2,5,6 e Tavole allegate).
Il contingente complessivo dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari, nazionali, regionali, provinciali e territoriali spettanti alle singole Associazioni sindacali rappresentative attribuiti dalle disposizioni contrattuali vigenti e' ridotto del 50 per cento a decorrere dal 1° settembre 2014.
In virtu' della riduzione del 50 per cento, il contingente complessivo dei predetti permessi sindacali viene rideterminato e potra' essere nuovamente ripartito tra le associazioni sindacali con le relative procedure contrattuali.
Per l'anno corrente, alla rideterminazione del contingente dei permessi sindacali in questione secondo il metodo del calcolo del pro-rata provvede direttarnente il Dipartimento della Funzione pubblica a decorrere dalla data del 1° settembre 2014, apportando le conseguenti modifiche nella banca dati GEDAP operativa sulla piattaforma digitale PERLAPA.
Pertanto, fino alla data del 31 agosto 2014 l'amministrazione e' tenuta ad autorizzare le richieste dei menzionati perrnessi sindacali qualora il contingente disponibile per l'anno in corso non sia stato ancora saturato. A decorrere dal 1 settembre 2014, qualora in seguito alla riduzione ed alla rideterminazione il relativo contingente a disposizione delle associazioni sindacali sia esaurito, le medesime non potranno piu' essere autorizzate alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito.
Solo per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si evidenziano le modalita' di l'applicazione dei seguenti istituti:
a) Permessi sindacali su convocazione dell'amministrazione
(D.P.R. 164/2002 art. 32, comma 4 - DD.P.R 7 maggio 2008 art. 40, comma 4 - DPR 7 maggio 2008, art. 23, comma 4)
Il comma 1-bis dell'art. 7 del decreto-legge n. 90 del 2014, stabilisce che le riduzioni del 50 per cento di cui al comma 1 non si applicano alle Forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (personale non direttivo e non dirigente e direttivo e dirigente). Per esse, invece, e' prevista la possibilita' di utilizzare: per le Forze di polizia ad ordinamento civile, i permessi sindacali di cui all'art. 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164; per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i permessi di cui all'art. 40, comma 4, per il personale non direttiva e non dirigente e di cui' all'art. 23, comma 4, per il personale direttivo e dirigente dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, solo nei confronti di un rappresentante per ciascuna associazione sindacale rappresentativa.
Pertanto, se alle predette riunioni partecipa piu' di un rappresentante per ciascuna sigla sindacale i relativi permessi per consentire la presenza di detti rappresentanti devono essere computati nel monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti di cui al comma 2 dei citati articoli a carico di ciascuna associazione sindacale. 8. Altre prerogative sindacali.
La riduzione prevista dal decreto-legge in esame non si applica alle aspettative sindacali non retribuite, ai permessi non retribuiti e ai permessi per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'amministrazione per il solo personale della carriera diplomatica, carriera prefettizia, in quanto per essi non e' previsto alcun contingente. 9. Modalita' di recupero delle prerogative non spettanti.
Nel caso in cui le associazioni sindacali abbiano comunque utilizzato prerogative sindacali in misura superiore a quelle loro spettanti nell'anno si provvedera' secondo le ordinarie previsioni contrattuali e negoziali. Di conseguenza, ove le medesime organizzazioni non restituiscano il corrispettivo economico delle ore fruite e non spettanti, l'amministrazione compensera' l'eccedenza nell'anno successivo, detraendo dal relativo monte-ore di spettanza delle singole associazioni sindacali il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente fino al completo recupero.
Per le eventuali ore residue non recuperate per saturazione del monte-ore complessivo, l'amministrazione procedera' al recupero per equivalente.
Roma, 20 agosto 2014

Il Ministro per la
semplificazione e la
pubblica amministrazione
Madia

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 2335
 
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