Gazzetta n. 216 del 17 settembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 8 luglio 2014, n. 137
Regolamento recante: «Attuazione della norma transitoria n. 1 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici e le altre professionalita' sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Validita' 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009», reso esecutivo con decreto 3 ottobre 2012, n. 202.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 22 febbraio 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra;
Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;
Visto l'articolo 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilita' per il 2012);
Visto il decreto del Ministero della salute 3 ottobre 2012, n. 202 con il quale e' stato reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute e i medici ambulatoriali e le altre professionalita' sanitarie operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile per il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009, e in particolare la norma transitoria n. 1 che rinvia ad una successiva contrattazione, da svolgersi entro 9 mesi dalla pubblicazione dell'accordo, "la definizione dell'incremento della quota variabile, di cui all'articolo 20, comma 1 lettera B.1 e all'articolo 49 comma 1 lettera B.1";
Considerato che in data 23 aprile 2013 e' stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate l'Accordo collettivo nazionale integrativo recante "Attuazione della norma transitoria n.1 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute e i medici ambulatoriali - generici e specialisti - e le altre professionalita' sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Validita' 2006 - 2009" reso esecutivo con D.M. 3 ottobre 2012, n. 202;
Visto il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota n. 86688 del 31 ottobre 2013;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 23 gennaio 2014;
Visto il parere favorevole espresso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 4062 del 24 aprile 2014, a seguito della comunicazione effettuata dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 11691 del 6 marzo 2014;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. E' reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale integrativo recante "Attuazione della norma transitoria n.1 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici e le altre professionalita' sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Validita' 2006-2009 reso esecutivo con D.M. 3 ottobre 2012, n. 202" riportato nel testo allegato A, che e' parte integrante del presente decreto.
2. Dall'applicazione del presente regolamento, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e' sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 luglio 2014

Il Ministro: Lorenzin
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 4052
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 37, comma 3 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio
sanitario nazionale):
«3. Entro il termine di cui al primo comma il Governo
e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro della
sanita', di concerto con i Ministri della marina
mercantile, dei trasporti, degli affari esteri, un decreto
avente valore di legge ordinaria per disciplinare
l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale
navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo i
principi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi
indicati nella presente legge, tenuto conto delle
condizioni specifiche di detto personale.».
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, con
il quale e' stato previsto che il Ministero della sanita'
puo' avvalersi del personale sanitario a apporto
convenzionale:
«Art. 6 (Assistenza nel territorio italiano). - Le
unita' sanitarie locali provvedono ad erogare al personale
navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art.
3, ed ai loro familiari aventi diritto le prestazioni
sanitarie di competenza nel rispetto dei livelli stabiliti
ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Il personale ha diritto di accedere ai presidi e
servizi di assistenza di qualsiasi unita' sanitaria locale
nel cui territorio si trovi per ragioni di servizi.
Gli uffici di sanita' marittima ed aerea del Ministero
della sanita' provvedono:
a) alle visite di prima iscrizione nelle matricole
della gente di mare e dell'aria, avvalendosi dell'Istituto
di medicina legale dell'aeronautica militare per gli
accertamenti a carico degli aeronaviganti;
b) alle visite preventive di imbarco ed alle visite
periodiche idoneita' del personale previste dalla vigente
normativa sulla navigazione marittima ed aerea, nonche'
alle eventuali indagini sanitarie necessarie fermo restando
quanto indicato al punto a) per gli aeronaviganti;
c) alle visite di controllo dei familiari imbarcati
in base a contratto di cui all'art. 9.
Gli uffici svolgono direttamente le funzioni
medico-legali ed assicurano l'erogazione delle altre
prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di direttive
ministeriali, emanate sentito il comitato di cui all'art.
11, anche dei presidi e dei servizi delle unita' sanitarie
locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti
per territorio, nonche', ove occorra e in base ad apposite
convenzioni, di strutture pubbliche o private e di
personale sanitario a rapporto convenzionale.
Gli uffici provvedono altresi' agli interventi di
igiene e profilassi di propria competenza e collaborano con
gli organi competenti in materia di prevenzione delle
malattie e degli infortuni professionali negli impianti a
terra ed a bordo dei natanti e degli aeromobili italiani e,
compatibilmente con le norme internazionali, negli impianti
e sui mezzi delle imprese straniere che impiegano personale
italiano.
Il Ministro della sanita' con proprio decreto, di
concerto con i ministri del tesoro, della marina mercantile
e dei trasporti, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
disciplina i rapporti finanziari conseguenti alle
prestazioni sanitarie erogate dalle USL.
Il Ministero della sanita' coordina l'attivita' dei
servizi, di intesa, per quanto occorra, con i Ministeri
della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri
e della difesa, nonche' con le regioni nel cui territorio i
servizi stessi hanno sede. Entro la scadenza indicata nel
terzo comma dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, il Ministro della sanita', di intesa con i Ministri
della marina mercantile e dei trasporti e sentito il
comitato di rappresentanza degli assistiti previsto dal
successivo art. 11, verifica la situazione dell'assistenza
al personale navigante, al fine di formulare, in sede di
piano sanitario nazionale, opportune proposte in ordine
agli uffici, alla delimitazione delle circoscrizioni ed
alla dotazione di mezzi e di personale.
Con la procedura di cui all'art. 5 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, sono emanati gli indirizzi per la
disciplina dei rapporti fra gli uffici sanitari di porto e
aeroporto e le unita' sanitarie locali, competenti per
territorio, e per la definizione di modalita' di erogazione
delle prestazioni atte a garantire, in considerazione della
particolare condizione dei lavoratori interessati, una
assistenza efficace e tempestiva.».
«Art. 12 (Attribuzione dei beni e del personale delle
soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime). - I
beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle
soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime
necessari per i servizi sanitari di cui al terzo e quarto
comma dell'art. 6, sono trasferiti dal 1° gennaio 1981 al
patrimonio dello Stato, con vincolo di destinazione agli
uffici sanitari di porto ed aereoporto, mediante decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della
sanita' e delle finanze. I restanti beni e attrezzature
sono trasferiti con lo stesso decreto al patrimonio del
comune in cui sono collocati con vincolo di destinazione
alle unita' sanitarie locali.
Entro la data di cui al primo comma i commissari
liquidatori delle soppresse gestioni sanitarie delle casse
marittime dispongono, sulla base di contingenti determinati
dal Ministero della sanita' d'intesa con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale,
l'assegnazione del personale amministrativo e sanitario
delle gestioni stesse presso gli uffici portuali ed
aeroportuali del Ministero della sanita' o presso le unita'
sanitarie locali.
Ai fini dell'inquadramento del personale assegnato al
Ministero della sanita' si applicano le norme dell'art. 24
del decreto-legge 30 dicembre 1969, n. 663, convertito
nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1981 i vigenti rapporti
convenzionali tra le soppresse gestioni sanitarie delle
casse marittime e i medici fiduciari generici, medici
ambulatoriali generici e specialisti nonche' con gli
specialisti convenzionati esterni sono trasferiti al
Ministero della sanita' o alle unita' sanitarie locali
competenti per territorio in relazione alle rispettive
esigenze di erogazione delle prestazioni disciplinate dal
presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421):
«7. Restano salve le norme previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, dal
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
618, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle
disposizioni del presente decreto da effettuarsi con
decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I
rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al
personale navigante sono disciplinati con regolamento
ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle
disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio
1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria
all'estero in base ai regolamenti della Comunita' europea e
alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono
imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unita'
sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi
rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione
del Fondo sanitario nazionale.».
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge
istitutiva del Ministero della salute n. 172 del 13
novembre 2009:
«Il comma 376 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e' sostituito dal seguente:
«376. Il numero dei Ministeri e' stabilito in tredici.
Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi
titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice
Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a
sessantatre' e la composizione del Governo deve essere
coerente con il principio sancito nel secondo periodo del
primo comma dell'art. 51 della Costituzione».
- Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 88, della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato
(legge di stabilita' per il 2012):
«88. Al fine di assicurare la copertura degli Accordi
collettivi nazionali disciplinanti i rapporti tra il
Ministero della salute e il personale sanitario per
l'assistenza al personale navigante, di cui all'art. 18,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, e' istituito un fondo nello
stato di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione
e' pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».
- Si trascrive il testo della norma transitoria n. 1
del decreto del Ministero della salute 5 ottobre 2012, n.
202 (Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti tra il Ministero della salute, i medici
ambulatoriali,specialisti e generici e le altre
professionalita' sanitarie- biologi, chimici e psicologi -
operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal
Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-
legale al perso nale navigante, marittimo e dell'aviazione
civile. Validita' 1° gennaio 2006-31 dicembre 2009).
«Con successiva contrattazione, da effettuarsi entro 9
mesi dalla pubblicazione del decreto di approvazione del
presente accordo,la quota variabile di euro 2,95, di cui
all'art. 20, comma 1 lettera B.1 del presente accordo,
sara' aumentata di euro 0,46 come previsto dall' art. 8,
tabella b, dell'Accordo Collettivo Nazionale siglato l'8
luglio 2010, con decorrenza 1.01.2010 e la quota variabile
di euro 1,75, di cui all'art. 49 comma 1 lettera B.1 sara'
aumentata di euro 0,33 come previsto dall' art. 8,tabella
dell'Accordo Collettivo Nazionale siglato l'8 luglio 2010,
con decorrenza 1.01.2010. Tale incremento sara' ridotto del
10%, qualora tale termine non venga rispettato».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 18, comma 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si veda nelle note
alle premesse.
 
"Allegato A (Art.1,comma 1 del Regolamento)"
Accordo Collettivo Nazionale recante "Attuazione della norma
transitoria n. 1 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti tra il
Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e
generici e le altre professionalita' sanitarie - biologi, chimici e
psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal
Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale
al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.
Validita' 2006-2009" reso esecutivo con d.m. 3 ottobre 2012, n.
202.

Art. 1.

1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale, in attuazione di quanto disposto dalla norma transitoria n.1 dell'A.C.N. reso esecutivo con D.M. 3 ottobre 2012, n. 202, disciplina l'incremento della quota variabile spettante per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 1, dell'A.C.N. reso esecutivo con il D.M. 3 marzo 2009, n. 63.
 

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 tenuto conto del maggiore impegno richiesto ai medici ambulatoriali, specialisti e generici e alle altre professionalita' sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori SASN, per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 1 succitato, per:
a) il potenziamento e lo sviluppo del processo di informatizzazione dell'attivita' svolta;
b) l'incremento degli assistiti per effetto della tendenziale riduzione del numero dei medici fiduciari operanti sul territorio;
c) l'adeguamento delle procedure amministrativo-sanitarie alle direttive del Ministero della salute;
d) i maggiori oneri derivanti dall'attivita' di controllo medico-legale svolta dall'INAIL ex IPSEMA; il personale predetto partecipa al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie mediante attribuzione di una quota finalizzata a remunerare il progressivo miglioramento delle prestazioni legate al servizio di assistenza sanitaria al personale navigante.
2. Per le finalita' e con la decorrenza di cui al comma 1, la quota variabile prevista dall'articolo 20 parte B, punto B.1. dell'A.C.N. reso esecutivo con D.M. 3 ottobre 2012, n. 202 e' incrementata di € 0,46 per ora d'incarico e la quota variabile prevista dall'articolo 49, comma 1, lettera B.1., del medesimo ACN e' incrementata di € 0,33 per ora d'incarico.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo la violazione degli obblighi connessi alle attivita' di cui al comma 1, ed in particolare:
a) il mancato aggiornamento dei dati sul sistema NSIASN;
b) l'inosservanza delle direttive del Ministero della salute, ed in particolare di quelle adottate nel rispetto delle norme cd. anticorruzione;
c) la mancata collaborazione con l'ufficio SASN nell'ambito dell'attivita' di controllo medico-legale esercitata dall'INAIL ex IPSEMA; comportera', ferma restando l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari previste dall'ACN di riferimento, la mancata corresponsione dell'incremento della quota variabile di cui al comma 2 per 3 mensilita'.
 

Art. 3.

1. Gli oneri derivanti dal presente Accordo sono pari a 254.250 euro e sono compresi nell'ambito di quelli gia' determinati dall'articolo 53 dell'A.C.N. reso esecutivo con D.M. 3 ottobre 2012, n. 202.
Roma, 23 aprile 2013 Per il Ministero della salute --------------------------------------------------- Per i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali SUMAI --------------------------------------------- SNUBCI- UIL ---------------------------------------
 
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