Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2014 (vai al sommario)
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DELIBERA 8 luglio 2014
Approvazione del regolamento recante norme di comportamento per i componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. (Delibera n. 1464/2014).


IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Nella seduta dell'8 luglio 2014, composto come da verbale in pari data;
Visto l'art. 54 della Costituzione;
Visto l'art. 54 del decreto legislativo 16 aprile 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
Visto l'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Delibera
di approvare il seguente:

Regolamento recante norme di comportamento per i componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Art. 1
Principi generali

1. Il consigliere osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialita' dell'azione amministrativa. Il consigliere svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui e' titolare.
2. Il consigliere rispetta altresi' i principi di integrita', correttezza, buona fede, proporzionalita', obiettivita', trasparenza, equita' e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialita', astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. Il consigliere non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine del Consiglio di presidenza. Esercita i suoi poteri e si avvale delle sue prerogative unicamente per le finalita' di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
4. Il consigliere esercita i propri compiti orientando l'azione istituzionale alla massima efficienza ed efficacia, nel rispetto del principio di parsimonia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attivita' istituzionali deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualita' dei risultati.
5. Nei rapporti con i destinatari della propria azione, il consigliere assicura la piena parita' di trattamento a parita' di condizioni, astenendosi, altresi', da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalita', origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilita', condizioni sociali o di salute, eta' e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
6. Il consigliere attua la massima collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente e del principio del riserbo sugli affari in corso di trattazione nell'istituzione.
 
Art. 2
Regali, compensi e altre utilita'

1. Il consigliere non chiede, ne' sollecita, per se' o per altri, regali o altre utilita'.
2. Il consigliere non accetta, per se' o per altri, regali o altre utilita', salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini nazionali ed internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato il consigliere non chiede, per se' o per altri, regali o altre utilita', neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attivita' inerenti all'ufficio, ne' da soggetti nei cui confronti e' o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attivita' o potesta' proprie dell'ufficio ricoperto.
3. Il consigliere non accetta, per se' o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilita', salvo quelli d'uso di modico valore. Il consigliere non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilita' a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
4. I regali e le altre utilita' comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso consigliere cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione del Consiglio per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilita' di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 100 euro, anche sotto forma di sconto o benefit.
 
Art. 3
Conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza e di astensione previsti da leggi o regolamenti, il consigliere si astiene dal prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.
 
Art. 4
Obbligo di astensione

1. Il consigliere si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia.
2. Il consigliere si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
 
Art. 5
Prevenzione della corruzione

1. Il consigliere rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione e ne promuove l'approvazione e l'attuazione. In particolare, il consigliere rispetta al pari dei dipendenti le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria, segnala al Presidente ed al segretario generale eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.
 
Art. 6
Trasparenza e tracciabilita'

1. Il consigliere promuove l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. La tracciabilita' dei processi decisionali deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilita'.
 
Art. 7
Norme di comportamento

1. Nei rapporti privati il consigliere non sfrutta, ne' menziona la posizione che ricopre per ottenere utilita' che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine del Consiglio.
2. Il consigliere non adotta comportamenti dilatori o evita il compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di propria spettanza nei tempi dovuti, beninteso nel rispetto del principio di discrezionalita' e del doveroso approfondimento dei temi a lui affidati individualmente o collegialmente.
3. Il consigliere usa della eventuale facolta' di astensione dal lavoro o da altri impegni ed incarichi professionali ed istituzionali, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e qualora ne ricorra necessita'.
4. Il consigliere utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni istituzionali e i servizi telematici e telefonici posti a sua disposizione nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione.
5. Il consigliere utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio o per comprovate ragioni di necessita' o opportunita'.
6. Nel caso di manifestazioni eventi ed occasioni pubbliche o di cortesia in cui siano chiamati per ragioni di rappresentanza a partecipare ospiti o congiunti, il consigliere provvede a corrispondere secondo la richiesta all'uopo formulata dagli uffici, che hanno l'obbligo di determinarla preventivamente, il costo integrale dell'ospitalita' e di ogni altro servizio eventualmente erogato ai terzi ospitati.
7. Il consigliere, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste dagli interessati in ordine al proprio comportamento nelle occasioni istituzionali.
8. Il consigliere non rifiuta o ritarda il compimento di attivita' a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il consigliere rispetta gli appuntamenti con coloro che hanno titolo ad incontrarlo per le ragioni dell'ufficio e risponde senza ritardo ai loro reclami e ad eventuali richieste e doglianze.
9. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni sull'operato proprio dei Colleghi consiglieri e del Consiglio, il consigliere si astiene da dichiarazioni pubbliche che possano arrecare offesa ai colleghi o al Consiglio e ai dipendenti.
10. Il consigliere non assume impegni ne' anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti e fatto salvo il diritto al legittimo interessamento di associazioni e soggetti interessati. Il consigliere fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilita' di avvalersi anche dei competenti uffici del Consiglio.
11. Il consigliere non rilascia copie autentiche ed estratti di atti o documenti di cui puo' fornire copia a terzi per esigenze informative ed istituzionali.
12. Il consigliere osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Il consigliere, poiche' non e' competente a provvedere in merito alla richiesta informa sulle disposizioni interne che individuano l'ufficio competente.
 
Art. 8
Contratti ed altri atti negoziali

1. Nello svolgimento delle sue attivita' istituzionali ed ai fini della conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti di interesse dell'amministrazione, nonche' nella fase di esecuzione degli stessi, il consigliere non ricorre a mediazione di terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilita' a titolo di intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui il Consiglio decida di ricorrere all'attivita' di intermediazione professionale, ove consentita dalla legge.
2. Il consigliere che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte il Consiglio, rimostranze orali o scritte sull'operato degli uffici e su eventuali ipotizzate illegittimita' delle procedure adottate ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il presidente ed il segretario generale, fatto salvo l'obbligo di denuncia.
 
Art. 9
Vigilanza

1. Il presente regolamento si applica a tutti i consiglieri indipendentemente dalla loro nomina o elezione in riferimento a tutte le funzioni istituzionali rivestite nel Consiglio.
2. Il presente regolamento ha natura di codice etico e di comportamento e non implica l'applicazione di sanzioni disciplinari o di provvedimenti di altra natura censoria.
3. Tuttavia al fine di rendere efficaci le norme del presente regolamento ed esigibili le condotte ivi previste su proposta del Presidente il Consiglio, costituito in Giuri' d'onore, puo' pronunciarsi sulla asserita violazione delle norme di condotta del presente codice previa comunicazione al consigliere interessato della seduta in cui si discutera' la questione che dovra' pervenire almeno dieci giorni liberi prima della seduta ed invito a predisporre per quella seduta le proprie giustificazioni.
4. Al termine della discussione il Consiglio si pronuncia sulla sussistenza o meno della violazione del codice etico.
 
Art. 10
Entrata in vigore

Il presente regolamento avra' efficacia decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 2014

Il Presidente: Cavallaro
 
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