Gazzetta n. 233 del 7 ottobre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 settembre 2014
Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105 «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto in particolare l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede la possibilita' per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o piu' attivita' fra quelle indicate nel medesimo art. 5;
Vista la legge numero 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziarti e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Vista la nota del 18 luglio 2014 n. 3214 del Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca con la quale e' stato sottoposto all'attenzione del sig. Ministro lo schema di decreto ministeriale avente ad oggetto la determinazione delle aree prioritarie di intervento per lo sviluppo del settore della filiera ittica e per l'individuazione delle attivita' per cui e' possibile stipulare convenzioni con le Associazioni nazionali di categoria e/o con Consorzi dalle stesse istituiti ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come sostituito dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con relativa fissazione dei criteri per la selezione e valutazione dei programmi da finanziare;
Vista la nota del 23 luglio 2014, n. 8020 del Vice Capo di gabinetto vicario, con la quale si rileva che la fattispecie in questione riguarda una attivita' meramente gestionale e pertanto rimanda alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura la facolta' di individuare l'attivita' prioritaria nonche' di destinare l'interezza dei fondi assegnati sul capitolo di bilancio pertinente;
Vista la nota del 6 agosto 2014, n. 3454 del Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca, sulla quale il sig. Ministro ha espresso parere favorevole sull'attivita' prioritaria individuata nonche' sull'iter procedurale;
Considerata l'esigenza di conferire massima efficacia all'attivita' oggetto di convenzione al fine del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del settore anche attraverso la semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori;
Vista l'attivita' indicata nella lettera f), dell'art. 5, comma 1 del su indicato decreto legislativo, recante «Riduzione dei tempi procedurali e delle attivita' documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, in conformita' ai principi della legislazione vigente in materia»;
Viste le risorse disponibili recate dal pertinente capitolo di bilancio 7044 «Spese relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca»;
Ritenuto necessario, nel particolare momento di congiuntura economica, individuare quale specifica priorita' quella indicata alla lettera f), dell'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito, in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' i criteri e le modalita' di selezione delle proposte da finanziare mediante convenzioni;

Decreta:

Art. 1
Finalita' e definizioni

1. Il presente decreto individua l'attivita' priorita' per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della filiera della pesca nonche' le iniziative da attuare per la realizzazione di tale obiettivo, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'».
2. Con il presente decreto vengono altresi' determinate le modalita' di presentazione dei progetti afferenti le singole iniziative ed i relativi criteri di valutazione nonche' il riparto tra le medesime dello stanziamento complessivo.
3. Ai fini del presente decreto per «attivita' prioritaria» si intende l'attivita' definita e individuata tra quelle previste dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'»; per «iniziative» si intendono i singoli interventi individuati per la realizzazione dell'attivita' prioritaria.
4. Tutte le «iniziative» individuate dal presente decreto concorrono in eguale misura ad assicurare la massima efficacia nella realizzazione dell'attivita' prioritaria e sono, pertanto, di pari valore nell'ambito delle risorse disponibili.
 
Art. 2
Attivita' prioritaria

1. Le risorse finanziarie disponibili sul pertinente capitolo 7044 «Spese relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca», sono destinate alla realizzazione dell'attivita' sottoindicata, individuata come prioritaria per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della filiera della pesca: Riduzione dei tempi procedurali e delle attivita' documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, in conformita' ai principi della legislazione vigente in materia.
 
Art. 3
Iniziative

1. Le «iniziative» finalizzate alla riduzione dei tempi procedurali e delle attivita' documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, di cui all'art. 2 del presente decreto devono intendersi quali:
a) assistenza e supporto amministrativo agli operatori della filiera anche mediante l'implementazione di sportelli;
b) attivita' dirette alla semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori nei rapporti con la pubblica amministrazione.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 4) del presente decreto, per il finanziamento dei progetti relativi alle «iniziative» previste dal precedente comma 1), la disponibilita' finanziaria e' pari alla complessiva somma di € 399.000,00.
 
Art. 4
Modalita' di presentazione dei progetti

1. Le Associazioni nazionali di categoria del settore pesca ovvero i Consorzi dalle stesse istituiti che intendano realizzare progetti inerenti le singole «iniziative» individuate dal presente decreto per la realizzazione dell'«attivita' prioritaria» devono presentare istanza alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura con le modalita' indicate nel presente articolo. I progetti devono essere presentati separatamente per ciascuna «iniziativa».
2. I progetti, a pena di inammissibilita', devono riguardare l'esecuzione di attivita' che non costituiscano oggetto di progetti gia' completati o in corso di realizzazione e gia' finanziati a totale copertura da altri enti o dallo stesso Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.
3. Per ogni «iniziativa», ciascun progetto deve pervenire all'Amministrazione in un unico plico, chiuso e sigillato mediante l'apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, in modo da impedire ogni accesso o da rendere evidente ogni tentativo di apertura. Sul plico deve essere apposta l'indicazione del mittente, la denominazione dell'«iniziativa» per la quale il progetto viene proposto, riportando l'articolo e la lettera del presente decreto, con l'ulteriore indicazione di quanto segue: «Progetto per le finalita' di sviluppo della filiera pesca di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1».
4. Ciascun plico deve essere indirizzato a «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - Ex Pemac IV» - Viale dell'Arte n. 16 - III piano - 00144 Roma.
5. Il plico deve pervenire, a pena di esclusione, presso l'Ufficio di segreteria della Direzione generale - sito al III piano di viale dell'Arte 16 - entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, o sabato, o domenica, la datata limite si intende protratta al primo giorno feriale utile.
L'orario di ricezione della segreteria e' dalle ore 9,00 alle ore 17,30 di tutti i giorni lavorativi dal lunedi' al venerdi'.
6. Il tempestivo recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente, pertanto il tardivo arrivo del plico stesso rispetto al termine perentorio sopra specificato comportera' l'inammissibilita' della istanza. Per la ricezione utile del plico fara' fede il timbro apposto dalla segreteria della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
7. Nel plico devono essere inserite due buste, a loro volta chiuse e sigillate mediante l'apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura, contrassegnate rispettivamente dalla dicitura:
busta n. 1: documentazione amministrativa;
busta n. 2: proposta tecnico-economica.
 
Art. 5
Documentazione amministrativa

1. La busta n. 1 (documentazione amministrativa) deve contenere la seguente documentazione:
a) istanza di ammissione, resa in forma di dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente i dati dell'ente proponente: nome, forma giuridica, sede, legali rappresentati, amministratori e direttori tecnici, recapiti;
b) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente l'indicazione del titolo del progetto, nonche' l'attestazione che il progetto presentato non e' gia' completato o in corso di realizzazione e/o gia' finanziato a totale copertura da altri enti o dallo stesso Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali;
c) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'ente partecipante attestante l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
d) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'ente partecipante, attestante di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana. Al riguardo dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la societa' ed in particolare la matricola INPS e il numero di P.A.T. (Posizione assicurativa territoriale) dell'INAIL;
e) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'ente partecipante, attestante di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
f) copia dello statuto e dell'atto costitutivo dell'ente proponente, in copia conforme con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La documentazione di cui al comma 1) del presente articolo deve essere siglata in ciascuna pagina nonche' sottoscritta con firma leggibile dal/dai legale/i rappresentante/i - indicando la qualifica del sottoscrittore - dell'ente proponente. La documentazione puo' essere sottoscritta anche dal «procuratore/i» del proponente ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
3. A tutte le dichiarazioni sostitutive di notorieta' e alle attestazioni di conformita' all'originale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, richieste dal presente articolo, deve essere allegata copia fotostatica del documento di identita', in corso di validita', del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in mancanza la dichiarazione e/o attestazione si considera tamquam non esset e comporta l'irricevibilita' dell'istanza.
 
Art. 6
Proposta tecnico-economica

1. La busta n. 2 (proposta tecnico-economica) deve contenere una relazione illustrativa del progetto che fornisca informazioni chiare, esaurienti e documentate circa:
a) gli obiettivi del progetto, in relazione alle problematiche affrontate ed alle ricadute applicative dei risultati attesi;
b) l'indicazione dei possibili destinatari degli interventi previsti;
c) le metodologie previste per lo sviluppo del progetto e l'indicazione analitica delle attivita' in funzione degli obiettivi;
d) i benefici diretti o indiretti attesi (nel breve, medio o lungo termine per i potenziali fruitori dei risultati);
e) le iniziative previste per la comunicazione e la massima diffusione delle informazioni riguardanti il progetto, nonche' la divulgazione, e il trasferimento dei risultati;
f) gli eventuali altri soggetti, enti pubblici, istituzioni scientifiche e strutture coinvolte nel progetto;
g) la qualificazione tecnica e professionale, sia individuale che collettiva degli operatori impegnati nel progetto;
h) l'articolazione della gestione del programma (sotto il profilo di eventuali collegamenti coordinati con altri programmi, delle funzioni delle unita' operative interne e delle modalita' sia di coordinamento delle relative attivita' sia di monitoraggio degli stati di avanzamento delle stesse);
i) l'elenco del personale partecipante (cognome e nome, codice fiscale, titolo di studio qualifica professionale, ente di appartenenza, funzione nel progetto, tempo di impegno mesi/uomo, eventuale retribuzione);
l) le attivita' precedentemente svolte e competenze acquisite dai responsabili (curriculum professionale del responsabile del progetto e dei responsabili delle relative linee di intervento, comprensivo di informazioni circa i principali incarichi svolti in ordine ad argomenti attinenti al progetto);
m) durata del progetto (mesi) e la tempistica delle fasi di attuazione intermedie e di conclusione;
n) piano di spesa dettagliato (articolato per singole voci e costo complessivo, riguardanti investimenti, funzionamento, collaboratori, viaggi e missioni, ecc.);
o) ulteriore documentazione allegata.
2. In attuazione di quanto disposto dal precedente art. 1, comma 4), per ciascuna delle «iniziative» previste all'art. 3 del presente decreto il piano di spesa proposto non deve superare, a pena di inammissibilita', l'importo di euro 199.500,00.
3. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti dall'Amministrazione. Tutto il materiale documentale fornito dai proponenti sara' gestito dall'Amministrazione nel rispetto della normativa vigente e verra' utilizzato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi di propria competenza inerenti la presente procedura.
 
Art. 7
Valutazione dei progetti

1. La valutazione dei progetti e' demandata alla Commissione nominata con specifico provvedimento dal Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
 
Art. 8
Criteri di valutazione dei progetti

1. Per ciascuna «iniziativa», la Commissione procede preliminarmente all'accertamento dei requisiti formali e soggettivi richiesti dal presente decreto ai fini della ammissibilita' del progetto stesso.
2. Per ciascuna «iniziativa», la Commissione procede alla valutazione delle offerte tecnico-economiche ritenute ammissibili ai sensi del precedente articolo, mediante l'applicazione dei criteri di seguito indicati, attribuendo a ciascuna un punteggio massimo di 100 punti, cosi' ripartito:
qualita' della proposta tecnica (massimo 70);
qualita' della proposta economica (massimo 30).
3. Si considerano non idonei i progetti che non raggiungono un punteggio minimo di 36/70 nella valutazione della qualita' della proposta tecnica.
4. Per la valutazione della qualita' della proposta tecnica, l'assegnazione dei punteggi sopra indicati e' effettuata sulla base dei criteri, dei relativi sub-criteri e con l'attribuzione dei relativi punteggi e sub-punteggi, come indicati nella seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

5. Per la valutazione della qualita' della proposta economica, l'assegnazione dei punteggi sopra indicati e' effettuata sulla base di una valutazione dei seguenti indicatori:
congruita' della proposta economica con la proposta tecnica (punteggio massimo 10 punti);
dettagliata, chiara e completa descrizione dei costi delle singole voci di spesa (punteggio massimo 15 punti);
ripartizione dei costi, fra costi del personale ed altri mezzi impiegati (punteggio massimo 5 punti).
6. Nell'attribuzione della valutazione, la Commissione deve tener conto dei particolari obiettivi di sviluppo della filiera pesca, in particolare:
massima efficacia delle attivita' previste dai progetti, rispetto agli obiettivi prefissati dagli stessi;
innovativita' delle attivita' progettuali;
ricaduta territoriale delle stesse;
coerenza delle attivita' progettuali con gli obiettivi di sviluppo della politica comune della pesca nonche' delle normative comunitarie;
coerente ripartizione dei costi in relazione ai risultati da conseguire;
competenza e professionalita' dei soggetti coinvolti nei progetti.
7. La Commissione conclude i propri lavori individuando per ogni «iniziativa», di cui al precedente art. 3, il progetto che ha raggiunto il punteggio complessivo piu' alto.
 
Art. 9
Stipula delle convenzioni

1. Le convenzioni di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono stipulate, per ogni «iniziativa» di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con il proponente che ha presentato il progetto che ha ottenuto dalla Commissione di cui al precedente art. 7, il punteggio complessivo piu' alto.
2. Le convenzioni di cui al comma precedente disciplinano lo svolgimento delle attivita' previste, modalita' e tempi di erogazione del finanziamento a copertura delle spese, modalita' di rendicontazione e di consegna di appositi rapporti di avanzamento delle attivita', sanzioni e penalita' applicabili in caso di mancato rispetto degli impegni assunti, limiti alla possibilita' di proroga dei termini di realizzazione dei progetti.
3. La stipula delle convenzioni e' subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria da parte dell'interessato, nella misura del 10% (dieci per cento) del finanziamento concesso. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa - che dovra' prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operativita' entro 15 giorni a semplice richiesta della Amministrazione - e' svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del progetto.
4. La stipula delle convenzioni e' subordinata all'accertamento da parte della pubblica amministrazione dell'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto - di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e di tentativi di infiltrazione mafiosa - di cui all'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, nonche' all'accertamento dell'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana.
Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.gov.it

Roma, 15 settembre 2014

Il direttore generale: Rigillo
 
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