Gazzetta n. 239 del 14 ottobre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 15 settembre 2014
Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di n. 160 societa' cooperative aventi sede nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia e Molise.


IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni
commissariali

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dalla sopra citata disposizione;
Visto il decreto legislativo n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;
Considerato che non viene sentita la Commissione centrale per le cooperative cosi' come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;
Considerato altresi' che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;
Considerato che in data 10 luglio 2014 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 158 - serie generale - e' stato pubblicato il relativo avviso dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorita' senza nomina del commissario liquidatore di n. 160 societa' cooperative aventi sede nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia e Molise;

Decreta:

Art. 1

Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 160 societa' cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 3

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.
Roma, 15 settembre 2014

Il direttore generale: Moleti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone