Gazzetta n. 239 del 14 ottobre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 17 luglio 2014
Determinazione delle tariffe relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per le attivita' di rilascio della licenza, di registrazione e di autorizzazione all'esportazione e all'importazione di precursori di droghe.


IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanza psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito «Testo Unico», come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 50, recante «Attuazione dei Regolamenti (CE) numeri 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal Regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droga, a norma dell'art. 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96», e in particolare:
il comma 18, che attribuisce al Ministero della salute la vigilanza nei confronti degli operatori, in conformita' dei regolamenti comunitari vigenti;
il comma 21, a tenore del quale «alle attivita' di rilascio della licenza, di registrazione e di autorizzazione di cui ai commi 3, 5 e 9, del medesimo articolo il Ministero della salute provvede mediante tariffe a carico degli operatori, da determinarsi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le tariffe di cui al presente comma e le relative modalita' di versamento. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni».
Visto l'art. 26, comma 5, del Regolamento del Consiglio (CE) 22 dicembre 2004, n. 111/2005, recante «Norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunita' e i paesi terzi»;
Visto l'art. 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», che disciplinano il regime tariffario in argomento in modo analogo alle disposizioni dell'art. 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, richiamate dall'art. 4 l. n. 96 del 2010 cit.;
Considerato che la modifica dei requisiti di custodia e di sicurezza dei locali di utilizzo e detenzione dei precursori di droghe richiede un'attivita' di vigilanza equivalente a quella svolta per il rilascio di una nuova licenza;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Per le prestazioni rese dal Ministero della salute a richiesta e a utilita' dei soggetti interessati, per le attivita' di rilascio della licenza, di registrazione e di autorizzazione all'esportazione e all'importazione di precursori di droghe di cui ai commi 3, 5 e 9 dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni (di seguito «Testo Unico»), a carico degli operatori sono dovute le tariffe indicate nell'art. 2 del presente decreto.
 
Art. 2
Tariffe

1. Per l'espletamento delle attivita' di rilascio di nuova licenza di utilizzo dei precursori di droghe della categoria 1, nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 70 del Testo Unico, ivi compreso il rilascio di nuova licenza a operatori gia' autorizzati, a seguito di modifica dei requisiti di custodia e di sicurezza dei locali di utilizzo e detenzione, la tariffa e' determinata in euro 314,56.
2. Per l'espletamento delle attivita' di rinnovo e modifica di licenza di utilizzo dei precursori di droghe della categoria 1, nei casi diversi da quelli previsti al precedente comma 1, la tariffa e' determinata in euro 246,78.
3. Per l'espletamento delle attivita' di registrazione, rinnovo e modifica di registrazione, anche in modalita' elettronica, per gli operatori che intendono immettere sul mercato, importare o esportare precursori di droghe di categoria 2, nei limiti di cui al comma 5 dell'art. 70 del Testo unico, e per gli operatori che intendono esportare precursori di droghe di categoria 3, nei limiti di cui al medesimo comma 5, la tariffa e' determinata in euro 79,74.
4. Per l'espletamento delle attivita' di rilascio di autorizzazioni all'importazione o all'esportazione di precursori di droghe agli operatori autorizzati, nei limiti di cui al comma 9 dell'art. 70 del testo Unico, la tariffa e' determinata in euro 49,65.
 
Art. 3
Modalita' di pagamento

1. Le tariffe di cui all'art. 2 sono versate da parte degli operatori richiedenti le prestazioni sul conto corrente postale numero 1005116734, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Viterbo oppure sul conto corrente bancario - Codice IBAN IT-58-C-07601-14500-001005116734, Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX intestato a: Tesoreria provinciale di Viterbo. Nella causale di versamento deve essere indicato il tipo di prestazione richiesta, con il relativo riferimento normativo, di cui all'art. 1 del presente decreto, l'Amministrazione che effettua la prestazione e l'imputazione al capitolo 2225 - Capo XX dell'entrata del bilancio dello Stato.
2. Il Ministero della salute avvia le attivita' di cui al presente decreto previa verifica dell'avvenuto versamento degli importi dovuti, da comprovare mediante presentazione dell'attestazione di versamento all'atto della richiesta, secondo modalita' pubblicate sul sito del Ministero della salute.
 
Art. 4
Utilizzo dei proventi

1. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui all'art. 2 sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute, per la copertura delle spese relative alle attivita' di rilascio della licenza, di registrazione e di autorizzazione all'esportazione e all'importazione di precursori di droghe di cui all'art. 1.
 
Art. 5
Aggiornamento delle tariffe

1. Il Ministero della salute aggiorna con cadenza almeno biennale le tariffe fissate nel presente decreto, rideterminandole nel rispetto del criterio della copertura del costo effettivo del servizio.
 
Art. 6
Applicazione tariffe per i soggetti gia' autorizzati o registrati

1. Ai soggetti gia' in possesso di licenza o gia' registrati presso il Ministero della salute alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le tariffe di cui all'art. 2 a partire dal primo rinnovo o in caso di modifica della licenza o della registrazione.
 
Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, inviato agli organi di controllo per la registrazione, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 luglio 2014

Il Ministro della salute: Lorenzin Il Ministro dell'economia e delle finanze: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 4295
 
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