Gazzetta n. 239 del 14 ottobre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 26 settembre 2014
Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Vista la decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione, del 23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju);
Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2014 che istituisce un Comitato tecnico-scientifico con il compito di approfondire gli aspetti connessi alla gestione dell'emergenza fitosanitaria causata da Xylella fastidiosa;
Vista la nota del Servizio fitosanitario della regione Puglia del 15 ottobre 2013 relativa alla segnalazione della presenza di Xylella fastidiosa in Salento;
Vista la deliberazione di giunta della regione Puglia n. 2023 del 29 ottobre 2013, recante «Misure di emergenza per la prevenzione e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa associato al «complesso del disseccamento rapido dell'olivo»»;
Vista la nota del 21 luglio 2014 e le successive del Servizio fitosanitario della regione Puglia relativa alla rapida espansione delle aree contaminate dal batterio nel territorio della provincia di Lecce, da ritenersi pertanto per ampie aree contaminata, e alla recente individuazione di nuove specie vegetali suscettibili;
Vista la deliberazione di giunta della regione Puglia n. 1842 del 5 settembre 2014, recante «Richiesta dichiarazione stato di emergenza fitosanitaria straordinaria conseguente emanazione di specifiche norme per la eradicazione e contenimento delle infezioni di Xylella fastidiosa e adempimenti conseguenti»;
Preso atto che le zone delimitate dal Servizio fitosanitario della regione Puglia sono da ritenersi ormai territorialmente superate anche in considerazione del fatto che oggi si stanno manifestando verosimilmente i sintomi sulle piante di olivo gia' infette da qualche tempo, ma rimaste sinora asintomatiche;
Considerata la necessita' di dare attuazione alla decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione e indicare le modalita' di intervento nelle nuove eventuali zone infette, nonche' definire specifiche misure di intervento per la zona infetta della provincia di Lecce;
Considerata la necessita' di effettuare una specifica indagine su tutto il territorio nazionale al fine di verificare l'eventuale presenza di ulteriori focolai della batteriosi;
Considerate le osservazioni e le proposte del comitato tecnico-scientifico di cui al decreto ministeriale 12 settembre 2014;
Ritenuto necessario ridefinire le misure di contrasto a Xylella fastidiosa messe in atto dalla regione Puglia, attraverso l'istituzione sia di una zona cuscinetto che di un cordone fitosanitario che si estendono dalla costa ionica a quella adriatica, esterni alla zona infetta della provincia di Lecce;
Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 15 settembre 2014;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 25 settembre 2014;

Decreta:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto definisce le misure fitosanitarie per prevenire e contenere la diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa, la cui lotta e' obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana.
 
Allegato I

PRESCRIZIONI PER L'IMPORTAZIONE
DEI VEGETALI SPECIFICATI DI CUI ALL'ART. 2
Sezione 1
Dichiarazioni da includere nel certificato
di cui all'art. 36, comma 1, lettera d)
del decreto legislativo n. 214/2005

1. I vegetali specificati originari di Paesi terzi nei quali e' nota la presenza dell'organismo specificato sono introdotti nella Repubblica italiana unicamente se accompagnati da un certificato fitosanitario, di cui all'art. 36, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 214/2005, che soddisfi le condizioni di cui al punto 2) o al punto 3).
2. Il certificato fitosanitario riporta nella rubrica «dichiarazioni supplementari» la dichiarazione che le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione registrato e sorvegliato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel Paese di origine, e situato in una zona indenne da organismi nocivi stabilita da detta organizzazione in conformita' alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.
Il nome della zona indenne da organismi nocivi va indicato nella rubrica «Luogo d'origine».
3. Il certificato fitosanitario riporta nella rubrica «dichiarazioni supplementari» le seguenti affermazioni:
a) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione che soddisfa le seguenti condizioni:
i) risulta indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformita' alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
ii) e' registrato e sorvegliato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel Paese di origine;
iii) e' dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato tramite i suoi vettori;
iv) e' soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari per prevenire la presenza di vettori dell'organismo specificato;
v) e' sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni. Durante le precedenti ispezioni non sono stati riscontrati sintomi correlati all'organismo specificato ne' suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono state effettuate analisi che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato;
b) i trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato sono applicati in prossimita' del luogo di produzione;
c) i lotti di vegetali specificati sono stati sottoposti ad analisi annuali su base campionaria e la presenza asintomatica dell'organismo specificato e' stata esclusa;
d) i vegetali specificati sono stati trasportati al di fuori della stagione di volo dei vettori noti dell'organismo specificato oppure in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l'infezione da parte dell'organismo specificato o dei suoi vettori noti;
e) immediatamente prima dell'esportazione i lotti di vegetali specificati sono stati sottoposti a ispezione visiva, a campionamento e analisi ufficiali, utilizzando uno schema di campionamento atto a confermare con un'affidabilita' del 99% che il livello di presenza dell'organismo specificato in tali piante e' inferiore all'1%, nonche' specificamente mirato alle piante che presentino sintomi sospetti dell'organismo specificato.
4. I punti 2) e 3) si applicano mutatis mutandis ai vegetali specificati, coltivati sia all'interno che all'esterno di una area indenne dall'organismo nocivo.

Sezione 2
Ispezione

I vegetali specificati sono ispezionati minuziosamente dal Servizio fitosanitario regionale responsabile al punto d'entrata o sul luogo di destinazione, stabilito a norma del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, art. 42, comma 1-ter. L'ispezione ha luogo sotto forma di ispezioni visive e, qualora si sospetti la presenza dell'organismo specificato, di campionamento e analisi di ogni lotto di vegetali specificati. Le dimensioni dei campioni saranno tali da permettere di confermare con un livello di affidabilita' del 99% che la presenza dell'organismo specificato su tali piante e' ad un livello inferiore all'1%.
 
Allegato II

CONDIZIONI PER LO SPOSTAMENTO ALL'INTERNO
DELL'UNIONE DI VEGETALI SPECIFICATI
DI CUI ALL'ART. 10

1. I vegetali specificati che sono stati coltivati per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata sono spostati verso aree diverse dalle zone infette, o all'interno di tali aree, solo se accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato in conformita' al decreto legislativo n. 214/2005.
2. I vegetali specificati che sono stati coltivati per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata sono spostati verso aree diverse dalle zone infette, o all'interno di tali aree, solo se per tutto il periodo trascorso entro una zona delimitata sono rispettate le prescrizioni seguenti oltre a quanto stabilito al punto 1:
a) il luogo di produzione in cui sono state coltivate all'interno di una zona delimitata rispetta le condizioni seguenti:
i) risulta indenne dall'organismo specificato;
ii) e' registrato conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo n. 214/2005;
iii) e' dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;
iv) e' soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari per prevenire la presenza di vettori dell'organismo specificato;
v) e' sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni. Durante le precedenti ispezioni non sono stati riscontrati sintomi correlati all'organismo specificato ne' suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono state effettuate analisi che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato;
b) i campioni rappresentativi di ogni specie dei vegetali specificati provenienti da ogni luogo di produzione sono stati sottoposti annualmente ad analisi e la presenza asintomatica dell'organismo specificato e' stata esclusa;
c) i trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato sono applicati in prossimita' del luogo di produzione.
3. I vegetali specificati che sono spostati attraversando zone delimitate, o all'interno di queste, sono trasportati al di fuori della stagione di volo dei vettori noti dell'organismo specificato oppure in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l'infezione da parte dell'organismo specificato o dei suoi vettori noti.
 
Allegato III

DEFINIZIONE DELLE ZONE DELIMITATE
E MISURE DI CUI ALL'ART. 9
Sezione 1
Definizione delle zone delimitate

1. La zona infetta comprende tutte le piante individuate come contagiate dall'organismo specificato, tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte dell'organismo specificato e tutte le altre piante che possono essere contagiate da tale organismo a causa della loro vicinanza alle piante contagiate o perche' provenienti da un luogo di produzione comune, se noto, a quello delle piante contagiate, o perche' trattasi di piante ottenute da queste ultime.
2. La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 2 km.
La larghezza della zona cuscinetto puo' essere ridotta ad almeno 1 km se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) le piante contagiate sono state rimosse unitamente a tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte dell'organismo specificato e a tutte le piante che sono state individuate come probabilmente contagiate. La rimozione avviene in modo da impedire che rimanga materiale appartenente alle piante rimosse;
b) e' stata condotta un'ispezione di delimitazione che comprende lo svolgimento di analisi con l'utilizzo di uno schema di campionamento atto a confermare con un'affidabilita' del 99% che il livello di presenza dell'organismo specificato in piante collocate entro 2 km dal confine della zona infetta e' inferiore allo 0,1%.
3. La delimitazione esatta delle zone si basa su validi principi scientifici, sulla biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, sul livello di infezione, sulla presenza dei vettori e sulla distribuzione delle piante potenzialmente ospiti nell'area interessata.
4. Se la presenza dell'organismo specificato e' confermata al di fuori della zona infetta, la demarcazione della zona infetta e della zona cuscinetto e' rivista e modificata di conseguenza.
5. Se, in base alle ispezioni di cui all'art. 4, comma 1, e al monitoraggio di cui al presente allegato, sezione 2, lettera h), in una zona delimitata non viene rilevata la presenza dell'organismo specificato per un periodo di cinque anni, e' possibile revocare la delimitazione della zona.

Sezione 2
Misure da adottare nelle zone delimitate

Nelle zone delimitate il Servizio fitosanitario regionale e' tenuto ad adottare le seguenti misure al fine di eradicare l'organismo specificato:
a) rimuove al piu' presto tutte le piante contagiate dall'organismo specificato unitamente a tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte di tale organismo e a tutte le piante che sono state individuate come probabilmente contagiate. Tale rimozione si effettua in modo da impedire che rimanga materiale appartenente alle piante rimosse e prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato durante e dopo la rimozione;
b) effettua il campionamento e l'analisi dei vegetali specificati, delle piante appartenenti allo stesso genere delle piante contagiate, nonche' di tutte le altre piante che presentino sintomi dell'organismo specificato entro il raggio di 200 m intorno alle piante contagiate, utilizzando uno schema di campionamento atto a confermare con un'affidabilita' del 99% che il livello di presenza dell'organismo specificato in tali piante e' inferiore allo 0,1%;
c) distrugge, in situ o in un luogo vicino situato all'interno della zona delimitata e appositamente designato, le piante intere, le parti di piante o il legname che potrebbero favorire la diffusione dell'organismo specificato. La distruzione va effettuata in modo adeguato a prevenire la diffusione dell'organismo specificato;
d) distrugge, in situ o in un luogo vicino, qualsiasi materiale vegetale derivante dalla potatura dei vegetali specificati e di piante appartenenti allo stesso genere delle piante contagiate. La distruzione va effettuata in modo adeguato a prevenire la diffusione dell'organismo specificato ad opera dei suoi vettori;
e) sottopone ad opportuni trattamenti fitosanitari i vegetali specificati e le piante che possono ospitare i vettori dell'organismo specificato al fine di prevenire che tali vettori possano diffondere l'organismo specificato;
f) individua l'origine dell'infezione e rintraccia i vegetali specificati associati ai casi di infezione in questione che siano stati eventualmente spostati prima della definizione della zona delimitata. Alle autorita' pertinenti della zona di destinazione di tali piante sono comunicate tutte le informazioni del caso relative a tali spostamenti in modo da consentire che le piante siano esaminate e ove opportuno siano applicate le misure adeguate;
g) vieta la piantagione di vegetali specificati e piante appartenenti allo stesso genere delle piante contagiate in siti che non sono a prova di vettore;
h) effettua un monitoraggio intensivo per accertare la presenza dell'organismo specificato svolgendo almeno indagini annuali nei periodi opportuni, analisi comprese, prestando particolare attenzione alla zona cuscinetto e ai vegetali specificati, nonche' alle piante appartenenti allo stesso genere delle piante contagiate, in particolare per qualsiasi pianta che presenti sintomi. Il numero di campioni va indicato nella relazione di cui all'art. 13;
i) sensibilizza l'opinione pubblica circa il pericolo rappresentato dall'organismo specificato, nonche' informa sulle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento di vegetali specificati dalla zona delimitata ai sensi dell'art. 9;
j) se necessario, prende misure specifiche per affrontare qualsiasi specificita' o complicazione che possano ragionevolmente impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione, in particolare misure relative all'accessibilita' e all'eradicazione adeguata di tutte le piante contagiate o sospette di esserlo, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprieta' pubblica o privata o dalla persona o ente che ne e' responsabile;
k) prende qualunque altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato, tenendo conto dello standard ISPM n. 9 della FAO e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nello standard ISPM n. 14 della FAO.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «vegetali specificati»: tutti i vegetali destinati alla piantagione, diversi dalle sementi, di Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L., Sorghum L.;
b) «organismo specificato»: Xylella fastidiosa (Well e Raju).
 
Art. 3
Importazione di vegetali specificati originari
di Paesi terzi nei quali e' nota la presenza
dell'organismo specificato

1. I vegetali specificati originari di Paesi terzi nei quali e' nota la presenza dell'organismo specificato sono introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo se soddisfano le seguenti condizioni:
a) rispettano le prescrizioni specifiche per l'introduzione di cui all'allegato I, sezione 1;
b) al loro ingresso nel territorio della Repubblica italiana sono stati ispezionati dai Servizi fitosanitari regionali come prescritto dall'allegato I, sezione 2, per verificare l'eventuale presenza dell'organismo specificato;
c) durante l'ispezione non sono stati riscontrati ne' la presenza ne' sintomi dell'organismo specificato, in conformita' all'allegato I, sezione 2.
 
Art. 4
Indagini per accertare la presenza
dell'organismo specificato

1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano annualmente indagini ufficiali sui vegetali specificati, nonche' su Acacia saligna, Polygala myrtifolia, Spartium junceum, Westringia fruticosa, e su altre piante potenzialmente ospiti per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nei territori di competenza, sulla base di uno specifico piano di monitoraggio regionale.
2. Il piano di monitoraggio di cui al comma 1 e' attuato attraverso indagini ufficiali effettuate dal Servizio fitosanitario regionale o sotto la sua sorveglianza ufficiale, che consistono in esami visivi e nel prelievo di campioni per le relative analisi, effettuati nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo specificato.
3. Tali indagini tengono conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, della biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, della presenza e della biologia dei vegetali specificati o di piante verosimilmente ospiti dell'organismo specificato, e di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato.
4. Sono sottoposti a test analitici per la ricerca dell'organismo specificato anche campioni di insetti vettori accertati o potenziali al fine di rilevare la presenza del batterio nel territorio. Nel caso in cui si trovino campioni di insetti vettori infetti si procedera' al campionamento su materiale asintomatico dei vegetali di cui al comma 1.
5. Le indagini di cui al comma 1 devono concentrarsi in aree considerate a maggiore rischio di introduzione dell'organismo specificato, quali ad esempio:
a) aree con sintomi di deperimento degli impianti di vegetali specificati;
b) vie di comunicazione che utilizzano vegetali specificati per alberature stradali;
c) aree in cui e' svolta attivita' di produzione e commercio concernente i vegetali specificati;
d) aree non coltivate o abbandonate, aree parco o simili, aree turistiche.
6. I Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi del supporto del Corpo forestale dello Stato, di agenzie regionali strumentali o di altri enti regionali competenti, per l'attuazione delle indagini previste dal piano di cui al comma 1, previo accordo tra le parti.
7. I Servizi fitosanitari regionali comunicano per iscritto al Servizio fitosanitario centrale i risultati delle indagini di cui al comma 1 entro il 30 novembre di ogni anno sotto forma di relazione contenente i seguenti elementi:
a) descrizione dell'attivita' di monitoraggio svolta e dei criteri adottati;
b) numero, tipologia di siti ispezionati e loro coordinate geografiche;
c) numero di campioni analizzati e i relativi risultati;
d) mappa del territorio sottoposto a monitoraggio.
8. Il Servizio fitosanitario centrale comunica alla Commissione UE e agli altri Stati membri i risultati di tali indagini entro il 31 dicembre di ogni anno.
 
Art. 5
Informazioni sull'organismo specificato

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e' fatto obbligo a chiunque e' a conoscenza, compresi gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio della comparsa effettiva o sospetta dell'organismo specificato in un'area o un sito di produzione ritenuti indenni.
 
Art. 6
Ricerca scientifica

1. E' fatto divieto a chiunque di detenere o movimentare materiale vivo di Xylella fastidiosa o ogni materiale infetto da essa.
2. Il Servizio fitosanitario centrale autorizza la detenzione o il trasferimento del materiale di cui al comma precedente in applicazione del titolo X del decreto legislativo n. 214/2005.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le Istituzioni scientifiche e gli altri soggetti che intendano avviare attivita' di indagini e sperimentazione sull'organismo specificato devono darne preventivamente comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente, e devono tempestivamente comunicarne i risultati agli stessi Servizi, prima di darne diffusione pubblica.
 
Art. 7
Conferma della presenza

1. Se il Servizio fitosanitario regionale e' venuto a conoscenza della presenza effettiva o sospetta dell'organismo specificato adotta tutte le misure necessarie per ottenere conferma dell'eventuale presenza, sulla base di analisi effettuate da laboratori riconosciuti idonei dal Servizio fitosanitario nazionale.
2. Se la presenza dell'organismo specificato e' confermata in una zona ove esso era precedentemente sconosciuto, il Servizio fitosanitario regionale ne da' comunicazione per iscritto, entro tre giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto la conferma, al Servizio fitosanitario centrale, che la trasmette alla Commissione UE e agli altri Stati membri entro i successivi due giorni lavorativi.
3. La stessa disposizione si applica in caso di conferma ufficiale della presenza dell'organismo specificato su una specie vegetale precedentemente non identificata come pianta ospite.
 
Art. 8
Campagna di informazione

1. I Servizi fitosanitari regionali danno massima divulgazione della pericolosita' dell'organismo specificato, della conoscenza dei sintomi e delle tecniche di lotta e prevenzione affinche' gli operatori professionali e la cittadinanza siano informati dei rischi e delle misure da prendere in caso di infezione dell'organismo specificato.
2. In caso di presenza confermata dell'organismo specificato, i Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio predispongono piani formativi finalizzati a qualificare i soggetti che devono attuare le misure tecniche previste dal presente decreto.
3. Il Comitato fitosanitario nazionale elabora ulteriori forme di comunicazione per dare informazione sull'emergenza Xylella fastidiosa.
 
Art. 9
Zone delimitate

1. Nel caso in cui la presenza dell'organismo specificato e' confermata in conformita' al comma 1 dell'art. 7, il Servizio fitosanitario regionale definisce ufficialmente una zona denominata di seguito «zona delimitata».
2. Le zone delimitate sono costituite dalla zona nella quale e' stata riscontrata la presenza dell'organismo specificato, denominata di seguito «zona infetta», definita secondo il disposto dell'allegato III, sezione 1, e da una zona circostante, denominata di seguito «zona cuscinetto», definita secondo il disposto dell'allegato III, sezione 1.
3. Nelle zone delimitate i Servizi fitosanitari regionali adottano, in aggiunta alle misure stabilite dall'allegato III, sezione 2, ulteriori misure quali:
a) pratiche agronomiche e fitosanitarie stabilite sulla base delle differenti condizioni pedoclimatiche territoriali al fine di garantire un maggiore controllo sulla evoluzione dell'infezione e degli insetti vettori accertati o potenziali.
4. In deroga al comma 1, un Servizio fitosanitario regionale puo' decidere di non definire immediatamente una zona delimitata, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) vi sono prove che l'organismo specificato sia stato introdotto di recente nella zona insieme alle piante su cui e' stato rilevato;
b) vi e' motivo di credere che tali piante fossero state contagiate prima della loro introduzione nella zona in questione;
c) non sono stati rilevati vettori accertati o potenziali pertinenti in prossimita' di tali piante, e quindi non vi e' stata alcuna diffusione ulteriore dell'organismo specificato.
5. In tal caso il Servizio fitosanitario regionale effettua un'ispezione al fine di accertare se sono state contagiate altre piante oltre a quelle sulle quali e' stato rilevato inizialmente l'organismo specificato. In base a tale ispezione il Servizio fitosanitario regionale decide se esiste la necessita' di definire una zona delimitata. Il Servizio fitosanitario regionale comunica al Servizio fitosanitario centrale, che ne da' a sua volta comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri, i risultati di tali ispezioni e i motivi per i quali non si definisce una zona delimitata.
 
Art. 10
Zona delimitata della provincia di Lecce

1. Il Servizio fitosanitario della regione Puglia, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, comunica ufficialmente la modifica della zona delimitata della provincia di Lecce identificando tramite punti georeferenziati i confini della zona infetta e della rispettiva zona cuscinetto.
2. La zona cuscinetto e' identificata in una fascia avente larghezza di almeno 2 km, posta trasversalmente alla penisola salentina dall'Adriatico allo Ionio.
3. Il Servizio fitosanitario della regione Puglia allo scopo di costituire una ulteriore barriera di sicurezza per contrastare l'espansione territoriale dell'organismo specificato, istituisce un cordone fitosanitario, posto a nord della zona cuscinetto, ad opportuna distanza dalla stessa, con larghezza di almeno 2 km e trasversalmente alla penisola salentina dall'Adriatico allo Ionio.
4. Nella zona cuscinetto il Servizio fitosanitario della regione Puglia applica le misure di cui alla sezione 2 dell'allegato III.
5. Fatto salvo quanto stabilito al comma 4, nella zona cuscinetto e nel cordone fitosanitario il Servizio fitosanitario della regione Puglia garantisce l'attuazione delle seguenti azioni:
a) trattamenti insetticidi per il controllo delle popolazioni di insetti vettori accertati o potenziali;
b) interventi agronomici contro gli stadi giovanili dei vettori ed controllo delle piante spontanee erbacee;
c) eliminazione di tutte le piante ospiti presenti in alberature stradali, spartitraffico, fossi, canali, aree verdi, ecc.;
d) monitoraggio intensivo delle piante ospiti per la ricerca dell'organismo specificato nel periodo piu' opportuno.
6. In deroga a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 9, nella zona infetta della provincia di Lecce di cui al comma 1, il Servizio fitosanitario della regione Puglia adotta tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee al contenimento dell'organismo specificato e all'abbattimento delle popolazioni dei vettori.
7. Nella fascia di zona infetta di 1 km contigua alla zona cuscinetto le misure includono:
a) trattamenti insetticidi per il controllo delle popolazioni di insetti vettori accertati o potenziali;
b) interventi agronomici contro gli stadi giovanili dei vettori ed controllo delle piante spontanee erbacee;
c) eliminazione di tutte le piante ospiti presenti in alberature stradali, spartitraffico, fossi, canali, aree verdi, ecc.;
d) monitoraggio intensivo per la ricerca dell'organismo specificato attraverso il campionamento di tutte le piante ospiti produttive;
e) eliminazione di tutte le piante infette o ritenute tali sulla base di ispezioni visive che mostrano sintomi ascrivibili a Xylella fastidiosa senza alcun esame analitico.
8. Il Servizio fitosanitario della regione Puglia verifica l'effettuazione delle misure di cui al presente articolo da parte e a carico dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo dei fondi interessati, intervenendo direttamente o tramite l'Agenzia regionale strumentale o il Corpo forestale dello Stato secondo le competenze, in caso di inadempienza.
9. Con successivo provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del Comitato fitosanitario nazionale, sono adottate le ulteriori misure fitosanitarie obbligatorie da attuare nella zona infetta della provincia di Lecce.
10. Per le aziende condotte con metodo biologico, ricadenti nelle aree interessate dal presente articolo, su disposizione della regione Puglia viene applicato quanto previsto dalla lettera a), comma 4 dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 889/2008.
 
Art. 11
Spostamenti di vegetali specificati all'interno dell'Unione

1. E' vietato spostare al di fuori delle zone delimitate, o all'interno delle stesse, ogni materiale dei vegetali specificati, nonche' Acacia saligna, Polygala myrtifolia, Spartium junceum, Westringia fruticosa, ad eccezione del polline e dei frutti.
2. Il Servizio fitosanitario centrale puo' autorizzare spostamenti di tale materiale ai sensi del titolo X del decreto legislativo n. 214/2005.
3. I Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare, sotto controllo ufficiale, lo spostamento verso zone diverse dalle zone delimitate, o all'interno delle stesse, dei vegetali specificati, nonche' Acacia saligna, Polygala myrtifolia, Spartium junceum, Westringia fruticosa, che sono stati coltivati per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'art. 9, o che sono stati spostati attraversando una di queste zone, solo se soddisfano le condizioni di cui all'allegato II.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, i vivai interessati richiedono al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante e la verifica delle condizioni di cui all'allegato II. Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione, i Servizi fitosanitari regionali trasmettono la lista dei vivai autorizzati al Servizio fitosanitario centrale.
 
Art. 12
Rispetto delle disposizioni

1. I Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi del supporto del Corpo forestale dello Stato e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. Le verifiche di cui al comma 1 includono:
a) che il materiale vegetale dei vegetali specificati, nonche' Acacia saligna, Polygala myrtifolia, Spartium junceum, Westringia fruticosa, non sia spostato al di fuori delle zone delimitate, conformemente al comma 1 dell'art. 11, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi scopo;
b) che coloro che producono o commercializzano vegetali specificati, nonche' Acacia saligna, Polygala myrtifolia, Spartium junceum, Westringia fruticosa, siano in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 11;
c) che i vegetali specificati, nonche' Acacia saligna, Polygala myrtifolia, Spartium junceum, Westringia fruticosa, siano accompagnati dall'idoneo passaporto delle piante di cui al punto1 dell'allegato II.
 
Art. 13
Relazioni sulle misure

1. Entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 7, i Servizi fitosanitari regionali inviano al Servizio fitosanitario centrale una relazione sulle misure che hanno adottato o intendono adottare conformemente al comma 3 dell'art. 9.
2. Il Servizio fitosanitario centrale invia tali informazioni alla Commissione UE e agli altri Stati membri entro dieci giorni dalla notifica.
3. La relazione comprende, altresi', gli elementi di seguito elencati:
a) le informazioni sull'ubicazione della zona delimitata e la descrizione delle sue caratteristiche potenzialmente rilevanti per l'eradicazione e la prevenzione della diffusione dell'organismo specificato;
b) una mappa che indichi i confini della zona delimitata;
c) le informazioni sulla presenza dell'organismo specificato e dei suoi vettori;
d) le misure per conformarsi alle prescrizioni relative agli spostamenti dei vegetali specificati all'interno dell'Unione di cui all'art. 11.
4. La relazione illustra inoltre le prove e i criteri alla base delle misure.
5. Entro il 30 novembre di ogni anno i Servizi fitosanitari regionali inviano al Servizio fitosanitario centrale una relazione che comprende la versione aggiornata delle informazioni di cui al comma 1.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Servizio fitosanitario centrale invia tali informazioni alla Commissione UE e agli altri Stati membri.
 
Art. 14
Sanzioni

1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
Il presente decreto ministeriale sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 settembre 2014

Il Ministro: Martina
 
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