Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DETERMINA 22 luglio 2014
Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno

Visto il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 27 novembre 2002, come modificato ed integrato con provvedimenti dirigenziali del Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 19 dicembre 2007 e del 27 febbraio 2012;
Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Considerata l'esigenza, rappresentata dalla Federazione Ciclistica Italiana, di migliorare l'efficacia dell'azione di tutela della sicurezza stradale durante le competizioni ciclistiche su strada;
Vista la proposta di modifica avanzata dalla Federazione Ciclistica Italiana;

Determina:

1. Sono apportate le allegate modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 27 novembre 2002, come modificato ed integrato con provvedimenti dirigenziali del Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 19 dicembre 2007 e del 27 febbraio 2012.
2. Le disposizioni inerenti i veicoli e l'attivita' di formazione e abilitazione delle scorte tecniche, come modificate dal presente provvedimento, entrano in vigore il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione.
3. Il presente provvedimento verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2014

Il Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Fumero

Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno
Pansa

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2014 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, foglio n. 3256
 
Allegato MODIFICHE AL DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE ALLE COMPETIZIONI
CICLISTICHE SU STRADA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL 27 NOVEMBRE
2002 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.
1. All'articolo 2, comma 1, dopo le parole «ovvero di categoria» sono aggiunte le seguenti:
«A2 o».
2. All'articolo 3, comma 6, le parole «almeno 12 ore» sono sostituite dalle seguenti:
«almeno 9 ore».
3. All'articolo 3-bis, comma 2, le parole «almeno 6 ore» sono sostituite dalle seguenti:
«almeno 5 ore».
4. All'articolo 5, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), c) e d) si applicano altresi' al veicolo del direttore di gara».
5. All'articolo 7-bis, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nell'ambito dell'efficacia spaziale e temporale dell'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione di cui all'art. 9, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i concorrenti e gli altri soggetti ammessi a partecipare alla competizione, sono tenuti a rispettare esclusivamente i regolamenti sportivi approvati dal CONI. Il direttore di gara, conformemente alle disposizioni dei regolamenti sportivi, puo' vietare ai soggetti che costituiscono pericolo o intralcio alla sicurezza della gara di seguire o precedere i concorrenti».
 
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