Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2014 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 18 aprile 2014
Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Velocizzazione della linea ferroviaria Catania - Siracusa: tratta Bicocca - Targia 1° lotto funzionale Bicocca - Augusta (CUP J11H03000150001). Approvazione del progetto definitivo. (Delibera n. 19/2014).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un programma (da ora in avanti anche «Programma delle infrastrutture strategiche») formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, e visti in particolare:
la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;
l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come integrato e modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia», che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, che all'art. 5 reca disposizioni in merito alla Valutazione di incidenza;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 - supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il «Primo programma delle opere strategiche», nonche' il relativo allegato 1, che include nell'ambito dei sistemi ferroviari del «Corridoio plurimodale tirrenico - nord Europa» la voce «Asse ferroviario Salerno- Reggio Calabria - Palermo - Catania»;
Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
Vista la delibera 2 dicembre 2005, n. 147 (Gazzetta Ufficiale n. 73/2006), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare dell'intervento «Velocizzazione della linea ferroviaria Catania-Siracusa: tratta Bicocca-Targia»;
Vista la delibera 20 gennaio 2012, n. 4 (Gazzetta Ufficiale n. 196/2012), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'Aggiornamento 2010-2011 del Contratto di programma 2007-2011 - Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e «Rete ferroviaria italiana S.p.a.»;
Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136 (Gazzetta Ufficiale n. 103/2013 - supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine al Programma delle infrastrutture strategiche di cui al 10° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2012, che include, nella tabella 0 «Programma infrastrutture strategiche», l'infrastruttura «Asse ferroviario Salerno - Reggio Calabria - Palermo», che comprende l'intervento «Velocizzazione Catania-Siracusa Tratta Bicocca-Targia»;
Vista la delibera 19 luglio 2013, n. 33 (Gazzetta Ufficiale n. 302/2013), con la quale questo Comitato ha disposto la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dal progetto preliminare dell'opera «Velocizzazione della linea ferroviaria Catania-Siracusa, tratta Bicocca-Targia: 1° lotto funzionale, tratta Bicocca-Augusta», di cui alla delibera n. 147/2005, ad eccezione del cavalcaferrovia al km 274+587, del ripristino della viabilita' a nord della linea in corrispondenza della variante Brucoli (al km 274+500) e del ponte Gornalunga;
Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato stesso nella seduta del 27 ottobre 2004;
Viste le note 4 febbraio 2014, n. 4744, 14 febbraio 2014, n. 6399, 8 aprile 2014, n. 14193, 15 aprile 2014, n. 15351, e la nota acquisita nel corso dell'odierna seduta ed assunta al protocollo del DIPE al n. 1881, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'argomento «Velocizzazione della linea Catania-Siracusa, tratta Bicocca-Targia. Lotto funzionale I, tratta Bicocca (e) - Augusta (e)» e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:
sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
che il progetto preliminare dell'intervento «Velocizzazione della linea ferroviaria Catania-Siracusa», sviluppato da «Rete ferroviaria italiana (R.F.I.) S.p.a.» ed approvato da questo Comitato con la citata delibera n. 147/2005, era relativo all'intera tratta Bicocca-Targia;
che, con lo sviluppo del progetto definitivo, redatto dalla societa' «Italferr S.p.a.», si e' riscontrato un notevole incremento dei costi di realizzazione dell'intervento, imputabile ad approfondimenti progettuali, al mutato livello tariffario, al mutato quadro normativo in tema di determinazione delle indennita' per le aree agricole (sentenza della Corte costituzionale n. 181/2011), all'entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008) e alla nuova normativa ambientale in tema di gestione del materiale proveniente dagli scavi;
che, in considerazione dei finanziamenti disponibili, l'intervento e' stato suddiviso in due lotti funzionali:
1° lotto funzionale Bicocca-Augusta: dal km 233+634 al km 280+000;
2° lotto funzionale Augusta-Targia: dal km 280+000 al km 301+841;
che il 1° lotto funzionale Bicocca-Augusta, di cui alla presente deliberazione, ha inizio in ambito Piano regolatore generale (PRG) di Bicocca e termina prima della stazione di Augusta, per un'estesa di 46,4 km, interessando i comuni di Catania, Lentini, Carlentini e Augusta;
che i principali obiettivi del progetto sono la velocizzazione del tracciato, con riduzione dei tempi di percorrenza di almeno il 10 per cento e l'aumento della capacita' della linea e dell'affidabilita' e sicurezza dell'infrastruttura;
che, in relazione agli obiettivi di progetto, i principali interventi previsti sono i seguenti:
aumento della sopraelevazione del binario, modifica della lunghezza dei raccordi parabolici e aumento dei raggi di curvatura;
modifica degli impianti di stazione;
realizzazione della variante di tracciato «Gornalunga» per l'attraversamento del torrente omonimo;
adeguamento delle opere d'arte esistenti;
inserimento sentiero pedonale;
ripristino delle opere di regimazione idraulica e stabilizzazione delle scarpate;
che nella stesura del progetto definitivo sono state apportate le seguenti principali modifiche progettuali rispetto al progetto preliminare:
modifiche alle attrezzature di stazione per la mobilita' a Lentini e Brucoli (sottopassi, scale, ascensori, pensiline, shelter e rampe disabili);
stralcio di interventi previsti nel progetto preliminare da realizzarsi nell'ambito di altri appalti: interventi tra il km 267+269 e il km 269+364; interventi di soppressione dei passaggi a livello;
modifiche derivanti dalla variazione dello stato dei luoghi, in particolare:
la variante alla «Galleria Valsavoia» e' stata esclusa dal progetto definitivo in esame, in quanto la soluzione prescritta da questo Comitato con la citata delibera n. 147/2005 risultava incompatibile con l'attivita' estrattiva di una pregiata cava in espansione, e sara' oggetto di una futura fase funzionale da realizzare quando l'attivita' estrattiva della cava sara' esaurita. Il progetto definitivo in esame prevede, in luogo della suddetta variante, il mantenimento in esercizio della linea esistente e l'adeguamento della esistente «Galleria Valsavoia» ai requisiti minimi previsti dal decreto ministeriale 28 ottobre 2005 «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie»;
il progetto preliminare prevedeva la demolizione del cavalcaferrovia al km 276+338 e la ricostruzione di una nuova opera al km 276+321, lato Catania. Allo stato attuale e' presente un nuovo cavalcaferrovia al km 276+360, lato Siracusa anziche' lato Catania. Il progetto definitivo non prevede quindi alcun nuovo intervento;
modifiche agli interventi previsti sulle opere d'arte dovute ai rilievi di dettaglio del binario, ai sopralluoghi che hanno permesso di individuarne puntualmente grado di conservazione ed eventuali problemi statici e manutentivi e all'adeguamento alle nuove norme tecniche per le costruzioni;
che nell'ambito del progetto definitivo i seguenti interventi sono diversamente localizzati rispetto al progetto preliminare, dovendo quindi essere assoggettati alla procedura approvativa di cui all'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006:
per il «Ponte Gornalunga» e' stata sviluppata nel progetto definitivo, in ottemperanza alla prescrizione contenuta nella delibera di questo Comitato n. 147/2005, una soluzione progettuale che prevede l'interessamento di aree site al di fuori del «corridoio» individuato in sede di approvazione del progetto preliminare;
il cavalcaferrovia esistente al km 274+587 della linea ferroviaria, previsto dal progetto preliminare in ricostruzione in adiacenza allo stesso, e' stato posizionato differentemente (al km 274+026);
il ripristino della viabilita' a nord della linea in corrispondenza della variante Brucoli, al km 274+500;
che il progetto definitivo e' corredato dalla relazione del progettista, che ne attesta - ad esclusione degli interventi di cui al punto precedente - la rispondenza al progetto preliminare e alle prescrizioni impartite in sede di approvazione dello stesso;
che con nota 4 giugno 2012, n. 535, il soggetto aggiudicatore «R.F.I. S.p.a.» ha trasmesso il progetto definitivo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per tramite del soggetto tecnico «Italferr S.p.a.», ha perfezionato in data 30 maggio 2012 l'invio del progetto a tutte le altre amministrazioni competenti, nonche' ai gestori delle opere interferenti;
che la Conferenza di servizi istruttoria si e' tenuta il 23 luglio 2012;
che il Ministero per i beni e le attivita' culturali e del turismo, con nota 17 dicembre 2012, n. 34987, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul progetto definitivo;
che il Ministero per i beni e le attivita' culturali e del turismo prescrive tra l'altro l'effettuazione di saggi preventivi nelle aree di interesse archeologico, qualora sia individuato un coefficiente di rischio medio-alto;
che la suddetta prescrizione si configura come dichiarazione di esistenza dell'interesse archeologico nelle suddette aree e che la disposizione di effettuare saggi archeologici rappresenta l'avvio della procedura di verifica preventiva di interesse archeologico;
che il Ministero della difesa - Comando logistico dell'Esercito, con nota 31 dicembre 2012, n. 114471, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul progetto definitivo all'esame;
che il presidente della Regione siciliana, con nota 24 dicembre 2012, n. 115708, ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo all'esame, nonche' il relativo consenso ai fini dell'intesa sulla localizzazione, anche per le parti in variante rispetto al progetto preliminare, ai sensi degli articoli 166 e 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006;
che la Regione siciliana «Assessorato del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente - Servizio 3: assetto del territorio e difesa del suolo - U.O. 3.1 Pianificazione e programmazione PAI» (Piano di assetto idrogeologico), con nota 5 settembre 2012, n. 49528, ha espresso parere favorevole di compatibilita' alla realizzazione dell'intervento;
che, come riportato nella citata delibera n. 147/2005, l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con note 24 dicembre 2003, n. 14920/VIA, e 21 luglio 2004, n. 17039, non ha ritenuto il progetto assoggettabile alla procedura di VIA a carattere nazionale a motivo del carattere locale degli impatti prodotti dall'opera, ritenendolo tuttavia assoggettabile a Valutazione di incidenza a carattere regionale;
che la Regione siciliana - Dipartimento regionale territorio ed ambiente - servizio 2 VAS - VIA, con nota 28 ottobre 2004, n. 69812, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito alla Valutazione di incidenza sul progetto preliminare di cui alla suddetta delibera n. 147/2005;
che la Regione siciliana - Assessorato del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente - U.O. 1.7 - Valutazioni di incidenza, con nota 11 luglio 2012, n. 40878, ha comunicato che il progetto definitivo tiene conto delle prescrizioni impartite, in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, con note 28 ottobre 2004, n. 69812, e 26 settembre 2011, n. 60951;
che l'avviso di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilita' ai sensi dell'art. 166, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163/2006 e' stato pubblicato da «Italferr S.p.a.», in nome e per conto del Soggetto aggiudicatore «R.F.I. S.p.a.», il 18 ottobre 2013 sul quotidiano a diffusione nazionale «Il Sole 24 Ore» e su quello a diffusione locale «La Repubblica edizione Sicilia»;
che il progetto definitivo e' corredato della documentazione sul piano degli espropri e della documentazione relativa alla risoluzione delle interferenze;
sotto l'aspetto attuativo:
che il soggetto aggiudicatore e' «Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.a.»;
che la modalita' prevista per l'affidamento dei lavori e' l'appalto di sola costruzione;
che il cronoprogramma prevede il completamento del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori in 1127 giorni dall'approvazione del progetto definitivo da parte di questo Comitato;
che il CUP assegnato all'opera e' J11H03000150001;
sotto l'aspetto finanziario:
che il progetto preliminare dell'intervento «Velocizzazione della linea ferroviaria Catania-Siracusa: tratta Bicocca-Targia», approvato da questo Comitato con la citata delibera n. 147/2005, prevedeva un costo a vita intera pari a 75.921.965 euro;
che, per le motivazioni di cui sopra, il costo a vita intera del solo 1° lotto funzionale Bicocca-Augusta e' stato fissato in 81 milioni di euro (al netto di IVA);
che la copertura finanziaria dell'opera e' articolata come segue:
===========================================================
|  Fonte | Importo  |
+=============================+===========================+
|  Legge obiettivo |  442.340,15 |
+-----------------------------+---------------------------+
|  Contratto di programma RFI | |
| 2007-2011 (aggiornamento | |
| 2010-2011) | 4.557.659,85 |
+-----------------------------+---------------------------+
|  FESR (PON Reti e mobilita' | |
| 2007-2013) | 76.000.000,00 |
+-----------------------------+---------------------------+
| Totale  | 81.000.000,00 |
+-----------------------------+---------------------------+
che il costo delle prescrizioni emerse a conclusione della Conferenza di servizi e accolte dal Ministero istruttore, di importo stimato in 155.000 euro, come indicato dallo stesso Ministero nella relazione istruttoria, trovano capienza nel costo complessivo del progetto;
che, come indicato da «Italferr S.p.a.» con nota 17 ottobre 2012, n. 53450, gli oneri connessi alla risoluzione delle interferenze trovano capienza nel costo complessivo del progetto;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista la nota 18 aprile 2014, n. 1874, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 166 e 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e' approvato, anche ai fini della attestazione della compatibilita' ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita', con le prescrizioni di cui al successivo punto 5, il progetto definitivo del 1° lotto funzionale Bicocca-Augusta dell'opera «Velocizzazione della linea Catania-Siracusa: tratta Bicocca-Targia».
2. La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato. E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.
3. L'importo di 81 milioni di euro (IVA esclusa) costituisce il limite di spesa dell'intervento.
4. La copertura finanziaria dell'opera e' articolata come segue:
===========================================================
|  Fonte | Importo  |
+=============================+===========================+
|  Legge obiettivo |  442.340,15 |
+-----------------------------+---------------------------+
|  Contratto di programma RFI | |
| 2007-2011 (aggiornamento | |
| 2010-2011) | 4.557.659,85 |
+-----------------------------+---------------------------+
|  FESR (PON Reti e mobilita' | |
| 2007-2013) | 76.000.000,00 |
+-----------------------------+---------------------------+
| Totale  | 81.000.000,00 |
+-----------------------------+---------------------------+
5. Le prescrizioni citate al precedente punto 1, cui e' subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. L'ottemperanza alle prescrizioni non potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 3.
6. Gli elaborati del progetto definitivo in cui e' riportato il programma di risoluzione delle interferenze e il piano degli espropri sono indicati nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera. La realizzazione degli interventi mirati alla risoluzione delle interferenze non potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 3.
7. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, dell'allegato XXI del decreto legislativo n. 163/2006, l'esito delle indagini archeologiche prescritte dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e del turismo dovra' essere formalizzato nella relazione di cui all'art. 96, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo di cui al precedente punto 1.
9. Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1.
10. Il medesimo Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
11. In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della realizzazione dell'opera dovra' contenere una clausola che - fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 3, che forma parte integrante della presente delibera.
12. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.
Roma, 18 aprile 2014

Il Presidente: Renzi Il segretario: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2014 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 2892
 
Allegato 1

Velocizzazione della linea Catania-Siracusa, tratta Bicocca-Targia
Lotto funzionale I - Bicocca (e) - Augusta (e)
PRESCRIZIONI
Prescrizioni in sede di progettazione esecutiva.
Il soggetto aggiudicatore, in sede di progettazione esecutiva, dovra':
1. Prima dell'inizio dei lavori di cui alla variante del ponte Gornalunga, il soggetto aggiudicatore dovra' far pervenire al MIT il parere favorevole del Genio civile di Catania, allo stato condizionato all'approfondimento progettuale richiesto con lettera n. 0274954 del 23 luglio 2012. A sua volta il MIT provvedera' ad informare il CIPE del rilascio del parere;
2. Nelle successive fasi di progettazione dovra' essere meglio esplicitato l'assetto del verde, articolando le piantumazioni scelte sulla base delle essenze proposte dalle soprintendenze competenti ed evitando specie ad alto fusto nei tratti caratterizzati da particolari visuali del tipico paesaggio siciliano; (prescrizione n. 2 MIBAC);
3. Rimuovere tutto il materiale di cantiere di qualsiasi genere; (prescrizione n. 4 MIBAC);
4. Nelle successive fasi di progettazione dovranno essere concordate soluzioni progettuali relative a finiture e cromie per un miglior inserimento paesaggistico della struttura di attraversamento del fiume Gornalunga; (prescrizione n. 5 MIBAC);
5. Effettuare una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'art. 22 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dal competente reparto infrastrutture. Una copia del verbale di constatazione, rilasciato dal predetto reparto, dovra' essere inviato anche al Comando militare Esercito competente per territorio; (prescrizione n. 1 MO.TRA.);
6. Rispettare le disposizioni contenute nella circolare dello Stato maggiore della difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000, «Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica», la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi gia' con riferimento ad opere: di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati); di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri; di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60KV; (prescrizione n. 2 MO.TRA.);
7. Osservare quanto disposto dal decreto ministeriale LL.PP. del 4 maggio 1990, per eventuali sottopassi di altezza libera inferiore a 5 metri; (prescrizione n. 3 MO.TRA.);
8. Osservare il decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei beni culturali e del paesaggio» con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare; (prescrizione n. 4 MO.TRA.);
9. Sottoporre al MO.TRA. ed al comando militare Esercito competente per territorio, per tutti gli incombenti di legge, le varianti apportate nelle successive fasi di progettazione ed esecuzione delle opere, che possano interferire con i beni dell'Amministrazione difesa; (prescrizione n. 5 MO.TRA.);
10. Prevedere aree di stoccaggio dei rifiuti solidi e liquidi o di altri beni potenzialmente inquinanti nonche' opportuni sistemi di contenimento di sversamenti accidentali che dovranno essere localizzati in zone distanti da punti di deflusso delle acque meteoriche; (prescrizione n. 3 provincia di Catania);
11. Adeguare il Piano di gestione delle terre redatto ai sensi dell'art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni per il conferimento delle terre nella cava «Moschetto» in comune di Belpasso, in conformita' a quanto comunicato con nota «Italferr S.p.a.» del 17 ottobre 2012, prot. ASI.PM.0053450.I2.U.; (prescrizione MIT). Prescrizioni in fase realizzativa.
Il soggetto aggiudicatore, nella fase realizzativa, dovra':
12. Ridurre al minimo le aree impegnate dalla cantierizzazione evitando quelle di particolare pregio paesaggistico. Per tali aree, cosi' come quelle impegnate dal tracciato dismesso, dovra' operare un recupero naturalistico che dovra' avvenire contestualmente con l'avanzamento dei lavori stessi, in maniera da anticipare l'attecchimento delle specie, pervenendo a soluzioni che consentano l'immediata copertura del suolo scoperto e il ripristino morfologico e di fitocenosi naturali e autoctone (erbacee, arbustivi e arboree), cosi' da dare impulso alle dinamiche dei popolamenti vegetali, ottimizzando i tempi di mitigazione, nel rispetto della biodiversita' e delle reti ecologiche. Questo avvalendosi delle tecniche di ingegneria naturalistica per garantire l'attecchimento delle specie e la minimizzazione dell'impatto ambientale, in particolare nelle opere di sostegno e contenimento del terreno e quelle da realizzare nelle fasce ripariali; (prescrizione n. 1 MIBAC);
13. Dove non sia possibile sostituire le previste barriere fonoassorbenti con piantumazioni, ricorrendo anche a strutture filtro del tipo «siepe a tetto» di ampiezza variabile a seconda delle morfologie ecologiche e delle necessita' (evitando comunque disposizioni del verde «a cortina» o a «barriera» che produrrebbero un effetto di enfatizzazione del tracciato ferroviario nel paesaggio e adottando configurazioni del verde mimetizzabili con le caratteristiche naturalistiche del territorio), realizzarle in maniera da mitigare l'impatto paesaggistico scegliendo le coloriture delle loro parti basamentali in maniera tale che siano in assonanza con i cromatismi locali; (prescrizione n. 3 MIBAC);
14. Effettuare, ai fini della tutela delle presenze di interesse archeologico nelle aree interessate dai lavori, saggi preventivi nelle aree di interesse archeologico qualora sia stato individuato un coefficiente di rischio medio e alto, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, da effettuare con metodologia archeologica e con scavo manuale. Nelle aree a rischio minimo tutti gli eventuali lavori di scavo dovranno essere effettuati sotto l'alta sorveglianza della soprintendenza competente; (prescrizione n. 6 MIBAC);
15. Concordare - per i saggi di cui al punto precedente - i tempi e le modalita' con le Soprintendenze competenti, di cui si attesta la titolarita' scientifica. I saggi dovranno essere seguiti da un archeologo specializzato. Dovra', altresi', effettuare operazioni di ricognizione archeologica nelle aree in cui non e' stato possibile valutare il rischio archeologico per la fitta copertura della vegetazione o per la loro inaccessibilita'. I saggi archeologici preventivi dovranno essere comunque realizzati nelle zone definite a rischio; (prescrizione n. 7 MIBAC);
16. Trasmettere formalmente alle competenti Soprintendenze la comunicazione riguardante la data di inizio lavori con almeno quindici giorni di anticipo per l'organizzazione delle operazioni finalizzate a quanto previsto dal decreto legislativo 163/2006, il cui onere economico sara' a carico del proponente; (prescrizione n. 8 MIBAC);
17. Mettere in atto, durante tutta la fase di cantiere, tutti gli accorgimenti possibili onde evitare l'introduzione, anche accidentale, di specie animali e/o vegetali alloctone (aliene), con particolare riferimento a specie vegetali idrofite; (prescrizione n. 1 provincia di Catania);
18. Adottare, durante la fase di cantiere, tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la produzione di polveri aerodisperse; (prescrizione n. 2 provincia di Catania);
19. Prevedere i macchinari, i serbatoi per lo stoccaggio del combustibile o di altri beni potenzialmente inquinanti, nonche' opportuni sistemi di contenimento di sversamenti accidentali, che dovranno essere localizzati in zone distanti da punti di deflusso delle acque meteoriche; (prescrizione n. 4 provincia di Catania);
20. Eseguire i lavori di rifacimento degli strati di protezione del ferro realizzando una schermatura temporanea sottostante le travature metalliche in modo da evitare la caduta dei residui di lavorazione sugli ambienti naturali attraversati. Tale precauzione dovra' essere seguita anche durante i lavori del tratto immediatamente a nord lungo l'attraversamento del vecchio percorso fluviale del Fiume Simeto, immediatamente a ridosso dell'area protetta, come riportato nella tavola di progetto L70101D22P2IM0007001B; (prescrizione n. 5 provincia di Catania);
21. Relazionare i risultati della campagna di monitoraggio ambientale di cui all'elaborato progettuale L70101D22RGAC0000001A e consegnarli trimestralmente alla provincia Regionale di Catania; (prescrizione n. 6 provincia di Catania);
22. Ridurre livello di rumore ferroviario: il livello di rumore ferroviario dovra' rispettare i limiti della normativa relativamente alle aree particolarmente protette (aree di particolare interesse naturalistico, parchi naturali) legge n. 447/1995; presentare specifico progetto di mitigazione utilizzando le tecniche dell'ingegneria naturalistica; effettuare il piano di monitoraggio acustico oltre che all'AO) (Ante operam) anche al PO (Post operam), ed intensificare, almeno raddoppiare, il numero di stazioni di misura; (prescrizione n. 8 provincia di Catania);
23. Organizzare i lavori di cantiere in corrispondenza dell'attraversamento del fiume Gornalunga, sponda destra, in modo da prevedere la sospensione degli stessi nel periodo 15 gennaio-15 aprile in corrispondenza dell'argine sud del fiume, in quanto presenti due coppie di Cicogna bianca nidificanti su tralicci ENEL, una immediatamente a ridosso della linea ferrata esistente e l'altra a circa 30 m.; (prescrizione n. 10 provincia di Catania);
24. Fare in modo che la cantierizzazione avvenga in maniera progressiva con tratti limitati e comunque limitando l'estensione del cantiere, la realizzazione di doppie piste, ecc.; (prescrizione n. 11 provincia di Catania);
25. Fare in modo che la rinaturalizzazione avvenga contestualmente allo stato di avanzamento dei lavori e non alla fine degli stessi e venga attuata con l'impiego di flora autoctona certificata (tamerici, pioppi, salici) della stessa varieta' della flora presente. (prescrizione n. 12 provincia di Catania).
 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

CLAUSOLA ANTIMAFIA
Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara,
indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza
delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.
L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessita' di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le piu' rigorose informazioni del prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonche' di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovra' essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 - preveda che:
1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potra' prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
3) il soggetto aggiudicatore valuti le cosiddette informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati gia' forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si e' detto;
b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla autorita' giudiziaria.
 
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