Gazzetta n. 244 del 20 ottobre 2014 (vai al sommario)
LEGGE 3 ottobre 2014, n. 145
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni generali

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 27 dicembre 2013, n. 148, sono introdotte, per l'anno finanziario 2014, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 27 dicembre 2013, n. 148 recante "Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e
bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016" e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e disposizioni relative

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2013, n. 148, le parole: «59.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «99.000 milioni di euro».
2. All'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2013, n. 148, le parole: «10.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «11.000 milioni di euro».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata
legge n. 148 del 2013, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2. Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle
spese del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2014, in conformita' all'annesso stato
di previsione (Tabella n. 2).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati
di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi
da ripartire iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2014, nell'ambito della missione «Fondi da
ripartire», programma «Fondi da assegnare», nonche'
nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia», programma «Protezione sociale per
particolari categorie».
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici,
in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e
di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito, per
l'anno 2014, in 99.000 milioni di euro.
4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi
assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno
finanziario 2014, rispettivamente in 5.000 milioni di euro
per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in
12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore
a ventiquattro mesi.
5. La SACE Spa e' altresi' autorizzata, per l'anno
finanziario 2014, a rilasciare garanzie e coperture
assicurative relativamente alle attivita' di cui
all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30
per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del
presente articolo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento tra i pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2014 delle somme complessivamente
iscritte, per competenza e cassa, nel programma «Oneri per
il servizio del debito statale», nell'ambito della missione
«Debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in
relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al
mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26,
27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti
nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti, rispettivamente, in 900 milioni di euro,
1.200 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 550 milioni
di euro e 11.000 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese
obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.
9.Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta'
prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, sono indicate nell'elenco n. 2, annesso allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi
negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono
versati nell'ambito della voce «Accisa e imposta erariale
su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entrata.
Corrispondentemente, la spesa per contributi da
corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime
delle «risorse proprie», di cui alla decisione 2000/597/
CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, e alla
decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno
2007, nonche' per importi di compensazione monetaria e'
imputata al programma «Partecipazione italiana alle
politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della
missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2014, sul conto di tesoreria denominato:
«Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».
11. Gli importi di compensazione monetaria accertati
nei mesi di novembre e dicembre 2013 sono riferiti alla
competenza dell'anno 2014 ai fini della correlativa spesa
da imputare nell'ambito del programma dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di
cui al comma 10.
12. Le somme iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2014, nei pertinenti programmi relativi ai
seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine
dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da
ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da
ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle
eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per
le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al
divieto di assunzione. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a ripartire tra i pertinenti
programmi delle amministrazioni interessate, con propri
decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei
predetti Fondi.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione al programma «Rimborsi del debito statale»,
nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2014, delle somme affluite all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare
il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
14. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per
la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12,
comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione al programma
«Concorso dello Stato al finanziamento della spesa
sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2014, delle somme versate all'entrata
del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione al programma «Promozione e garanzia dei
diritti e delle pari opportunita'», nell'ambito della
missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2014, delle somme
affluite all'entrata del bilancio dello Stato per
contributi destinati dall'Unione europea alle attivita'
poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari
opportunita' tra uomo e donna.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione
delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione
dei referendum dal programma «Fondi da assegnare»,
nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2014, ai competenti programmi degli
stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e
delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari
esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per
l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai
componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei
presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario,
a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a
premi, a indennita' e competenze varie spettanti alle Forze
di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia,
a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a
spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a
fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e
acquisto di materiale elettorale, a servizio
automobilistico e ad altre esigenze derivanti
dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno
2014, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passivita'
finanziarie) degli stati di previsione delle
amministrazioni interessate le somme iscritte, per
competenza e cassa, nell'ambito del programma «Rimborsi del
debito statale», nell'ambito della missione «Debito
pubblico» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri
connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di
rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale
carico dello Stato.
18. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi,
per l'anno finanziario 2014, prelevamenti dal fondo a
disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge
1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma
«Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni
agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione
«Politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonche'
nel programma «Concorso della Guardia di finanza alla
sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine
pubblico e sicurezza», del medesimo stato di previsione.
19. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del
Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, da mantenere in servizio nell'anno 2014, ai sensi
dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in 70
unita'.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni
compensative, in termini di competenza e cassa, tra lo
stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario
nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da
erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di
compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in
relazione alle deliberazioni annuali del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti
per trasferire, al pertinente programma dello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, i fondi per il funzionamento delle
commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale
per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le somme
iscritte nell'ambito dei programmi «Incentivi alle imprese
per interventi di sostegno» e «Interventi di sostegno
tramite il sistema di fiscalita'», nell'ambito della
missione «Competitivita' e sviluppo delle imprese» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, ai fini dell'utilizzo dei fondi relativi al
rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle
imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai
contratti di servizio e di programma stipulati con le
amministrazioni pubbliche, nonche' per agevolazioni
concesse in applicazione di specifiche disposizioni
legislative.
23. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE
con propria delibera alle amministrazioni interessate ai
sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, per l'anno finanziario 2014, destinate alla
costituzione di unita' tecniche di supporto alla
programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli
investimenti pubblici, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di
previsione delle amministrazioni medesime.
24. In relazione alle necessita' derivanti
dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del
debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti,
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216,
2217, 2219, 2220, 2221, 2222 e 2263 e tra gli stanziamenti
dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2014, iscritti nel programma «Oneri per il
servizio del debito statale». Per le medesime necessita' il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in
termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei
capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2014, iscritti nel programma
«Rimborsi del debito statale».
25. In relazione alle necessita' gestionali derivanti
dalle diverse variabili connesse al finanziamento del
bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie,
il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in
termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei
capitoli 2751 e 2752 dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2014, iscritti nell'ambito della missione
«L'Italia in Europa e nel mondo» nel programma
«Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in
ambito UE».
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
compensative di bilancio, anche tra i titoli della spesa,
negli stati di previsione dei Ministeri interessati,
occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dal
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di
federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno
finanziario 2014, alla riassegnazione ad apposito capitolo
di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con
proprio decreto, delle somme versate nell'ambito della voce
«Entrate derivanti dal controllo e repressione delle
irregolarita' e degli illeciti» dello stato di previsione
dell'entrata, dalla societa' Equitalia Giustizia Spa a
titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del
fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno
finanziario 2014, variazioni compensative, anche tra
programmi diversi, in termini di residui, competenza e
cassa, tra gli stanziamenti di bilancio relativi ai
capitoli interessati dalla riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze prevista dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 5 luglio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 3 settembre
2012.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
propri decreti, provvede all'adeguamento degli stanziamenti
dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle
vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle
lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle
relative riscossioni.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e
controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio»,
nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie
e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014,
delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
provenienti dalla chiusura della gestione commissariale del
Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in
liquidazione coatta amministrativa e della gestione
commissariale denominata «Particolari e straordinarie
esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di
Palermo» in liquidazione coatta amministrativa.».
 
Art. 3

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e disposizioni relative

1. All'articolo 7 della legge 27 dicembre 2013, n. 148, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le variazioni di bilancio compensative, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per il riparto della somma di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 5».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 ottobre 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della citata
legge n. 148 del 2013, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 7. Stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle
spese del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, per l'anno finanziario 2014, in conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto
capitale del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle
risorse di bilancio, il Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i
capitoli «Somma da assegnare per il pagamento della mensa
scolastica», nonche' tra i capitoli relativi al «Fondo per
il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti
nei pertinenti programmi dello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio
nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2014, e'
comprensiva della somma, determinata nella misura massima
di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia
cellulare per attivita' internazionale afferente all'area
di Monterotondo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione delle somme affluite all'entrata del
bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, al
pertinente programma «Ricerca scientifica e tecnologia di
base» dello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza
e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e gli
stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione
al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di
progetti per la ricerca.
6-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, le variazioni di bilancio compensative, in termini
di competenza e di cassa, occorrenti per il riparto della
somma di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in applicazione delle
disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 5.
 
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