Gazzetta n. 246 del 22 ottobre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 24 luglio 2014, n. 148
Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 22 giugno 2000, n. 193, recante «Norme per favorire l'attivita' lavorativa dei detenuti», come modificata dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, e dall'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto, in particolare, l'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, che dispone la concessione di crediti di imposta alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attivita' formative nei loro confronti;
Visto, in particolare, l'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, il quale prevede che ogni anno, con decreto del Ministro della giustizia emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del finanze, sono determinate le modalita' e l'entita' delle agevolazioni e degli sgravi concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati o che svolgono attivita' formativa nei confronti degli stessi;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali», ed, in particolare, l'articolo 4, comma 3-bis, il quale prevede che ogni due anni, con decreto del Ministro della giustizia emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' individuata la misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate o internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'», ed, in particolare, gli articoli 20, 20-bis, 21, 48, 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, recante «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta'» ed, in particolare, gli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54;
Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
Visto l'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
Considerato il ruolo primario del lavoro nell'attuazione del trattamento penitenziario finalizzato alla rieducazione ed al reinserimento sociale dei condannati e degli internati;
Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo degli stessi, prevede che l'Agenzia delle entrate trasmetta alle amministrazioni ed enti tenuti al recupero, i dati relativi ai crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Attesa l'opportunita' di individuare misure idonee a promuovere l'occupazione dei detenuti e di favorire l'organizzazione dei lavoratori all'interno degli istituti penitenziari;
Visto l'articolo 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193, che fissa in euro 4.648.112,00 annui il limite di spesa per la concessione dei previsti sgravi e agevolazioni;
Visto l'articolo 10, comma 7-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, che, a decorrere dall'anno 2014, incrementa l'autorizzazione alla spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, di euro 5,5 milioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 270, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale dispone che, nell'ambito delle risorse per l'anno 2013, di cui all'elenco 3 allegato alla legge, la somma di 16 milioni di euro sia destinata al Ministero della giustizia per la voce «Norme per favorire l'attivita' lavorativa dei detenuti: articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193»;
Visto l'articolo 8 del decreto-legge del 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, che estende all'intero anno 2013 l'ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi a norma dell'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193;
Visto l'articolo 8 del decreto-legge del 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, che proroga per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, il termine per l'adozione, per l'anno 2013, dei decreti ministeriali, previsti dall'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
Ritenuta l'opportunita' di adottare un unitario decreto ministeriale in luogo dei distinti provvedimenti previsti dall'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, stante l'omogeneita' della materia, attinente alle agevolazioni alle imprese che assumono lavoratori in esecuzione di pena o di misura di sicurezza detentive;
Ritenuta, altresi', l'opportunita' di differenziare la misura delle agevolazioni in ragione delle risorse finanziarie a disposizione, pari a complessivi euro 20.648.112,00 per l'anno 2013 e ad euro 10.148.112,00 per gli anni 2014 e seguenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 5 dicembre 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 3 luglio 2014;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Credito di imposta per assunzioni
di detenuti o di internati

1. Alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e' concesso un credito di imposta per ogni lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di euro 700 mensili, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, per l' anno 2013 e nella misura di euro 520 mensili per gli anni a decorrere dal 2014 fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193. Per i crediti di imposta maturati precedentemente al 1° gennaio 2013 e non ancora utilizzati in compensazione, si applicano le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Alle imprese che assumono per un periodo non inferiore a trenta giorni, lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi e' concesso un credito di imposta per ogni lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di euro 350 mensili, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Dal 1° gennaio 2014 e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, il credito di imposta e' concesso nella misura di euro 300.
3. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.
4. La presente disposizione si applica, alle stesse condizioni, anche ai rapporti di lavoro gia' instaurati alla data del 1° gennaio 2013 e che proseguono per un periodo non inferiore a trenta giorni successivamente al 1° gennaio 2013.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. - 4-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge
22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attivita'
lavorativa dei detenuti):
«Art. 3. - 1. Alle imprese che assumono, per un periodo
di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori
detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro
all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono
effettivamente attivita' formative nei loro confronti, e'
concesso un credito di imposta mensile nella misura massima
di settecento euro per ogni lavoratore assunto.
2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo
non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi
provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente
attivita' formative nei loro confronti, e' concesso un
credito d'imposta mensile nella misura massima di
trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto.
3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, e si applicano per un periodo
di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di
detenzione per i detenuti ed internati che hanno
beneficiato di misure alternative alla detenzione o del
lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di
ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne
hanno beneficiato.».
«Art. 4. - 1. Le modalita' ed entita' delle
agevolazioni e degli sgravi di cui all'art. 3 sono
determinate annualmente, nei limiti delle risorse
finanziarie di cui all'art. 6, con apposito decreto del
Ministro della giustizia da emanare, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro delle finanze, entro il 31
maggio di ogni anno. Lo schema di decreto e' trasmesso alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
1° luglio 2013, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di
esecuzione della pena):
«Art. 3-bis (Misure per favorire l'attivita' lavorativa
dei detenuti ed internati). - 1. All'art. 4, comma 3-bis,
della legge 8 novembre 1991, n. 381, l'ultimo periodo e'
sostituito dal seguente: "Gli sgravi contributivi di cui al
presente comma si applicano per un periodo successivo alla
cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i
detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure
alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai
sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i
detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato".».
2. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'art. 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3. - 1. Alle imprese che assumono, per un periodo
di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori
detenuti e internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi
dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, o che svolgono effettivamente
attivita' formative nei loro confronti, e' concesso un
credito d'imposta mensile nella misura massima di
settecento euro per ogni lavoratore assunto.
2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo
non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi
provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente
attivita' formative nei loro confronti, e' concesso un
credito d'imposta mensile nella misura massima di
trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto.
3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, e si applicano per un periodo
di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di
detenzione per i detenuti ed internati che hanno
beneficiato di misure alternative alla detenzione o del
lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di
ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne
hanno beneficiato.»;
b) all'art. 4, comma 1, le parole: "sulla base delle
risorse" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle
risorse".».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 7 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni):
«Art. 7 (Disposizioni in materia di collocamento
obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione
della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonche' di
interpretazione autentica). - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. -
7. (Omissis).
8. Il comma 1 dell'art. 3, della legge 22 giugno 2000,
n. 193, e successive modificazioni e' sostituito dal
seguente:
"1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo
non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o
internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai
sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, o che svolgono effettivamente
attivita' formative nei loro confronti, e' concesso un
credito di imposta mensile nella misura massima di
settecento euro per ogni lavoratore assunto.".
9. - 9-bis. - 9-ter. - 9-quater. - 9-quinquies. -
9-sexies. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'):
«Art. 21 (Lavoro all'esterno). - 1. I detenuti e gli
internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in
condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli
scopi previsti dall'art. 15. Tuttavia, se si tratta di
persona condannata alla pena della reclusione per uno dei
delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art.
4-bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno puo' essere
disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e,
comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei
condannati all'ergastolo l'assegnazione puo' avvenire dopo
l'espiazione di almeno dieci anni.
2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro
all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza
scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi
di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro
all'esterno previa autorizzazione della competente
autorita' giudiziaria.
3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve
svolgersi sotto il diretto controllo della direzione
dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato,
la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente
e del servizio sociale.
4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento
di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo
l'approvazione del magistrato di sorveglianza.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la
disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo
dell'art. 20 si applicano anche ai detenuti ed agli
internati ammessi a frequentare corsi di formazione
professionale all'esterno degli istituti penitenziari.
4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono
essere assegnati a prestare la propria attivita' a titolo
volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro
specifiche professionalita' e attitudini lavorative,
nell'esecuzione di progetti di pubblica utilita' in favore
della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le
regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, le
unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti
o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza
sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli
internati possono essere inoltre assegnati a prestare la
propria attivita' a titolo volontario e gratuito a sostegno
delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi.
L'attivita' e' in ogni caso svolta con modalita' che non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia
e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi
dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli
internati per il delitto di cui all'art. 416-bis del codice
penale e per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste.
Si applicano, in quanto compatibili, le modalita' previste
nell'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274.».
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 4 della
legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative
sociali):
«Art. 4 (Persone svantaggiate). - 1. - 2. - 3.
(Omissis).
3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle
cooperative sociali relativamente alle retribuzioni
corrisposte alle persone detenute o internate negli
istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali
psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e
internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale
individuata ogni due anni con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi
contributivi di cui al presente comma si applicano per un
periodo successivo alla cessazione dello stato di
detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che
hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o
del lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di
ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne
hanno beneficiato.».
- Si riporta il testo degli articoli 20, 20-bis, 21, 48
e 50 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354:
«Art. 20 (Lavoro). - Negli istituti penitenziari devono
essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e
degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi
di formazione professionale. A tal fine, possono essere
istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da
imprese pubbliche o private e possono essere istituiti
corsi di formazione professionale organizzati e svolti da
aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate
con la regione.
Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed
e' remunerato.
Il lavoro e' obbligatorio per i condannati e per i
sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola
e della casa di lavoro.
I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di
cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario
possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a
finalita' terapeutiche.
L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario
devono riflettere quelli del lavoro nella societa' libera
al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione
professionale adeguata alle normali condizioni lavorative
per agevolarne il reinserimento sociale.
Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener
conto esclusivamente dell'anzianita' di disoccupazione
durante lo stato di detenzione o di internamento, dei
carichi familiari, della professionalita', nonche' delle
precedenti e documentate attivita' svolte e di quelle a cui
essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con
l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime
di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis della
presente legge.
Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno
dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate
in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra
per qualifica o mestiere.
Per la formazione delle graduatorie all'interno delle
liste e per il nulla-osta agli organismi competenti per il
collocamento, e' istituita, presso ogni istituto, una
commissione composta dal direttore, da un appartenente al
ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di
polizia penitenziaria e da una rappresentante del personale
educativo, eletti all'interno della categoria di
appartenenza, da un rappresentante unitariamente designato
dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul
piano nazionale, da un rappresentante designato dalla
commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente
competente e da un rappresentante delle organizzazioni
sindacali territoriali.
Alle riunioni della commissione partecipa senza potere
deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli
internati, designato per sorteggio secondo le modalita'
indicate nel regolamento interno dell'istituto.
Per ogni componente viene indicato un supplente eletto
o designato secondo i criteri in precedenza indicati.
Al lavoro all'esterno si applicano la disciplina
generale sul collocamento ordinario ed agricolo, nonche'
l'art. 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si
applica la disciplina generale sul collocamento.
Le amministrazioni penitenziarie, centrali e
periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti
pubblici o privati o cooperative sociali interessati a
fornire a detenuti o internati opportunita' di lavoro. Le
convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di
svolgimento dell'attivita' lavorativa, la formazione e il
trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza
pubblica.
Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga
alle norme di contabilita' generale dello Stato e di quelle
di contabilita' speciale, possono, previa autorizzazione
del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle
lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore
al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei
prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato
all'ingrosso della zona in cui e' situato l'istituto.
I detenuti e gli internati che mostrino attitudini
artigianali, culturali o artistiche possono essere
esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad
esercitare, per proprio conto, attivita' artigianali,
intellettuali o artistiche.
I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni
tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito.
La durata delle prestazioni lavorative non puo'
superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia
di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il
riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai
detenuti e agli internati che frequentano i corsi di
formazione professionale di cui al comma primo e'
garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la
tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle
disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.
Agli effetti della presente legge, per la costituzione
e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonche' per
l'assunzione della qualita' di socio nelle cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si
applicano le incapacita' derivanti da condanne penali o
civili.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e
giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione
circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge
relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente.».
«Art. 20-bis (Modalita' di organizzazione del lavoro).
- 1. Il provveditore regionale dell'Amministrazione
penitenziaria puo' affidare, con contratto d'opera, la
direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee
all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la
specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e
concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti,
d'intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite,
a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se
necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o
private ed acquistando le relative progettazioni.
2. L'Amministrazione penitenziaria, inoltre,
applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'undicesimo comma dell'art. 20, promuove la vendita dei
prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante
apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o
private, che abbiano una propria rete di distribuzione
commerciale.
3. Previo assenso della direzione dell'istituto, i
privati che commissionano forniture all'Amministrazione
penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilita'
generale dello Stato e a quelle di contabilita' speciale,
effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le
consuetudini vigenti.
4. Sono abrogati l'art. 1 della legge 3 luglio 1942, n.
971, e l'art. 611 delle disposizioni approvate con regio
decreto 16 maggio 1920, n. 1908.».
«Art. 21 (Lavoro all'esterno). - 1. I detenuti e gli
internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in
condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli
scopi previsti dall'art. 15. Tuttavia, se si tratta di
persona condannata alla pena della reclusione per uno dei
delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art.
4-bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno puo' essere
disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e,
comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei
condannati all'ergastolo l'assegnazione puo' avvenire dopo
l'espiazione di almeno dieci anni.
2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro
all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza
scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi
di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro
all'esterno previa autorizzazione della competente
autorita' giudiziaria.
3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve
svolgersi sotto il diretto controllo della direzione
dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato,
la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente
e del servizio sociale.
4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento
di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo
l'approvazione del magistrato di sorveglianza.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la
disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo
dell'art. 20 si applicano anche ai detenuti ed agli
internati ammessi a frequentare corsi di formazione
professionale all'esterno degli istituti penitenziari.
4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono
essere assegnati a prestare la propria attivita' a titolo
volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro
specifiche professionalita' e attitudini lavorative,
nell'esecuzione di progetti di pubblica utilita' in favore
della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le
regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, le
unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti
o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza
sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli
internati possono essere inoltre assegnati a prestare la
propria attivita' a titolo volontario e gratuito a sostegno
delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi.
L'attivita' e' in ogni caso svolta con modalita' che non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia
e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi
dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli
internati per il delitto di cui all'art. 416-bis del codice
penale e per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste.
Si applicano, in quanto compatibili, le modalita' previste
nell'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274.».
«Art. 48 (Regime di semiliberta'). - Il regime di
semiliberta' consiste nella concessione al condannato e
all'internato di trascorrere parte del giorno fuori
dell'istituto per partecipare ad attivita' lavorative,
istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
I condannati e gli internati ammessi al regime di
semiliberta' sono assegnati in appositi istituti o apposite
sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti
civili.».
«Art. 50 (Ammissione alla semiliberta'). - 1. Possono
essere espiate in regime di semiliberta' la pena
dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei
mesi, se il condannato non e' affidato in prova al servizio
sociale.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato
puo' essere ammesso al regime di semiliberta' soltanto dopo
l'espiazione di almeno meta' della pena ovvero, se si
tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei
commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, di almeno due
terzi di essa. L'internato puo' esservi ammesso in ogni
tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'art. 47, se mancano
i presupposti per l'affidamento in prova al servizio
sociale, il condannato per un reato diverso da quelli
indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis puo' essere ammesso al
regime di semiliberta' anche prima dell'espiazione di meta'
della pena.
3. Per il computo della durata delle pene non si tiene
conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a
quella detentiva.
4. L'ammissione al regime di semiliberta' e' disposta
in relazione ai progressi compiuti nel corso del
trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale
reinserimento del soggetto nella societa'.
5. Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso al
regime di semiliberta' dopo avere espiato almeno venti anni
di pena.
6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha
dimostrato la propria volonta' di reinserimento nella vita
sociale, la semiliberta' puo' essere altresi' disposta
successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si
applica l'art. 47, comma 4, in quanto compatibile.
7. Se l'ammissione alla semiliberta' riguarda una
detenuta madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni,
essa ha diritto di usufruire della casa per la semiliberta'
di cui all'ultimo comma dell'art. 92 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.».
- Si riporta il testo degli articoli 47, 48, 49, 50,
51, 52 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme
sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e
limitative della liberta'):
«Art. 47 (Organizzazione del lavoro). - 1. Le
lavorazioni penitenziarie, sia all'interno sia all'esterno
dell'istituto, possono essere organizzate e gestite dalle
direzioni degli istituti, secondo le linee programmatiche
determinate dai provveditorati. Allo stesso modo possono
essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private
e, in particolare, da imprese cooperative sociali, in
locali concessi in comodato dalle direzioni. I rapporti fra
la direzione e le imprese sono definiti con convenzioni che
regolano anche l'eventuale utilizzazione, eventualmente in
comodato, dei locali e delle attrezzature gia' esistenti
negli istituti, nonche' le modalita' di addebito
all'impresa, delle spese sostenute per lo svolgimento della
attivita' produttiva. I detenuti e internati che prestano
la propria opera in tali lavorazioni, dipendono, quanto al
rapporto di lavoro, direttamente dalle imprese che le
gestiscono. I datori di lavoro sono tenuti a versare alla
direzione dell'istituto, la retribuzione dovuta al
lavoratore, al netto delle ritenute previste dalla legge, e
l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare,
sulla base della documentazione inviata dalla direzione. I
datori di lavoro devono dimostrare alla direzione
l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela
assicurativa e previdenziale.
2. Le lavorazioni interne dell'istituto, sono
organizzate, in quanto possibile, in locali esterni alle
sezioni detentive, attrezzati con spazi per la consumazione
dei pasti durante l'orario di lavoro.
3. Le convenzioni di cui al comma 1, particolarmente
con cooperative sociali, possono anche avere ad oggetto
servizi interni, come quello di somministrazione del vitto,
di pulizia e di manutenzione dei fabbricati.
4. L'amministrazione penitenziaria, deve, di regola,
utilizzare le lavorazioni penitenziarie per le forniture di
vestiario e corredo, nonche' per le forniture di arredi e
quant'altro necessario negli istituti. Gli ordinativi di
lavoro fra gli istituti non implicano alcun rapporto
economico fra gli stessi, dovendosi solo accertare da parte
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del
provveditorato regionale, secondo la rispettiva competenza,
la fondatezza della richiesta e la possibilita' di
produzione dei beni necessari, presso l'istituto al quale
l'ordinativo viene indirizzato. Il ricorso per le forniture
suindicate a imprese esterne, si giustifica soltanto quando
vi sia una significativa convenienza economica, per la
valutazione della quale si deve tenere conto anche della
funzione essenziale di attuazione del trattamento
penitenziario alla quale devono assolvere le lavorazioni
penitenziarie.
5. La produzione e' destinata a soddisfare,
nell'ordine, le commesse dell'amministrazione
penitenziaria, delle altre amministrazioni statali, di enti
pubblici e di privati.
6. Le commesse di lavoro delle amministrazioni dello
Stato e degli enti pubblici sono distribuite dal
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che a tal
fine tiene gli opportuni contatti anche con i
Provveditorati dello Stato. Le direzioni possono accogliere
direttamente le commesse di lavoro provenienti dai privati.
7. Quando le commesse provengono da imprese pubbliche o
private, puo' essere convenuto che il committente fornisca
materie prime e accessorie, attrezzature e personale
tecnico. Del valore di queste prestazioni si tiene conto al
fine di determinare le incidenze sui costi e il conseguente
prezzo dei prodotti.
8. Se le commesse non sono sufficienti ad assorbire la
capacita' di mano d'opera delle lavorazioni penitenziarie,
l'amministrazione, previa analisi delle possibilita' di
assorbimento del mercato, puo' organizzare e gestire
lavorazioni dirette alla produzione di determinati beni,
che vengono offerti in libera vendita anche a mezzo di
imprese pubbliche.
9. Le direzioni degli istituti penitenziari, quando,
per favorire la destinazione dei detenuti e degli internati
al lavoro, ritengono opportuno vendere i prodotti delle
lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore
al loro costo, ai sensi del tredicesimo comma dell'art. 20
della legge, richiedono informazioni sui prezzi praticati
per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della
zona in cui e' situato l'istituto, alla camera di
commercio, industria, artigianato, agricoltura, o
all'ufficio tecnico erariale o all'autorita' comunale, al
fine di stabilire i prezzi di vendita dei prodotti.
10. I posti di lavoro, a disposizione della popolazione
detenuta di ciascun istituto, sono fissati in un'apposita
tabella predisposta dalla direzione e distinta tra
lavorazioni interne, lavorazioni esterne, servizi di
istituto. Nella tabella, sono, altresi', indicati i posti
di lavoro disponibili all'interno per il lavoro a
domicilio, nonche' i posti di lavoro disponibili
all'esterno. La tabella e' modificata secondo il variare
della situazione ed e' approvata dal provveditore
regionale.
11. Negli istituti per minorenni, particolare cura e'
esplicata nell'organizzazione delle attivita' lavorative
per la formazione professionale.».
«Art. 48 (Lavoro esterno). - 1. L'ammissione dei
condannati e degli internati al lavoro all'esterno e'
disposta dalle direzioni solo quando ne e' prevista la
possibilita' nel programma di trattamento e diviene
esecutiva solo quando il provvedimento sia stato approvato
dal magistrato di sorveglianza, ai sensi del quarto comma
dell'art. 21 della legge.
2. L'ammissione degli imputati al lavoro all'esterno,
disposta dalle direzioni su autorizzazione della competente
autorita' giudiziaria, ai sensi del secondo comma dell'art.
21 della legge, e' comunicata al magistrato di
sorveglianza.
3. La direzione dell'istituto deve motivare la
richiesta di approvazione del provvedimento o la richiesta
di autorizzazione all'ammissione al lavoro all'esterno,
anche con riguardo all'opportunita' della previsione della
scorta, corredandola di tutta la necessaria documentazione.
4. Il magistrato di sorveglianza o l'autorita'
giudiziaria procedente, a seconda dei casi, nell'approvare
il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno del
condannato o internato o nell'autorizzare l'ammissione al
lavoro all'esterno dell'imputato, deve tenere conto del
tipo di reato, della durata, effettiva o prevista, della
misura privativa della liberta' e della residua parte di
essa, nonche' dell'esigenza di prevenire il pericolo che
l'ammesso al lavoro all'esterno commetti altri reati.
5. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro
all'esterno indossano abiti civili; ad essi non possono
essere imposte manette.
6. La scorta dei detenuti e degli internati ammessi al
lavoro all'esterno, qualora sia ritenuta necessaria per
motivi di sicurezza, e' effettuata dal personale del Corpo
di polizia penitenziaria, con le modalita' stabilite dalla
direzione dell'istituto. Il personale del Corpo di polizia
penitenziaria, specificamente comandato, nonche' il
personale della polizia di Stato e dell'Arma dei
carabinieri, possono effettuare controlli del detenuto
durante il lavoro all'esterno.
7. L'accompagnamento dei minori ai luoghi di lavoro
esterno, qualora sia ritenuto necessario per motivi di
sicurezza, puo' essere effettuato da personale
dell'amministrazione penitenziaria appartenente a ogni
qualifica.
8. Al fine di consentire l'assegnazione dei detenuti e
degli internati ai lavori all'esterno, il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, ricerca, nell'ambito
della disciplina vigente, forme di collaborazione con le
autorita' competenti.
9. Il provveditore regionale impartisce disposizioni
alle direzioni degli istituti dipendenti per favorire la
piena occupazione dei posti di lavoro disponibili
all'esterno.
10. I datori di lavoro dei detenuti o internati, sono
tenuti a versare, alla direzione dell'istituto, la
retribuzione, al netto delle ritenute previste dalle leggi
vigenti, dovuta al lavoratore e l'importo degli eventuali
assegni per il nucleo familiare, sulla base della
documentazione inviata alla direzione. I datori di lavoro
devono dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli
obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.
11. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro
all'esterno esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori
liberi, con le sole limitazioni che conseguono agli
obblighi inerenti alla esecuzione della misura privata
della liberta'.
12. L'ammissione al lavoro all'esterno, per lo
svolgimento di lavoro autonomo, puo' essere disposta, ove
sussistano le condizioni, di cui al primo comma dell'art.
21 della legge, solo se trattasi di attivita' regolarmente
autorizzata dagli organi competenti ed il detenuto o
l'internato dimostri di possedere le attitudini necessarie
e si possa dedicare ad essa con impegno professionale. Il
detenuto o l'internato e' tenuto a versare alla direzione
dell'istituto l'utile finanziario derivante dal lavoro
autonomo svolto e su di esso vengono effettuati i prelievi,
ai sensi del primo comma dell'art. 24 della legge.
13. Nel provvedimento di assegnazione al lavoro
all'esterno senza scorta, devono essere indicate le
prescrizioni che il detenuto o internato deve impegnarsi
per iscritto a rispettare durante il tempo da trascorrere
fuori dall'istituto, nonche' quelle relative agli orari di
uscita e di rientro, tenuto anche conto della esigenza di
consumazione dei pasti e del mantenimento dei rapporti con
la famiglia, secondo le indicazioni del programma di
trattamento. Inoltre, l'orario di rientro deve essere
fissato all'interno di una fascia oraria che preveda
l'ipotesi di ritardo per forza maggiore. Scaduto il termine
previsto da tale fascia oraria, viene inoltrato a carico
del detenuto rapporto per il reato previsto dall'art. 385
del codice penale.
14. La direzione dell'istituto provvede a consegnare,
al detenuto o internato, ed a trasmettere al Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, al provveditore
regionale ed al direttore del centro di servizio sociale,
copia del provvedimento di ammissione al lavoro
all'esterno, dandone notizia all'autorita' di pubblica
sicurezza del luogo in cui si dovra' svolgere il lavoro
all'esterno.
15. Le eventuali modifiche delle prescrizioni e la
revoca del provvedimento di ammissione al lavoro
all'esterno, sono comunicate al Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, al provveditore
regionale e al magistrato di sorveglianza, per i condannati
e gli internati, o alla autorita' giudiziaria procedente,
per gli imputati. La revoca del provvedimento di ammissione
al lavoro esterno diviene esecutiva dopo l'approvazione del
magistrato di sorveglianza. Il direttore dell'istituto puo'
disporre, con provvedimento motivato, la sospensione
dell'efficacia dell'ammissione al lavoro all'esterno, in
attesa della approvazione da parte del magistrato di
sorveglianza del provvedimento di revoca.
16. I controlli, di cui al terzo comma dell'art. 21
della legge, sono diretti a verificare che il detenuto o
l'internato osservi le prescrizioni dettategli e che il
lavoro si svolga nel pieno rispetto dei diritti e della
dignita'.
17. La disposizione, di cui al terzo comma dell'art. 21
della legge, si applica anche nel caso di ammissione al
lavoro all'esterno per svolgere un lavoro autonomo.
18. Quando il lavoro si svolge presso imprese
pubbliche, il direttore dell'istituto cura l'adozione di
precisi accordi con i responsabili di dette imprese per
l'immediata segnalazione alla direzione stessa di eventuali
comportamenti del detenuto o internato lavoratore che
richiedano interventi di controllo.».
«Art. 49 (Criteri di priorita' per l'assegnazione al
lavoro all'interno degli istituti). - 1. Nella
determinazione delle priorita' per l'assegnazione dei
detenuti e degli internati al lavoro si ha riguardo agli
elementi indicati nel sesto comma dell'art. 20 della legge.
2. Il direttore dell'istituto assicura imparzialita' e
trasparenza nelle assegnazioni al lavoro avvalendosi anche
del gruppo di osservazione e trattamento.».
«Art. 50 (Obbligo del lavoro). - 1. I condannati e i
sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola
e della casa di lavoro, che non siano stati ammessi al
regime di semiliberta' o al lavoro all'esterno o non siano
stati autorizzati a svolgere attivita' artigianali,
intellettuali o artistiche o lavoro a domicilio, per i
quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai criteri
indicati nel sesto comma dell'art. 20 della legge, sono
tenuti a svolgere un'altra attivita' lavorativa tra quelle
organizzate nell'istituto.
«Art. 51 (Attivita' artigianali, intellettuali o
artistiche). - 1. Le attivita' artigianali, intellettuali e
artistiche si svolgono, fuori delle ore destinate al lavoro
ordinario in appositi locali o, in casi particolari, nelle
camere, se cio' non comporti l'uso di attrezzi ingombranti
o pericolosi o non arrechi molestia.
2. Gli imputati possono essere ammessi ad esercitare
tali attivita', a loro richiesta anche nelle ore dedicate
al lavoro.
3. I condannati e gli internati che richiedono di
svolgere attivita' artigianali, intellettuali o artistiche
durante le ore di lavoro, possono esservi autorizzati ed
esonerati dal lavoro ordinario, quando dimostrino di
possedere le attitudini previste dal quattordicesimo comma
dell'art. 20 della legge e si dedichino ad esse con impegno
professionale.
4. Le autorizzazioni, sentito il gruppo di osservazione
e trattamento, sono date dal direttore dell'istituto che
determina le prescrizioni da osservare anche in relazione
al rimborso delle spese eventualmente sostenute
dall'amministrazione.
5. Puo' essere consentito l'invio dei beni prodotti a
destinatari fuori dall'istituto, senza spese per
l'amministrazione.
6. Sull'utile finanziario derivante dall'attivita'
artigianale, intellettuale o artistica, percepito dal
condannato o dall'internato, anche in semiliberta' o al
lavoro all'esterno, vengono effettuati i prelievi ai sensi
dell'art. 24, primo comma, della legge.».
«Art. 52 (Lavoro a domicilio). - 1. Il lavoro a
domicilio all'interno dell'istituto penitenziario puo'
essere svolto, nel rispetto della normativa in materia,
anche durante le ore destinate al lavoro ordinario, con
l'osservanza delle modalita' e condizioni di cui all'art.
51.».
«Art. 54 (Lavoro in semiliberta'). - 1. I datori di
lavoro dei condannati e degli internati in regime di
semiliberta' sono tenuti a versare alla direzione
dell'istituto la retribuzione al netto delle ritenute
previste dalle leggi vigenti e l'importo degli eventuali
assegni per il nucleo familiare dovuti al lavoratore. I
datori di lavoro devono anche dimostrare alla stessa
direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela
assicurativa e previdenziale.
2. I condannati e gli internati ammessi al lavoro in
semiliberta' esercitano i diritti riconosciuti ai
lavoratori liberi con le sole limitazioni che conseguono
agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura
privativa della liberta'.
3. I condannati e gli internati ammessi al lavoro
autonomo in semiliberta' versano alla direzione
dell'istituto i corrispettivi al netto delle ritenute non
appena percepiti.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per
importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo
a quello di presentazione della dichiarazione o
dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
[d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche;]
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 53 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008):
«Art. 1. - (Omissis).
53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle
disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i
crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 280,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal
presente comma non si applica al credito d'imposta di cui
all' art. 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 1 del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti
tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,
nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di
un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori):
«Art. 1 (Disposizioni in materia di contrasto alle
frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
"caroselli" e "cartiere"). - 1. - 2. - 3. - 4. - 5.
(Omissis).
6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le
procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione e'
autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche
territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i
termini e secondo le modalita' telematiche stabiliti con
provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i
dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione
delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme
recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma
l'alimentazione della contabilita' speciale n. 1778
«Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti
d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a
legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai
contribuenti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo
appositamente istituiti.
6-bis. 6-ter. 6-quater. 6-quinquies. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge 22
giugno 2000, n. 193:
«Art. 6. - 1. All'onere derivante dalla attuazione
della presente legge, determinato nel limite massimo di
lire 9.000 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente
utilizzando, per lire 4.000 milioni, l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia, e per lire 5.000
milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 7-bis dell'art. 10 del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi
urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare
giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di
Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti):
«Art. 10 (Disposizioni in materia di politiche
previdenziali e sociali). - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. -
7. (Omissis).
7-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6,
comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, e'
incrementata di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28,
comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono
conseguentemente iscritte nello stato di previsione
dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15 febbraio 2013 (Utilizzo di risorse da destinare al
Ministero della giustizia per favorire l'attivita'
lavorativa dei detenuti), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 agosto 2013, n. 180.
- Si riporta il testo del comma 270 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013):
«270. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione
di 16 milioni di euro per l'anno 2013, da ripartire
contestualmente tra le finalita' di cui all'elenco n. 3
allegato alla presente legge, con un unico decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, adottato previo conforme parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario, che si esprimono entro venti giorni
dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso
tale termine, il decreto puo' essere comunque adottato.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei
diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione
controllata della popolazione carceraria):
«Art. 8 (Disposizioni di proroga per l'adozione dei
decreti relativi alle agevolazioni e agli sgravi per l'anno
2013 da riconoscersi ai datori di lavoro in favore di
detenuti ed internati). - 1. E' prorogato per un periodo
massimo di sei mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto, il termine per l'adozione, per l'anno
2013, dei decreti del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previsti
dall'art. 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, come
successivamente modificata, e dall'art. 4, comma 3-bis,
della legge 8 novembre 1991, n. 381, come successivamente
modificata, ai fini rispettivamente della determinazione
delle modalita' e dell'entita' delle agevolazioni e degli
sgravi fiscali, concessi per l'anno 2013 sulla base delle
risorse destinate dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri in attuazione dell'art. 1, comma 270, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, in favore delle imprese che
assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al
lavoro all'esterno, e per l'individuazione della misura
percentuale della riduzione delle aliquote complessive
della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria
previdenziale ed assistenziale dovute alle cooperative
sociali per la retribuzione corrisposta ai lavoratori
detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno,
o ai lavoratori ex degenti degli ospedali psichiatrici
giudiziari.
2. L'ammontare massimo dei crediti di imposta mensili
concessi a norma dell'art. 3 della legge 22 giugno 2000, n.
193, e successive modificazioni, deve intendersi esteso
all'intero anno 2013.».

Note all'art. 1:
- Per la legge 26 luglio 1975, n. 354 e per la legge 22
giugno 2000, n. 193, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2
Credito di imposta per attivita' di formazione

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta per i medesimi importi previsti per ciascuna tipologia di assunzioni alle imprese che:
a) svolgono attivita' di formazione nei confronti di detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, o di detenuti o internati ammessi alla semiliberta', a condizione che detta attivita' comporti, al termine del periodo di formazione, l'immediata assunzione dei detenuti o internati formati per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione, per il quale hanno fruito del beneficio;
b) svolgono attivita' di formazione mirata a fornire professionalita' ai detenuti o agli internati da impiegare in attivita' lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria.
2. Non si applicano le agevolazioni previste dal comma 1 alle imprese che hanno stipulato convenzioni con enti locali aventi per oggetto attivita' formativa.
Note all'art. 2:
- Per la legge 26 luglio 1975, n. 354, si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 3
Condizioni per accedere al credito di imposta

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 spettano a condizione che i soggetti beneficiari:
a) assumano i detenuti o gli internati, anche ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero alla semiliberta', con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni;
b) corrispondano un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.
2. Potranno fruire delle agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 le imprese che hanno stipulato apposita convenzione con la Direzione dell'Istituto penitenziario ove sono ristretti i lavoratori assunti.
Note all'art. 3:
- Per la legge 26 luglio 1975, n. 354, si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 4
Cessazione dello stato detentivo
del lavoratore assunto

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semiliberta' o del lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di semiliberta' o ammesso al lavoro all'esterno. Nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semiliberta' o del lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il credito di imposta di cui all'articolo 1 spetta per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto, a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato mentre il soggetto era ristretto.
Note all'art. 4:
- Per la legge 26 luglio 1975, n. 354, si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 5
Utilizzazione del credito di imposta

1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non assume rilievo ai fini del rapporto di deducibilita' degli interessi passivi e delle spese generali, ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Il credito di imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in riferimento al quale e' concesso.
4. Le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono cumulabili con altri benefici, concessi a fronte dei medesimi costi ammissibili, in misura comunque non superiore al costo sostenuto per il lavoratore assunto o per la sua formazione.
5. Le agevolazioni sono fruite nel rispetto del limite annuale di euro 250.000 previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
6. Per i crediti di imposta maturati precedentemente al 2013 e non ancora utilizzati in compensazione e per quelli maturati in relazione ai costi sostenuti negli anni 2013 e 2014 continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
7. A decorrere dall'anno 2015 l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta ai sensi del comma 2 avviene esclusivamente presentando il modello F24 attraverso i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Non sono accettate operazioni di versamento eseguite con modalita' differenti.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 61 e dell'art. 109,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi [Testo post riforma 2004]):
«Art. 61 (Interessi passivi [Testo post riforma 2004]).
- 1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa
sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a
formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in
quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi
e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell' art. 15.».
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa [Testo post riforma 2004]). - 1. - 2. - 3. -
3-bis. - 3-ter. - 3-quater. - 3-quinquies. - 4. (Omissis).
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95,
sono deducibili nella misura del 75 per cento.
7. - 8. - 9. (Omissis).».
- Per il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
per la legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 6
Procedimento di accesso al credito di imposta

1. A decorrere dall'anno 2015 i soggetti che intendono fruire del credito di imposta devono presentare, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio, una istanza, relativa sia alle assunzioni gia' effettuate che a quelle che si prevede di effettuare, presso l'istituto penitenziario con il quale hanno stipulato la convenzione di cui all'articolo 3, comma 2, che indichi i detenuti o internati lavoranti all'interno dell'istituto, i detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero i semiliberi, quantificando l'ammontare del credito d'imposta che intendono fruire per l'anno successivo. L'Istituto penitenziario provvede a trasmettere le istanze ricevute al competente Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria.
2. Le istanze di cui al comma 1 sono trasmesse a cura dei Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle stesse di cui al comma 1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria entro i successivi trenta giorni determina l'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario per l'anno successivo dandone tempestiva comunicazione agli interessati, anche mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia. Nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti eccedano le risorse stanziate, l'accoglimento delle istanze e' effettuato rideterminando gli importi fruibili in misura proporzionale alle risorse stesse.
3. Le agevolazioni sono fruite con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 7, a seguito della avvenuta comunicazione di cui al precedente comma 2, nei limiti dell'importo del credito d'imposta complessivamente concesso e dell'importo maturato mensilmente sulla base dell'effettivo sostenimento dei costi relativi al personale che rientra tra le categorie agevolabili. L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per un importo superiore a quello concesso determinera' lo scarto delle relative operazioni di versamento.
4. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai fini di cui al comma 3, trasmette con modalita' telematica all'Agenzia delle entrate i dati dei soggetti ammessi a fruire del credito d'imposta e degli importi a ciascuno spettanti, nonche' le eventuali revoche anche parziali. L'Agenzia delle entrate, anche per le compensazioni relative agli anni 2013 e 2014, trasmette al Ministero della giustizia, con le medesime modalita', i dati relativi ai crediti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Le modalita' e i termini di trasmissione dei dati di cui al comma 4 sono stabilite con provvedimenti adottati d'intesa tra gli uffici dirigenziali delle amministrazioni interessate.
6. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni o dei requisiti previsti dalla norma, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, oltre a revocare il credito d'imposta concesso, procede contestualmente, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilita' di ordine civile, penale ed amministrativo.
7. Fino alla entrata in funzione del procedimento di cui all'articolo 5, comma 7, per l'utilizzo dei crediti di imposta gia' maturati e non ancora utilizzati in compensazione, continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e le relative direttive del Ministero della giustizia che prevedono le modalita' di attribuzione del beneficio. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e l'Agenzia delle entrate concorderanno le modalita' con le quali monitorare i crediti maturati nel corso del 2013 e del 2014 non utilizzati entro lo stesso anno.
Note all'art. 6:
- Per la legge 26 luglio 1975, n. 354, per il decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e per il decreto-legge
25 marzo 2010, n. 40, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7
Risorse disponibili

1. Per l'anno 2013 il credito d'imposta di cui agli articoli 1 e 2 e' concesso fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 12.602.828,00.
2. Le risorse destinate all'agevolazione fiscale in argomento sono trasferite dal Ministero della giustizia sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» per consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate.
3. Per gli anni a decorrere dal 2014 e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale il credito d'imposta, di cui agli articoli 1 e 2, e' concesso fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 6.102.828,00. L'importo delle risorse di cui al comma 1, eventualmente non utilizzate nell'anno 2013, dovra' essere comunque versato sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per reintegrare detta contabilita' speciale delle somme utilizzate negli anni precedenti dall'Agenzia delle entrate ai fini della lordizzazione dei predetti crediti d'imposta, in eccedenza rispetto a quanto versato dal Ministero della giustizia alla contabilita' speciale medesima.
 
Art. 8
Criteri per la concessione degli sgravi contributivi

1. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dai soggetti beneficiari relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti o internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e ai condannati ed internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ridotte nella misura del 95 per cento per gli anni a decorrere dal 2013 e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 4, comma 3-bis della legge 8 novembre 1991, n. 381, per quanto attiene alle quote a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.
2. Gli sgravi contributivi di cui al comma 1 si applicano anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semiliberta' o del lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ammesso alla semiliberta' o al lavoro all'esterno. Nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semiliberta' o del lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, gli sgravi contributivi di cui al comma 1 si applicano per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ristretto.
3. Per l'anno 2013 l'agevolazione contributiva di cui al comma 1 e' concessa fino alla concorrenza di euro 8.045.284,00.
4. Per gli anni a decorrere dal 2014 fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale l'agevolazione contributiva e' concessa fino alla concorrenza di euro 4.045.284,00.
5. Il rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli oneri derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 e' effettuato sulla base di apposita rendicontazione. Le agevolazioni contributive di cui al presente articolo sono riconosciute dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro a cui l'Istituto attribuisce un numero di protocollo informatico, ai fini del rispetto delle risorse stanziate. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti dal presente articolo fornendo i relativi elementi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e avra' effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 24 luglio 2014

Il Ministro della giustizia
Orlando
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 2704
Note all'art. 8:
- Per la legge 26 luglio 1975, n. 354, e per la legge 8
novembre 1991, n. 381, si veda nelle note alle premesse.
 
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