Gazzetta n. 248 del 24 ottobre 2014 (vai al sommario)
LEGGE 3 ottobre 2014, n. 150
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo e lo Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012.
 
Allegato
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA ITALIA E
LUSSEMBURGO
Intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione
fiscale
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Granducato di Lussemburgo, desiderosi di concludere un Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, e Protocollo, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981 (qui di seguito «la Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:

Art. I.

Il paragrafo 3) (a) e (b) dell'articolo 2 e' soppresso e sostituito dal seguente:
«a) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle societa';
3) l'imposta regionale sulle attivita' produttive; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"),
b) per quanto concerne il Lussemburgo:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle societa';
3) l'imposta sul patrimonio;
4) l'imposta commerciale comunale; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta lussemburghese").».
 

Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo e allo Scambio di Lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo IV del Protocollo stesso.
 

Art. II.

Il paragrafo 1) (i) (2) dell'articolo 3 e' soppresso e sostituito dal seguente:
«2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze.».
 
Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 ottobre 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Mogherini, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 

Art. III.

L'articolo 27 (Scambio di informazioni) della vigente Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente:
«1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi inclusi l'autorita' giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attivita' precedenti. Le persone o autorita' sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformita' al presente articolo, l'altro Stato contraente utilizzera' i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede e' soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perche' lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.
5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualita' di agente o fiduciario o perche' dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.».
 

Art. IV.

1. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica in conformita' alle procedure applicabili in Lussemburgo e in Italia. Gli Stati contraenti si notificheranno per iscritto, per le vie diplomatiche, il completamento delle rispettive procedure.
2. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data dell'ultima delle notifiche di cui al paragrafo 1. Le sue disposizioni avranno effetto per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare della firma del Protocollo stesso.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto in duplice esemplare a Lussemburgo, il 21 giugno 2012 nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
 
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