Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2014 (vai al sommario)
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamsulosin Ranbaxy».


Estratto determinazione n. 1168/2014 del 13 ottobre 2014

Medicinale: TAMSULOSIN RANBAXY.
Titolare AIC: Ranbaxy Italia S.p.a. - Piazza Filippo Meda, 3 - 20121 Milano.
Confezione:
"0,4 mg capsule a rilascio prolungato" 90 capsule in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 037483144 (in base 10) 13RWN8 (in base 32)
Confezione:
"0,4 mg capsule a rilascio prolungato" 200 capsule in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 037483169 (in base 10) 13RWNP (in base 32)
Forma farmaceutica: capsule a rilascio prolungato.
Composizione: ogni capsula a rilascio prolungato contiene:
Principio attivo: Tamsulosina cloridrato.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtu' dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TAMSULOSIN RANBAXY e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.
In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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