Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 18 settembre 2014
Individuazione delle misure volte a rafforzare la governance delle societa' cooperative di consumo con numero di soci superiore a centomila.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;
Visto il Titolo VI, Capo I del codice civile, recante norme in materia di societa' cooperative;
Visti in particolare l'art. 2533, comma 1, n. 3 del codice civile che statuisce l'esclusione del socio per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione societaria e l'art. 2540 del codice civile sulle assemblee separate;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 recante «Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 ed in particolare l'art. 1 che attribuisce al Ministero dello sviluppo economico la vigilanza su tutte le forme di societa' cooperative;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ed in particolare l'art. 17-bis che demanda ad un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, l'individuazione delle misure che le cooperative di consumo, con numero di soci superiore a centomila, sono tenute ad adottare al fine di migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali;
Considerata la necessita' di dare attuazione ai commi 5, 6, 7 e 8 del citato art. 17-bis, al fine di assicurare l'effettivo carattere mutualistico delle predette societa' cooperative di consumo;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero», il Ministero dello sviluppo economico;
b) «cooperative»: le societa' cooperative di consumo con scopo mutualistico di cui agli artt. 2511 ss. del codice civile, con numero di soci superiore a centomila;
 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le misure volte a rafforzare il livello di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della cooperativa.
2. Tale obiettivo viene perseguito attraverso l'aumento della trasparenza dei dati finanziari e di bilancio della cooperativa, il rafforzamento dell'informazione e della partecipazione dei soci alle assemblee nonche' attraverso il rafforzamento dei diritti di questi ultimi nei confronti dei consigli di amministrazione.
 
Art. 3
Misure di trasparenza

1. Allo scopo di garantire maggiore trasparenza nello svolgimento delle attivita' mutualistiche nei confronti dei soci e permettere loro di verificare l'effettivo perseguimento dello scopo mutualistico, le cooperative devono garantire ai soci l'accesso, attraverso i propri siti web, alle seguenti informazioni:
a) ai bilanci nella loro versione completa, compresa la nota integrativa e ai rapporti relativi agli sconti applicati esclusivamente ai soci, per gruppi di prodotti, dai quali si deduce la quota media dello sconto, l'ammontare totale e il numero dei soci che ne hanno beneficiato;
b) alle iniziative assunte dalle cooperative in favore dei soci e ai relativi costi;
c) alle iniziative assunte dalle cooperative in favore delle comunita' e ai relativi costi.
2. Per il raggiungimento della finalita' di cui al comma 1, lo statuto deve prevedere che, nei principali punti di vendita, siano istituiti corner informatici, attraverso i quali consentire ai soci di accedere alle informazioni di cui al comma precedente e comunicare con la cooperativa in termini propositivi o critici, o, in via alternativa, deve prevedere l'utilizzo dell'house organ al fine di rafforzare la consapevolezza dei soci sulle attivita' della cooperativa medesima.
 
Art. 4
Misure di informazione e partecipazione

1. Allo scopo di rafforzare la partecipazione dei soci alle assemblee lo statuto della cooperativa deve prevedere:
a) l'ampliamento del numero delle assemblee separate di cui all'art. 2540 del codice civile, prevedendo che, qualora la cooperativa abbia piu' di tremila soci e svolga la propria attivita' in piu' province, si svolga almeno una assemblea separata in ogni provincia, salvo il caso di province in cui il numero dei soci sia inferiore a cinquecento;
b) la comunicazione relativa alla convocazione delle assemblee e degli ordini del giorno attraverso l'uso di strumenti telematici, da inviare almeno quindici giorni prima della data indicata per il loro svolgimento;
c) la pubblicazione dell'avviso di convocazione delle assemblee sul giornale di maggiore diffusione del luogo dove la cooperativa ha la sede legale o attraverso il sito internet della cooperativa medesima;
d) il diritto dei soci di far pervenire domande anteriormente allo svolgimento dell'assemblea generale sui temi indicati all'ordine del giorno, alle quali il consiglio di amministrazione e' tenuto a rispondere prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento;
e) l'individuazione delle materie attinenti allo scambio mutualistico sulle quali il consiglio di amministrazione della cooperativa e' tenuto a richiedere i pareri agli organismi territoriali e, qualora ritenga di non accoglierli, a motivare agli stessi l'eventuale provvedimento di non accoglimento.
 
Art. 5
Esclusione del socio

1. Ai sensi dell'art. 2533 del c.c., l'atto costitutivo della cooperativa deve prevedere l'esclusione del socio dalla compagine sociale se in via alternativa e per almeno 1 anno:
a) non ha partecipato all'assemblea e agli organismi territoriali;
b) non ha acquistato beni o servizi;
c) non ha intrattenuto rapporti finanziari, quali il prestito sociale, in conformita' all'atto costitutivo.
 
Art. 6
Pubblicazione

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 18 settembre 2014

Il Ministro: Guidi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone