Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 25 giugno 2014
Determinazione del contingente triennale 2014/2016 per l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni;
Visto in particolare, l'art. 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che, tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di «persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;
Visto, in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, che prevede che gli stranieri possano fare ingresso in Italia, per finalita' formativa, per lo svolgimento di tirocini funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale;
Visto l'art. 44-bis, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, che prevede che gli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intendano frequentare corsi di formazione professionale, organizzati da enti di formazione accreditati ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 possono essere autorizzati all'ingresso nel territorio nazionale nei limiti di un contingente annuale;
Visto l'art. 9, comma 8, della legge 9 agosto 2013, n. 99 di conversione del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, che ha modificato la determinazione del contingente da annuale a triennale, da emanarsi entro il 30 giugno, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 luglio 2013, che, in via transitoria e nel limite delle quote stabilite per l'anno 2012, ha determinato il contingente per l'anno 2013, fissando nel numero di 5.000 gli ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni e, nel numero di 5.000, gli ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni;
Considerato che, dal numero dei visti di ingresso per studio, tirocinio e formazione rilasciati dal Ministero degli affari esteri, l'utilizzo del contingente risulta molto ridotto rispetto alla disponibilita', con un impiego globale di 9.856 quote su un totale di 80.000 (pari al 12, 3%);
Considerato altresi' che si tratta della prima programmazione su base triennale, che avviene in un contesto di sostanziale blocco di quote di ingresso, e che le tipologie di ingresso considerate, al termine del periodo di formazione o tirocinio, sono convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, consentendo l' ingresso di manodopera qualificata, per le eventuali future esigenze del mercato del lavoro italiano;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, reso nella seduta del 12/06/2014;

Decreta:

Art. 1

1. Per il triennio 2014/2016 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio e' determinato in:
a) 7.500 unita' per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell'Intesa tra Stato e Regioni del 20 marzo 2008;
b) 7.500 unita' per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali in materia di tirocini extracurricolari e di orientamento cosi' come previsto dal decreto ministeriale 22 marzo 2006, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.
2. Il presente decreto verra' trasmesso ai competenti organi di controllo secondo la normativa vigente.
Roma, 25 giugno 2014

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Poletti

Il Ministro degli affari esteri
Mogherini

Il Ministro dell'interno
Alfano
Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro foglio n. 4536
 
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