Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DECRETO 29 agosto 2014, n. 159
Regolamento recante norme sulla concessione di premi e contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa.


IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE,

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

e

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Visto l'articolo 20, comma 2, lettera c), e comma 5, della legge 22 dicembre 1990, n. 401;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro, della pubblica istruzione, per i beni culturali e ambientali, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 7 novembre 1995, n. 593 recante «Regolamento recante norme sulla concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiaggio e la sottolineatura di cortometraggi e lungometraggi di serie televisive destinati ai mezzi di comunicazione di massa»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed in particolare l'articolo 12, comma 20;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 luglio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° agosto 2014, riscontrata con nota n. 7889 dell'11 agosto 2014;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al regolamento di cui al decreto ministeriale 7 novembre 1995, n. 593 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola «divulgazione» e, all'articolo 1, comma 2, dopo la parola «divulgate» sono inserite le seguenti: «, anche su supporto digitale,»;
b) all'articolo 2, comma 1, le parole «le date del 31 marzo e del 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti «il 31 marzo»;
c) all'articolo 3, comma 2 le parole «, sentita la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401», sono soppresse;
d) all'articolo 4, comma 2, le parole «, sentita la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana,», sono soppresse;
e) all'articolo 4, comma 4, le parole «due mesi dalle date» sono sostituite dalle seguenti «trenta giorni dalla data»;
f) all'articolo 4, comma 5, il primo periodo e, al secondo periodo, le parole «nonche' del parere della commissione» sono soppressi e, al secondo periodo, dopo la parola «generali» sono inserite le seguenti: «, di cui al comma 2»;
g) all'articolo 5, comma 2, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «I contributi sono revocati se le opere non sono divulgate, tradotte, prodotte, doppiate o sottotitolate entro 3 anni dalla data in cui i beneficiari sono venuti a conoscenza dell'avvenuta concessione»;
h) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «La relazione di cui al comma 1 e' inviata al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi e
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'articolo 20 della legge 22 dicembre
1990, n. 401 e' il seguente:
«Art. 20 (Interventi nel settore della promozione della
lingua e della cultura italiane all'estero). - 1. Ai fini
di una piu' ampia promozione e diffusione della lingua e
della cultura italiane all'estero, da svolgere di norma
tramite gli istituti, e per il potenziamento delle
necessarie attrezzature, ivi compresa l'informatizzazione,
e' autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 7.000 milioni
dal 1991 al 1994 e di lire 10.000 milioni a decorrere dal
1995.
2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono utilizzati
anche per le seguenti attivita':
a) concessione di contributi ad istituzioni
scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed
il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il
conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi
abbia frequentato con profilo corsi di lingua e cultura
italiana;
b) concessione di contributi ad enti ed associazioni
per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento
e perfezionamento per docenti di lingua italiana, operanti
nelle universita' e nelle scuole straniere o presso le
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;
c) concessione di premi e di contributi per la
divulgazione del libro italiano e per la traduzione di
opere letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione,
il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e
lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di
comunicazione di massa.
3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1,
possono essere concessi contributi, d'intesa con il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, per incentivare progetti di ricerca di base e
tecnologica concordati nei protocolli di cooperazione
bilaterale in materia, nonche' per iniziative culturali
intraprese nel quadro di accordi di collaborazione tra
universita' italiane e straniere.
4. Limitatamente agli stanziamenti di cui al comma 1, a
valere sull'esercizio finanziario 1991, la spesa aggiuntiva
potra' essere destinata anche alle opere di manutenzione e
adattamento degli stabili demaniali ad uso di Istituti di
cultura.
5. Ferme restando le competenze degli Istituti, con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del
tesoro ed i Ministri competenti per materia, sono dettate
le norme per l'effettuazione degli interventi di cui al
comma 2.».
- Il decreto del Ministro degli affari esteri 7
novembre 1995, n. 593 (Regolamento recante norme sulla
concessione di premi e di contributi per la divulgazione
del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie
e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiaggio e
la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di
serie televisive destinati ai mezzi di comunicazione di
massa) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18
giugno 1996, n. 141.
- Il testo dell'articolo 12, comma 20 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95 e' il seguente:
«20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi
collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
attivita' svolte dagli organismi stessi sono
definitivamente trasferite ai competenti uffici delle
amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano
fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre
2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, la
Consulta nazionale per il servizio civile, istituita
dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n.
230, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e
della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma
1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonche' il
Comitato nazionale di parita' e la Rete nazionale delle
consigliere e dei consiglieri di parita' di cui,
rispettivamente, all'articolo 8 ed all'articolo 19 del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano
altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli
141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto
testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni
tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o
rimborsi di spese. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta
alcun emolumento o indennita'.».
- Il testo dell'articolo 17, comma 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400 e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4 5 e 6 del decreto
ministeriale 7 novembre 1995, n. 593, come modificati dal
presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 1 (Ambito di applicazione del regolamento). - 1.
I premi e i contributi per la divulgazione, anche su
supporto digitale, del libro italiano e per la traduzione
di opere letterarie e scientifiche, nonche' per la
produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di
cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive,
destinati ai mezzi di comunicazione di massa, di cui
all'art. 20, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre
1990, n. 401, hanno la finalita' di diffondere la lingua e
la cultura italiana all'estero. Le opere a favore delle
quali possono essere concessi i premi e i contributi
suddetti devono contribuire al raggiungimento delle
suddette finalita' ed essere in lingua straniera, salvo le
antologie di letteratura e di saggistica italiane prodotte
all'estero nonche' i dizionari dalla lingua italiana in
lingua straniera e viceversa.
2. I premi possono essere concessi soltanto per opere
che siano state divulgate, anche su supporto digitale,
tradotte, prodotte, doppiate e sottotitolate in data non
antecedente al 1° gennaio dell'anno precedente a quello in
cui vengono disposti i relativi finanziamenti. Nei primi
due anni in cui sono erogati i premi ed i contributi, il
termine predetto e' riferito all'anno di entrata in vigore
della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
3. I contributi possono essere concessi solo ad opere
da divulgare, tradurre, produrre, doppiare e sottotitolare.
«Art. 2 (Modalita' di presentazione delle domande). -
1. Le domande di premi e contributi di cui all'art. 1 sono
presentate da editori, traduttori, imprese di produzione,
doppiaggio e sottotitolatura, imprese di distribuzione e
istituzioni culturali ed internazionali, con sede sia in
Italia che all'estero, entro il 31 marzo di ogni anno alle
ambasciate d'Italia nel Paese cui l'iniziativa si
riferisce, tramite gli istituti italiani di cultura
competenti per territorio, laddove esistenti, che formulano
le proprie osservazioni sul merito delle richieste riferite
all'idoneita' delle iniziative proposte a promuovere la
cultura italiana nel territorio di propria competenza. In
caso di opere diffuse o da diffondere in piu' Paesi, la
domanda deve essere inviata - per il tramite dell'Istituto
italiano di cultura competente per territorio, se esistente
- all'ambasciata operante nel Paese nel quale l'opera ha
avuto o si prevede che abbia maggiore diffusione, con
l'indicazione degli altri Paesi nei quali l'opera stessa e'
stata o si prevede sara' diffusa.
2. Le domande devono contenere l'indicazione di tutti
gli elementi idonei ad illustrare l'opera oggetto della
richiesta di premio o di contributo e, nel caso di
richiesta di contributo devono essere corredate altresi' da
un progetto riguardante la sua utilizzazione nonche' da una
relazione sui modi di utilizzazione di contributi
eventualmente ricevuti in precedenza ai sensi del presente
regolamento.
3. Nell'anno in corso alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, qualora il primo termine utile
per la presentazione delle domande di cui al comma 1 venga
a scadenza prima del sessantesimo giorno da detta data, le
domande stesse possono essere presentate entro tale ultimo
termine.
Art. 3 (Limiti di attribuzione dei premi e dei
contributi). - 1. I premi ed i contributi di cui all'art. 1
sono disposti a favore dello stesso beneficiario per non
piu' di tre anni nel corso di un decennio e per un
ammontare della singola erogazione non superiore di regola
al 20 per cento del complessivo stanziamento sul cap. 2692
relativo all'esercizio finanziario di competenza. Tale
limite non si applica nei casi in cui nella propria domanda
il richiedente prospetti gia' un piano articolato di
iniziative da realizzare in un arco di tempo superiore ai
tre anni.
2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati,
oltre che nell'ipotesi gia' prevista nel precedente comma,
per iniziative di particolare rilievo.
Art. 4 (Istruttoria delle richieste e attribuzione dei
premi e contributi). - 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento di
attribuzione dei premi e dei contributi deve concludersi
nel termine di novanta giorni dalla data di inizio del
medesimo.
2. Ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241, il Ministero degli affari esteri predetermina i
criteri generali per l'attribuzione dei premi e dei
contributi.
3. La rappresentanza diplomatica competente per
territorio provvede all'istruttoria delle domande
presentate e formula le proprie proposte anche sulla base
del parere espresso dagli istituti italiani di cultura,
laddove esistenti avuto riguardo alla idoneita' delle opere
oggetto di esame a diffondere la cultura e la lingua
italiane all'estero in particolare nell'ambiente cui sono
destinate.
4. Tutte le domande e le proposte delle rappresentanze
diplomatiche sono trasmesse al Ministero degli affari
esteri entro trenta giorni dalla data di cui all'art. 2,
comma 1, del presente regolamento.
5. Sulla base dei criteri generali, di cui al comma 2,
il Ministero degli affari esteri approva entro i successivi
trenta giorni un piano di attribuzione dei premi e dei
contributi, dandone comunicazione agli interessati per il
tramite degli istituti italiani di cultura o, in mancanza,
delle rappresentanze diplomatiche che hanno trasmesso le
richieste accolte.
6. Non possono essere prese in considerazione domande
per opere che abbiano gia' concorso all'assegnazione di
premi o contributi di cui al presente regolamento in altri
esercizi finanziari, salvo i casi nei quali la
rappresentanza diplomatica competente abbia fatto stato di
una modifica della situazione locale che ne giustifichi il
riesame.
Art. 5 (Erogazione dei premi e dei contributi). - 1.
L'erogazione dei premi attribuiti con le procedure di cui
all'art. 4 e' disposta dal Ministero degli affari esteri
entro trenta giorni dalla data dell'approvazione del piano
di attribuzione.
2. L'erogazione dei contributi attribuiti con le
procedure di cui all'art. 4 e' disposta dal Ministero degli
affari esteri entro trenta giorni dall'acquisizione da
parte del Ministero stesso di idonea documentazione
attestante che l'opera sia stata divulgata, tradotta,
prodotta, doppiata e sottotitolata. Tale documentazione e'
fornita dai beneficiari all'Istituto italiano di cultura o,
in mancanza, alla rappresentanza diplomatica alla quale era
stata in precedenza trasmessa la richiesta di premio o
contributo. I contributi sono revocati se le opere non sono
divulgate, tradotte, prodotte, doppiate o sottotitolate
entro tre anni dalla data in cui i beneficiari sono venuti
a conoscenza dell'avvenuta concessione.
3. L'erogazione dei premi e dei contributi disposti con
le procedure di cui ai commi 2 e 3 e' effettuata dal
Ministero degli affari esteri con ordinativi diretti a
favore dei beneficiari. In caso di beneficiari residenti
all'estero, tali ordinativi sono accreditati presso
l'Istituto italiano di cultura competente per territorio o,
qualora non operi in loco un Istituto italiano di cultura
ovvero per particolari esigenze locali, da indicare nel
regolamento di concessione del premio o del contributo,
presso la rappresentanza diplomatica competente per
territorio.
Art. 6 (Verifiche successive dell'efficacia degli
interventi). - 1. L'Istituto italiano di cultura o la
rappresentanza diplomatica cui sono accreditati gli
ordinativi diretti di cui all'art. 1 redige, entro novanta
giorni dalla conclusione dell'anno in cui e' stato versato
il premio o il contributo, una relazione sull'utilizzazione
della somma concessa, in rapporto alla situazione relativa
alla diffusione della cultura italiana nel territorio di
loro competenza. L'Istituto italiano di cultura o la
rappresentanza diplomatica invia una analoga relazione
anche per le iniziative realizzate da residenti in Italia
per le quali la proposta di premio o contributo sia stata
da essi trasmessa ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
presente regolamento.
2. La relazione di cui al comma 1 e' inviata al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo.».
 
Art. 2

1. Dal presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 agosto 2014

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Mogherini

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan

Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca
Giannini

Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo
Franceschini
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 2773
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone