Gazzetta n. 258 del 6 novembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 ottobre 2014
Iscrizione di una varieta' da conservazione di frumento duro al relativo registro nazionale.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varieta'»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-bis che sostituisce l'art. 19-bis della citata legge n. 1096/71 e con il quale e' prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varieta' da conservazione, cosi' come definite dal medesimo art. 2-bis;
Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 31 ottobre 2009, recante «Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonche' per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varieta'»;
Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 17 febbraio 2011 recante disposizioni applicative del decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, circa le modalita' per l'ammissione al registro nazionale delle varieta' da conservazione di specie agrarie;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;
Visto il parere favorevole, del 18 dicembre 2013, della Commissione tecnico scientifica di valutazione delle richieste di iscrizione al registro nazionale delle sementi di varieta' da conservazione della Regione Sicilia all'iscrizione della varieta' di frumento duro Timilia a reste nere;
Vista la nota integrativa della Regione Sicilia, del 29 gennaio 2014, con la quale sono state fornite le riproduzioni fotografiche e la documentazione storica della varieta';
Vista la nota della Regione Sicilia, del 7 agosto 2014, con la quale sono state fornite ulteriori precisazioni in merito alla denominazione Timilia a reste nere;
Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la varieta' di seguito riportata:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

La zona di origine della varieta' da conservazione di frumento duro indicata all'art. 1 coincide con il territorio della Regione Sicilia.
 
Art. 3

La conservazione in purezza della varieta' di frumento duro indicata all'art. 1 e' effettuata presso l'Azienda agricola di Giuseppe Antonio Li Rosi, Contrada Pietra Pesce - Aidone (Enna).
La zona di moltiplicazione delle sementi della varieta' di frumento duro indicata all'art. 1 e' situata in Contrada Pietra Pesce - Aidone (Enna). La superficie massima destinata annualmente alla moltiplicazione della semente e' pari a 10 ettari.
 
Art. 4

La zona di coltivazione della varieta' di frumento duro indicata all'art. 1 coincide con la zona di origine della varieta'. La superficie complessiva destinata alla coltivazione e' di 100 ettari. Considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di sementi e' pari a 20 tonnellate per anno.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2014

Il direttore generale: Cacopardi
Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
 
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