Gazzetta n. 261 del 10 novembre 2014 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 21 ottobre 2014
Modifiche ed integrazioni ai regolamenti n. 15 del 20 febbraio 2008, n. 18 del 12 marzo 2008, n. 7 del 13 luglio 2006 e n. 26 del 4 agosto 2008, nonche' dei relativi allegati. (Provvedimento n. 21).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS;
Visto il Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
Premesso che le modifiche al Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 ed al Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, apportate con il presente Provvedimento, sono state oggetto di pubblica consultazione dal 6 agosto 2014 al 19 settembre 2014;

Adotta
il seguente provvedimento:

Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio
2008

1. L'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, e' modificato come segue:
a) alla lettera h) del comma 1, le parole: "una societa'" sono sostituite dalle parole: "un'impresa" e le parole: "secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario" sono soppresse;
b) dopo la lettera h) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: "h-bis) "impresa di partecipazione finanziaria mista": un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142";
c) alla lettera i) del comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Rientrano in tale ambito anche le imprese di riassicurazione captive di cui all'art. 1, comma 1, lett. cc-bis) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209";
d) alla lettera l) del comma 1, dopo le parole: "ISVAP o" sono inserite le parole: "IVASS o" e, dopo le parole: "interesse collettivo" sono inserite le parole: "cui e' succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135";
e) dopo la lettera o) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: "o-bis) "societa' veicolo": un'impresa di cui all'art. 1, comma 1, lett. vv-ter) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".
 

Allegato A al Provvedimento IVASS n. 21/2014

Modello 1
Ove non diversamente specificato, le voci indicate si riferiscono al prospetto "Stato Patrimoniale - Patrimonio Netto e Passivita'" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007
Istruzioni per la compilazione del Prospetto
Rigo 1 Riportare l'importo della voce 1.1.1
Rigo 2 Riportare l'importo della voce 1.1.2
Rigo 3 Riportare l'importo della voce 1.1.3
Rigo 4 Riportare l'importo della voce 1.1.4
Rigo 5 Riportare l'importo della voce 1.1.6
Rigo 6 Riportare l'importo della voce 1.1.7
Rigo 7 Riportare l'importo della voce 1.1.8
Rigo 8 Riportare l'importo della voce 1.2.1
Rigo 9 Riportare l'importo della voce 1.2.2
Rigo 10 Riportare l'importo della voce 1.1.9, diminuito dell'importo di utile che l'impresa di cui si calcola la solvibilita' corretta ha deliberato di distribuire in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.
Rigo 11 Riportare l'importo della voce 1.2.3, diminuito dell'importo di utile che le imprese incluse nel consolidamento hanno deliberato di distribuire ai terzi in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.
Rigo 12 Azioni preferenziali cumulative e passivita' subordinate aventi i requisiti di cui all'art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni attuative, per la parte ammessa ai fini del margine di solvibilita' individuale delle imprese incluse nel consolidamento, nei limiti previsti dall'art.16 del presente Regolamento.
Per le passivita' subordinate eventualmente emesse da tali imprese, si fara' riferimento:
- nel caso di imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie, nei limiti previsti dall'art. 16 del Regolamento;
- nel caso di compagnie di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro o in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi degli articoli 18 e 19.4 del presente Regolamento, ai limiti previsti nel modello 7 ed agli eventuali importi aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento;
- nel caso di compagnie di assicurazione aventi sede in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE, ai limiti previsti per le compagnie di assicurazione italiane dagli artt. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizione attuative, ai sensi dell'art. 21.3 del presente Regolamento, ed agli eventuali importi aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento.
- nel caso di compagnie di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato Terzo ove vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi degli artt. 19 e 21 del presente Regolamento, ai limiti previsti da detto regime, ed agli eventuali importi aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento.
- nel caso di imprese regolamentate appartenenti al settore finanziario, ai limiti previsti dalle normative settoriali di riferimento.
Rigo 13 Si veda la nota relativa al rigo 12
Rigo 14 Si veda la nota relativa al rigo 12
Rigo 15 Si veda la nota relativa al rigo 12
Rigo 16 Riprese di rettifiche di valore che hanno comportato svalutazioni di attivita' o rivalutazioni di passivita' di controllate assicurative di diritto estero incluse nel consolidamento, in considerazione del differente criterio di valutazione utilizzato dalla controllata.
Rigo 17 Rettifiche in aumento degli elementi costitutivi derivanti dall'eliminazione, ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento, di capitale frutto di operazioni con societa' non rientranti nell'area di consolidamento, controllate in virtu' di particolari vincoli contrattuali (comma 1, n.3 dell'art. 2359 cc.)
Rigo 18 Altre rettifiche previste dal presente Regolamento (articoli da 13 a 17 ed art.23) che determinano una variazione in aumento degli elementi costitutivi, la cui composizione sara' specificata in nota.
Rigo 19 La voce comprende le azioni di societa' (es. mutue, cooperative) che, per le loro caratteristiche intrinseche, non possono essere qualificati strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dello IAS 32 (vedi anche IFRIC 2). Non rientrano in questa voce gli strumenti rappresentativi di capitale emessi da entita' consolidate per i quali esista un impegno di riacquisto a termine e che, per questo motivo, siano stati riclassificati ai sensi dello IAS 32 tra le passivita' finanziarie.
Rigo 20 Somma degli importi dei righi da 1 a 12 e dei righi da 16 a 19.
Rigo 21 Riportare la sommatoria degli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilita' individuale delle singole imprese incluse nel calcolo, relativamente alle provvigioni da ammortizzare per i contratti pluriennali dei rami danni.
Rigo 22 Riportare la sommatoria degli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilita' individuale per le singole imprese incluse nel calcolo, relativamente alle provvigioni dei rami vita, per la parte eccedente l'importo massimo consentito di cui all'art. 27, paragrafo 4, lett. b), della direttiva 2002/83/CE
Rigo 23 Riportare l'importo della macrovoce 1 del prospetto "Stato Patrimoniale - Attivita'" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007. L'importo dovra' essere riportato al netto delle imposte differite iscritte in bilancio riferibili alle attivita' immateriali.
Rigo 24 Riportare l'importo delle azioni e quote delle imprese controllanti incluse nella macrovoce 4 del prospetto "Stato Patrimoniale - Attivita'" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007
Rigo 25 Riportare l'importo della voce 1.1.5 in valore assoluto
Rigo 26 Riportare l'importo della perdita in valore assoluto di cui alla voce 1.1.9, aumentato dell'importo di utile che l'impresa di cui si calcola la solvibilita' corretta ha deliberato di distribuire in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.
Rigo 27 Riportare l'importo della perdita in valore assoluto di cui alla voce 1.2.3, aumentato dell'importo di utile che le imprese incluse nel consolidamento hanno deliberato di distribuire ai terzi in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.
Rigo 28 Riprese di rettifiche di valore che hanno comportato rivalutazioni di attivita' o svalutazioni di passivita' di controllate assicurative di diritto estero incluse nel consolidamento, in considerazione del differente criterio di valutazione utilizzato dalla controllata.
Rigo 29 Rettifiche in diminuzione degli elementi costitutivi derivanti dall'eliminazione, ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento, di capitale frutto di operazioni con societa' non rientranti nell'area di consolidamento, controllate in virtu' di particolari vincoli contrattuali (comma 1, n.3 dell'art. 2359 cc.).
Rigo 30 Altre rettifiche previste dal presente regolamento (artt. da 13 a 17 e art.23) che determinano una variazione in diminuzione degli elementi costitutivi,la cui composizione sara' specificata in nota. In questa voce e' compreso, tra l'altro l'importo delle partecipazioni e dei prestiti subordinati e delle azioni preferenziali cumulative delle imprese per le quali non si dispone dell'informazione necessaria all'inclusione nel calcolo di solvibilita' corretta secondo le modalita' previste dall'Allegato A.
Rigo 31 Riportare l'importo delle azioni preferenziali cumulative e dei prestiti subordinati inclusi nella macrovoce 1 del prospetto "Stato Patrimoniale - Patrimonio Netto e passivita'" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007
Rigo 32 Riportare l'importo della voce 3 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)
Rigo 33 Riportare l'importo della voce 10 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)
Rigo 34 Riportare l'importo della voce 35 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)
Rigo 35 Somma degli importi dei righi da 21 e 34.
Rigo 36 Differenza degli importi dei righi 20 e 35.
Rigo 37 L'elemento, determinato ai sensi dell'art. 27, paragrafo 4, lett. a), della direttiva 2002/83/CE, e' utilizzabile a condizione che gli utili futuri siano stati inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' delle imprese controllate o partecipate incluse nel consolidamento.
Rigo 38 L'elemento e' determinato ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4, lett. b), della direttiva 2002/83/CE. A tal fine dovra' essere riportata la sommatoria dei relativi importi utilizzati per la determinazione del margine di solvibilita' individuale delle singole imprese incluse nel calcolo.
Rigo 39 Riportare l'importo della voce 21 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)
Rigo 40 L'elemento e' utilizzabile nei limiti della parte ammessa per la copertura dei requisiti patrimoniali delle imprese incluse nel calcolo
Rigo 41 Somma degli importi dei righi da 37 a 40.
Rigo 42 Somma degli importi dei righi 36 e 41.
Rigo 43 Importo del margine di solvibilita' richiesto a livello individuale all'impresa di assicurazione che effettua il calcolo di solvibilita' corretta
Rigo 44 Riportare il Totale generale della colonna e) dell'allegato A.
Rigo 45 Somma degli importi dei righi 43 e 44.
Rigo 46 Differenza degli importi dei righi 42 e 45.

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All. B al Provvedimento IVASS n.21/2014

Modello 2
Istruzioni per la compilazione del Prospetto
Ove non diversamente specificato, le voci indicate si riferiscono al prospetto "Stato Patrimoniale - Patrimonio Netto e Passivita'" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007
Rigo 1 Riportare l'importo della voce 1.1.1
Rigo 2 Riportare l'importo della voce 1.1.2
Rigo 3 Riportare l'importo della voce 1.1.3
Rigo 4 Riportare l'importo della voce 1.1.4
Rigo 5 Riportare l'importo della voce 1.1.6
Rigo 6 Riportare l'importo della voce 1.1.7
Rigo 7 Riportare l'importo della voce 1.1.8
Rigo 8 Riportare l'importo della voce 1.2.1
Rigo 9 Riportare l'importo della voce 1.2.2
Rigo 10 Riportare l'importo della voce 1.1.9, diminuito dell'importo di utile che l'impresa di cui si verifica la situazione di solvibilita' ha deliberato di distribuire in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.
Rigo 11 Riportare l'importo della voce 1.2.3, diminuito dell'importo di utile che le imprese incluse nel consolidamento hanno deliberato di distribuire ai terzi in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.
Rigo 12 Azioni preferenziali cumulative e passivita' subordinate aventi i requisiti di cui all'art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni attuative, per la parte ammessa ai fini del margine di solvibilita' individuale delle imprese incluse nel consolidamento, nei limiti previsti dall'art.16 del presente Regolamento.
Per le passivita' subordinate eventualmente emesse da tali imprese, si fara' riferimento:
- nel caso di imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie, nei limiti previsti dall'art. 16 del Regolamento;
- nel caso di compagnie di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro o in uno Stato Terzo
dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi degli articoli 18 e 19.4 del presente Regolamento, ai limiti previsti nel modello 7 ed agli eventuali importi aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento;
- nel caso di compagnie di assicurazione aventi sede in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE, ai limiti previsti per le compagnie di assicurazione italiane dagli artt. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209 e relative disposizione attuative, ai sensi dell'art. 21.3 del presente Regolamento, ed agli eventuali importi aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento.
- nel caso di compagnie di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato Terzo ove vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi degli artt. 19 e 21 del presente Regolamento, ai limiti previsti da detto regime, ed agli eventuali importi aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento.
- nel caso di imprese regolamentate appartenenti al settore finanziario, ai limiti previsti dalle normative settoriali di riferimento
Rigo 13 Si veda la nota relativa al rigo 12
Rigo 14 Si veda la nota relativa al rigo 12
Rigo 15 Si veda la nota relativa al rigo 12
Rigo 16 Riprese di rettifiche di valore che hanno comportato svalutazioni di attivita' o rivalutazioni di passivita' di controllate assicurative di diritto estero incluse nel consolidamento, in considerazione del differente criterio di valutazione utilizzato dalla controllata.
Rigo 17 Rettifiche in aumento degli elementi costitutivi derivanti dall'eliminazione, ai sensi dell'art.17 del presente regolamento, di capitale frutto di operazioni con societa' non rientranti nell'area di consolidamento, controllate in virtu' di particolari vincoli contrattuali (comma 1, n.3 dell'art. 2359 cc.)
Rigo 18 Altre rettifiche previste dal presente regolamento (artt. da 13 a 17 e art.23) che determinano una variazione in aumento degli elementi costitutivi, la cui composizione sara' specificata in nota.
Rigo 19 La voce comprende le azioni di societa' (es. mutue, cooperative) che, per le loro caratteristiche intrinseche, non possono essere qualificati strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dello IAS 32 (vedi anche IFRIC 2). Non rientrano in questa voce gli strumenti rappresentativi di capitale emessi da entita' consolidate per i quali esista un impegno di riacquisto a termine e che, per questo motivo, siano stati riclassificati ai sensi dello IAS 32 tra le passivita' finanziarie.
Rigo 20 Somma degli importi dei righi da 1 a 12 e dei righi da 16 a 19.
Rigo 21 Riportare la sommatoria degli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilita' individuale delle singole imprese incluse nel calcolo, relativamente alle provvigioni da ammortizzare per i contratti pluriennali dei rami danni.
Rigo 22 Riportare la sommatoria degli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilita' individuale per le singole imprese incluse nel calcolo, relativamente alle provvigioni dei rami vita, per la parte eccedente l'importo massimo consentito di cui all'art. 27, paragrafo 4, lett. b), della direttiva 2002/83/CE
Rigo 23 Riportare l'importo della macrovoce 1 del prospetto "Stato Patrimoniale - Attivita'" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007. L'importo dovra' essere riportato al netto delle imposte differite iscritte in bilancio riferibili alle attivita' immateriali.
Rigo 24 Riportare l'importo delle azioni e quote delle imprese controllanti incluse nella macrovoce 4 del prospetto "Stato Patrimoniale - Attivita'" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007
Rigo 25 Riportare l'importo della voce 1.1.5 in valore assoluto
Rigo 26 Riportare l'importo della perdita in valore assoluto di cui alla voce 1.1.9, aumentato dell'importo di utile che l'impresa di cui si verifica la situazione di solvibilita' ha deliberato di distribuire in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.
Rigo 27 Riportare l'importo della perdita in valore assoluto di cui alla voce 1.2.3, aumentato dell'importo di utile che le imprese incluse nel consolidamento hanno deliberato di distribuire ai terzi in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio.
Rigo 28 Riprese di rettifiche di valore che hanno comportato rivalutazioni di attivita' o svalutazioni di passivita' di controllate assicurative di diritto estero incluse nel consolidamento, in considerazione del differente criterio di valutazione utilizzato dalla controllata.
Rigo 29 Rettifiche in diminuzione degli elementi costitutivi derivanti dall'eliminazione, ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento, di capitale frutto di operazioni con societa' non rientranti nell'area di consolidamento, controllate in virtu' di particolari vincoli contrattuali (comma 1, n.3 dell'art. 2359 cc.).
Rigo 30 Altre rettifiche previste dal presente regolamento (artt. da 13 a 17 e art.23) che determinano una variazione in diminuzione degli elementi costitutivi,la cui composizione sara' specificata in nota. In questa voce e' compreso, tra l'altro l'importo delle partecipazioni e dei prestiti subordinati e delle azioni preferenziali cumulative delle imprese per le quali non si dispone dell'informazione necessaria all'inclusione nella verifica di solvibilita' corretta secondo le modalita' previste dall'Allegato A.
Rigo 31 Riportare l'importo delle azioni preferenziali cumulative e dei prestiti subordinati inclusi nella macrovoce 1 del prospetto "Stato Patrimoniale - Patrimonio Netto e passivita'" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007
Rigo 32 Riportare l'importo della voce 3 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)
Rigo 33 Riportare l'importo della voce 10 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)
Rigo 34 Riportare l'importo della voce 35 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)
Rigo 35 Somma degli importi dei righi da 21 e 34.
Rigo 36 Differenza degli importi dei righi 20 e 35.
Rigo 37 L'elemento, determinato ai sensi dell'art. 27, paragrafo 4, lett. a), della direttiva 2002/83/CE, e' utilizzabile a condizione che gli utili futuri siano stati inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' delle imprese controllate o partecipate incluse nel consolidamento.
Rigo 38 L'elemento e' determinato ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4, lett. b), della direttiva 2002/83/CE. A tal fine dovra' essere riportata la sommatoria dei relativi importi utilizzati per la determinazione del margine di solvibilita' individuale delle singole imprese incluse nel calcolo.
Rigo 39 Riportare l'importo della voce 21 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis)
Rigo 40 L'elemento e' utilizzabile nei limiti della parte ammessa per la copertura dei requisiti patrimoniali delle imprese incluse nel calcolo
Rigo 41 Somma degli importi dei righi da 37 a 40.
Rigo 42 Somma degli importi dei righi 36 e 41.
Rigo 43 Importo pari a 0, ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento
Rigo 44 Riportare il Totale generale della colonna e) dell'allegato A.
Rigo 45 Somma degli importi dei righi 43 e 44.
Rigo 46 Differenza degli importi dei righi 42 e 45.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modifiche all'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio
2008

1. L'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, e' modificato come segue:
a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: ", alle imprese di partecipazione finanziaria mista";
b) dopo la lettera b) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: "b-bis) le societa' veicolo controllate o soggette ad influenza dominante qualora sussistano rapporti organizzativi e finanziari idonei a conseguire la trasmissione al gruppo assicurativo degli utili o delle perdite e l'attribuzione al gruppo della maggioranza dei benefici e/o dei rischi, ovvero idonei a coordinare la gestione della societa' con quella delle altre societa' del gruppo ai fini del perseguimento di uno scopo comune o direzione comune, ricomprese nella struttura del gruppo assicurativo secondo la composizione di cui all'articolo 4.".
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio
2008

1. L'articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, e' modificato come segue:
a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite le parole: ", societa' veicolo," e, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o di partecipazione finanziaria mista";
b) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite le parole: ", societa' veicolo," e, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o di partecipazione finanziaria mista";
c) dopo la lettera b) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: "b-bis) dall'impresa italiana di partecipazione finanziaria mista capogruppo e dalle imprese da questa controllate che siano imprese di assicurazione italiane, comunitarie o extracomunitarie, imprese di riassicurazione, imprese strumentali, societa' veicolo, imprese di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista, sempreche' vi sia almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata.".
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio
2008

1. L'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, e' modificato come segue:
a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: "impresa strumentale" sono inserite le parole: "o una societa' veicolo" e, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o impresa di partecipazione finanziaria mista";
b) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o impresa di partecipazione finanziaria mista";
c) dopo la lettera b) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: "b-bis) l'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 con sede legale in Italia che sia costituita sotto forma di societa' di capitali, che controlli almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana e che non sia controllata da altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o impresa di partecipazione assicurativa o impresa di partecipazione finanziaria mista che possa essere considerata capogruppo.";
d) al comma 2, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o l'impresa di partecipazione finanziaria mista" e le parole: "lettera b)" sono sostituite dalle parole: "lettere b) e b-bis)";
e) alla lettera b) del comma 2, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: ", nell'impresa di partecipazione finanziaria mista";
f) alla lettera c) del comma 2, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o impresa di partecipazione finanziaria mista".
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio
2008

1. L'articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, e' modificato come segue:
a) alla lettera c) del comma 1, dopo le parole: "lettera b)" sono inserite le parole: "o b-bis)", dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o l'impresa di partecipazione finanziaria mista" e sono aggiunte, in fine, le parole: ", salvo quanto previsto dall'art. 87-bis del decreto.";
b) al comma 4, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o un'impresa di partecipazione finanziaria mista".
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio
2008

1. Al comma 2 dell'articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, dopo le parole: "gestione del gruppo" sono inserite le parole: "nonche' la trasparenza della sua struttura considerati i profili di rischio collegati al governo societario del gruppo ed alle interrelazioni tra le varie entita' che lo compongono".
 
Art. 7
Modifiche all'articolo 14 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio
2008

1. L'articolo 14 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, e' modificato come segue:
a) alla lettera d) del comma 1, la parola: "cinque" e' sostituita dalla parola: "dieci";
b) alla lettera f) del comma 1, dopo le parole: "la struttura" sono inserite le parole: "di governo societario e".
 
Art. 8
Modifiche all'articolo 15 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio
2008

1. L'articolo 15 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o impresa di partecipazione finanziaria mista";
b) alla lettera c) del comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "salvo quanto previsto dall'art. 87-bis del decreto".
 
Art. 9
Modifiche all'articolo 16 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio
2008

1. Al comma 2 dell'articolo 16 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, dopo le parole: "ai modelli" sono inserite le parole: "di governo societario e".
 
Art. 10
Modifiche all'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo
2008

1. L'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, e' modificato come segue:
a) la lettera c) del comma 1 e' abrogata;
b) dopo la lettera c) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: "c-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista: un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142;"
c) alla lettera e) del comma 1, le parole: "di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 48/2006/CE" sono soppresse e le parole: "ed enti finanziari di cui all'articolo 4 punto 1 della Direttiva 2004/39/CE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CEE" sono sostituite dalle parole: "come definiti nella normativa settoriale applicabile";
d) alla lettera g) del comma 1, la parola: "societa'" e' sostituita dalla parola: "impresa" e le parole: "secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario" sono soppresse;
e) dopo la lettera i) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: "i-bis) "ISVAP" o "Autorita'" ovvero "IVASS": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo cui e' succeduto l'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135.".
 
Art. 11

Modifiche all'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo
2008

1. L'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, e' modificato come segue:
a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: "partecipazione assicurativa," sono inserite le parole: "da un'impresa di partecipazione finanziaria mista o", dopo le parole: "di assicurazione" sono inserite le parole: "o di riassicurazione" e le parole: "o da un'impresa di riassicurazione" sono soppresse;
b) la lettera c) del comma 1 e' abrogata;
c) la lettera d) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "d) alle imprese a capo di un conglomerato finanziario.";
d) alla lettera b) del comma 3, dopo le parole: "partecipazione assicurativa," sono inserite le parole: "da un'impresa di partecipazione finanziaria mista,", dopo le parole: "di assicurazione" sono inserite le parole: "o di riassicurazione" e le parole: "o da un'impresa di riassicurazione" sono soppresse;
e) la lettera c) del comma 3 e' abrogata;
f) dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma: "4-bis. L'IVASS puo' individuare, in presenza di uno specifico accordo di coordinamento con le altre Autorita' competenti rilevanti, i casi in cui una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente Regolamento non si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista.".
 
Art. 12

Modifiche all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo
2008

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, e' abrogato.
 
Art. 13

Modifiche all'articolo 16 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo
2008

1. L'articolo 16 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, e' modificato come segue:
a) alla lettera a) del comma 3, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o di partecipazione finanziaria mista";
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o di partecipazione finanziaria mista";
c) alla lettera a) del comma 7, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "e di partecipazione finanziaria mista".
 
Art. 14

Modifiche all'articolo 20 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo
2008

1. L'articolo 20 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, e' modificato come segue:
a) alla rubrica, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "e delle imprese di partecipazione finanziaria mista";
b) al comma 1, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o un'impresa di partecipazione finanziaria mista";
c) al comma 2, dopo le parole: "all'articolo 4," sono inserite le parole: "nonche' le imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie";
d) al comma 3, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "e di partecipazione finanziaria mista".
 
Art. 15

Modifiche all'articolo 22 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo
2008

1. Al comma 2 dell'articolo 22 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, le parole: "gli elementi di cui agli articoli 9, 10 e 64 paragrafo 3 della Direttiva 2006/48 CE (capitale, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati)" sono sostituite dalle parole: "i prestiti subordinati e gli altri titoli ammissibili, previsti secondo la legislazione settoriale applicabile,".
 
Art. 16

Modifiche all'articolo 23 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo
2008

1. L'articolo 23 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, e' modificato come segue:
a) al comma 1, la parola: "18" e' sostituita dalla parola: "27";
b) al comma 2, le parole: "agli articoli 9, 10 e 64 paragrafo 3 della Direttiva 2006/48 CE" sono sostituite dalle parole: "all'ultimo capoverso dell'art. 22 comma 2".
 
Art. 17

Modifiche all'articolo 25 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo
2008

1. Al comma 3 dell'articolo 25 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "e di partecipazione finanziaria mista" e le parole: "di partecipazione assicurativa intermedie" sono soppresse.
 
Art. 18

Modifiche al Titolo III del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008

1. Alla rubrica del Titolo III del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, dopo le parole: "partecipazione assicurativa," sono inserite le parole: "dell'impresa di partecipazione finanziaria mista,".
 
Art. 19

Modifiche all'articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo
2008

1. L'articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, e' modificato come segue:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) al comma 3, la parole: "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole: "al comma 1", la parola: "rispettivamente" e' soppressa e le parole: "lettere b) e c)" sono sostituite dalle parole: "lettera b)".
 
Art. 20

Modifiche all'articolo 30 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo
2008

1. L'articolo 30 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, e' modificato come segue:
a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o un'impresa di partecipazione finanziaria mista" e le parole: "o un'impresa capogruppo del conglomerato a prevalente attivita' assicurativa" sono soppresse;
b) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: "partecipazione assicurativa" sono inserite le parole: "o un'impresa di partecipazione finanziaria mista".
 
Art. 21

Modifiche all'articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo
2008

1. Al comma 1 dell'articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, dopo le parole: "partecipazione assicurativa," sono inserite le parole: "dell'impresa di partecipazione finanziaria mista," e le parole: "o dell'impresa capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attivita' assicurativa" sono soppresse.
 
Art. 22

Modifiche all'articolo 32 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo
2008

1. L'articolo 32 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: "l'impresa controllante" sono inserite le parole: ", anche se non inclusa nel gruppo assicurativo,";
b) alla lettera a) del comma 1, la parola: "capogruppo" e' sostituita dalle parole: "a capo" e le parole: "a prevalente attivita' assicurativa" sono soppresse.
 
Art. 23

Modifiche all'articolo 34 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo
2008

1. Al comma 5 dell'articolo 34 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, la parola: "capogruppo" e' sostituita dalle parole: "a capo" e le parole: "a prevalente attivita' assicurativa" sono soppresse.
 
Art. 24

Modifiche all'articolo 35 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo
2008

1. Al comma 3 dell'articolo 35 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, dopo le parole: "partecipazione assicurativa," sono inserite le parole: "e di partecipazione finanziaria mista," e le parole: "di partecipazione assicurativa" sono soppresse.
 
Art. 25

Modifiche all'articolo 37 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo
2008

1. Al comma 1 dell'articolo 37 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, sono aggiunte, in fine, le parole: ", considerato anche quanto previsto all'art. 3, comma 4-bis del presente Regolamento."
 
Art. 26

Modifiche all'articolo 38 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo
2008

1. Al comma 1 dell'articolo 38 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, le parole: "capogruppo dei conglomerati finanziari a prevalente attivita' assicurativa" sono sostituite dalle parole: "di cui all'art. 37".
 
Art. 27

Modifiche all'articolo 39 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo
2008

1. L'articolo 39 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, e' modificato come segue:
a) al comma 1, le parole: "all'allegato 10" sono sostituite dalle parole: "ad istruzioni impartite dall'IVASS";
b) al comma 3, la parola: "societa'" e' sostituita dalla parola: "impresa" e le parole: "di cui all'articolo 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142" sono soppresse.
 
Art. 28

Modifiche all'allegato 1 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo
2008

1. Le "Istruzioni per la compilazione del Prospetto" di cui all'allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 sono sostituite dalle istruzioni riportate nell'allegato A al Provvedimento.
 
Art. 29

Modifiche all'allegato 2 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo
2008

1. Le "Istruzioni per la compilazione del Prospetto" di cui all'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 sono sostituite dalle istruzioni riportate nell'allegato B al Provvedimento.
 
Art. 30

Modifiche all'allegato 3 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo
2008

1. Le "Istruzioni per la compilazione del Prospetto" di cui all'allegato 3 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 sono sostituite dalle istruzioni riportate nell'allegato C al Provvedimento.
 
Art. 31

Modifiche all'allegato 4 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo
2008

1. Le "Istruzioni per la compilazione del Prospetto" di cui all'allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 sono sostituite dalle istruzioni riportate nell'allegato D al Provvedimento.
 
Art. 32

Modifiche all'allegato 8 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo
2008

1. L'allegato 8 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 e' sostituito con l'allegato ridenominato: "Elementi costitutivi della impresa di partecipazione assicurativa e dell'impresa di partecipazione finanziaria mista intermedia", riportato nell'allegato E al Provvedimento.
 
Art. 33

Modifiche all'allegato 10 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo
2008

1. L'allegato 10 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 e' soppresso.
 
Art. 34

Modifiche all'allegato 11 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo
2008

1. Le "Istruzioni per la compilazione del Prospetto" di cui all'allegato 11 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 sono sostituite dalle istruzioni riportate nell'allegato F al Provvedimento.
 
Art. 35

Modifiche all'allegato A del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo
2008

1. L'allegato A al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 e' sostituito con quello riportato nell'allegato G al Provvedimento.
 
Art. 36

Modifiche all'allegato B del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo
2008

1. L'allegato B al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 e' sostituito con quello riportato nell'allegato H al Provvedimento.
 
Art. 37

Modifiche all'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio
2007)

1. L'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, e' modificato come segue:
a) dopo la lettera g) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: "g-bis) "impresa di partecipazione finanziaria mista": un'impresa di cui all'articolo 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;";
b) dopo la lettera g bis) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: "g-ter) "ISVAP" o "Autorita'" o "IVASS": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo cui e' succeduto l'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135."
 
Art. 38

Modifiche all'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio
2007)

1. L'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, e' modificato come segue:
a) alla lettera c) del comma 1, la parola: "societa'" e' sostituita dalla parola: "imprese" e le parole: "di cui all'articolo 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142 a capo di un conglomerato finanziario per il quale l'ISVAP e' stato individuato come coordinatore ai sensi del medesimo decreto" sono sostituite dalle parole: "di cui all'art. 95 comma 2-bis del decreto";
b) dopo la lettera c) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: "c-bis) alle imprese di partecipazione finanziaria mista diverse da quelle di cui alla precedente lett. c) a capo di un conglomerato finanziario;";
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: "2-bis. L'IVASS puo' individuare, in presenza di uno specifico accordo di coordinamento con le altre Autorita' competenti rilevanti, i casi in cui una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente Regolamento non si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista."
 
Art. 39

Modifiche all'articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio
2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, le parole: "124A-124C" sono sostituite dalle parole: "134-136".
 
Art. 40

Modifiche all'articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio
2007)

1. Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, le parole: "124A-124C" sono sostituite dalle parole: "134-136".
 
Art. 41

Modifiche all'articolo 19 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio
2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, le parole: "1 e 2" sono sostituite dalle parole: "1, 2 e 2-bis".
 
Art. 42

Modifiche all'articolo 20 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio
2007)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, dopo le parole: "imprese di" sono inserite le parole: "partecipazione finanziaria mista" e la parola: "c)" e' sostituita dalla parola: "c-bis)".
 
Art. 43

Modifiche all'allegato 1 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio
2007)

1. L'allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, denominato "Istruzioni per la compilazione dei prospetti secondo i principi contabili internazionali", e' modificato come segue:
a) nel Prospetto dell'"Area di consolidamento (solo per i prospetti consolidati)", le parole: "di cui alla circolare ISVAP n.358/99" sono sostituite dalle parole: "U.I.C." e dopo le parole: "4=holding assicurative;" sono inserite le parole: "4.1= imprese di partecipazione finanziaria mista;";
b) nel Prospetto del "Dettaglio delle partecipazioni [non consolidate]", le parole: "di cui alla circolare ISVAP n.358/99" sono sostituite dalle parole: "U.I.C." e dopo le parole: "4=holding assicurative;" sono inserite le parole: "4.1= imprese di partecipazione finanziaria mista;".
 
Art. 44

Modifiche all'allegato 2 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio
2007)

1. Il Prospetto del "Dettaglio delle partecipazioni" di cui all'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e' sostituito il prospetto riportato nell'allegato I al Provvedimento.
 
Art. 45

Modifiche all'allegato 4 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio
2007)

1. Il Prospetto del "Dettaglio delle partecipazioni" di cui all'allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e' sostituito con il prospetto riportato nell'allegato L al Provvedimento.
 
Art. 46

Modifiche all'allegato 5 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio
2007)

1. L'allegato 5 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e' modificato come segue:
a) il Prospetto dell'"Area di consolidamento" e' sostituito con il prospetto riportato nell'allegato M.1 al Provvedimento;
b) il Prospetto del "Dettaglio delle partecipazioni non consolidate" e' sostituito con il prospetto riportato nell'allegato M.2 al Provvedimento.
 
Art. 47

Modifiche all'allegato 6 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio
2007)

1. L'allegato 6 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e' modificato come segue:
a) il "Modulo 1 Bilancio consolidato" e' sostituito con il modulo riportato nell'allegato N.1 al Provvedimento;
b) il "Modulo 2 Bilancio consolidato" e' sostituito con il modulo riportato nell'allegato N.2 al Provvedimento.
 
Art. 48

Modifiche all'allegato 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio
2007)

1. L'allegato 7 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e' modificato come segue:
a) il Prospetto dell'"Area di consolidamento" e' sostituito con il prospetto riportato nell'allegato O.1 al Provvedimento;
b) il Prospetto del "Dettaglio delle partecipazioni non consolidate" e' sostituito con il prospetto riportato nell'allegato O.2 al Provvedimento.
 
Art. 49

Modifiche all'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto
2008

1. L'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, e' modificato come segue:
a) alla lettera d) del comma 1, dopo la parola: "impresa" sono inserite le parole: "di partecipazione finanziaria mista", la parola: "capogruppo" e' sostituita dalle parole: "a capo", le parole: "a prevalente attivita' assicurativa" sono soppresse, le parole: "la societa'" sono sostituite dalle parole: "l'impresa" e le parole: "per il quale l'ISVAP e' stato individuato come coordinatore ai sensi del medesimo decreto" sono soppresse;
b) alla lettera h) del comma 1, le parole: "secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario" sono soppresse;
c) dopo la lettera h) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: "h-bis) "impresa strumentale": la societa' non finanziaria che esercita, in via esclusiva o prevalente, attivita' che hanno carattere ausiliario dell'attivita' assicurativa o riassicurativa quali, tra l'altro, quelle consistenti nella proprieta' e nella gestione di immobili, nell'intermediazione assicurativa e nella gestione di servizi informatici, di valutazione e liquidazione sinistri e di assistenza. Il carattere di ausiliarieta' dell'attivita' deve essere desumibile dallo statuto della societa' stessa;";
d) dopo la lettera m) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: "m-bis) "ISVAP" o "Autorita'" o "IVASS": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo cui e' succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135.".
 
Art. 50

Modifiche all'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto
2008

1. L'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, e' modificato come segue:
a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le parole: "di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia", la parola: "capogruppo" e' sostituita dalle parole: "a capo" e le parole: "a prevalente attivita' assicurativa" sono sostituite dalle parole: "identificato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma: "1-bis. L'IVASS puo' individuare, in presenza di uno specifico accordo di coordinamento con le altre Autorita' competenti rilevanti, i casi in cui una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente Regolamento non si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista.".
 
Art. 51

Modifiche all'articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto
2008

1. L'articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: "stabilita' dell'impresa" sono inserite le parole: "e del gruppo assicurativo";
b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: "e del gruppo assicurativo";
c) al comma 3, dopo le parole: "sulla propria stabilita'" sono inserite le parole: "e su quella del gruppo assicurativo,".
 
Art. 52

Modifiche all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto
2008

1. L'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: "patrimoniale dell'impresa" sono inserite le parole: "e sulla sana e prudente gestione del gruppo assicurativo";
b) al comma 2, dopo le parole: "all'articolo 3" sono inserite le parole: "o del gruppo assicurativo";
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma: "3-bis. Nei confronti delle imprese di partecipazione finanziaria mista i provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati d'intesa con Banca d'Italia."
 
Art. 53

Modifiche all'articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto
2008

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, dopo le parole: "altre societa'" sono inserite le parole: "diverse dalle imprese strumentali".
 
Art. 54

Modifiche all'articolo 14 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto
2008

1. L'articolo 14 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: "altre societa'" sono inserite le parole: "o partecipazioni di controllo in imprese strumentali";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma: "1 bis. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) che intendono acquisire una partecipazione di controllo, all'atto della comunicazione preventiva, verificano il possesso delle condizioni previste dal decreto e dalle relative disposizioni di attuazione per l'assunzione della qualifica di capogruppo di un gruppo assicurativo. Tali verifiche sono effettuate ai fini dell'applicazione degli articoli 82 e seguenti del decreto.";
c) al comma 2, dopo le parole: "partecipazione consistente" sono inserite le parole: "o di controllo".
 
Art. 55

Modifiche all'articolo 16 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto
2008

1. Al comma 2 dell'articolo 16 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, dopo le parole: "partecipazione consistente" sono inserite le parole: "o di controllo".
 
Art. 56

Modifiche al Titolo III del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008

1. Alla rubrica del Titolo III del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le parole: "di partecipazione finanziaria mista", la parola: "capogruppo" e' sostituita dalle parole: "a capo" e le parole: "a prevalente attivita' assicurativa" sono soppresse.
 
Art. 57

Modifiche all'articolo 22 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto
2008

1. Al comma 1 dell'articolo 22 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle parole: "comma 1, lett. b)".
 
Art. 58

Modifiche all'allegato 1 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto
2008

1. L'allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008 e' sostituito con l'allegato ridenominato "Documentazione da allegare all' istanza di autorizzazione all'assunzione del controllo in societa' diverse dalle imprese strumentali", riportato nell'allegato P al Provvedimento.
 
Art. 59

Modifiche all'allegato 2 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto
2008

1. L'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008 e' sostituito con l'allegato ridenominato "Documentazione da allegare alla comunicazione preventiva dell'assunzione di partecipazioni consistenti e di partecipazioni di controllo in imprese strumentali", riportato nell'allegato Q al Provvedimento.
 
Art. 60

Modifiche all'allegato 4 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto
2008

1. L'allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008 e' sostituito con l'allegato ridenominato "Documentazione da allegare alla comunicazione preventiva dell'assunzione del controllo o di partecipazioni consistenti da parte di imprese di partecipazione assicurativa o di imprese di partecipazione finanziaria mista a capo del conglomerato finanziario", riportato nell'allegato R al Provvedimento.
 
Art. 61

Modifiche all'allegato 5 del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto
2008

2. L'allegato 5 al Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008 e' sostituito con l'allegato ridenominato "Partecipazioni di controllo o consistenti detenute dalle imprese di partecipazione assicurativa o dalle imprese di partecipazione finanziaria mista a capo del conglomerato finanziario", riportato nell'allegato S al Provvedimento.
 
Art. 62
Pubblicazione

1. Il presente Provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.
 
Art. 63
Entrata in vigore

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Gli articoli da 1 a 9, recanti modifiche al Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, si applicano a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli articoli da 10 a 48, recanti modifiche al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 e al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, si applicano a partire dalle verifiche di solvibilita' relative all'esercizio 2014.
4. Gli articoli da 49 a 61, recanti modifiche al Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, si applicano a partire dal 1° dicembre 2014.
Roma, 21 ottobre 2014

p. il Direttorio integrato
Il Governatore della Banca d'Italia
Visco
 
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