Gazzetta n. 261 del 10 novembre 2014 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 10 novembre 2014, n. 163
Attuazione della direttiva europea 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni utilizzi consentiti di opere orfane;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633;
Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo all'istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;
Visto l'articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei beni e della attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disciplina delle opere orfane

1. Al Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo l'articolo 69 sono inseriti i seguenti:

«Art. 69-bis

1. Le biblioteche, gli istituti di istruzione e i musei, accessibili al pubblico, nonche' gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio pubblico hanno la facolta' di utilizzare le opere orfane di cui all'articolo 69-quater, contenute nelle loro collezioni, con le seguenti modalita':
a) riproduzione dell'opera orfana ai fini di digitalizzazione, indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro;
b) messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Le opere orfane possono essere utilizzate dalle organizzazioni di cui al comma 1 unicamente per scopi connessi alla loro missione di interesse pubblico, in particolare la conservazione, il restauro e la concessione dell'accesso a fini culturali e formativi di opere e fonogrammi contenuti nelle proprie collezioni.
3. I ricavi eventualmente generati nel corso degli utilizzi di cui al comma 2 sono impiegati per coprire i costi per la digitalizzazione delle opere orfane e per la messa a disposizione del pubblico delle stesse.
4. Le organizzazioni di cui al comma 1 devono indicare, in qualsiasi utilizzo dell'opera orfana, nelle formule d'uso, il nome degli autori e degli altri titolari dei diritti che sono stati individuati.
5. Le organizzazioni di cui al comma 1, nell'adempimento della propria missione di interesse pubblico, hanno la facolta' di concludere accordi volti alla valorizzazione e fruizione delle opere orfane attraverso gli utilizzi di cui al comma 1. Tali accordi non possono imporre ai beneficiari dell'eccezione di cui al presente articolo alcuna restrizione sull'utilizzo di opere orfane e non possono conferire alla controparte contrattuale alcun diritto di utilizzazione delle opere orfane o di controllo dell'utilizzo da parte dei beneficiari. Gli accordi non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere, ne' arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari dei diritti.

Art. 69-ter

1. Gli utilizzi di cui all'articolo 69-bis si applicano alle seguenti opere protette ai sensi della presente legge, di prima pubblicazione in uno Stato membro dell'Unione europea o, in caso di mancata pubblicazione, di prima diffusione dell'emissione in uno Stato membro dell'Unione europea e considerate orfane ai sensi dell'articolo articolo 69-quater:
a) opere pubblicate sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico, nonche' nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro;
b) opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico, nonche' nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro;
c) opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi prodotti da emittenti di servizio pubblico fino al 31 dicembre 2002 e che siano conservati nei loro archivi. Per opere prodotte fino al 31 dicembre 2002 si intendono anche quelle commissionate da emittenti di servizio pubblico per un uso proprio esclusivo o per uso esclusivo di altre emittenti di servizio pubblico coproduttrici. Le opere cinematografiche e audiovisive e i fonogrammi contenuti negli archivi di emittenti di servizio pubblico che non sono stati prodotti o commissionati da tali emittenti ma che queste sono state autorizzate a utilizzare mediante un accordo di licenza non possono essere considerate orfane.
2. Gli utilizzi di cui all'articolo 69-bis si applicano altresi' alle opere e ai fonogrammi in qualsiasi forma che rientrano nelle categorie di opere o materiali di cui al comma 1, depositati presso le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, entro il 29 ottobre 2014, che non sono mai stati pubblicati ovvero diffusi, ma che siano stati resi pubblicamente accessibili dalle predette organizzazioni con il consenso dei titolari dei diritti. Le utilizzazioni sono consentite solo se e' ragionevole presumere, sulla base di documentate espressioni di volonta', che i titolari dei diritti non si opporrebbero a tale utilizzo.
3. Gli utilizzi di cui all'articolo 69-bis si applicano altresi' alle opere e agli altri contenuti protetti che sono inclusi, incorporati o che formano parte integrante delle opere o dei fonogrammi di cui al comma 1.

Art. 69-quater

1. Un'opera o un fonogramma, come individuati dall'articolo 69-ter, sono considerati orfani se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o fonogramma e' stato individuato oppure, anche se uno o piu' di loro siano stati individuati, nessuno di loro e' stato rintracciato, al termine di una ricerca diligente svolta e registrata conformemente al presente articolo.
2. La ricerca diligente e' svolta anteriormente all'utilizzo dell'opera o del fonogramma dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, o da soggetto da loro incaricato, secondo i principi di buona fede e correttezza professionale. La ricerca e' svolta consultando fonti di informazione appropriate e comunque quelle previste dall'articolo 69-septies per ciascuna categoria di opere o di fonogrammi. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentite le associazioni dei titolari dei diritti e degli utilizzatori maggiormente rappresentative, possono essere individuate ulteriori fonti di informazione che devono essere consultate, per ciascuna categoria di opere o fonogrammi, nel corso della ricerca diligente.
3. Se, nel corso di una ricerca svolta in Italia, emergono motivi per ritenere che informazioni pertinenti sui titolari dei diritti debbano essere recuperate in altri Paesi, si procede alla consultazione anche delle fonti di informazioni disponibili in tali Paesi.
4. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, comunicano al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, l'inizio della ricerca diligente e gli esiti delle ricerche che hanno indotto a ritenere che un'opera o un fonogramma possano essere considerati orfani, nonche' gli esiti delle ricerche che hanno indotto a ritenere che un'opera o un fonogramma non possano essere considerati orfani. Tali informazioni devono includere gli estremi identificativi delle opere o dei fonogrammi e i riferimenti per contattare l'organizzazione interessata. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, comunicano, altresi', qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere e dei fonogrammi da loro utilizzati. Presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, e' costituita una banca dati delle ricerche condotte dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1.
5. Le opere e i fonogrammi sono considerate orfane e la ricerca diligente, svolta dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, o da soggetto da loro incaricato, e' conclusa decorso il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione, su un'apposita pagina del sito del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, dell'esito della consultazione delle fonti senza che la titolarita' sia stata rivendicata da alcuno. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica all'organizzazione che ha effettuato la ricerca l'eventuale rivendicazione dell'opera da parte di uno o piu' titolari.
6. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, comunicano al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo gli utilizzi delle opere orfane, anche laddove la ricerca sia stata effettuata da altri. Il decreto di cui al comma 2 puo' prevedere l'obbligo di comunicazione di ulteriori informazioni a carico delle organizzazioni.
7. Ove vi sia piu' di un titolare dei diritti su un'opera o su un fonogramma e non tutti i titolari siano stati individuati oppure, anche quando individuati, non siano stati rintracciati, al termine di una ricerca diligente svolta ai sensi del presente articolo, l'opera o il fonogramma possono essere utilizzati secondo i termini e nei limiti delle autorizzazioni concesse dai titolari dei diritti identificati e rintracciati.
8. La ricerca diligente e' svolta nello Stato membro dell'Unione europea di prima pubblicazione o, in caso di mancata pubblicazione, di prima diffusione dell'emissione. Per le opere cinematografiche o audiovisive il cui produttore ha sede o risiede abitualmente in uno Stato membro dell'Unione europea, la ricerca diligente e' svolta nello Stato membro dell'Unione europea in cui sia stabilita la sua sede principale o la sua abituale residenza. Nel caso di opere cinematografiche o audiovisive coprodotte da produttori aventi sedi in Stati membri dell'Unione europea diversi, la ricerca diligente deve essere svolta in ciascuno degli Stati membri in questione.
9. Nel caso di cui all'articolo 69-ter, comma 2, la ricerca diligente e' effettuata nello Stato membro dell'Unione europea in cui e' stabilita l'organizzazione che ha reso l'opera o il fonogramma pubblicamente accessibile.
10. In tutti casi in cui la ricerca e' effettuata in Italia, si applicano le procedure di cui al presente articolo. Laddove la ricerca e' effettuata da titolati soggetti italiani in un altro Stato membro dell'Unione europea, la ricerca diligente e' svolta seguendo le procedure e consultando le fonti di informazione prescritte dalla legislazione nazionale di tale Stato membro.
11. Sono considerate orfane le opere e i fonogrammi gia' considerati opere orfane, ai sensi della direttiva 2012/28/UE, in un altro Stato membro dell'Unione europea.
12. Non possono essere considerate orfane le opere in commercio.
13. Restano impregiudicate le disposizioni in materia di opere anonime o pseudonime.
14. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, conservano la documentazione relativa alle loro ricerche diligenti in modo che sia disponibile a richiesta degli interessati.
15. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo trasmette senza indugio all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno per la registrazione nella banca dati online pubblicamente accessibile:
a) gli esiti delle ricerche diligenti effettuate ai sensi del presente articolo che hanno permesso di concludere che un'opera o un fonogramma sono considerati un'opera orfana;
b) l'utilizzo che le organizzazioni fanno delle opere orfane conformemente alla presente legge;
c) qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere e dei fonogrammi utilizzati dalle organizzazioni;
d) le pertinenti informazioni di contatto dell'organizzazione interessata.

Art. 69-quinquies

1. Il titolare dei diritti su un'opera o su un fonogramma considerati opere orfane ha, in qualunque momento, la possibilita' di porre fine a tale status in relazione ai diritti a lui spettanti. Gli utilizzi delle opere non piu' orfane possono proseguire solo se autorizzati dai titolari dei relativi diritti. Gli accordi di cui all'articolo 69-bis, comma 5, cessano di avere efficacia.
2. Ai titolari dei diritti che pongono fine allo status di opera orfana spetta un equo compenso per l'utilizzo di cui all'articolo 69-bis.
3. La misura e le modalita' di determinazione e corresponsione dell'equo compenso di cui al comma 2 sono stabilite mediante accordi stipulati fra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari dei diritti di cui alla presente legge e le associazioni delle categorie interessate di cui all'articolo 69-bis, comma 1. Nella stipula dei predetti accordi le parti tengono in debito conto gli obiettivi di promozione culturale correlati all'uso effettuato dell'opera, la natura non commerciale dell'utilizzo fatto dalle organizzazioni per conseguire gli obiettivi connessi alla loro missione di interesse pubblico, quali la promozione dell'apprendimento e la diffusione della cultura, nonche' l'eventuale danno arrecato ai titolari dei diritti.
4. I titolari dei diritti o il soggetto utilizzatore, rientrante fra quelli previsti dall'articolo 69-bis, comma 1, nel caso in cui non vi sia l'accordo di cui al comma 3 o nel caso in cui non ritengano di aderirvi, possono esperire il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 194-bis, al fine di determinare la misura dell'equo compenso. In difetto di accordo, i predetti soggetti possono adire la competente Autorita' giudiziaria, affinche', secondo i criteri di cui al comma 3, determini la misura e la modalita' di determinazione dell'equo compenso.
5. Il compenso di cui al comma 2 e' dovuto dalle organizzazioni che hanno utilizzato l'opera o il fonogramma.

Art. 69-sexies

1. I titolari dei diritti possono richiedere di porre fine allo status di opera orfana in relazione ai diritti loro spettanti rivendicando la titolarita' presso le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1.
2. In caso di controversia sulla titolarita' dei diritti si applica il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'articolo 194-bis.
3. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica prontamente all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, per la registrazione nella banca dati online pubblicamente accessibile, qualsiasi modifica dello status di opera orfana.

Art. 69-septies

1. Le fonti di cui all'articolo 69-quater, comma 2, comprendono le seguenti:
a) per tutte le categorie di opere: il Registro Pubblico Generale delle Opere Protette presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
b) per i libri pubblicati:
1) il Sistema Bibliotecario Nazionale, inclusi i registri d'autorita' per gli autori;
2) le associazioni nazionali degli editori e degli autori, gli editori che hanno pubblicato le opere, se noti, e gli agenti letterari operanti in Italia;
3) il deposito legale;
4) la banca dati dell'agenzia italiana ISBN, per i libri pubblicati e per gli editori;
5) la banca dati WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders);
6) le banche dati della SIAE e del servizio Clearedi;
7) le banche dati dei libri in commercio ALICE ed ESAIE (per i titoli scolastici);
8) l'Anagrafe Nazionale Nominativa dei Professori e dei Ricercatori e delle Pubblicazioni Scientifiche (ANPRePS);
Le fonti sopra riportate possono essere consultate o direttamente o attraverso sistemi che ne consentono l'interrogazione integrata quali VIAF (Virtual International Authority Files) e ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works).
c) per i quotidiani, i rotocalchi e le riviste:
1) l'ISSN (International Standard Serial Number) per i periodici;
2) gli indici e i cataloghi di raccolte storiche e collezioni di biblioteche;
3) il deposito legale;
4) le associazioni italiane degli editori e le associazioni italiane degli autori e dei giornalisti;
5) le banche dati delle societa' di gestione collettiva, inclusi gli organismi che gestiscono i diritti di riproduzione.
d) per le opere visive, inclusi gli oggetti d'arte, la fotografia, le illustrazioni, il design, l'architettura, le bozze di tali opere e di altro materiale riprodotto in libri, riviste, quotidiani e rotocalchi o altre opere:
1) le fonti di cui alle lettere a), b) e c);
2) le banche dati delle societa' di gestione collettiva, in particolare riguardanti le arti visive e incluse le organizzazioni che gestiscono i diritti di riproduzione;
3) se del caso, le banche dati di agenzie fotografiche.
e) per le opere audiovisive e i fonogrammi:
1) il deposito legale;
2) le associazioni italiane dei produttori;
3) le banche dati di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le biblioteche nazionali;
4) le banche dati con i relativi standard e identificatori, come ISAN (International Standard Audiovisual Number) per il materiale audiovisivo, ISWC (International Standard Music Work Code) per le composizioni musicali e ISRC (International Standard Recording Code) per i fonogrammi;
5) le banche dati delle societa' di gestione collettiva, in particolare per autori, interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e produttori di opere audiovisive;
6) l'elenco di quanti hanno partecipato alla realizzazione e altre informazioni riportate sulla confezione dell'opera;
7) le banche dati di altre associazioni pertinenti che rappresentano una categoria specifica di titolari dei diritti.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2012/28/Ue del Parlamento Europeo e del
Consiglio su Taluni utilizzi consentiti di Opere Orfane
(Testo Rilevante Ai Fini Del See)e' pubblicata Nella
G.U.U.E. 27 Ottobre 2012, N. L 299.
- Il testo dell'articolo 1 e dell'allegato B della
legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013,
n. 194, cosi' recita:
"Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee
1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo le
procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i
decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183.".
"Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'articolo 48, secondo
comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e
dei terzi (senza termine di recepimento);
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (senza termine di recepimento);
2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi
terzi di pollame e uova da cova (senza termine di
recepimento);
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia
di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel
settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11
maggio 2013);
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 settembre 2010, sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10
novembre 2012);
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento
27 ottobre 2013);
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
(rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di
recepimento 1° gennaio 2013);
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio
2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);
2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE
del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai
beneficiari di protezione internazionale (termine di
recepimento 20 maggio 2013);
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n.
1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);
2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali
falsificati nella catena di fornitura legale (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che
istituisce un quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e
dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto
2013);
2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci su strada per l'uso di talune
infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);
2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE
concernente la durata di protezione del diritto d'autore e
di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1°
novembre 2013);
2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in
materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7
novembre 2013);
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della
direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(termine di recepimento 13 dicembre 2013);
2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011,
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati
membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);
2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE,
2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie
appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di
recepimento 10 giugno 2013);
2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul
contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
(termine di recepimento 21 dicembre 2013);
2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
per il rilascio di un permesso unico che consente ai
cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel
territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di
diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano
regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
dicembre 2013);
2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo
(termine di recepimento 11 gennaio 2015);
2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che
modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un
sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);
2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del
Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti
analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di
recepimento 28 ottobre 2013);
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei
procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);
2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante
modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE
del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per
l'articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);
2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14
febbraio 2014);
2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per
quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
28 ottobre 2013);
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica
le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5
giugno 2014);
2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere
orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine
di recepimento 16 novembre 2015);
2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per
uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
2015);
2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012,
comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante
modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune
modalita' di esercizio del diritto di eleggibilita' alle
elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
(termine di recepimento 28 gennaio 2014).".
- La legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
luglio 1941, n. 166.
- Il Regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369
(Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 22
aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di
autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1942, n.
286.
- La legge 20 giugno 1978, n. 399 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione di Berna per la protezione
delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9
settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896,
riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna
il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a
Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967
e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato), e' pubblicata
nel Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1978, n.
214
- Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
cosi' recita:
"Art. 14. Decreti legislativi. - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368
(Istituzione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre
1998, n. 250.
- Il testo dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
marzo 1997, n. 63, S.O. cosi' recita:
"Art. 11. 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999 (41), uno o piu' decreti legislativi
diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ,
a partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e' riaperto fino al 31
luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera
e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono
soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti:
«prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
«concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso.".
- Il testo dell'articolo 52 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1999, n. 203, S.O. cosi' recita:
"Art. 52. Attribuzioni. - 1. Il ministero per i beni e
le attivita' culturali esercita, anche in base alle norme
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del
testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in
materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport,
eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto,
ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso
salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma
2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo
1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali.
2. Al ministero sono altresi' trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento
per l'informazione e l'editoria, istituito presso la
presidenza del consiglio dei ministri, in materia di
diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
promozione delle attivita' culturali.".
- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303(Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L.
15 marzo 1997, n. 59. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1
settembre 1999, n. 205, S.O: cosi' recita:
"Art. 10. Riordino dei compiti operativi e gestionali.-
1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere a) e b),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai
Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle
seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle
autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del
Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente
trasferite le corrispondenti strutture e le relative
risorse finanziarie, materiali ed umane:
a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e
artigianato;
b) italiani nel mondo al Ministero degli affari
esteri;
c) segreteria del comitato per la liquidazione delle
pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'articolo 19,
comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma
5, nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui all'articolo
7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il
risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori
pubblici;
e) diritto d'autore e disciplina della proprieta'
letteraria, nonche' promozione delle attivita' culturali,
nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento per
l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le
attivita' culturali, come previsto dall'articolo 52, comma
2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di
cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie
dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma
1 ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla entrata
in vigore del presente decreto quando si tratti di
strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio
mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso
diverso, l'assunzione di responsabilita' decorre dalla
individuazione, mediante apposito decreto del Presidente
del Consiglio, delle risorse da trasferire.
3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura
successiva a quella in cui il presente decreto entra in
vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le
inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle
regioni.
3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo
nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti
nell'ambito della Presidenza, possono essere destinati
nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia
o equiparati, appartenenti ai ruoli della Presidenza o
chiamati in posizione di comando o fuori ruolo nell'ambito
della percentuale di cui all'articolo 9-bis, comma 3.
3-ter. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle
soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988,
n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente comma presso le Prefetture - Uffici territoriali
del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica
del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno .
4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo sul riordinamento
dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli
affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono
contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie,
materiali ed umane.
5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo
sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse
finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati,
nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della
Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla
diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri,
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo
38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per
i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio
dei ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio
sismico nazionale, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto
trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per
il sistema informativo unico, che restano assegnate alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e sono affidate al
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
6-bis. Il Comitato per l'emersione del lavoro non
regolare di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, come modificato dall'articolo 116, comma 7,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' trasferito al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le
relative risorse finanziarie ed i comandi in atto. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le relative variazioni di
bilancio.
6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti
al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione i compiti, le funzioni e le attivita'
esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19
dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al
comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n.
340. Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite le
risorse finanziarie e strumentali, nonche' quelle umane
comunque in servizio.
6-quater. In sede di prima applicazione il personale
trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento
giuridico ed economico in godimento.
6-quinquies. Al riordino organizzativo, di gestione e
di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione si provvede con successivi
regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'articolo 5
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
6-sexies. Dalla data di cui al comma 6-ter sono
abrogati il comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127, il comma 6 dell'articolo 24 della legge 24
novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.
7.
8.
9.
10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di
supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della
Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio
supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli
d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto
sono dal presente decreto trasferite ad altre
amministrazioni, operano presso le amministrazioni
medesime.
11-bis. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui
al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti
di sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono
svolti, ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 agosto
1988, n. 400, da personale della Polizia di Stato e
dell'Arma dei carabinieri nell'ambito di una apposita
Sovrintendenza, costituita con decreto del Presidente
adottato ai sensi dell'articolo 7, alla quale e' preposto
un coordinatore nominato ai sensi dell'articolo 18 della
citata legge n. 400 del 1988.
11-ter. La Presidenza puo' provvedere alla
amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione
dei servizi generali di supporto, purche' non siano di
nocumento alle esigenze di sicurezza, attraverso societa'
per azioni appositamente costituita, anche con
partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati
attraverso procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra
la societa' e la Presidenza sono regolati da apposito
contratto di servizio, anche con riferimento alla verifica
qualitativa delle prestazioni rese.
11-quater. Con specifico atto aggiuntivo al contratto
di servizio di cui al comma 11-ter sono definite le
modalita', i termini e le condizioni per l'utilizzazione di
personale in servizio presso la Presidenza che, mantenendo
lo stesso stato giuridico, su base volontaria e senza
pregiudizio economico e di carriera, puo' essere distaccato
presso la societa'.
11-quinquies. Il restante personale coinvolto nel
processo di attuazione di cui al comma 11-ter e' assegnato
alle altre strutture generali della Presidenza, nel
rispetto delle procedure di consultazione con le
organizzazioni sindacali previste dalla normativa
vigente.".
- Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile
2005, n. 63 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la
coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto
d'autore, e altre misure urgenti), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, cosi' recita:
"Art. 2. Coordinamento delle politiche in materia di
diritto d'autore. - 1. Al fine di consentire l'efficace
coordinamento, anche a livello internazionale, delle
funzioni di contrasto delle attivita' illecite lesive della
proprieta' intellettuale di cui all'articolo 19 della legge
18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni
e le attivita' culturali previsti dall'articolo 6, comma 3,
lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono
esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
2. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419, le parole: «con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i
Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti:
«con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.».
3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: «il Ministro per i
beni e le attivita' culturali esercita» sono inserite le
seguenti: «congiuntamente con il Presidente del Consiglio
dei Ministri».
3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.".
- La legge 25 giugno 2005, n. 109 (Conversione in
legge, con modificazioni, del D.L. 26 aprile 2005, n. 63,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione
territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore.
Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in
materia di previdenza obbligatoria e di previdenza
complementare), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 25 giugno
2005, n. 146.
- Il testo dell'articolo 30 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 (Ordinamento
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre
2012, n. 288 cosi' recita:
"Art. 30. Dipartimento per l'informazione e l'editoria
- .1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e' la
struttura di supporto al Presidente che opera nell'area
funzionale relativa al coordinamento delle attivita' di
comunicazione istituzionale, alla promozione delle
politiche di sostegno all'editoria ed ai prodotti
editoriali, ed al coordinamento delle attivita' volte alla
tutela del diritto d'autore.
2. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in
materia di attivita' di comunicazione istituzionale;
pubblicita' e documentazione istituzionale, informazione,
anche attraverso la stipula di convenzioni con le agenzie
di stampa ed informazione e con il concessionario del
servizio pubblico radiotelevisivo; provvede alla
comunicazione diretta al pubblico sulle attivita' della
Presidenza e del Governo; cura l'istruttoria per la
concessione dei premi alla cultura e per il rilascio dei
lasciapassare stampa; promuove le politiche di sostegno
all'editoria; cura le attivita' istruttorie relative alla
concessione alle imprese editoriali dei contributi diretti
e di quelli indiretti; esercita le funzioni ed i compiti
attribuiti alla Presidenza in materia di diritto d'autore e
di contrasto alla pirateria digitale e multimediale;
svolge, d'intesa con le altre Amministrazioni competenti,
compiti di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed
editori (SIAE) e sul nuovo Istituto mutualistico artisti
interpreti esecutori (nuovo IMAIE)."
3. Presso il Dipartimento e' istituito l'Osservatorio
per il monitoraggio del mercato editoriale di cui all'art.
8 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, ed opera
la segreteria del Comitato per la tutela della proprieta'
intellettuale di cui all'art. 19 della legge 18 agosto
2000, n. 248.
4. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre
Uffici e non piu' di sei servizi.".
- Il testo dell'articolo 1 della legge 24 giugno 2013,
n. 71 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino,
di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone
terremotate del maggio 2012 e per accelerare la
ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli
interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in
materia di turismo e disposizioni sulla composizione del
CIPE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2013,
n. 147, cosi' recita:
"Art. 1. - 1. Il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area
industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze
ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio
2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la
realizzazione degli interventi per Expo 2015, e' convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. Al Ministero per i beni e le attivita' culturali
sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri in materia di turismo. Al medesimo
Ministero sono altresi' trasferite, con decorrenza dalla
data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 5, le inerenti risorse umane,
strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui.
All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, il numero 12) e' sostituito dal seguente:
«12) Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo».
3. In attuazione del comma 2, con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, si
provvede al trasferimento al Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo del personale transitato
nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 19-bis e 19-quater, del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, che alla
data del 21 maggio 2013 presta servizio presso l'Ufficio
per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede
alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche
in misura corrispondente alle funzioni e al personale
trasferiti. Il personale delle qualifiche non dirigenziali
trasferito mantiene il trattamento fondamentale ed
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento del trasferimento. Se tale
trattamento risulta piu' elevato, al personale e'
corrisposto un assegno ad personam, riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri si provvede alla puntuale individuazione delle
risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite ai
sensi dei commi da 2 a 8.
6. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e' autorizzato ad adeguare la propria struttura
organizzativa sulla base delle disposizioni di cui al comma
2.
7. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, il Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo si
avvale dell'Ufficio per le politiche del turismo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8. Le risorse finanziarie disponibili sul bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
individuate ai sensi del comma 5, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
9. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri ed e' costituito in via permanente dal
Ministro dell'economia e delle finanze, che ne e' vice
presidente, e dai Ministri degli affari esteri, dello
sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti,
del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche
agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' dai Ministri
delegati per gli affari europei, per la coesione
territoriale, e per gli affari regionali in qualita' di
presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e dal Presidente della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della
Conferenza stessa.»;
b) al decimo comma, le parole: «un Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono
sostituite dalle seguenti: «un Ministro o un
Sottosegretario di Stato».
10. Dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 9 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
11. All'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
il comma 4 e' abrogato.
12. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368, le parole: «Il Ministro e' componente
del CIPE» sono soppresse.
13. All'articolo 2, comma 3, della legge 16 aprile
1987, n. 183, le parole: «dei comitati indicati nei commi 1
e 2, nonche'» sono soppresse e le parole: «a tali comitati»
sono sostituite dalle seguenti: «a tale comitato».
14. All'articolo 61, comma 7, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, il primo periodo e' soppresso.".

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti alla legge n. 633 del 1941, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Disposizioni applicative

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle opere e ai fonogrammi di cui all'articolo 69-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dal presente decreto, che sono tutelate ai sensi della normativa sul diritto d'autore alla data del 29 ottobre 2014 e successivamente. Le predette disposizioni non si applicano agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 29 ottobre 2014.
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti alla legge n. 633 del 1941, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 69-quater, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dal presente decreto, per l'implementazione di una banca dati, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 69-quater, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dal presente decreto, nel limite massimo di 150.000,00 euro per l'anno 2014, si provvede, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 novembre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Franceschini, Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari), pubblicata nella Gazz. Uff. 13 maggio 1987, n.
109, S.O. cosi' recita:
"Art. 5. Fondo di rotazione. - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo
9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed
alla legge 26 novembre 1975, n. 748.".
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone