Gazzetta n. 265 del 14 novembre 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2014
Definizione degli schemi e delle modalita' per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
Visto l'art. 29, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo cui "Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'art. 7, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata";
Visto l'art. 33, comma 1, del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo cui "Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti'. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti". Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 20 marzo del 2013";
Considerato che l'art. 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante: "Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, prevede che entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione, vengano emanati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 29, comma 1-bis, e 33, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013;
Considerato che le disposizioni del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 che riguardano gli enti territoriali e i loro enti strumentali, ad eccezione degli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, entrano in vigore il 1° gennaio 2015;
Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, e sono riutilizzabili ai sensi di quest'ultimo decreto, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l'onorevole dottoressa Maria Anna Madia e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014 recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del giorno 11 settembre 2014;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto definisce gli schemi tipo e le modalita' che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottano per la pubblicazione sui propri siti internet istituzionali dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore di tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, specificando l'insieme minimo di dati di riferimento e gli schemi, il formato e i tempi di pubblicazione sui predetti siti.
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle proprie entrate e spese secondo gli schemi indicati negli articoli da 3 a 8. In particolare, le pubbliche amministrazioni in contabilita' finanziaria pubblicano le entrate e le spese, di competenza e di cassa, di cui ai propri bilanci di previsione e le somme accertate e incassate, impegnate e pagate, di cui ai propri bilanci consuntivi; le pubbliche amministrazioni in contabilita' economica pubblicano i ricavi e proventi e i costi, cosi' come rilevati nel proprio budget e nel bilancio d'esercizio.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, commi 3 e 4, ciascuna pubblica amministrazione pubblica i dati di cui al comma 1 nella sezione "Amministrazione trasparente/Bilanci" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Le amministrazioni pubblicano i dati di cui agli articoli 29 e 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con i relativi metadati, in un formato tabellare di tipo aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.
 
Art. 3
Schemi e modalita' da adottare per i dati relativi alle entrate e
alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo delle
amministrazioni centrali dello Stato

1. I dati relativi alle previsioni di entrata, di competenza e di cassa, della Legge di bilancio e del Rendiconto generale dello Stato sono pubblicati con riferimento all'articolo e con indicazione del titolo, della natura, della tipologia, della categoria economica e dell'attivita'/provento, nonche' del centro di responsabilita', secondo lo schema di cui all'allegato 1 del presente decreto.
2. I dati sulla spesa di competenza e di cassa della Legge di bilancio e del Rendiconto generale dello Stato sono pubblicati con riferimento al capitolo di spesa e con indicazione dello stato di previsione, del centro di responsabilita', della missione, del programma, della categoria economica e della classificazione funzionale in base allo standard internazionale COFOG (Classification of the Functions of Government), secondo lo schema di cui all'allegato 1.
3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai commi 1 e 2 in un'apposita sezione del sito del Ministero dell'economia e delle finanze, accompagnati da metadati, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.
4. Ciascuna amministrazione centrale dello Stato pubblica altresi' i medesimi dati della spesa concernenti il proprio stato di previsione, secondo le modalita' indicate all'art. 2, comma 3, tramite un collegamento internet all'apposita sezione del sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. I dati relativi alla Legge di bilancio sono pubblicati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e quelli relativi al Rendiconto generale dello Stato entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento.
 
Art. 4
Schema da adottare e modalita' di pubblicazione dei dati relativi
alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e
consuntivo delle amministrazioni regionali

1. Le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti regionali in contabilita' finanziaria pubblicano i dati relativi alle entrate e alla spesa del proprio bilancio preventivo e di consuntivo secondo lo schema di cui all'allegato 2 del presente decreto.
2. Ciascuna amministrazione regionale pubblica i dati di cui al comma 1 entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci e dei consuntivi da parte dei propri organi consiliari, secondo le modalita' indicate all'art. 2.
3. Nelle more dell'armonizzazione contabile, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti regionali in contabilita' finanziaria non hanno l'obbligo di pubblicare il dato di cassa del bilancio di previsione.
 
Art. 5
Schema da adottare e modalita' di pubblicazione dei dati relativi
alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e
consuntivo degli enti locali

1. Nelle more dell'armonizzazione contabile, gli enti locali in contabilita' finanziaria pubblicano i dati relativi alle entrate e alla spesa del proprio bilancio preventivo e di consuntivo secondo lo schema di cui all'allegato 3 del presente decreto.
2. Ciascun ente locale pubblica i dati di cui al comma 1 entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci e dei consuntivi da parte dei propri organi consiliari, secondo le modalita' indicate all'art. 2.
 
Art. 6
Schema da adottare e modalita' di pubblicazione dei dati relativi
alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e
consuntivo delle altre amministrazioni in contabilita' finanziaria

1. Per le altre amministrazioni in contabilita' finanziaria, i dati relativi alle entrate e alla spesa sono pubblicati a preventivo e a consuntivo secondo lo schema del Piano dei conti integrato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante "Regolamento concernente le modalita' di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91". In particolare detta pubblicazione, in termini di competenza e cassa, deve essere in linea con il contenuto dell'allegato 1.1 Piano finanziario del citato decreto del Presidente della Repubblica, con una disaggregazione almeno sino al III livello, secondo lo schema di cui all'allegato 4 del presente decreto.
2. Ciascuna amministrazione pubblica i dati di cui al comma 1 entro 30 giorni dall'adozione dei bilanci e dei consuntivi da parte dei propri organi, secondo le modalita' indicate all'art. 2.
 
Art. 7
Schema da adottare e modalita' di pubblicazione dei dati relativi
alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e
consuntivo degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e della
Gestione Sanitaria Accentrata delle amministrazioni regionali

1. Gli enti del Servizio sanitario nazionale e le amministrazioni regionali, relativamente alla parte del finanziamento del Servizio sanitario regionale direttamente gestito di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pubblicano i dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi, redatti secondo lo schema di conto economico di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 20 marzo del 2013 (allegato 5 del presente decreto).
2. Fino all'attuazione delle disposizioni previste dal Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011, le aziende sanitarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano pubblicano i propri bilanci secondo gli schemi attualmente vigenti, ai sensi di quanto previsto dalla normativa e dalle intese Stato-Regioni in materia sanitaria.
3. Ciascun ente pubblica i dati di cui al comma 1 entro 30 giorni dall'approvazione da parte degli organi competenti, secondo le modalita' indicate all'art. 2.
 
Art. 8
Schema da adottare e modalita' di pubblicazione dei dati relativi
alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e
consuntivo delle altre amministrazioni in contabilita' economica

1. Per le amministrazioni in contabilita' civilistica, i dati relativi alle entrate e alla spesa sono pubblicati a preventivo e a consuntivo secondo lo schema di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013 recante "Criteri e modalita' di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilita' civilistica" (allegato 6 del presente decreto).
2. Ciascun ente pubblica i dati di cui al comma 1 entro 30 giorni dall'adozione dei bilanci e dei consuntivi da parte dei propri organi, secondo le modalita' indicate all'art. 2.
 
Art. 9

Definizione dell'indicatore di tempestivita' dei pagamenti

1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalita' di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti».
2. A decorrere dall'anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalita' di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti».
3. L'indicatore di tempestivita' dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:
a. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
c. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
e. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
5. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.
6. L'indicatore di cui al comma 1 del presente articolo e' utilizzato anche ai fini della disposizione di cui all'art. 41, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Le amministrazioni regionali calcolano l'indicatore escludendo le transazioni riferibili alla Gestione Sanitaria Accentrata di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
7. Le amministrazioni regionali elaborano l'indicatore di tempestivita' dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2, con riferimento all'intero bilancio regionale, alla Gestione Sanitaria Accentrata e alla componente non sanitaria.
8. Per le amministrazioni centrali dello Stato, le note integrative allegate al bilancio disciplinate dall'art. 35, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, costituiscono il prospetto di cui all'art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
9. Gli enti vigilati e le unita' locali di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, trasmettono altresi' l'«indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti», unitamente al bilancio consuntivo, al Ministero vigilante per il consolidamento e il monitoraggio degli obiettivi connessi all'azione pubblica.
 
Art. 10
Modalita' per la pubblicazione dell'indicatore di tempestivita' dei
pagamenti

1. Le amministrazioni pubblicano l'«indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 1, del presente decreto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalita' di cui al comma 3 del presente articolo.
2. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le amministrazioni pubblicano l'«indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, secondo le modalita' di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.
 
Art. 11

Disposizioni finali

1. Gli aggiornamenti degli schemi e delle modalita' di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore di tempestivita' dei pagamenti di cui al presente decreto sono adottati mediante decreti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 settembre 2014

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri Reg.ne - Prev. n. 2781
 
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