Gazzetta n. 267 del 17 novembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 ottobre 2014
Modifica del decreto 4 settembre 1996, di approvazione dell'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 83, lettera n) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale introduce l'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale viene stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni;
Visto l'art. 1, comma 88, della suddetta legge n. 244 del 2007, il quale dispone che fino al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007;
Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, e successive modificazioni, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni;
Visto l'art. 11, comma 4, lettera c), del menzionato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati;
Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;
Vista la legge 2 luglio 2010, n. 118, con la quale e' stata ratificata la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 ed un Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007 ed entrata in vigore il 7 febbraio 2011;
Considerato che la suindicata Convenzione e' finalizzata non solo ad evitare le doppie imposizioni, ma anche a prevenire l'evasione fiscale;
Considerato che la medesima Convenzione contiene una disciplina sullo scambio di informazioni che consente l'acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996;
Ritenuta la necessita' di modificare, nelle more della predisposizione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 168-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'elenco degli Stati approvato con il citato decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, al fine di procedere ad un aggiornamento dell'elenco medesimo;

Decreta:

Art. 1
Modifica dell'elenco degli Stati con i quali e' attuabile
lo scambio di informazioni.

All'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e' inserito il seguente Stato: «54-bis) Qatar».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 ottobre 2014

Il Ministro: Padoan
 
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