Gazzetta n. 269 del 19 novembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 ottobre 2014
Modifica del decreto 6 dicembre 2013 di approvazione del Piano Assicurativo Agricolo, per l'anno 2014.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;
Visto il Capo I del medesimo decreto legislativo n. 102/04, che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi ed, in particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalita' e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita Commissione Tecnica;
Visto il proprio decreto 6 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 2014, con il quale e' stato approvato il Piano assicurativo per la copertura dei rischi agricoli del 2014, ed in particolare l'art. 4, comma 1, ai sensi del quale nel contratto assicurativo deve essere richiamata, tra l'altro, l'esistenza di polizze integrative legate al medesimo bene oggetto di assicurazione agevolata, e tali polizze devono essere contratte dallo stesso contraente di quelle agevolate, ossia per le polizze collettive dagli organismi collettivi di difesa;
Viste le richieste pervenute da parte di vari soggetti interessati (Cooperativa di difesa Friuli, Confagricoltura Province di Mantova, Treviso, Verona e Brescia) di modifica della disposizione di cui all'art. 4, comma 1 del decreto 6 dicembre 2013 di cui sopra, per consentire, in presenza di polizze agevolate collettive, la stipula di polizze integrative non agevolate legate al medesimo bene oggetto di assicurazione agevolata, con contraente individuale coincidente con il beneficiario;
Tenuto conto che la citata disposizione e' stata inserita al fine di facilitare i controlli sulla spesa pubblica, ma in seguito ad una approfondita valutazione, preso atto che in un mercato assicurativo libero le compagnie assicuratrici hanno continuato a stipulare polizze integrative individuali per i rischi che non possono essere oggetto di assicurazione agevolata, si ritiene che le esigenze di controllo possano essere garantite mediante opportune disposizioni finalizzate ad evitare errate imputazioni della spesa ammissibile all'aiuto pubblico;
Visto l'allegato 2 al citato decreto 6 dicembre 2013, nella parte in cui reca la metodologia di calcolo dei parametri contributivi -Colture- al primo paragrafo, dove e' stabilito che: "In caso di assenza totale di statistiche utili, il parametro contributivo e' pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato";
Considerato che, allo scopo di evitare imputazioni non corrette a carico della spesa ammissibile all'aiuto pubblico, e' necessario rivedere la disposizione di cui al citato paragrafo Colture, per tenere conto dell'orientamento del mercato utilizzando, qualora non siano disponibili i dati attuariali del triennio precedente da utilizzare ai fini del calcolo dei parametri, la piu' ampia base statistica disponibile, prendendo in considerazione anziche' il premio della singola polizza come base per il calcolo dell'aiuto e per il confronto con la spesa parametrata, la media dei premi per prodotto comune;
Ritenuto necessario prevedere una clausola di salvaguardia, all'interno dello stesso paragrafo Colture, che eviti lo scostamento eccessivo tra spesa premi e parametro per le polizze multi rischi, al fine di mantenere l'indirizzo del piano assicurativo di agevolare le polizze multi rischi rispetto alle pluririschi;
Ritenuto infine che le due modifiche sopra motivate, richiedono, per la loro complessita', la sostituzione dell'intero paragrafo Colture dell'allegato 2 al decreto 6 dicembre 2013 soprarichiamato;
Visto l'art. 7 del decreto 6 dicembre 2013 sopracitato, che consente di apportare con decreto ministeriale modifiche o integrazioni al piano stesso;
Considerata la nota dell'Asnacodi (associazione nazionale dei Consorzi di difesa) del 25 settembre 2014, con la quale esprime "parere favorevole della scrivente Associazione, in nome di tutti gli associati, relativamente all'ultima stesura avanzata dagli Uffici di codesto spett.le Ministero"

Decreta:

Art. 1

Al comma 1 dell'art. 4 del decreto 6 dicembre 2013 richiamato in premessa, e' aggiunto in fine:
"Qualora il beneficiario abbia stipulato una polizza integrativa non agevolata individuale relativa al medesimo bene assicurato, sempre al fine di agevolare le attivita' di gestione, monitoraggio e controllo, deve consegnare copia della stessa all'organismo collettivo di difesa con il quale ha sottoscritto l'adesione alla polizza collettiva ovvero, per coloro che hanno sottoscritto polizze singole, all'Organismo pagatore competente o al Centro di assistenza agricola (CAA) unitamente al testo della polizza agevolata individuale.
L'esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalate nei certificati delle polizze agevolate e' motivo di decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorita' competenti.
Ai fini dei controlli gli organismi pagatori, le Regioni e il Ministero sono autorizzati a chiedere conferma dei dati riportati nelle polizze alle compagnie assicurative che hanno preso in carico i rischi."
La copia delle polizze integrative soprarichiamate, gia' sottoscritte alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, dovra' essere consegnata secondo le modalita' definite da AGEA, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La copia delle polizze integrative sottoscritte successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, dovra' essere consegnata secondo le modalita' definite da AGEA, contestualmente alle polizze agevolate o, se stipulate successivamente a queste ultime, entro 45 giorni dalla sottoscrizione della stessa polizza integrativa.
Il mancato rispetto dei termini sopra indicati e' motivo di decadenza dal diritto all'aiuto.
 
Art. 2

All'allegato 2 del decreto 6 dicembre 2013 richiamato in premessa - Metodologia di calcolo dei parametri contributivi - il paragrafo Colture - e' sostituito dal seguente:
"Colture.
Il parametro contributivo e' pari alla media delle tariffe disponibili degli ultimi tre anni (escluso l'anno in corso) per ogni combinazione comune/prodotto/garanzia (pluririschio e multirischio). In caso di assenza di statistiche triennali si utilizzano statistiche biennali. In casi di assenza di statistiche biennali si utilizzano le statistiche dell'unico anno disponibile.
La tariffa media sopracitata e' calcolata secondo la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi del periodo di riferimento)/(somma dei valori assicurati nel periodo di riferimento)] x 100.
Il parametro contributivo massimo per la pluririschio con tre eventi e': 20 per la frutta, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti, tenuto conto della classificazione riportata nell'allegato 1; per il resto delle combinazioni il parametro massimo e' 25.
Inoltre, sulla base dei dati assicurativi (anche provvisori) dell'anno in corso sono calcolate le tariffe medie per singola combinazione comune-prodotto-garanzia (come definita ai fini del calcolo dei parametri contributivi). La tariffa media e' calcolata secondo la seguente formula: (somma dei premi/somma dei valori assicurati)x100. Successivamente e' calcolato per singolo certificato assicurativo il premio massimo agevolabile, rappresentato dal prodotto del valore assicurato per il minor valore tra la tariffa risultante in polizza (premio/valore assicurato) e la tariffa media dell'anno in corso. Il premio massimo agevolabile cosi' calcolato e' confrontato con la spesa parametrata calcolata applicando i parametri contributivi per singolo certificato ed il valore minore rappresenta la spesa ammessa a contributo.
In caso di assenza di parametro contributivo, la spesa parametrata e' determinata applicando la tariffa media dell'anno in corso calcolata come specificato precedentemente e quindi la spesa ammessa a contributo e' pari al valore minore tra spesa parametrata cosi' calcolata e premio effettivo.
Ai fini del calcolo delle tariffe medie degli ultimi tre anni e dell'anno in corso si utilizzano i seguenti dati assicurativi:
pluririschio con tre eventi: dati delle polizze pluririschio con tre eventi (sia avversita' catastrofali che altre avversita');
pluririschio con almeno quattro eventi: dati delle polizze pluririschio con quattro e piu' eventi (sia avversita' catastrofali che altre avversita');
multirischio: dati delle polizze multirischio.
Nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate multi rischi, sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa e' incrementata fino al 90% del premio assicurativo.".
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2014

Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2014 Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 3874
 
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