Gazzetta n. 274 del 25 novembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 ottobre 2014
Riparto del contributo ex articolo 2-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, introdotto in sede di conversione dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per l'attibuzione ai comuni del minor gettito dell'imposta municipale propria (IMU) relativo agli immobili equiparati all'abitazione principale, per l'anno 2013.


IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, introdotto in sede di conversione dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, prevede, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria (I.M.U.) di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive integrazioni, che i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;
Considerato che, al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il rimborso dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'eventuale applicazione della suddetta equiparazione, ai sensi della predetta disposizione legislativa, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si deve provvedere ad attribuire agli stessi comuni un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, i comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il 30 novembre 2013, termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione 2013, definire i criteri e le modalita' per l'applicazione dell'agevolazione per le unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio;
Considerato che la copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 2-bis del decreto legge n. 102/2013, sara' assicurata comunque nel limite massimo di 18,5 milioni di euro, corrispondente alle risorse stanziate per tale finalita' e che, qualora l'importo complessivo del minor gettito I.M.U. da corrispondere agli enti locali interessati risultasse superiore, il rimborso verra' disposto in proporzione ai fondi disponibili;
Acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione studi e ricerche economico fiscali e dall'A.N.C.I-I.F.E.L. i predetti dati relativi alle stime di minor gettito da imposta municipale per la seconda rata dell'anno 2013 riferite a ciascun comune, comunicati anche alla Conferenza unificata;
Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 5 agosto 2014;

Decreta:

Articolo unico
Attribuzione ai comuni del minor gettito dell'imposta municipale
propria -IMU- relativo agli immobili equiparati all'abitazione
principale, per l'anno 2013

1. Per il rimborso del minor gettito della seconda rata 2013 dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive integrazioni, derivante dall'equiparazione all'abitazione principale delle unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, il contributo di 18,5 milioni di euro, di cui in premessa, e' assegnato, a ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna, per gli importi indicati nell'allegato elenco A, che costituisce parte integrante del presente decreto, importi calcolati in proporzione alle stime di minor gettito da imposta municipale propria relative agli stessi immobili, per l'anno 2013, cosi' come comunicate dal competente Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e dall'A.N.C.I. - I.F.E.L.
2. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, gli importi dei contributi spettanti nelle misure indicate nell'allegato elenco B, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono devoluti, alle stesse Regioni e Province a statuto speciale, che provvedono alla successiva attribuzione ai comuni nel rispetto delle disposizioni degli statuti speciali, delle relative norme di attuazione e delle eventuali specifiche disposizioni legislative di settore.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 ottobre 2014

Il Ministro dell'interno
Alfano Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone