Gazzetta n. 275 del 26 novembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 novembre 2014
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco».


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare
e dell'ippica

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 28 luglio 2009, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Mipaaf - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato approvato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», cosi' come consolidato con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell'8 agosto 2014, concernente la modifica del disciplinare di produzione della citata DOC;
Vista la domanda presentata per il tramite delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, su istanza del Consorzio tutela del Vino Prosecco, con sede in Treviso, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco», nel rispetto della procedura prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Visto il parere favorevole delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione;
Considerato che la predetta domanda di modifica e' stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, art. 10, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-octodecies, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 23 luglio 2014 sulla predetta proposta di modifica;
Considerato che la proposta di modifica del disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 182 del 7 agosto 2014, cosi' come aggiornata con successiva rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2014;
Considerato che, entro il termine previsto di 60 giorni dalla predetta data di pubblicazione, e' pervenuta un'istanza da parte del citato Consorzio di tutela del vino «Prosecco» contenente osservazioni sulla citata proposta di modifica del disciplinare, intese a prevedere il limite temporale del 30 novembre 2011, ai fini dell'accesso alla disposizione derogatoria di cui all'ultimo capoverso dell'art. 5, comma 1, della stessa proposta di disciplinare, relativamente alla sussistenza del requisito della conduzione dei vigneti da parte delle aziende viticole conferenti alle cantine aziendali o cooperative ubicate nei comuni della Provincia di Verona, confinanti all'area delimitata di produzione delle uve;
Considerato che, conformemente alle disposizioni procedurali di cui all'art. 8, comma 2, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, la predetta istanza del Consorzio di tutela del «Prosecco» e' stata valutata in apposita Conferenza di servizi presso questo Ministero, in data 11 novembre 2014, al termine delle quali la citata istanza e' stata accolta ed in tal senso e' stata data comunicazione al soggetto istante, che funge anche da soggetto che ha presentato la richiesta di modifica del disciplinare in questione;
Considerato altresi' che detta domanda di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-quater, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che, pertanto, per la definizione della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui all'art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1234/2007;
Ritenuto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco» in conformita' alla citata proposta, cosi' come aggiornata a seguito dell'accoglimento della richiamata istanza presentata dal Consorzio di tutela del «Prosecco»;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP «Prosecco» cosi' come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, da ultimo aggiornato con i decreti ministeriali 7 marzo 2014 e 28 luglio 2014, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Articolo unico

1. Al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo aggiornato con i decreti ministeriali 7 marzo 2014 e 28 luglio 2014 richiamati in premessa, e' apportata la modifica evidenziata nell'allegato al presente decreto.
2. La modifica di cui al comma 1 entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto ed e' applicabile anche per le produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2014/2015.
3. La modifica di cui al comma 1 sara' inserita sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 novembre 2014

Il direttore generale: Gatto
 
Allegato

Modifica al disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco».

Il comma 1 dell'art. 5 e' sostituito con il seguente testo:
«1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di elaborazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, nonche' le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel territorio di cui all'art. 3 del presente disciplinare.
Tali operazioni possono essere altresi' effettuate in cantine aziendali o cooperative situate nel territorio amministrativo dei comuni della provincia di Verona confinati con la zona di produzione delimitata all'art. 3, limitatamente alle uve provenienti da vigneti in conduzione al 30 novembre 2011.».
 
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