Gazzetta n. 276 del 27 novembre 2014 (vai al sommario)
LEGGE 24 novembre 2014, n. 173
Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l'America latina e i Caraibi.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l'America
latina e i Caraibi

1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi attraverso la sottoscrizione di 9.353 azioni per complessivi 56.414.864,22 dollari statunitensi, di cui 12.413.320,92 da versare in quattro rate rispettivamente pari a 4.137.773,64 dollari statunitensi nell'anno 2014, a 2.068.886,82 dollari statunitensi in ciascuno degli anni 2015 e 2016 e a 4.137.773,64 dollari statunitensi nell'anno 2017. Tali somme saranno erogate al tasso di cambio vigente alla data del pagamento.
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in euro 3.064.153 per l'anno 2014, in euro 1.532.077 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e in euro 3.064.153 per l'anno 2017, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le medesime modalita' ivi indicate, con corrispondente riduzione, per gli stessi anni, delle risorse destinate agli aumenti di capitale nelle banche multilaterali di sviluppo.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. E' autorizzata la sottoscrizione da parte dell'Italia di 9.800 azioni della Banca interamericana di sviluppo, di cui 238 azioni a pagamento per 2.871.097 dollari statunitensi, da versare secondo le modalita' determinate dai Governatori della Banca, e le rimanenti 9.562 azioni a chiamata. Alla predetta sottoscrizione si provvede nei limiti delle risorse disponibili gia' autorizzate per la partecipazione al capitale della suddetta Banca.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio.Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 7
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei
conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214:
"3. Per finanziare la partecipazione italiana agli
aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo,
la somma di 226 milioni di euro delle disponibilita'
giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui
all'articolo 7, comma 2-bis del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
143, e successive modifiche e integrazioni, e' versata
all'entrata del bilancio statale nella misura di 26 milioni
di euro nel 2012, 45 milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015,
35,5 milioni di euro nel 2016 e 29,5 milioni di euro nel
2017, per essere riassegnata nella pertinente missione e
programma dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla compensazione
degli effetti finanziari di cui al presente comma si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate e delle minori spese recate dal presente decreto".
Si riporta il testo vigente del comma 12 dell'articolo
17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di
contabilita' e finanza pubblica":
"12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi".
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
11 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
"3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente
norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza
nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
o microsettoriale. In particolare, essa indica:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni
contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti a
imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e
contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio
dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni
delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n.
42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle
compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;
c) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente,
la cui quantificazione e' rinviata alla legge di
stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie;
e) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in
conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
f) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di
parte corrente;
g) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e
normativo del personale dipendente dalle amministrazioni
statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo,
per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti;
i) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto
previsto dalla lettera m);
l) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;
m) le norme eventualmente necessarie a garantire
l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10-bis, comma 1,
lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come
modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente
legge".
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
21 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
"5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili".
 
Art. 2
Conferenza Italia-America latina e Caraibi

1. Al fine di rafforzare lo sviluppo dei rapporti dell'Italia con i Paesi dell'area latino-americana, il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con l'Istituto italo-latino americano, convoca, con cadenza biennale, la Conferenza Italia-America latina e Caraibi, in ottemperanza all'orientamento sancito nella dichiarazione conclusiva della VI Conferenza Italia-America latina e Caraibi, svoltasi a Roma il 12 e 13 dicembre 2013.
2. Alla copertura dei costi per l'organizzazione della Conferenza di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse assegnate al Ministero degli affari esteri nel bilancio ordinario.
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in
materia di partecipazione dell'Italia a organismi finanziari
internazionali multilaterali

1. All'articolo 4 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalita' di tale partecipazione, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali, devono ispirarsi a criteri di efficacia, economicita', unitarieta' e trasparenza delle spese di gestione e di intervento»;
b) al comma 2-bis, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Tale relazione, riferita alle attivita' svolte nell'anno precedente, e' trasmessa alle Camere entro il 31 marzo di ogni anno».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 novembre 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 3:
Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 26
febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 4. Competenza del Ministro del tesoro.
1. Il Ministro del tesoro, in conformita' con i criteri
stabiliti dal CICS e d'intesa con i Ministri degli affari
esteri e del bilancio e della programmazione economica,
cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a
carattere multilaterale, e assicura la partecipazione
finanziaria alle risorse di detti organismi nonche' la
concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi
multilaterali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo.
2. La partecipazione dell'Italia agli organismi
finanziari internazionali multilaterali e' finalizzata
all'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del
sistema delle Nazioni unite in materia di cooperazione allo
sviluppo. Le modalita' di tale partecipazione, nel rispetto
dell'autonomia degli organismi internazionali, devono
ispirarsi a criteri di efficacia, economicita', unitarieta'
e trasparenza delle spese di gestione e di intervento.
2-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro degli
affari esteri, predispone annualmente una relazione sulla
partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari
internazionali multilaterali. La relazione da' conto delle
politiche e delle strategie adottate, dei criteri seguiti
nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle
banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi
multilaterali di cui al comma 1, evidenziando le posizioni
assunte in merito dai rappresentanti italiani. La
relazione, con riferimento ai singoli organismi, indica il
contributo finanziario dell'Italia, il numero e la
qualifica dei funzionari italiani. Tale relazione, riferita
alle attivita' svolte nell'anno precedente, e' trasmessa
alle Camere entro il 31 marzo di ogni anno".
 
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