Gazzetta n. 287 del 11 dicembre 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 2014
Determinazione del numero massimo e delle modalita' di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e, in particolare, il comma 4 che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione l'individuazione delle modalita' e dei limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne il numero e i costi da parte di tutte le amministrazioni;
Visto l'art. 5, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto l'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
Visto l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto in particolare il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale prevede che con modifiche al decreto di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalita' e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio;
Visto l'art. 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e, in particolare, il comma 2 che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' indicato il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonche' per quello ad uso non esclusivo, di cui puo' disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l'On. dott.ssa Maria Anna Madia e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014 recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Ritenuta la necessita' di individuare le modalita' di riduzione e di utilizzo delle autovetture di servizio nel rispetto delle norme sui limiti di spesa e sugli obblighi di risparmio;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, limitatamente a quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto;

Decreta:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto fissa il numero, per le amministrazioni centrali dello Stato di cui all'art. 2, comma 1, e disciplina l'utilizzo, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 3, comma 1, delle autovetture di servizio con autista per il trasporto di persone, assegnate ad uso esclusivo o non esclusivo, al fine di conseguire obiettivi di risparmio di spesa e trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, anche attraverso modalita' innovative di gestione, nonche' di razionalizzazione degli spostamenti per motivi di servizio. Sono rimesse alla valutazione degli organi costituzionali la definizione del numero e la disciplina delle modalita' di utilizzo delle auto di servizio e di rappresentanza.
2. Il presente decreto non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da Anas S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonche' per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.
3. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'uso delle autovetture di servizio e autovetture blindate per ragioni di sicurezza e di protezione personale.
 
Art. 2
Numero delle autovetture di servizio
presso le amministrazioni centrali dello Stato

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ciascuna amministrazione centrale dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le strutture di cui si avvale ciascun Ministro senza portafoglio, le Forze di polizia, le Forze armate e le Agenzie governative nazionali, comprese le agenzie fiscali, puo' disporre, in uso non esclusivo, di un numero massimo di 5 autovetture di servizio, secondo i criteri di seguito elencati:
a) 1 autovettura se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione e' inferiore o pari a 50 unita';
b) 2 autovetture se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione e' compreso tra 51 e 200 unita';
c) 3 autovetture se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione e' compreso tra 201 e 400 unita';
d) 4 autovetture se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione e' compreso tra 401 e 600 unita';
e) 5 autovetture se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione e' superiore a 600 unita'.
2. In aggiunta alle autovetture di cui al comma 1 puo' essere assegnata un'ulteriore autovettura, in uso esclusivo e limitatamente al periodo di durata dell'incarico, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, sono computate anche le autovetture di servizio oggetto di contratto di locazione o noleggio in corso, o a qualunque altro titolo utilizzate, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le pubbliche amministrazioni non possono avvalersi ad alcun titolo di autovetture di altre amministrazioni per il trasporto di persone a uso esclusivo o non esclusivo.
4. Le amministrazioni di cui al comma 1 riducono il contingente delle autovetture di servizio, fino al raggiungimento dei limiti di cui al medesimo comma, mediante procedure di dismissione delle stesse a titolo oneroso ovvero cedendole a titolo gratuito alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS ai sensi dell'art. 11, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che prestano servizi di assistenza sociale e sanitaria. Le risorse finanziarie ricavate dalle riduzioni di spesa relative alla cessione, alla manutenzione, al noleggio e all'esercizio di autovetture, accertate a consuntivo, possono essere destinate, in aggiunta a quelle disponibili a legislazione vigente, nella misura massima del 50 per cento e comunque nel rispetto del limite di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, all'acquisizione di buoni taxi.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1 che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, utilizzano, a qualunque titolo, fino a cinquanta autovetture riducono il contingente delle proprie autovetture entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le amministrazioni di cui al comma 1 che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, utilizzano, a qualunque titolo, da cinquantuno a cento autovetture riducono il contingente delle proprie autovetture entro il 30 giugno 2015. Le amministrazioni di cui al comma 1, che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, utilizzano, a qualunque titolo, piu' di cento autovetture, riducono il contingente delle autovetture di servizio entro il 31 dicembre 2015.
Sono fatti salvi fino alla loro naturale scadenza i contratti di locazione e noleggio in corso alla data di pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 3
Modalita' di utilizzo delle autovetture di servizio

1. L'utilizzo delle autovetture di servizio a uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuata dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, esclusi le regioni e gli enti locali, e' consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio.
2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 di assegnare autovetture di servizio in uso esclusivo a soggetti diversi da quelli individuati dall'art. 2, comma 2, e di concedere l'uso delle autovetture di servizio, di cui all'art. 2, comma 1, con modalita' che ne consentano l'uso per finalita' diverse da quelle previste al comma 1 del presente articolo.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rinnovano, nei limiti consentiti dalla legge, il parco auto con le seguenti modalita':
a) acquisizione in locazione o noleggio di autovetture di servizio mediante contratti conclusi attraverso il ricorso, in via prioritaria, alle procedure gestite da Consip S.p.A.;
b) acquisizione in proprieta' di autovetture di servizio, mediante contratti conclusi attraverso il ricorso, in via prioritaria, alle procedure gestite da Consip S.p.A., laddove sia accertata la maggiore economicita' rispetto agli strumenti di cui alla lettera a), per la bassa emissione di agenti inquinanti, la ridotta potenza di cilindrata, la riduzione dei consumi e dei premi assicurativi e delle spese di manutenzione.
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, per far fronte ad improrogabili esigenze di servizio, ricorrono ai seguenti diversi strumenti:
a) utilizzo di buoni taxi, previa stipula di convenzioni con gli operatori del settore nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) utilizzo condiviso delle autovetture di servizio o taxi per percorsi, in tutto o in parte, coincidenti.
5. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel presente articolo.
6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011 e' abrogato.
 
Art. 4
Censimento delle autovetture di servizio

1. Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, le regioni e gli enti locali, comunicano, ogni anno, in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dell'apposito questionario, e pubblicano sui propri siti istituzionali, con le modalita' di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprieta' e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione. I dati comunicati sono resi pubblici per tutte le amministrazioni dal Dipartimento della funzione pubblica in un'apposita sezione del proprio sito.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche che non adempiono all'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 non possono effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 25 settembre 2014

Il Presidente: Renzi

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri Reg.ne - Prev. n. 2958
 
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