Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2014 (vai al sommario)
DECRETO 25 novembre 2014
Riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2014 delle province, in attuazione dell'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 - come sostituito dall'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 438, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dall'art. 1, comma 545, lett. a), b) e c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali assoggettabili alla sanzione di riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo, nonche' dei trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, prevista in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per province e comuni e' commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, nonche' sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna;
Visto l'art. 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012, che prevede che, per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta' comunale istituito dal comma 380, lettera b), del medesimo art. 1 della legge n. 228 del 2012;
Visto l'art. 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale dispone che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al richiamato art. 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e della finanze 10 febbraio 2014, n. 11400, adottato ai sensi del comma 19, secondo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, con cui sono definite le modalita' di individuazione degli obiettivi per il triennio 2014-2016 di ciascun ente locale ai sensi del predetto art. 31 della legge n. 183 del 2011;
Visto l'art. 31, comma 20, primo e secondo periodo, della richiamata legge n. 183 del 2011 - come modificato dal comma 445, dell'art. 1, della legge n. 228 del 2012 e, successivamente, dall'art. 1, comma 539, lett. a), b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - che prevede che ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti locali di cui al comma 1 del medesimo art. 31, e' tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria;
Visto l'art. 31, comma 20-bis, della richiamata legge n. 183 del 2011 - come introdotto dal comma 446, dell'art. 1, della legge n. 228 del 2012 - che dispone che decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e' comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno;
Visto l'art. 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011 che prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e che gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura; ed infine che in caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;
Visto l'art. 31, comma 26, lettera a), ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, che prevede che la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
Visto l'art. 15, comma 1-bis, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n. 68, che stabilisce che nel caso in cui il comparto province consegua l'obiettivo di patto di stabilita' interno ad esso complessivamente assegnato per l'anno 2013, la sanzione di cui all'art. 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011, e successive modificazioni, si applica alle province che non rispettano il patto per l'anno 2013 in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo;
Considerato che la riduzione complessiva degli obiettivi programmatici delle province, in attuazione del citato comma 122, dell'art. 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' commisurata agli effetti finanziari determinati dall'applicazione delle sanzioni operata, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e che, sulla base delle informazioni desunte dalle certificazioni inviate dalle province ai sensi del comma 20, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, emerge che nell'anno 2013 risultano non aver raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno 6 province;
Considerato che il comparto delle province nell'anno 2013 ha conseguito l'obiettivo di patto di stabilita' interno ad esso complessivamente assegnato;
Considerato che l'importo degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione alle province che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno, in applicazione dell'art. 15, comma 1-bis, del decreto-legge n. 16 del 2014, ammonta a 8.572.260 euro;
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione per l'anno 2014 alle disposizioni di cui al richiamato comma 122, dell'art. 1, della legge n. 220 del 2010, all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per la riduzione degli obiettivi annuali 2014 delle province;
Ritenuto opportuno rinviare ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, l'attuazione per i comuni delle disposizioni di cui al richiamato comma 122, dell'art. 1, della legge n. 220 del 2010, attesa la rideterminazione della riduzione degli obiettivi 2014 dei comuni attuata dall'art. 7 del decreto-legge 22 agosto 2014 n. 119;
Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta dell'11 settembre 2014;

Decreta:

Articolo unico

Per l'anno 2014, le province individuate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 novembre 2013,n. 92164 che partecipano al terzo anno di sperimentazione della disciplina concernente i nuovi sistemi contabili e degli schemi di bilancio, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, che hanno rispettato il patto di stabilita' interno per l'anno 2013 e che alla data di emanazione del presente decreto non hanno comunicato il recesso, riducono il proprio obiettivo di patto di stabilita' interno per complessivi 8.572.260 euro, ripartiti per meta' in parti uguali e per meta' in proporzione alla riduzione di risorse previste dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, indicate nell'allegato 1 del medesimo decreto-legge, come di seguito indicato:

Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 novembre 2014

Il Ministro: Padoan
 
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