Gazzetta n. 288 del 12 dicembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 ottobre 2014, n. 181
Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 6 ottobre 1958, n. 106679, recante «Capitolato generale d'oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali interessanti il vestiario, i mobili e il casermaggio della Guardia di finanza»;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 giugno 1990, n. 277, concernente «Regolamento recante il capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292, recante «Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68», e, in particolare, l'articolo 7, il quale prevede che la Guardia di finanza puo' formulare propri capitolati d'oneri generali o speciali, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'articolo 5, comma 7, il quale prevede che le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalita' dei propri contratti, nel rispetto del predetto Codice e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante «Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE» e, in particolare, l'articolo 16 e seguenti, recanti la disciplina delle procedure di scelta dei contraenti;
Considerata la necessita' di adottare un nuovo Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza che tenga conto delle modifiche operate dal «Codice dei contratti pubblici» e dal relativo Regolamento di esecuzione;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 maggio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-7116 del 25 luglio 2014;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le condizioni e le clausole generali stabilite dal presente capitolato d'oneri si applicano alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi, acquisite a livello sia centrale che periferico, occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'oneri si applicano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonche' il Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n. 292.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275.
Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale -supplemento ordinario - 3 giugno 1924, n. 130.
La legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo
della Guardia di finanza) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98.
Il decreto del Ministro delle finanze 15 giugno 1990,
n. 277 (Regolamento recante il capitolato generale d'oneri
per le forniture di beni e le prestazioni di servizi
occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di
finanza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
supplemento ordinario - 4 ottobre 1990, n. 232.
La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1999, n. 34 (Regolamento recante norme per la
determinazione della struttura ordinativa del Corpo della
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 23 febbraio
1999, n. 44.
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - supplemento ordinario - 9 maggio 2001, n. 106.
Il decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - supplemento ordinario - 16 maggio 2005, n. 82.
Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n.
292 (Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia
di finanza, in attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 16 maggio
2005, n. 82:
"Art. 7 - Capitolati d'oneri.
1. La Guardia di finanza formula propri capitolati
d'oneri generali o speciali, approvati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Consiglio di Stato. Essa puo' altresi' avvalersi dei
capitolati d'oneri generali o speciali in vigore presso
altre Forze armate.
2. I capitolati d'oneri, che fanno parte integrante dei
contratti, possono non essere allegati ai contratti
medesimi, purche' di essi se ne dichiari la conoscenza nel
testo contrattuale.
3. Ove non esistono capitolati d'oneri speciali, le
condizioni sono contenute nei relativi contratti.
4. I particolari tecnici per ogni singolo bene o
servizio sono specificati nel contratto. Tali
specificazioni possono pero' essere omesse in tutto o in
parte quando nel contratto stesso e' stabilito che
l'accettazione della provvista debba avvenire in base a
campione approvato dall'Amministrazione.
5. Nei capitolati d'oneri o, in mancanza, nei contratti
puo' essere prevista, a norma degli articoli 806 e seguenti
del codice di procedura civile, la clausola compromissoria
per la soluzione delle eventuali controversie non potute
comporre in via amministrativa.".
Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 16 maggio
2005, n. 82:
"Art. 5 - Regolamento e capitolati.
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina
esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di
amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli
aspetti di cui all'art. 4, comma 3, in relazione ai
contratti di ogni altra amministrazione o soggetto
equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive
o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'art.
4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva,
siano applicabili anche alle regioni e province autonome.
3. Fatto salvo il disposto dell'art. 196 quanto al
regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il
regolamento di cui al comma 1 e' adottato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
4. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle
politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali
e ambientali, delle attivita' produttive, dell'economia e
delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo
schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere
entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione,
decorsi i quali il regolamento puo' essere emanato. Con la
procedura di cui al presente comma si provvede altresi'
alle successive modificazioni e integrazioni del
regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali e'
di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di
attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono
alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle
forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e
sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con
le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli atti
procedimentali, nonche' procedure di accesso a tali atti;
f) modalita' di istituzione e gestione del sito
informatico presso l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi, compresa la regolarita'
contributiva attestata dal documento unico, di cui all'art.
2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 266, certificazioni di qualita', nonche'
qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri
stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure
incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad
attenuare i costi della qualificazione per le piccole e
medie imprese;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi
gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione
e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le
modalita' di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e
attivita' di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei
contratti e cause che le determinano, nonche' modalita'
applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla
categoria prevalente ai sensi dell'art. 118;
o) norme riguardanti le attivita' necessarie per
l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni
disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile
del procedimento;
p) modalita' di corresponsione ai soggetti che eseguono
il contratto di acconti in relazione allo stato di
avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in
caso di inadempienza retributiva e contributiva
dell'appaltatore;
s) collaudo e attivita' di supporto
tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo
semplificato sulla base di apposite certificazioni di
qualita', le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i
termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilita'
dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i
relativi compensi, i requisiti professionali secondo le
caratteristiche dei lavori;
s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo
quanto gia' previsto ai sensi del regolamento recante
capitolato generale di appalto dei lavori pubblici,
approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19
aprile 2000, n. 145.
6. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti
esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei
lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei
rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo
sviluppo, nonche' per lavori su immobili all'estero ad uso
dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri, il
regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri,
tiene conto della specialita' delle condizioni per la
realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle
procedure applicate in materia dalle organizzazioni
internazionali e dalla Unione europea.
7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati,
contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della
generalita' dei propri contratti o di specifici contratti,
nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui
al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito
costituiscono parte integrante del contratto.
8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni
aggiudicatrici statali e' adottato il capitolato generale,
con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentito il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel
rispetto del presente codice e del regolamento di cui al
comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o
nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al
comma 8 puo' essere richiamato nei bandi o negli inviti da
parte delle stazioni appaltanti diverse dalle
amministrazioni aggiudicatrici statali.".
La legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di
normativa antimafia) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 agosto 2010, n. 196.
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento Ordinario - 10
dicembre 2010, n. 288.
Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei
contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture
nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della
direttiva 2009/81/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 dicembre 2011, n. 292:
"Art. 16 - Procedure per la scelta dei concorrenti.
1. Per l'individuazione degli operatori economici che
possono presentare offerte per l'affidamento di un
contratto, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure
ristrette, negoziate ovvero il dialogo competitivo.
2. Le stazioni appaltanti aggiudicano i contratti
mediante procedura ristretta o mediante procedura negoziata
con pubblicazione del bando di gara.
3. Nel caso di appalti particolarmente complessi, come
definiti all'art. 58, comma 2, del codice, le stazioni
appaltanti, qualora ritengano che il ricorso alla procedura
ristretta o negoziata con bando non permetta
l'aggiudicazione dell'appalto, possono avvalersi del
dialogo competitivo ai sensi dell'art. 58 del codice.
4. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi
quadro ai sensi dell'art. 59 del codice. La durata di un
accordo quadro non puo' superare i sette anni, salvo in
circostanze eccezionali, determinate tenendo conto della
prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o
sistema fornito e delle difficolta' tecniche che possono
essere causate dal cambiamento di fornitore.
5. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente
previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i
contratti mediante una procedura negoziata senza
pubblicazione del bando di gara.".
Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario
- 12 settembre 1988, n. 214:
"Art. 17 - Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. Regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.".

Note all'art. 1:
Per il testo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Capitolato, si intende per:
a) «Codice», il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
b) «Regolamento», il regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 163 del 2006, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
c) «Legge di Contabilita' generale dello Stato», il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato";
d) «Organo tecnico», l'organo del Comando Generale della Guardia di finanza o dell'Ente amministrativo della Guardia di finanza competente in relazione alla specifica progettualita';
e) «Amministrazione», il Corpo della Guardia di finanza;
f) «Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)», l'organismo di cooperazione transnazionale, di cui al Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 e al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, rivolto agli operatori economici europei appartenenti almeno a due Stati membri diversi e volto a facilitare e sviluppare le attivita' economiche dei suoi membri mettendo in comune risorse, attivita' ed esperienze;
g) «Operatore economico», la persona fisica, la persona giuridica o l'ente senza personalita' giuridica - ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) - che offre sul mercato la fornitura di beni ovvero la prestazione di servizi;
h) «contraente», l'operatore economico che stipula un atto negoziale con l'Amministrazione;
i) «organo di verifica», il direttore dell'esecuzione contrattuale o la commissione appositamente nominata per effettuare la verifica di conformita' dell'esecuzione;
j) «documenti di gara», i documenti prodotti dall'Amministrazione utili per la selezione del contraente nell'ambito della procedura di gara.
Note all'art. 2:
Per il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, si veda nelle note alle premesse.
Il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Norme
per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo
all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico
GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto
1991, n. 182.
 
Art. 3

Termini e loro computo

1. I termini indicati nei contratti, sia per l'Amministrazione che per l'operatore economico, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni, da cui debbono avere inizio i termini stessi.
2. Ove i termini sono indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario.
3. Ove sono indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.
4. Quando l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva il termine si intende prorogato al successivo giorno lavorativo.
 
Art. 4

Norme regolatrici dei rapporti contrattuali

1. I rapporti contrattuali sono regolati:
a) dal Codice e dal Regolamento;
b) dalla «Legge di Contabilita' generale dello Stato» e dal relativo Regolamento di attuazione, di cui al Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in quanto compatibili con le norme del Codice e del Regolamento;
c) dalle disposizioni del presente Capitolato, ove richiamato nel bando o nella lettera di invito;
d) dalle disposizioni previste dagli appositi disciplinari tecnici, ove richiamati nel bando o nella lettera di invito;
e) dalle clausole del contratto;
f) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative gia' emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.
Note all'art. 4:
Per il testo del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Determinazione a contrarre

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento degli appalti, con determinazione a contrarre, l'Amministrazione individua:
a) gli elementi essenziali del contratto;
b) la procedura di scelta del contraente e i criteri di selezione delle offerte;
c) nel caso di procedura negoziata, le ragioni che ne giustificano il ricorso;
d) la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti;
e) la copertura finanziaria, con indicazione dei relativi capitoli di bilancio, e comunque delle fonti previste per l'intera esecuzione del contratto;
f) il Responsabile Unico del Procedimento.
 
Art. 6

Definizione delle specifiche tecniche

1. L'Organo tecnico redige le specifiche tecniche e gli altri documenti tecnici necessari per la definizione dell'oggetto del contratto, anche ai fini della verifica dell'esecuzione.
2. I documenti di cui al comma 1 sono allegati al contratto, richiamati nel bando di gara nonche' nel relativo disciplinare.
 
Art. 7

Bando di gara

1. Il bando di gara individua le prescrizioni che disciplinano la specifica procedura di affidamento delle forniture di beni o delle prestazioni di servizi. Esso contiene gli elementi indicati come obbligatori dalla legge, nonche' ogni altro dato ritenuto utile dall'Amministrazione.
2. L'Amministrazione puo' prevedere nel bando di gara la possibilita' di utilizzare le eventuali economie da ribasso d'asta per l'acquisto, mediante lo stipulando contratto, di ulteriori quantita' di beni o servizi in fornitura, fino a concorrenza della somma posta a base d'asta.
3. Il bando e' pubblicato secondo le modalita' previste dalla legge. Ove necessario, l'Amministrazione prevede forme di pubblicita' ulteriori rispetto a quelle obbligatorie.
4. In caso di eventuale contrasto tra le previsioni del bando e quelle contenute negli altri documenti di gara, prevale il bando di gara.
 
Art. 8

Disciplinare di gara

1. In caso di indizione di gare a procedura aperta o ristretta, di ricorso all'accordo quadro o al dialogo competitivo, l'Amministrazione puo' redigere il disciplinare di gara, nel quale sono indicate le disposizioni necessarie a fornire agli operatori economici gli elementi essenziali con cui sara' individuato il futuro contraente.
2. In particolare, il disciplinare indica:
a) gli atti di gara, le relative modalita' di svolgimento e la tempistica;
b) le definizioni, relativamente alla terminologia utilizzata nel bando;
c) le norme di legge applicabili alla procedura;
d) l'oggetto dell'appalto, con rinvio alle specifiche tecniche;
e) i requisiti di idoneita' per l'ammissione e le relative modalita' di attestazione;
f) le modalita' e i termini di presentazione delle offerte e della documentazione amministrativa necessaria;
g) le cauzioni da prestare e i relativi termini;
h) i criteri di selezione delle offerte;
i) nel caso di procedura con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, gli elementi di valutazione dell'offerta, il peso attribuito a ciascuno di essi, nonche' i criteri secondo cui la Commissione giudicatrice attribuisce i punteggi a ciascuna offerta, prevedendo, in relazione a tali criteri, idonee motivazioni analiticamente formulate in ordine all'oggetto dell'appalto;
l) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse;
m) le modalita' di versamento delle spese contrattuali.
 
Art. 9

Forniture conformi a campioni

1. I documenti di gara possono prevedere che la fornitura sia conforme a campioni, modelli o disegni indicati dall'Amministrazione. In tal caso, i campioni, modelli o disegni, muniti del sigillo o del marchio dell'Amministrazione, sono posti in visione, prima della decorrenza dei termini per la presentazione dell'offerta, nei luoghi, giorni e ore indicati nel bando di gara.
 
Art. 10

Presentazione di campioni della fornitura

1. Nel caso di gara con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, i documenti di gara possono prevedere che l'offerta tecnica sia corredata da un campione della fornitura, indicando le relative modalita' e termini di presentazione.
2. I campioni, debitamente autenticati, sono oggetto di valutazione da parte della commissione di cui all'articolo 25, comma 1.
3. La restituzione dei campioni e' richiesta dall'operatore economico offerente entro quindici giorni dall'aggiudicazione definitiva. In caso contrario, l'Amministrazione non ne garantisce la restituzione.
4. I documenti di gara possono prevedere che, al termine delle operazioni di gara, i campioni non sono restituiti agli offerenti.
 
Art. 11

Comunicazioni in ordine ai mancati inviti,
alle esclusioni e all'aggiudicazione

1. L'Amministrazione effettua le comunicazioni agli operatori economici mediante posta elettronica certificata.
 
Art. 12

Scelta della procedura di aggiudicazione

1. Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 20, relativa agli acquisti effettuati tramite Consip S.p.A. o altre centrali di committenza, l'Amministrazione adotta, per l'acquisizione di beni e servizi, le procedure indicate nel Codice e, in relazione a specifici comparti, nella relativa normativa di settore.
2. Nel caso di ripetizione di servizi analoghi e consegne complementari, la scelta tra la procedura negoziata, ricorrendone i presupposti previsti dal Codice, e le altre procedure concorsuali tiene conto, altresi':
a) del grado di soddisfazione in ordine alle prestazioni ovvero alle forniture rese dall'originario aggiudicatario;
b) della possibilita' di ottenere sul mercato condizioni piu' vantaggiose;
c) delle evoluzioni eventualmente intervenute nell'ambito dei processi e dei prodotti oggetto del contratto.
 
Art. 13

Scelta del criterio di selezione delle offerte

1. In caso di affidamento di servizi o forniture standardizzati per i quali sono gia' individuate le caratteristiche qualitative e le modalita' di esecuzione, si ricorre al criterio del prezzo piu' basso.
2. Nel caso in cui e' necessario acquisire proposte tecniche utili a individuare, mediante la valutazione qualitativa delle offerte, la soluzione maggiormente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, si puo' ricorrere al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
 
Art. 14

Disposizioni relative alla procedura aperta e ristretta

1. Nell'ambito delle procedure aperta e ristretta, il bando di gara puo' prevedere che non si procede ad aggiudicazione nel caso di una sola o di due sole offerte valide. In tal caso non si procede alla relativa apertura dei plichi contenenti le offerte.
2. Ai fini dell'inserimento della clausola di cui al comma 1, l'Amministrazione tiene conto del numero degli operatori economici sul mercato di riferimento, del livello di partecipazione a precedenti gare svolte nel medesimo settore, dell'urgenza o meno di addivenire all'aggiudicazione e della necessita' di garantire la massima partecipazione degli operatori economici.
3. Indipendentemente dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il bando di gara deve sempre prevedere che ove l'Amministrazione valuti le offerte non convenienti, cioe' non rispondenti alle sue esigenze in termini di economicita' o non idoneita' in relazione all'oggetto del contratto, puo' decidere, con provvedimento motivato, comunicato agli operatori economici interessati, di non procedere alla aggiudicazione di nessuna offerta.
4. Nell'ambito della procedura ristretta, l'Amministrazione:
a) indica nel bando e nel disciplinare di gara, quando predisposto, tutte le informazioni necessarie agli operatori economici per la presentazione della domanda di partecipazione e, in particolare, i requisiti di qualificazione richiesti e il termine per la sua presentazione;
b) verifica la regolarita' delle domande di partecipazione pervenute e invita tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione. La lettera di invito contiene tutte le informazioni necessarie agli operatori economici per la presentazione dell'offerta.
 
Art. 15

Disposizioni relative alla procedura negoziata

1. Ai fini del ricorso alla procedura negoziata previa pubblicazione di bando, le offerte si considerano:
a) irregolari, quando non rispondono ai requisiti di forma richiesti dal bando;
b) inammissibili, quando non sono conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative richieste dall'Amministrazione.
2. Ai fini del ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando:
a) l'unicita' dell'operatore economico disponibile sul mercato e' attestata dall'Organo tecnico proponente e riscontrata mediante l'esperimento di apposita indagine di mercato ovvero attraverso elementi oggettivi;
b) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose e' necessario che:
- il prezzo sia inferiore al miglior prezzo di mercato e a parita' di condizioni tecniche;
- la cessazione dell'attivita' sia rilevabile da un atto giuridico di fallimento, di messa in liquidazione, anche volontaria, di concordato preventivo o di amministrazione straordinaria.
 
Art. 16

Disposizioni relative al dialogo competitivo

1. La fase del dialogo e' condotta in maniera riservata con ciascun operatore economico selezionato, discutendo gli aspetti relativi esclusivamente alle soluzioni proposte, senza entrare nel merito di quelle concorrenti.
2. La fase del dialogo si conclude con esito:
a) positivo, quando l'Amministrazione individua soluzioni idonee alle proprie esigenze. In tal caso, l'Amministrazione invita i partecipanti a presentare le offerte finali, che contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione dell'appalto. L'aggiudicazione avviene con gara attraverso il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa;
b) negativo, quando l'Amministrazione ritiene che nessuna delle soluzioni proposte soddisfa le proprie necessita'. In tal caso, con provvedimento motivato, l'Amministrazione informa tempestivamente i partecipanti, ai quali, ai sensi dell'articolo 58, comma 11, del Codice, non spetta alcun indennizzo o risarcimento.
Note all'art. 16:
Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario
- 16 maggio 2005, n. 82:
"Art. 58 - Dialogo competitivo.
1. Nel caso di appalti particolarmente complessi,
qualora ritengano che il ricorso alla procedura aperta o
ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, le
stazioni appaltanti possono avvalersi del dialogo
competitivo conformemente al presente articolo. Il ricorso
al dialogo competitivo per lavori e' consentito previo
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e
comunque ad esclusione dei lavori di cui alla parte II,
titolo III, capo IV. Per i lavori di cui alla parte II,
titolo IV, capo II, e' altresi' richiesto il parere del
Consiglio Superiore dei beni culturali. I citati pareri
sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale
termine, l'amministrazione puo' comunque procedere.
2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un
appalto pubblico e' considerato «particolarmente complesso»
quando la stazione appaltante:
- non e' oggettivamente in grado di definire,
conformemente all'art. 68, comma 3, lettere b), c) o d), i
mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessita' o i suoi
obiettivi, o
- non e' oggettivamente in grado di specificare
l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto.
Possono, secondo le circostanze concrete, essere
considerati particolarmente complessi gli appalti per i
quali la stazione appaltante non dispone, a causa di
fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in
merito alla identificazione e quantificazione dei propri
bisogni o all'individuazione dei mezzi strumentali al
soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche
funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie
degli stessi e all'analisi dello stato di fatto e di
diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti
storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche,
nonche' sulle componenti di sostenibilita' ambientale,
socio-economiche, amministrative e tecniche.
3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante
decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere
specifica motivazione in merito alla sussistenza dei
presupposti previsti dal comma 2.
4. L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto
pubblico e' quello dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa.
5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara
conformemente all'art. 64 in cui rendono noti le loro
necessita' o obiettivi, che definiscono nel bando stesso o
in un documento descrittivo che costituisce parte
integrante del bando, nei quali sono altresi' indicati i
requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati
tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i
criteri di valutazione delle offerte di cui all'art. 83,
comma 2 e il termine entro il quale gli interessati possono
presentare istanza di partecipazione alla procedura.
6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati
ammessi conformemente ai requisiti di cui al comma 5 un
dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione
dei mezzi piu' idonei a soddisfare le loro necessita' o
obiettivi. Nella fase del dialogo esse possono discutere
con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto.
7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti
garantiscono la parita' di trattamento di tutti i
partecipanti, in particolare non forniscono, in modo
discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni
partecipanti rispetto ad altri.
8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli
altri partecipanti le soluzioni proposte ne' altre
informazioni riservate comunicate dal candidato
partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.
9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la
procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre
il numero di soluzioni da discutere durante la fase del
dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati
nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a
tale facolta' e' indicato nel bando di gara e nel documento
descrittivo.
10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo
finche' non sono in grado di individuare, se del caso dopo
averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano
soddisfare le loro necessita' o obiettivi.
11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente
ritenere che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le
proprie necessita' o obiettivi. In tal caso informano
immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun
indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal comma
17.
12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il
dialogo e averne informato i partecipanti, le stazioni
appaltanti li invitano a presentare le loro offerte finali
in base alla o alle soluzioni presentate e specificate
nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti
gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del
progetto.
13. Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. p), n.
1), del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152.
14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte
possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia
tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o
complementi non possono avere l'effetto di modificare gli
elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale
posto in gara la cui variazione rischi di falsare la
concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute
sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando
di gara o nel documento descrittivo, individuando l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa conformemente all'art. 83.
Per i lavori, la procedura si puo' concludere con
l'affidamento di una concessione di cui all'art. 143.
16. L'offerente che risulta aver presentato l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa puo' essere invitato a
precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli
impegni in essa figuranti, a condizione che cio' non abbia
l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta
o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza
o comportare discriminazioni.
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o
incentivi per partecipanti al dialogo, anche nell'ipotesi
in cui al comma 11.
18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al
dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da
ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
18-bis. Il regolamento definisce le ulteriori modalita'
attuative della disciplina prevista dal presente
articolo.".
 
Art. 17

Disposizioni relative all'accordo quadro

1. L'accordo quadro puo' essere utilizzato qualora l'Amministrazione deve approvvigionarsi di beni o servizi per soddisfare fabbisogni di lungo periodo, non superiore a quattro anni, per quantita' da determinare nel corso del suddetto periodo.
2. L'accordo quadro:
a) vincola il contraente all'esecuzione delle forniture di beni o delle prestazioni di servizi in favore dell'Amministrazione secondo le condizioni ivi stabilite;
b) non vincola l'Amministrazione all'acquisto delle quantita' di beni o servizi, presuntivamente stimate nell'ambito dell'accordo, se non ne ha necessita'.
 
Art. 18
Disposizioni relative al sistema dinamico di acquisizione e ad altre
procedure di affidamento gestite interamente con strumenti
elettronici

1. Il sistema dinamico di acquisizione e' un processo di acquisizione gestito interamente mediante strumenti elettronici, per acquisti di beni e servizi di uso corrente, le cui caratteristiche soddisfano le esigenze dell'Amministrazione. Esso e' limitato nel tempo e aperto, per tutta la sua durata, a qualsivoglia operatore economico che soddisfa i criteri di selezione e che ha presentato un'offerta indicativa conforme al bando di gara.
2. Il ricorso ad aste elettroniche o ad altri sistemi elettronici utili allo svolgimento delle procedure di selezione delle offerte e' ammesso avvalendosi degli strumenti tecnologici, disponibili sul mercato in relazione al livello di progresso raggiunto, che garantiscono il rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa vigente.
 
Art. 19

Disposizioni relative ai servizi e forniture in economia

1. I servizi e le forniture in economia riguardano acquisizioni per valori sotto la soglia stabilita nell'articolo 125, comma 9, del Codice, adeguati in relazione alle modifiche delle soglie, secondo le procedure disciplinate dal Codice.
2. Il Comandante dell'Ente amministrativo o altro soggetto individuato dall'Amministrazione titolare del potere di spesa autorizza il ricorso alla procedura in economia.
3. L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia indica:
a) l'esigenza da soddisfare;
b) i motivi per i quali e' adottata la procedura in economia;
c) l'importo presunto della spesa;
d) ove possibile, il capitolo di imputazione della spesa.
4. Il procedimento di acquisizione e' posto in atto dal funzionario individuato dall'Amministrazione, il quale adotta, nell'ambito della propria competenza, gli atti preparatori e quelli di spesa, anche a rilevanza esterna.
Note all'art. 19:
Si riporta il testo dell'art. 125 del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 :
"Art. 125 - Lavori, servizi e forniture in economia.
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi,
lavori, possono essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni
appaltanti operano attraverso un responsabile del
procedimento ai sensi dell'art. 10.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono
effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente
acquistati o noleggiati e con personale proprio delle
stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per
l'occasione, sotto la direzione del responsabile del
procedimento.
4. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata in
cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non
superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione
diretta non possono comportare una spesa complessiva
superiore a 50.000 euro.
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da
ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie
specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti
categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti
quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e
non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure
previste agli articoli 55, 121, 122;
b) manutenzione di opere o di impianti;
c) interventi non programmabili in materia di
sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo
l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della
risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore
inadempiente, quando vi e' necessita' e urgenza di
completare i lavori.
7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in
economia possono essere anticipati dalla stazione
appaltante con mandati intestati al responsabile del
procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il
programma annuale dei lavori e' corredato dell'elenco dei
lavori da eseguire in economia per i quali e' possibile
formulare una previsione, ancorche' sommaria.
8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e
fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo
fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parita' di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati
sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro e'
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento.
9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi
per importi inferiori a 137.000 euro per le amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), e
per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni
appaltanti di cui all'art. 28, comma 1, lettera b). Tali
soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle
soglie previste dall'art. 28, con lo stesso meccanismo di
adeguamento previsto dall'art. 248.
10. L'acquisizione in economia di beni e servizi e'
ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo
delle singole voci di spesa, preventivamente individuate
con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con
riguardo alle proprie specifiche esigenze.
Il ricorso all'acquisizione in economia e' altresi'
consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale,
o in danno del contraente inadempiente, quando cio' sia
ritenuto necessario o conveniente per conseguire la
prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessita' di completare le prestazioni di un
contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile
imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a
seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more
dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del
contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente
imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di
pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e
salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico,
artistico, culturale.
11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore
a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9,
l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di
trattamento, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei, individuati sulla base di indagini di mercato
ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti
dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture
inferiori a quarantamila euro, e' consentito l'affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento.
12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in
economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneita'
morale, capacita' tecnico-professionale ed
economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari
importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del
contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti
dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i
soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso
dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi
sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi
comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non
periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del
presente articolo, puo' essere artificiosamente frazionata
allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni
in economia.
14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in
economia sono disciplinati, nel rispetto del presente
articolo, nonche' dei principi in tema di procedure di
affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal
presente codice, dal regolamento.".
 
Art. 20

Gli acquisti mediante Consip S.p.A.
e altre centrali di committenza

1. Il ricorso alla centrale di committenza pubblica Consip S.p.A. o alle centrali di committenza regionali, istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' obbligatorio nei limiti e nei termini previsti dalla legge in relazione alle categorie merceologiche rientranti nel sistema delle convenzioni quadro stipulate dalle citate centrali di committenza.
2. Fermi restando i casi di ricorso obbligatorio alle convenzioni di cui al comma 1, nei limiti e nei termini ivi previsti, l'Amministrazione procede, altresi', all'acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle suddette centrali di committenza regionali.
Note all'art. 20:
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
supplemento ordinario - 27 dicembre 2006, n. 299.
"455. Ai fini del contenimento e della
razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e
servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto
anche unitamente ad altre regioni, che operano quali
centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali,
degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario
nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi
sede nel medesimo territorio.".
 
Art. 21

Gli inviti a presentare offerte

1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con pubblicazione del bando di gara, l'Amministrazione, mediante posta elettronica certificata, invita gli operatori economici che ne hanno fatto richiesta e che hanno superato la fase di prequalificazione, risultando in possesso dei requisiti di partecipazione previsti nel bando di gara, a presentare le offerte.
L'invito contiene gli elementi specificamente previsti dalle norme del Codice nonche' quelli ritenuti utili dall'Amministrazione.
2. Con riferimento al dialogo competitivo, l'Amministrazione predispone due distinti inviti, con cui:
a) nella prima fase della procedura, invita a partecipare al dialogo gli operatori economici che ne hanno fatto richiesta;
b) nella fase di gara successiva alla conclusione del dialogo, invita ciascun operatore economico a presentare la propria offerta.
3. Nelle procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, l'Amministrazione, mediante posta elettronica certificata, rende nota l'intenzione di aggiudicare un appalto e fissa l'insieme delle prescrizioni e delle regole per la partecipazione e lo svolgimento della fase di negoziazione.
L'invito contiene, ove previsto, il criterio di aggiudicazione nonche' gli elementi essenziali della prestazione richiesta, i requisiti di partecipazione, i termini e le modalita' per la presentazione delle offerte.
 
Art. 22

I partecipanti

1. Gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici sono i soggetti indicati agli articoli 34 e 47 del Codice.
2. Salvo i casi in cui e' possibile l'utilizzo delle autocertificazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli operatori economici di cui al comma 1 si qualificano producendo, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Il bando di gara indica espressamente la documentazione che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 innanzi citato, deve essere resa mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorita' consolare italiana, che ne attesta la conformita' all'originale.
3. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di imprese, ferme restando le condizioni di partecipazione previste dalla legge, il bando di gara indica:
a) i requisiti che devono essere posseduti a pena di esclusione dagli operatori economici partecipanti e quelli che e' sufficiente siano posseduti da una sola delle imprese raggruppate o consorziate;
b) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, la prestazione principale e quella secondaria;
c) l'obbligo per i concorrenti di specificare nelle proprie offerte il riparto in termini qualitativi e quantitativi delle prestazioni che saranno eseguite da ciascuna impresa.
4. Nessuna eccezione relativa a vicende interne al raggruppamento temporaneo o al consorzio di imprese puo' essere sollevata nei confronti dell'Amministrazione al fine di ottenere esenzioni dal regime di responsabilita' per inadempimento.
Note all'art. 22:
Si riportano i testi degli artt. 34 e 37 del citato
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 :
"Art. 34 - Soggetti a cui possono essere affidati i
contratti pubblici.
Sono ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti,
salvo i limiti espressamente indicati:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le
societa' commerciali, le societa' cooperative;
b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione e
lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di
societa' consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani,
societa' commerciali, societa' cooperative di produzione e
lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti,
costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si
applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art.
2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui
alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma
di societa' ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;
si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37;
e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si
applicano le disposizioni dell'art. 37;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di
gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al
riguardo le disposizioni dell'art. 37;
f-bis) operatori economici, ai sensi dell'art. 3, comma
22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi.
1. Comma abrogato dall'art. 3, comma 3, decreto legge
25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166."
"Art. 37 - Raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari di concorrenti.
Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di
tipo verticale si intende una riunione di concorrenti
nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della
categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono
lavori non appartenenti alla categoria prevalente e cosi'
definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti;
per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una
riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori
della stessa categoria.
1. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento
di tipo verticale si intende un raggruppamento di
concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di
servizi o di forniture indicati come principali anche in
termini economici, i mandanti quelle indicate come
secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui
gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di
prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di
gara la prestazione principale e quelle secondarie.
2. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i
consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli
imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli
imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel
regolamento.
3. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono
essere specificate le parti del servizio o della fornitura
che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.
4. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei
consorziati determina la loro responsabilita' solidale nei
confronti della stazione appaltante, nonche' nei confronti
del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di
lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per
gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilita'
e' limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva
competenza, ferma restando la responsabilita' solidale del
mandatario.
5. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei
di tipo verticale i requisiti di cui all'art. 40, sempre
che siano frazionabili, devono essere posseduti dal
mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il
relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante
deve possedere i requisiti previsti per l'importo della
categoria dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate
possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in
raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
6. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1,
lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353
del codice penale.
7. E' consentita la presentazione di offerte da parte
dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e),
anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi
ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e
qualificata come mandatario, il quale stipulera' il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
8. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo
quanto disposto ai commi 18 e 19, e' vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto
a quella risultante dall'impegno presentato in sede di
offerta.
9. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente
comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la
nullita' del contratto, nonche' l'esclusione dei
concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di
affidamento relative al medesimo appalto.
10. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della
concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori
prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita' tecnica, quali strutture, impianti e opere
speciali, e qualora una o piu' di tali opere superi in
valore il quindici per cento dell'importo totale dei
lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di
realizzare le predette componenti, possono utilizzare il
subappalto con i limiti dettati dall'art. 118, comma 2,
terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle
opere di cui al presente comma, nonche' i requisiti di
specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che
possono essere periodicamente revisionati con il
regolamento stesso. L'eventuale subappalto non puo' essere,
senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto
la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta
al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite
dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si
applica l'art. 118, comma 3, ultimo periodo.
11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero
di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato
individualmente, o il candidato ammesso individualmente
nella procedura di dialogo competitivo, ha la facolta' di
presentare offerta o di trattare per se' o quale mandatario
di operatori riuniti.
12. Comma abrogato dall' art. 12, comma 8, decreto
legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;
13. Ai fini della costituzione del raggruppamento
temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con
un unico atto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.
14. Il mandato deve risultare da scrittura privata
autenticata. La relativa procura e' conferita al legale
rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il
mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca per
giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione
appaltante.
15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo
trovano applicazione, in quanto compatibili, alla
partecipazione alle procedure di affidamento delle
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete,
di cui all'art. 34, comma 1, lettera e-bis).
15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva,
anche processuale, dei mandanti nei confronti della
stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il
collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni
rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo' far valere
direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti.
16. Il rapporto di mandato non determina di per se'
organizzazione o associazione degli operatori economici
riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai
fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli
oneri sociali.
17. In caso di fallimento del mandatario ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa
antimafia, la stazione appaltante puo' proseguire il
rapporto di appalto con altro operatore economico che sia
costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice
purche' abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai
lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non
sussistendo tali condizioni la stazione appaltante puo'
recedere dall'appalto.
18. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa
antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore
economico subentrante che sia in possesso dei prescritti
requisiti di idoneita', e' tenuto alla esecuzione,
direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche' questi
abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o
servizi o forniture ancora da eseguire.".
Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 20 febbraio
2001, n. 42:
"Art. 3 - Soggetti.
1. Le disposizioni del presente testo unico si
applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle
persone giuridiche, alle societa' di persone, alle
pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e
ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi
dell'Unione europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai
fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati
a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed
il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli
stati, le qualita' personali e i fatti, sono documentati
mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorita' dello Stato estero, corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita'
all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle
conseguenze penali della produzione di atti o documenti non
veritieri.".
 
Art. 23

La partecipazione alla gara: i requisiti

1. Per l'esecuzione di pubblici appalti, i requisiti di ordine generale previsti dal Codice sono posseduti dagli operatori economici partecipanti sin dal momento della partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto, nonche' dai subappaltatori per tutta la durata del rapporto negoziale con il contraente.
2. Nella valutazione in ordine alla gravita' dei reati di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c), del Codice, l'Amministrazione tiene conto congiuntamente dei seguenti elementi:
a) i profili oggettivi e soggettivi;
b) il tempo in cui il reato e' commesso;
c) la natura e misura della pena.
Note all'art. 23:
Si riporta il testo dell'art. 38 del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
"Art. 38 - Requisiti di ordine generale.
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori,
forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di
subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se
la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i
soci o il direttore tecnico se si tratta di societa' in
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice,
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero
il socio di maggioranza in caso di societa' con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa';
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla
moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu'
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o
il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di societa'
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice;
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto
in ogni caso non operano quando il reato e' stato
depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione
fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non e' stata rimossa;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un
errore grave nell'esercizio della loro attivita'
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' art. 7,
comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti
per la partecipazione a procedure di gara e per
l'affidamento dei subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'art.
17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del
comma 2;
m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell' art. 40, comma
9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico
di cui all' art. 7, comma 10, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione SOA;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell' art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorita'
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall' art.
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli
indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente
alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'Autorita' di cui all' art. 6, la quale cura
la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente
articolo non si applicano alle aziende o societa'
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell' art.
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate
ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento, o finanziario.
1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione
o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da'
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1,
lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione
e' cancellata e perde comunque efficacia.
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso
dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformita' alle previsioni del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non e'
tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per
reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per
le quali e' intervenuta la riabilitazione. Ai fini del
comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un
importo superiore all'importo di cui all' art. 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle relative
all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse
certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera
i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio
del documento unico di regolarita' contributiva di cui all'
art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 266; i soggetti di cui all'art. 47, comma 1,
dimostrano, ai sensi dell'art. 47, comma 2, il possesso
degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del
documento unico di regolarita' contributiva. Ai fini del
comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega,
alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato
l'offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni
di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di
aver formulato l'offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la
stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La
verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo
l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra
irregolarita' essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore
della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria
stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore
all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del
valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro,
il cui versamento e' garantito dalla cauzione provvisoria.
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente
un termine, non superiore a dieci giorni, perche' siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere. Nei casi di irregolarita' non essenziali,
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la
regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di
inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il
concorrente e' escluso dalla gara. Ogni variazione che
intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia
giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai
fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per
l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui al presente articolo, si applica l'art.
43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445; resta fermo per le stazioni appaltanti e per
gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il
documento unico di regolarita' contributiva. In sede di
verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le
stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del
casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai
concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui
all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'art. 33,
comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di
candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le
stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai
concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e
possono altresi' chiedere la cooperazione delle autorita'
competenti.
5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da
altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova
sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati
membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una
dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorita'
giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o di provenienza.".
 
Art. 24

Il subappalto e la subfornitura

1. Il subappalto e' consentito alle condizioni e nei limiti previsti dal Codice e dal Regolamento.
2. Il contraente puo', altresi', avvalersi, nel rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa, di forniture di beni o prestazioni di servizi rese da altri operatori economici.
3. Resta in ogni caso invariata la responsabilita' del contraente, il quale risponde direttamente del preciso adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, tanto per fatto proprio quanto per fatto del subappaltatore o del subfornitore, fermo restando il diritto dell'Amministrazione alla risoluzione contrattuale e al risarcimento dei danni.
4. Il contraente, nei contratti di subappalto e, ove stipulati in forma scritta, nei contratti di subfornitura, inserisce la clausola secondo cui il subcontraente assume tutti gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari e in particolare si impegna a:
a) comunicare allo stesso contraente, oltre che all'Amministrazione, entro sette giorni dalla loro accensione o destinazione, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali che utilizzera' per le operazioni finanziarie relative al contratto, nonche' le generalita' e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi;
b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al contratto con strumenti di incasso o pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilita', riportando sugli stessi il Codice Identificativo Gara relativo al contratto e, ove previsto, il Codice Unico Progetto.
5. Nel contratto di subappalto o subfornitura, ciascuna parte si impegna, altresi', a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente dell'eventuale inadempimento della controparte agli obblighi di cui al presente articolo.
6. La possibilita' di ricorrere a subappaltatori o subfornitori e' preclusa se e' accertata dall'Amministrazione, in capo agli stessi, la carenza anche solo di uno dei requisiti di ordine generale stabiliti dall'articolo 38 del Codice.
7. Se e' accertata l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Amministrazione ha facolta' di procedere alla risoluzione del contratto; in tal caso, si applica l'articolo 52, commi 3, 5 e 6.
Note all'art. 24:
Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, si veda nelle note all'art. 23.
 
Art. 25

Gli organi deputati a svolgere le operazioni di gara

1. Nel caso di gara ad aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'Amministrazione nomina apposita Commissione giudicatrice per la selezione della migliore offerta tra quelle presentate.
2. I componenti della Commissione di cui al comma 1 sono selezionati tra gli appartenenti all'Amministrazione in possesso delle competenze tecniche e professionali adeguate alla natura e all'oggetto dell'appalto. Nel caso in cui tra gli appartenenti all'Amministrazione non vi siano soggetti in possesso delle competenze specialistiche necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni di gara, la Commissione e' integrata da componenti esterni nominati secondo le modalita' e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
3. Con il medesimo atto di cui al comma 1, l'Amministrazione nomina altresi' i commissari supplenti nel rispetto dei criteri previsti dal Codice per la nomina dei componenti titolari.
4. Prima dell'apertura dei plichi contenenti le offerte, la Commissione giudicatrice verifica la documentazione amministrativa presentata sulla base di quanto prescritto dal bando o dal disciplinare di gara.
5. Nelle procedure concorsuali, l'Amministrazione puo' affidare il riscontro della documentazione amministrativa, di cui al comma 4, a una diversa Commissione, appositamente nominata e composta da personale appartenente all'Amministrazione medesima.
6. Ai componenti delle Commissioni di cui ai commi 1 e 5 non spettano emolumenti, compensi, indennita' o rimborsi spese.
 
Art. 26

Procedura di aggiudicazione con il criterio
del prezzo piu' basso

1. Nell'ambito delle procedure di gara con criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso, nel giorno fissato dal bando la Commissione, ove nominata ai sensi dell'articolo 25, comma 5, ovvero il Responsabile unico del procedimento, in seduta pubblica, riceve la documentazione pervenuta e provvede a:
a) determinare l'irricevibilita' della documentazione pervenuta oltre i termini;
b) verificare che la documentazione e' stata trasmessa secondo i criteri previsti dal bando, provvedendo alla relativa autenticazione mediante apposizione di firma;
c) effettuare la verifica della documentazione amministrativa, deliberando l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti, ovvero richiedendo, nei casi in cui la legge la ammetta, l'integrazione documentale;
d) sorteggiare i concorrenti chiamati a comprovare i requisiti autocertificati;
e) rinviare a una successiva seduta l'apertura delle offerte, informando i concorrenti in merito alle modalita' di custodia delle stesse.
2. Nel giorno stabilito, la Commissione ovvero il Responsabile unico del procedimento:
a) rende pubbliche le risultanze dell'attivita' di verifica dei requisiti, determinando l'eventuale esclusione dei concorrenti;
b) apre le offerte economiche, dando lettura del prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e del relativo ribasso percentuale;
c) dichiara, in presenza di offerte che appaiono anormalmente basse, l'avvio del relativo procedimento di verifica, rinviando, in tal caso, a una successiva seduta pubblica le attivita' di cui alla lettera d);
d) previa eventuale esclusione delle offerte risultate anomale, delibera l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
 
Art. 27
Procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa

1. Nell'ambito delle procedure di gara con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, il giorno fissato dal bando di gara, la Commissione, ove nominata ai sensi dell'articolo 25, comma 5, ovvero il Responsabile unico del procedimento riceve la documentazione pervenuta dai concorrenti e, in seduta pubblica:
a) determina l'irricevibilita' della documentazione pervenuta oltre i termini;
b) verifica che la documentazione e' stata trasmessa secondo i criteri previsti dal bando e provvede alla relativa autenticazione mediante apposizione di firma;
c) effettua la verifica della documentazione amministrativa, deliberando l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti, ovvero richiedendo, nei casi in cui la legge la ammetta, l'integrazione documentale;
d) sorteggia i concorrenti chiamati a comprovare i requisiti autocertificati;
e) rinvia a una successiva seduta pubblica l'apertura delle offerte tecniche, informando i concorrenti in merito alle modalita' di custodia delle stesse.
2. Nel giorno stabilito, la Commissione ovvero il Responsabile Unico del Procedimento:
a) rende pubbliche le risultanze dell'attivita' di verifica dei requisiti, determinando l'eventuale esclusione dei concorrenti;
b) apre le offerte tecniche, per constatarne la regolarita' formale e determinarne l'autenticazione mediante apposizione di firma;
c) rinvia a una successiva seduta pubblica l'apertura delle offerte economiche, informando i concorrenti in merito alle modalita' di custodia delle stesse.
3. Le attivita' di valutazione dell'offerta tecnica sono svolte dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 25, comma 1, in seduta riservata.
4. Nel giorno stabilito, la Commissione giudicatrice ovvero il Responsabile Unico del Procedimento:
a) rende pubbliche le risultanze dell'attivita' di valutazione delle offerte tecniche;
b) apre le offerte economiche, dando lettura del prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e del relativo ribasso percentuale;
c) attribuisce i punteggi all'offerta economica; qualora complessa, questa attivita' puo' essere rinviata a una successiva seduta riservata. In tal caso, la Commissione giudicatrice rinvia a una successiva seduta pubblica la comunicazione dei punteggi complessivi totalizzati dai concorrenti;
d) dichiara, in presenza di offerte che appaiono anormalmente basse, l'avvio del relativo procedimento di verifica, rinviando, in tal caso, a una successiva seduta pubblica le attivita' di cui alla lettera e);
e) previa eventuale esclusione delle offerte risultate anomale, delibera l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'offerente che ha totalizzato il punteggio complessivo piu' alto.
 
Art. 28

Le formalita' nella presentazione dei documenti

1. Il bando di gara indica i termini e le modalita' di presentazione delle offerte e della documentazione amministrativa, specificando:
a) le modalita' di trasmissione;
b) gli obblighi di intestazione e sottoscrizione dei documenti.
2. Sono escluse le offerte ritenute non conformi alle richieste specificate dall'Amministrazione e non presentate in forma chiara e univoca con riguardo al ribasso e al prezzo offerto nonche' alla quantita' e natura dei beni o servizi oggetto di offerta.
3. Le offerte pervenute oltre la scadenza dei termini non sono ammesse alla procedura di gara.
4. L'Amministrazione puo' prevedere nel bando l'utilizzazione non vincolante di un modello che gli operatori economici seguono per la presentazione dell'offerta economica e tecnica.
5. Le offerte economiche indicano, a pena di nullita', il ribasso rispetto al prezzo posto a base d'asta in termini percentuali, sia in lettere che in cifre, nonche' i costi per la sicurezza. Non si tiene conto delle frazioni decimali oltre il centesimo.
6. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale l'importo piu' favorevole all'Amministrazione.
7. Nell'ipotesi di gara con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo piu' basso, in presenza di due o piu' offerte economiche equivalenti, la Commissione invita gli operatori economici interessati:
a) ove tutti presenti alla seduta pubblica, a riformulare l'offerta nella stessa sede;
b) ove non tutti presenti alla seduta pubblica, a riformulare l'offerta, stabilendo modalita' e termini della ripresentazione.
8. Le offerte presentate non possono essere ritirate, modificate o integrate e restano valide per tutto il periodo di durata della procedura di gara, ovvero per il periodo indicato nel bando di gara o nella lettera d'invito.
9. Non sono accettate le offerte vincolate da clausole nonche' quelle recanti modifiche o restrizioni alle disposizioni del presente capitolato oppure a quelle contemplate nella documentazione ufficiale di gara.
 
Art. 29

La pubblicita' delle operazioni di gara

1. Lo svolgimento delle sedute, tenute sia in forma pubblica che riservata, e' documentato mediante verbale redatto a cura del membro della Commissione che svolge anche le funzioni di segretario.
2. Il verbale, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione nonche' dall'Ufficiale rogante, ove presente, reca:
a) l'indicazione dei soggetti partecipanti;
b) gli elementi identificativi della procedura di gara in corso;
c) la descrizione delle operazioni compiute durante la seduta;
d) gli eventuali rilievi e le osservazioni effettuati dai soggetti presenti.
 
Art. 30

Adempimenti preliminari alla stipula

1. L'Amministrazione non procede ad alcuna forma di rinegoziazione dell'offerta presentata dall'aggiudicatario.
2. Prima di procedere alla stipula del contratto, l'Amministrazione verifica l'eventuale presenza di una sostanziale differenza del prezzo o delle qualita' tecniche del servizio o della fornitura oggetto della migliore offerta rispetto ai valori presenti nel mercato di riferimento.
 
Art. 31

La sottoscrizione del contratto

1. In ciascun contratto le parti stipulanti sono:
a) il Corpo della Guardia di finanza che e' indicato con il termine "Amministrazione" ed e' rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore;
b) il fornitore di beni ovvero il prestatore dei servizi contraente, che e' indicato con il termine "operatore economico" ed e' rappresentato da persona legalmente abilitata a impegnarla e della quale sono specificate la qualifica e le generalita'. La relativa documentazione e' allegata al contratto.
2. L'operatore economico, sia nazionale che straniero, elegge domicilio legale:
a) in Roma, per i contratti accentrati;
b) nel luogo ove ha sede l'Ente amministrativo, per i contratti decentrati.
3. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) il numero di repertorio, la data e il luogo di stipulazione;
b) l'oggetto;
c) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la suddivisione delle quote di esecuzione;
d) una premessa che ripercorre le fasi di individuazione del contraente;
e) le parti stipulanti;
f) il prezzo globale del contratto, con specifica indicazione delle singole componenti e degli oneri fiscali;
g) gli estremi della garanzia definitiva;
h) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, le generalita' ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonche' l'assunzione, da parte del contraente, degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
i) il Codice Identificativo Gara e, ove previsto, il Codice Unico Progetto;
l) le clausole che il contraente deve obbligatoriamente inserire negli eventuali contratti di subappalto o di subfornitura in tema di tracciabilita' dei flussi finanziari.
Note all'art. 31:
Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonche'
delega al Governo in materia di normativa antimafia),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196.
"Art. 3 - Tracciabilita' dei flussi finanziari
1. Per assicurare la tracciabilita' dei flussi
finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese nonche' i concessionari di
finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste
italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo
restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse
pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,
ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione
dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto
previsto al comma 3, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonche' quelli destinati alla provvista di
immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto
corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti
diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a
garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per
l'intero importo dovuto, anche se questo non e' riferibile
in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui
al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali,
assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli
riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo
restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le
spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500
euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono
essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o
postale, fermi restando il divieto di impiego del contante
e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale
costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese
giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve
essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o
altro strumento di pagamento idoneo a consentire la
tracciabilita' delle operazioni, in favore di uno o piu'
dipendenti.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai
servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario
il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati
di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere
successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni.
5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari,
gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il
codice identificativo di gara (CIG), attribuito
dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione
appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto
(CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei
sistemi telematici delle banche e della societa' Poste
italiane Spa, il CUP puo' essere inserito nello spazio
destinato alla trascrizione della motivazione del
pagamento.
6. Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. a), n.
5), del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla
stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui
al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti gia' esistenti,
dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative ad una commessa pubblica, nonche', nello stesso
termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti
provvedono, altresi', a comunicare ogni modifica relativa
ai dati trasmessi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti
con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle
forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita'
assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono
gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui
alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita'
finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata
comunicazione alla stazione appaltante e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione
concedente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai
lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia
inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente
legge.
9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.".
 
Art. 32

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali

1. Il contraente versa sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria centrale o provinciale, la somma indicata dall'Amministrazione per le spese di copia, stampa, carta bollata, nonche' per le spese di registrazione del contratto e di eventuali atti relativi, dovute secondo le leggi in vigore; l'attestazione del versamento e' tempestivamente prodotta all'Ufficiale rogante, se presente.
2. Gli oneri contrattuali sono comunicati, all'atto della stipula del contratto, dall'Amministrazione al contraente, il quale, entro cinque giorni dalla comunicazione, versa la somma dovuta.
3. Se il versamento avviene in ritardo, l'importo e' aumentato degli interessi legali di mora, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, commisurati alla durata del ritardo. In caso di mancato versamento, l'Amministrazione ha facolta' di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali di mora, dalla cauzione definitiva ovvero in sede di primo pagamento relativo al contratto.
Note all'art. 32:
Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della
direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2002, n. 249.
"Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «transazioni commerciali»: i contratti, comunque
denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche
amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o
prevalente, la consegna di merci o la prestazione di
servizi contro il pagamento di un prezzo;
b) «pubblica amministrazione»: le amministrazioni di
cui all'art. 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga
attivita' per la quale e' tenuto al rispetto della
disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;
c) «imprenditore»: ogni soggetto esercente un'attivita'
economica organizzata o una libera professione;
d) «interessi moratori»: interessi legali di mora
ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese;
e) «interessi legali di mora»: interessi semplici di
mora su base giornaliera ad un tasso che e' pari al tasso
di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;
f) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse
applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu'
recenti operazioni di rifinanziamento principali;
g) «importo dovuto»: la somma che avrebbe dovuto essere
pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento,
comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri
applicabili indicati nella fattura o nella richiesta
equivalente di pagamento.".
 
Art. 33

Materiali di proprieta' dell'Amministrazione

1. Se, in relazione al contratto e alla sua esecuzione, all'esecutore sono affidati materiali di proprieta' dell'Amministrazione, lo stesso assume, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1766, 1780 e seguenti del codice civile, la qualifica di depositario delle cose ricevute. A garanzia dei materiali, l'esecutore presta speciale cauzione, nelle forme previste dalla normativa vigente, il cui importo e' rapportato al valore dei materiali affidatigli.
2. L'eventuale consegna dei materiali dell'Amministrazione, da impiegarsi nelle lavorazioni, risulta da un verbale di consegna redatto dal direttore dell'esecuzione, ove nominato, o dal consegnatario dei citati materiali e firmato per accettazione dal contraente. In quest'ultimo caso, il consegnatario avvisa, per iscritto, il direttore dell'esecuzione dell'avvenuta consegna. Se non diversamente stabilito nel contratto, i predetti materiali sono ritirati a cura e spese del contraente nelle localita' indicate dall'Amministrazione.
Note all'art. 33:
Si riporta il testo degli artt. 1766 e 1780 del codice
civile.
"Art. 1766 - Nozione.
Il deposito e' il contratto col quale una parte riceve
dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di
restituirla in natura."
"Art. 1780 - Perdita non imputabile della detenzione
della cosa.
Se la detenzione della cosa e' tolta al depositario in
conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli e'
liberato dall'obbligazione di restituire la cosa, ma deve,
sotto pena di risarcimento del danno, denunziare
immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto
la detenzione.
Il depositante ha diritto di ricevere cio' che, in
conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia
conseguito, e subentra nei diritti spettanti a
quest'ultimo.".
 
Art. 34

L'approvazione del contratto

1. Il contratto vincola il contraente dal momento della stipulazione e diviene obbligatorio per l'Amministrazione dopo che e' stato approvato nei modi di legge ed il relativo decreto di approvazione e' stato registrato, ove previsto, presso gli organi di controllo.
2. Fino alla verifica di tali condizioni non si procede all'avvio dell'esecuzione contrattuale, salvi i casi previsti dal Regolamento.
3. Il decreto che approva il contratto contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi della determinazione a contrarre;
b) gli estremi del verbale di aggiudicazione provvisoria e del decreto di aggiudicazione definitiva, ove previsti in relazione alla procedura utilizzata;
c) i dati relativi al contraente;
d) le specifiche della garanzia prestata;
e) il numero di repertorio e la data di stipulazione del contratto, la prestazione contrattuale ed il relativo importo al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
f) il dispositivo, contenente l'approvazione del contratto nonche' il relativo impegno contabile, con indicazione, ove possibile, del capitolo di bilancio su cui imputare la relativa spesa.
4. In caso di mancata approvazione del contratto, l'esecutore ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento, salvo quanto previsto dall'articolo 36, comma 3.
 
Art. 35

L'avvio dell'esecuzione

1. Salvo diversa previsione contrattuale, il termine per l'esecuzione del contratto decorre dal giorno successivo alla ricezione, da parte del contraente, della comunicazione dell'intervenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo o, ove non prevista la registrazione, dell'avvenuta approvazione del contratto.
2. A tal fine, il responsabile unico del procedimento ovvero il direttore dell'esecuzione contrattuale, all'uopo appositamente autorizzato, comunica al contraente, con la modalita' prevista dall'articolo 11, la registrazione del decreto approvativo del contratto o, ove non prevista la registrazione, l'approvazione del contratto.
3. In ogni caso, l'avvio dell'esecuzione ha luogo non oltre quindici giorni dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte degli organi di controllo, ove prevista, ovvero dalla data di approvazione del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data di accettazione dell'offerta.
4. Con la comunicazione di cui al comma 2 sono fornite al contraente tutte le istruzioni e le direttive necessarie per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
5. Se la natura o la complessita' dell'appalto lo richiede, il direttore dell'esecuzione redige, in contradditorio con l'esecutore, un verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento.
 
Art. 36

L'esecuzione anticipata

1. Nei casi previsti dal Regolamento, il Responsabile Unico del Procedimento puo' disporre, dopo l'aggiudicazione definitiva, l'esecuzione anticipata della prestazione.
2. Il provvedimento di esecuzione anticipata e' comunicato al contraente con la modalita' prevista dall'articolo 11; i termini per l'esecuzione anticipata della prestazione decorrono dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del contraente.
3. In caso di mancata registrazione del decreto di approvazione del contratto o, ove non prevista la registrazione, di mancata approvazione del contratto, il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle provviste fornite e delle prestazioni eseguite.
 
Art. 37

Il direttore dell'esecuzione

1. Il direttore dell'esecuzione e' il soggetto nominato dall'Amministrazione ed incaricato di svolgere la vigilanza e il controllo dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Per esigenze organizzative, il direttore dell'esecuzione puo' avvalersi, in ciascuna fase del procedimento, di assistenti cui affidare, sotto la propria vigilanza, alcune delle attivita' di propria competenza. Detti assistenti, nominati con provvedimento dell'Amministrazione, sono individuati nell'ambito degli organi tecnici ovvero di quelli fruitori dei servizi.
3. Il direttore dell'esecuzione:
a) comunica all'operatore economico l'avvio dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 35;
b) dirige e coordina l'insieme delle attivita' connesse all'esecuzione del contratto;
c) provvede al controllo tecnico-contabile delle prestazioni oggetto del contratto;
d) ordina, se necessario, la sospensione dell'esecuzione e dei termini contrattuali in presenza di particolari circostanze che ne impediscono il regolare svolgimento;
e) redige il verbale di sospensione e di ripresa dell'esecuzione;
f) verifica se i materiali utilizzati presentano i requisiti richiesti, ordinandone, in caso contrario, la sostituzione. In tali casi il contraente non ha diritto a supplemento del prezzo o indennita' alcuna, ne' ha titolo per chiedere una proroga del termine di approntamento alla verifica di conformita';
g) attesta, ad avvenuto approntamento alla verifica di conformita', l'effettiva ultimazione della prestazione;
h) svolge la verifica di conformita' delle prestazioni, se non e' stata nominata un'apposita commissione.
 
Art. 38

I controlli

1. L'Amministrazione, attraverso il direttore dell'esecuzione e i suoi assistenti, ha la facolta' di controllare l'andamento delle prestazioni in ogni fase dell'esecuzione anche presso il contraente o presso terzi indicati dallo stesso, redigendo appositi verbali.
2. A tale scopo l'esecutore comunica tempestivamente e, comunque, entro dieci giorni dalla data dell'eventuale richiesta da parte del direttore dell'esecuzione, le informazioni necessarie all'esecuzione dei controlli, ivi compresa la sede degli stabilimenti ove avvengono le lavorazioni.
3. L'impedimento ingiustificato o il rifiuto da parte del contraente di consentire il controllo, o comunque di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, e' considerato inadempimento e puo' comportare la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.
4. I controlli sono effettuati alla presenza del contraente, ovvero di suoi incaricati, che sottoscrivono i relativi verbali.
5. I controlli effettuati nel corso delle lavorazioni non esimono il contraente da responsabilita' e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di conformita'.
6. Se dai controlli effettuati il contraente risulta inadempiente nell'osservanza delle clausole contrattuali, puo' essere soggetto a diffida, senza pregiudizio per l'applicazione di eventuali penalita'. La diffida costituisce elemento informativo per l'Amministrazione ai fini della valutazione sull'eventuale malafede o grave negligenza commessa dal contraente nel corso dell'esecuzione contrattuale.
 
Art. 39

La sospensione dell'esecuzione

1. Ai sensi dell'articolo 308, comma 3, del Regolamento, la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto puo' essere disposta per ragioni di pubblico interesse o necessita' connesse ai compiti d'istituto dell'Amministrazione.
2. Tra le circostanze speciali di cui all'articolo 308, comma 2, del Regolamento, rientrano le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessita' delle prestazioni in acquisizione.
3. Il provvedimento che dispone la sospensione contiene specifica e adeguata motivazione circa la sussistenza e il contenuto delle esigenze di cui ai commi 1 e 2.
Note all'art. 39:
Si riporta il testo dell'art. 308, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario
- 10 dicembre 2010, n. 288.
"Art. 308 - Sospensione dell'esecuzione del contratto.
1. Qualora circostanze particolari impediscano
temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne
ordina la sospensione, indicando le ragioni e
l'imputabilita' delle medesime.
2. E' ammessa la sospensione della prestazione,
ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del comma
1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza
maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano
la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della
prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le
situazioni che determinano la necessita' di procedere alla
redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi
previsti dall'art. 311, comma 2, lettera c), qualora
dipendano da fatti non prevedibili al momento della
stipulazione del contratto. Si applicano gli articoli 159 e
160, in quanto compatibili.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il
responsabile del procedimento puo', per ragioni di pubblico
interesse o necessita', ordinare la sospensione
dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti
previsti dagli articoli 159 e 160, in quanto compatibili.
4. Il direttore dell'esecuzione del contratto, con
l'intervento dell'esecutore o di un suo legale
rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando
le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle
prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni gia'
effettuate, le eventuali cautele per la ripresa
dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti
ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che
rimangono eventualmente nel luogo dove l'attivita'
contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di
sospensione e' firmato dall'esecutore. Nel caso in cui il
direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il
responsabile del procedimento, il verbale e' inviato a
quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.
5. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto,
da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena
sono venute a cessare le cause della sospensione, sono
firmati dall'esecutore ed eventualmente inviati al
responsabile del procedimento nel modi e nei termini di cui
al comma 4. Nel verbale di ripresa il direttore indica il
nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato
tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli
effetti da questa prodotti.".
 
Art. 40

Variazioni contrattuali

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 114 del Codice e dall'articolo 311 del Regolamento, l'Amministrazione puo' richiedere al contraente, nel corso dell'esecuzione di un contratto, variazioni al medesimo in aumento o in diminuzione, relative alle prestazioni ovvero ai tempi di esecuzione del contratto originariamente previsti.
2. L'aumento o la diminuzione di cui al comma 1 sono autorizzati dall'autorita' competente all'approvazione del contratto o da quella dalla stessa delegata, mediante apposito e motivato decreto.
3. Le variazioni di cui al comma 1 diventano efficaci se il decreto che le approva, emesso dall'autorita' di cui al comma 2, viene registrato dai competenti organi di controllo secondo la normativa vigente.
4. Le variazioni di carattere non sostanziale che l'Amministrazione ha ritenuto opportune e che il direttore dell'esecuzione del contratto ha ordinato devono essere in ogni caso eseguite da parte del contraente a condizione che non mutino radicalmente la natura delle attivita' oggetto del contratto e non comportino a carico del contraente maggiori oneri. In tal caso, previa autorizzazione dell'autorita' di cui al comma 2, il direttore dell'esecuzione contrattuale stipula apposito verbale di variante con il contraente, immediatamente efficace tra le parti.
5. In caso di mancato accordo sulle variazioni eccedenti il quinto del valore contrattuale, il contratto puo' essere risolto, riconoscendo al contraente il corrispettivo, ai prezzi stabiliti nel contratto, relativo alle prestazioni eseguite e al materiale acquistato e non altrimenti impiegabile.
Note all'art. 40:
Si riporta il testo dell'art. 114 del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 :
"Art. 114 - Varianti in corso di esecuzione del
contratto.
1. Fermo quanto disposto dall'art. 76, le varianti in
corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi
stabiliti dal presente codice.
2. Il regolamento determina gli eventuali casi in cui,
nei contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei
contratti misti che comprendono anche servizi o forniture,
sono consentite varianti in corso di esecuzione, nel
rispetto dell'art. 132, in quanto compatibile.".
Si riporta il testo dell'art. 311 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
"Art. 311 - Varianti introdotte dalla stazione
appaltante.
1. La stazione appaltante non puo' richiedere alcuna
variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di
seguito previsti.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 114, comma 2,
del codice, la stazione appaltante puo' ammettere
variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni
legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal
responsabile del procedimento o per l'intervenuta
possibilita' di utilizzare materiali, componenti e
tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio
la procedura di selezione del contraente, che possono
determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti nella qualita' delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e
alla specificita' dei beni o dei luoghi sui quali si
interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del
contratto.
3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della
stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore
funzionalita' delle prestazioni oggetto del contratto, a
condizione che tali varianti non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o
in diminuzione relativo a tali varianti non puo' superare
il cinque per cento dell'importo originario del contratto e
deve trovare copertura nella somma stanziata per
l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al
presente comma sono approvate dal responsabile del
procedimento ovvero dal soggetto competente secondo
l'ordinamento della singola stazione appaltante.
4. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante
puo' chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un
quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che
l'esecutore e' tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di
un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna
indennita' ad eccezione del corrispettivo relativo alle
nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi
tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di
un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver
acquisito il consenso dell'esecutore.
5. L'esecutore e' obbligato ad assoggettarsi alle
variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni
previste dal contratto.
6. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire
tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che
siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il
direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a
condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle
attivita' oggetto del contratto e non comportino a carico
dell'esecutore maggiori oneri.".
 
Art. 41

Modalita' di approntamento

1. Il contratto indica i tempi, le modalita' e il luogo di approntamento della verifica di conformita' delle prestazioni.
2. Se la verifica di conformita' e' eseguita nello stabilimento dell'esecutore o presso terzi indicati dallo stesso, il contraente comunica all'Amministrazione la data di approntamento secondo le forme previste dall'articolo 77 del Codice e specificate dal contratto.
3. Se la verifica di conformita' e' eseguita nei luoghi di pertinenza dell'Amministrazione, la data di approntamento coincide con quella di introduzione dei materiali nei luoghi indicati in contratto. Il contraente comunica all'Amministrazione l'avvenuta consegna e il relativo approntamento della verifica di conformita', secondo le modalita' di cui al comma 2, a eccezione del caso in cui il materiale consegnato deve successivamente essere posto in opera o reso funzionante. In tale circostanza, la data di approntamento coincide con quella di installazione e messa in funzionamento dei beni.
4. E' fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.
Note all'art. 41:
Si riporta il testo dell'art. 77 del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 :
"Art. 77 - Regole applicabili alle comunicazioni.
1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici
possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti,
mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi
dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di
cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi.
Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere
indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell'invito alla
procedura.
2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere
comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso
degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di
informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare
l'integrita' dei dati e la riservatezza delle offerte e
delle domande di partecipazione e di non consentire alle
stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle
offerte e delle domande di partecipazione prima della
scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti
possono acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla
presentazione diretta delle offerte e delle domande di
partecipazione, presso l'ufficio indicato nel bando o
nell'invito.
5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o
acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli
strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica,
nonche' le relative caratteristiche tecniche, devono essere
di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili
al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia
dell'informazione e della comunicazione generalmente in
uso. Le stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti
all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(codice dell'amministrazione digitale), operano nel
rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e
successive modificazioni, e delle relative norme di
attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di
comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e
operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica
certificata, ai sensi dell'art. 48, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione
elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione
elettronica delle domande di partecipazione si applicano le
seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie
alla presentazione di offerte e domande di partecipazione
per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe
a disposizione degli interessati. Inoltre i dispositivi di
ricezione elettronica delle offerte e delle domande di
partecipazione sono conformi ai requisiti dell'allegato
XII, nel rispetto, altresi', del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla
sua osservanza;
b) le offerte presentate per via elettronica possono
essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica
digitale come definita e disciplinata dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) per la prestazione dei servizi di certificazione in
relazione ai dispositivi elettronici della lettera a) e in
relazione alla firma digitale di cui alla lettera b), si
applicano le norme sui certificatori qualificati e sul
sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i
documenti, i certificati e le dichiarazioni relativi ai
requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46
e di cui agli articoli 231, 232, 233, se non sono
disponibili in formato elettronico, siano presentati in
forma cartacea prima della scadenza del termine previsto
per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione.
7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di
partecipazione alle procedure di aggiudicazione di
contratti pubblici si applicano le regole seguenti:
a) le domande di partecipazione possono essere
presentate, a scelta dell'operatore economico, per
telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma,
telex, fax;
b) le domande di partecipazione presentate per telefono
devono essere confermate, prima della scadenza del termine
previsto per la loro ricezione, per iscritto mediante
lettera, telegramma, telex, fax;
c) le domande di partecipazione possono essere
presentate per via elettronica, con le modalita' stabilite
dal presente articolo, solo se consentito dalle stazioni
appaltanti;
d) le stazioni appaltanti possono esigere che le
domande di partecipazione presentate mediante telex o
mediante fax siano confermate per posta o per via
elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara
tale esigenza e il termine entro il quale deve essere
soddisfatta.".
 
Art. 42

Proroga dei termini di approntamento
della verifica di conformita'

1. Il contraente, se per causa di forza maggiore non puo' procedere all'approntamento nei termini contrattualmente stabiliti, comunica all'Amministrazione tempestivamente, e comunque entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento, rispettivamente l'inizio e la fine delle circostanze che hanno determinato il ritardo o l'impossibilita' di eseguire il contratto, comprovando tali circostanze con valida documentazione.
2. Le cause di forza maggiore riconosciute dall'Amministrazione sono quelle specificamente indicate nel contratto, oltre a tutte le circostanze imprevedibili e inevitabili da parte del contraente, caratterizzate dall'assenza di colpa.
3. L'Amministrazione, accertata inoppugnabilmente la causa di forza maggiore, prolunga il termine di approntamento per un periodo pari a quello in cui la causa di forza maggiore ha reso impossibile l'esecuzione delle prestazioni.
4. Ogni fatto dell'Amministrazione, anche se contrattualmente previsto, che obbliga il contraente a ritardare o sospendere l'esecuzione, puo' costituire motivo per lo spostamento dei termini. In assenza di comunicazioni al riguardo da parte dell'Amministrazione, il contraente richiede, tempestivamente e comunque entro cinque giorni dalla conoscenza dei fatti, lo spostamento dei termini.
5. Le richieste di proroga dei termini di approntamento della verifica di conformita' sono comunque inoltrate tassativamente prima della scadenza del termine cui fanno riferimento ed espressamente accolte dall'Amministrazione.
6. In caso di mancata o tardiva comunicazione, nessuna causa di forza maggiore puo' essere addotta a giustificazione del mancato rispetto dei termini di approntamento.
 
Art. 43

Modalita' di effettuazione della verifica di conformita'

1. La verifica di conformita' dell'esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e' condizione necessaria per consentire all'Amministrazione di sostenere l'onere della prestazione contrattuale. Se, per la natura delle prestazioni, la verifica di conformita' non e' possibile, la stessa e' sostituita da un'attestazione di buona esecuzione.
2. L'organo di verifica comunica al contraente il luogo e il giorno della verifica di conformita', nonche' le modalita' di svolgimento della stessa, invitandolo a intervenire personalmente o per mezzo di un suo rappresentante. Se le funzioni dell'organo di verifica sono svolte da apposita Commissione, il predetto invito e' trasmesso anche al direttore dell'esecuzione per gli eventuali contributi di competenza di cui al comma 7.
3. La verifica di conformita' e' avviata entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di approntamento e si conclude non oltre sessanta giorni dalla medesima data, salvo i diversi termini previsti dal contratto.
4. I materiali eventualmente adoperati per le verifiche sono forniti dal contraente e, se possibile o non diversamente disciplinato, sono restituiti allo stesso nello stato in cui si trovano dopo le verifiche.
5. L'organo di verifica effettua le prove di verifica di conformita' con ogni mezzo e con le piu' ampie facolta' per accertare la rispondenza dell'esecuzione alle prescrizioni fissate nel contratto.
6. Se necessario, il contraente mette a disposizione il personale e le attrezzature occorrenti per la verifica di conformita', senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli gia' stabiliti dal contratto.
7. L'organo di verifica si puo' avvalere anche dei risultati e delle prove effettuate durante i controlli dell'andamento delle prestazioni, senza ripetere eventuali prove gia' documentate.
8. Se il contratto prevede la presentazione di campioni, accettati dall'Amministrazione, nel corso della verifica di conformita' e' accertata la regolare esecuzione della fornitura rispetto ai requisiti espressi dai citati campioni; in tal caso, il contratto specifica la qualita' ed i requisiti tecnici che i campioni devono possedere, indicando, altresi', modalita' e termini di presentazione.
9. Se per le caratteristiche dell'oggetto contrattuale non e' possibile la verifica di conformita' per la totalita' delle prestazioni, l'Amministrazione puo' effettuare controlli a campione. Se il contratto non indica il numero di esemplari o la quantita' di materiali da sottoporre a verifica, la stessa e' effettuata su un campione significativo, in relazione alla natura e al valore dei beni, in modo da garantire comunque la completa verifica dell'esecuzione contrattuale. A tal fine, l'Amministrazione puo' altresi' tenere conto delle certificazioni di qualita', ove esistenti, ovvero delle documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformita' delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.
10. Le operazioni di verifica di conformita' risultano sempre da specifico verbale, che e' sottoscritto anche dal contraente o da un delegato, se le operazioni medesime si svolgono in contraddittorio.
11. E' fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.
 
Art. 44

Esito delle prove di verifica di conformita'

1. Con il verbale di cui all'articolo 43, comma 10, l'organo di verifica da' atto dell'accettazione delle forniture o servizi sottoposti a verifica, ovvero del loro rifiuto, laddove risultano non rispondenti alle prescrizioni del contratto.
2. Se sono riscontrati difetti di non lieve entita', tali da pregiudicare la funzionalita' e l'estetica del bene o la qualita' della prestazione, l'organo di verifica puo' dichiararne la rivedibilita', concedendo un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale il contraente provvede all'eliminazione del difetto. E' fatta salva l'applicazione delle penalita' alla scadenza del termine previsto per la presentazione alla verifica di conformita'.
3. Se sono riscontrati difetti di lieve entita', tali da non pregiudicare la funzionalita' e l'estetica del bene o la qualita' della prestazione, l'organo di verifica puo' proporne, nel verbale, l'accettazione con sconto, salva l'applicazione delle previste penalita'.
4. L'Amministrazione trasmette il verbale di cui all'articolo 43, comma 10, nella forma prevista dall'articolo 11, al contraente che, debitamente invitato, non ha presenziato alle prove di verifica ovvero, pur avendovi presenziato, non lo ha sottoscritto.
5. Il contraente che non concorda con l'esito delle prove di verifica puo' inviare controdeduzioni e documentazioni all'Amministrazione, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione o di ricezione del verbale, chiedendo contestualmente l'eventuale sospensione dei termini di cui al comma 2. L'organo di verifica, entro trenta giorni dalla ricezione, comunica al contraente le decisioni assunte, adeguatamente motivate.
6. La regolare verifica di conformita' dei prodotti non esonera comunque il contraente da responsabilita' per eventuali difetti o imperfezioni che, sussistenti all'origine e non ascrivibili a cause esterne, non sono emersi al momento della citata verifica di conformita' ma accertati in seguito. In tal caso il contraente e' invitato dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, a eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per tali difetti o imperfezioni, a ogni effetto. In assenza del contraente, o dei suoi delegati, il verbale relativo fa egualmente stato contro di esso.
7. E' fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.
 
Art. 45

Beni rifiutati

1. Se permane l'interesse dell'Amministrazione, i beni rifiutati sono sostituiti dal contraente entro un termine congruo fissato dall'organo di verifica, comunque non superiore al tempo eventualmente rimasto inutilizzato per la prima presentazione alle prove di verifica di conformita' aumentato della meta' del termine previsto nel contratto. E' fatta salva l'applicazione delle penalita' alla scadenza del termine previsto per la presentazione alla verifica di conformita'.
2. I beni rifiutati alla verifica di conformita' sono resi inequivocabilmente individuabili, con modalita' adeguate alla tipologia dell'oggetto contrattuale, al fine di impedirne la ripresentazione, salvo che l'organo di verifica ritenga che l'oggetto possa essere utilmente rilavorato e ripresentato alle prove di verifica.
3. Se la verifica di conformita' e' svolta presso sedi dell'Amministrazione, gli oggetti rifiutati sono ritirati entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione o di ricezione del verbale all'uopo redatto. Trascorso tale termine, fatta salva l'applicazione di eventuali penalita', l'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere alla rimozione e all'immagazzinamento degli stessi, anche presso terzi, a rischio e spese del contraente, ovvero alla vendita, per conto del contraente, a rischio e spese dello stesso.
4. In ogni caso l'Amministrazione non risponde dei danni o dei deterioramenti derivati agli oggetti contrattuali rifiutati durante l'immagazzinamento o il trasporto.
5. E' fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.
 
Art. 46

Verifica della prestazione nelle procedure in economia

1. Per le spese di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 125, comma 9, del Codice, la verifica di conformita' e' eseguita, nei termini previsti dall'articolo 43, comma 3, ovvero nei diversi termini indicati nel contratto, da personale dell'organo tecnico interessato per la procedura in economia. Le relative risultanze formano oggetto di apposito atto sottoscritto da coloro che effettuano la verifica di conformita'.
2. Nei casi di cui all'articolo 325 del Regolamento, l'attestazione di regolare esecuzione e' emessa non oltre quarantacinque giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.
3. Le operazioni di verifica non possono essere effettuate dai dipendenti che hanno partecipato al procedimento di affidamento ed acquisto dei beni e servizi.
4. Il dipendente incaricato della ricezione dei materiali o dell'accertamento dell'esecuzione dei servizi, effettuate le verifiche quantitative e qualitative di competenza, redige una dichiarazione di «buona provvista» o «buona esecuzione», che appone e sottoscrive a tergo delle fatture presentate dalle imprese.
Note all'art. 46:
Per il testo dell'art. 125 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, si veda nelle note all'art. 19.
Si riporta il testo dell'art. 325 del decreto del
citato Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207 :
"Art. 325 - Attestazione di regolare esecuzione.
1. Qualora la stazione appaltante per le prestazioni
contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui
all'art. 28, comma 1, lettere a) e b), del codice, non
ritenga necessario conferire l'incarico di verifica di
conformita', si da' luogo ad un'attestazione di regolare
esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e
confermata dal responsabile del procedimento.
2. L'attestazione di regolare esecuzione e' emessa non
oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione
dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli
estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore
dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle
prestazioni e le date delle attivita' di effettiva
esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero
l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la
certificazione di regolare esecuzione.
3. Successivamente all'emissione dell'attestazione di
regolare esecuzione si procede ai sensi dell'art. 324.".
 
Art. 47

Consegna dei beni

1. Il contraente consegna i beni oggetto della prestazione, a proprio rischio e a proprie spese, nei luoghi e secondo le modalita' stabilite in contratto, avvisando l'Amministrazione, nelle forme previste dall'articolo 77 del Codice, della data e dell'ora di ogni singola consegna e dell'avvenuta esecuzione della stessa qualora prevista presso locali non di pertinenza dell'Amministrazione.
2. Gli imballaggi devono essere conformi alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare nonche' a quanto previsto in proposito dalle specifiche tecniche. Deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli rifiutati alla verifica di conformita'.
3. L'Amministrazione acquisisce la proprieta' dei beni oggetto di fornitura solo dopo la favorevole verifica di conformita' e la successiva consegna.
4. Resta a carico del contraente il rischio di perdite e danni ai beni durante il trasporto e la sosta nei luoghi in cui e' svolta la verifica di conformita', a eccezione delle perdite e danni imputabili all'Amministrazione.
5. Tali rischi sono assunti dall'Amministrazione soltanto dopo la data:
a) di favorevole verifica di conformita', se le relative operazioni si svolgono in luoghi di pertinenza dell'Amministrazione o di terzi da questa indicati;
b) di consegna nei luoghi indicati dal contratto, se le operazioni di verifica di conformita' si svolgono nei luoghi di pertinenza del contraente.
6. Sono altresi' a carico del contraente le spese di qualsiasi natura connesse alla consegna dei beni effettuata nei luoghi in cui hanno sede gli uffici o i magazzini indicati nel contratto, entro i termini stabiliti e nelle ore in cui gli stessi sono aperti.
7. Possono essere previste consegne comprensive di installazione; in tal caso, il termine si intende osservato con la posa in opera dei prodotti, secondo i criteri stabiliti nei contratti o nei capitolati d'oneri speciali.
8. Il termine di consegna per i prodotti costituiti da un complesso di piu' parti si intende compiuto quando tutte le parti sono state consegnate, salvo che non sia diversamente stabilito in contratto.
9. E' fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.
Note all'art. 47:
Per il testo dell'art. 77 del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda in note
all'art. 41.
 
Art. 48

Consegne frazionate

1. Le quantita' dei materiali previsti per i singoli lotti sono inscindibili. Il termine di consegna del lotto si considera rispettato quando tutto il materiale relativo a ciascun lotto viene consegnato.
2. L'Amministrazione puo' tuttavia accettare consegne frazionate, qualora previsto contrattualmente. In tal caso, la determinazione di eventuali penalita' per ritardata consegna tiene conto dei valori dei materiali gia' consegnati.
 
Art. 49

Spostamento dei termini di consegna

1. Costituiscono motivi di spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e accettati dall'Amministrazione.
2. In tali casi, il contraente, tempestivamente e comunque entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, trasmette all'Amministrazione la documentazione di cui al comma 1 nonche' comunica rispettivamente l'inizio e la fine delle circostanze che hanno determinato il ritardo o l'impossibilita' di eseguire il contratto.
3. Qualunque fatto dell'Amministrazione che obbliga il contraente a sospendere le lavorazioni o a ritardarle, puo' costituire motivo per lo spostamento dei termini, previa valutazione dell'Amministrazione stessa. In assenza di comunicazioni al riguardo dell'Amministrazione, il contraente richiede, tempestivamente e comunque entro dieci giorni dalla conoscenza dei fatti, lo spostamento dei termini.
4. In caso di assenza o ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore puo' essere addotta a giustificazione del mancato rispetto dei termini di consegna.
5. La presentazione di domande intese a ottenere spostamenti di termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non e' sufficiente a interrompere la decorrenza dei termini contrattuali.
 
Art. 50

Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa

1. Fatto salvo quanto diversamente stabilito in contratto, il contraente garantisce i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti per un periodo di ventiquattro mesi dalla consegna, entro i quali e' obbligato a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi dipendenti da vizi di costruzione o da difetti di materiali impiegati.
2. Fatto salvo il diverso termine stabilito in contratto, entro trenta giorni dalla contestazione dell'Amministrazione, il contraente elimina i difetti segnalati, riparando il bene o, ove necessario, sostituendolo con uno nuovo.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2, se il contraente non ha adempiuto al proprio obbligo, l'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, da altri operatori economici, i lavori necessari a eliminare i difetti, addebitandone l'importo al contraente medesimo.
4. Se i difetti si manifestano in misura superiore al dieci per cento dei pezzi forniti, nel caso di contratti per forniture di beni di identiche caratteristiche, il contraente, a richiesta dell'Amministrazione, sottopone a verifica l'intera fornitura, per eliminare, a proprie spese, gli ulteriori difetti riscontrati. In tal caso, la durata della garanzia e' aumentata di un periodo pari al tempo necessario al contraente per l'effettuazione delle operazioni di verifica e di eliminazione dei difetti sull'intera fornitura.
 
Art. 51

Obbligo di manleva per la provvista
di materiali protetti da privativa

1. Sono interamente ed esclusivamente a carico del contraente le responsabilita' e gli oneri derivanti dall'utilizzo di materiali che risultano protetti da brevetti o da diritti di privativa. Il contraente, nell'obbligarsi a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata dal terzo titolare del brevetto o della privativa, si impegna a manlevare l'Amministrazione stessa da tutte le conseguenze dannose che derivano dall'eventuale controversia. L'Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto pagando quanto gia' verificato, accettato e consegnato nonche' di agire per il risarcimento del danno.
2. L'obbligo di cui al comma 1 permane anche nel caso in cui l'azione giudiziaria e' intentata dopo la conclusione del contratto.
3. Il contraente comunica immediatamente all'Amministrazione eventuali pretese di terzi relative all'utilizzo di materiali protetti da brevetti o alla violazione di diritti di privativa, ferma restando la sua esclusiva responsabilita'.
 
Art. 52

Inadempimenti

1. Il direttore dell'esecuzione, nell'ambito delle proprie competenze, comunica all'Amministrazione l'eventuale inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del contraente. L'Amministrazione, assegna al contraente un termine non inferiore a quindici giorni per presentare le proprie giustificazioni. Trascorso detto periodo, o in caso di giustificazioni ritenute non soddisfacenti, l'Amministrazione, in ragione della gravita' dell'inadempimento puo':
a) dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione;
b) provvedere all'esecuzione in danno del contratto o della parte di esso non eseguita, affidando a terzi, ai prezzi e alle condizioni di mercato, le forniture e le prestazioni non eseguite, ricorrendo anche alle procedure in economia, laddove possibile, ovvero rivolgersi fino al quinto classificato che ha presentato offerta valida. In tali casi si provvede all'incameramento della cauzione;
c) consentire l'ulteriore esecuzione del contratto, applicando le penalita' previste dall'articolo 53, se l'inadempimento e' tale da non determinare il venir meno dell'interesse dell'Amministrazione alla prosecuzione del rapporto contrattuale.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 135 e 136 del Codice, in ogni caso, per l'Amministrazione costituisce grave inadempimento:
a) il grave ritardo nell'esecuzione che arreca gravi danni all'Amministrazione, congruamente motivati;
b) il mancato rinnovo o proroga della cauzione definitiva fino alla perfetta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, suscettibili di arrecare gravi danni all'Amministrazione;
c) ogni circostanza che comporta l'applicabilita' di penalita' per un importo superiore al dieci per cento del valore complessivo del contratto.
3. Nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) del comma 1, al contraente e' liquidato esclusivamente l'importo corrispondente alla quota parte di fornitura o delle prestazioni gia' regolarmente verificate, accettate e consegnate, salva la facolta' dell'Amministrazione di restituire, ove possibile, le forniture, ripetendo i pagamenti, qualora gia' effettuati.
4. Nell'ipotesi prevista dalla lettera b) del comma 1, l'avvenuta stipula del nuovo atto negoziale viene notificata al contraente inadempiente, con specificazione dei termini di esecuzione e del relativo importo.
5. E' fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Amministrazione, nonche' dei maggiori oneri sostenuti rispetto a quelli contrattualmente previsti, compresi quelli amministrativi e fiscali derivanti dal nuovo affidamento; in ogni caso, se dall'esecuzione in danno deriva un risparmio all'Amministrazione, nulla compete al contraente inadempiente.
6. L'Amministrazione effettua le debite segnalazioni all'Autorita' nazionale anticorruzione e valuta l'inadempimento ai fini dell'applicazione dell'ipotesi di esclusione dalle procedure di affidamento ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera f) del Codice.
Note all'art. 52:
Si riporta il testo degli artt. 135 e 136 del citato
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
"Art. 135 - Risoluzione del contratto per reati
accertati e per decadenza dell'attestazione di
qualificazione.
1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di
legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia
intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o piu' misure di prevenzione
di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata
in giudicato per i delitti previsti dall'art. 51, commi
3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli
articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319,
319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonche' per
reati di usura, riciclaggio nonche' per frodi nei riguardi
della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori,
di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai
lavori, nonche' per violazione degli obblighi attinenti
alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento
propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato
dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle
finalita' dell'intervento, di procedere alla risoluzione
del contratto.
1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia
intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario
informatico, la stazione appaltante procede alla
risoluzione del contratto.
2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto
soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto."
"Art. 136 - Risoluzione del contratto per grave
inadempimento grave irregolarita' e grave ritardo.
1. Quando il direttore dei lavori accerta che
comportamenti dell'appaltatore concretano grave
inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da
compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al
responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che
devono essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il
direttore dei lavori formula la contestazione degli
addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su
proposta del responsabile del procedimento dispone la
risoluzione del contratto.
4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione
dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto
alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli
assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo'
essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in
ritardo, e da' inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.
Il termine decorre dal giorno di ricevimento della
comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei
lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o,
in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli
effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo
verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su
proposta del responsabile del procedimento, delibera la
risoluzione del contratto.".
Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, si veda nelle note all'art. 23.
 
Art. 53

Penalita'

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 298 del Regolamento, il contratto stabilisce i criteri per la determinazione dell'importo delle penalita' da applicare, in relazione alle inadempienze accertate, sulla base del valore delle forniture o prestazioni non correttamente eseguite.
2. In ogni caso, salvo diverse prescrizioni contrattuali, l'Amministrazione applica al contraente una penalita':
a) pari al tre per cento dell'ammontare del prezzo netto della prestazione o della porzione di prestazione in tutto o in parte difforme rispetto alle previsioni contrattuali o alle specifiche tecniche, salva la risarcibilita' del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile;
b) pari all'uno per mille del valore della prestazione per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini contrattualmente previsti, nell'effettuazione:
1) dell'approntamento alla verifica di conformita' o della consegna dei beni;
2) del ritiro dei beni rifiutati o dichiarati rivedibili in sede di verifica di conformita';
3) della ripresentazione dei beni rifiutati o dichiarati rivedibili in sede di verifica di conformita';
4) della manutenzione, sostituzione o riparazione di beni nell'ambito della garanzia contrattualmente prevista;
5) di ogni altro adempimento stabilito nell'atto negoziale;
c) pari all'uno per mille del valore contrattuale nei casi concernenti:
1) il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali in materia di presentazione e conservazione della documentazione tecnica o delle certificazioni inerenti alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, alla previdenza ed all'antinfortunistica nonche' alle subforniture;
2) l'omissione della comunicazione di ogni variazione soggettiva del contraente prevista dall'articolo 116 del Codice;
3) ogni altro inadempimento rispetto alle prescrizioni contrattuali, fuori dai casi di cui alla lettera a), salva la risarcibilita' del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile;
3. L'importo delle penalita', singolarmente e cumulativamente considerato, non puo' essere superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso per inadempimento, ai sensi dall'articolo 52.
Note all'art. 53:
Si riporta il testo dell'art. 298 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 :
"Art. 298 - Penali, premio di accelerazione, garanzie,
danni e riconoscimenti a favore dei creditori.
1. I contratti precisano le penali da applicare nel
caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali,
in relazione alla tipologia, all'entita' ed alla
complessita' della prestazione, nonche' al suo livello
qualitativo. Si applica l'art. 145, commi 3 e 9.
2. Il direttore dell'esecuzione riferisce
tempestivamente al responsabile del procedimento in merito
agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle
prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo
nell'adempimento determina un importo massimo della penale
superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il
responsabile del procedimento propone all'organo competente
la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
3. Qualora la disciplina contrattuale preveda
l'esecuzione della prestazione articolata in piu' parti,
nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu' di
tali parti le penali di cui ai commi precedenti si
applicano ai rispettivi importi, con le modalita' stabilite
nel contratto.
4. Ai contratti disciplinati dalla presente parte IV si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
agli articoli 127, 128, 165, 166, nonche' 170, commi 3,
primo e secondo periodo, 4, ad esclusione del richiamo, ivi
contenuto, all'art. 118, comma 5, del codice, e 7."
Si riporta il testo dell'art. 116 del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 :
"Art. 116 - Vicende soggettive dell'esecutore del
contratto.
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione,
fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di
contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei
confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il
cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta
trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto
nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art.
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso
dei requisiti di qualificazione previsti dal presente
codice.
1. Nei sessanta giorni successivi la stazione
appaltante puo' opporsi al subentro del nuovo soggetto
nella titolarita' del contratto, con effetti risolutivi
sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle
comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i
requisiti di cui all'art. 10-sexies della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative
vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosita' sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al
comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di
cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni
appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si
applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di
azienda da parte degli organi della procedura concorsuale,
se compiuto a favore di cooperative costituite o da
costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio
1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la
partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci
cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito
della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato
oppure che si trovino in regime di cassa integrazione
guadagni o in lista di mobilita' di cui all'art. 6 della
legge 23 luglio 1991, n. 223.".
Si riporta il testo dell'art. 1382 del codice civile.
"Art. 1382 - Effetti della clausola penale.
La clausola, con cui si conviene che, in caso
d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei
contraenti e' tenuto a una determinata prestazione, ha
l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione
promessa, se non e' stata convenuta la risarcibilita' del
danno ulteriore.
La penale e' dovuta indipendentemente dalla prova del
danno.".
 
Art. 54

Procedimento relativo all'applicazione di penalita'

1. L'ammontare delle penalita' e' dedotto dai crediti del contraente dipendenti dal contratto cui esse si riferiscono ovvero, se non sufficienti, dai crediti dipendenti da altri contratti che lo stesso ha in corso con l'Amministrazione, senza preventiva costituzione in mora ne' diffida giudiziale. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalita' viene addebitato sulla cauzione, che e' ripristinata entro il termine indicato dall'Amministrazione.
2. L'ammontare delle penalita' e' addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura relativa al bene o al servizio o alla porzione di esso cui la penalita' fa riferimento.
3. Il procedimento amministrativo per l'applicazione delle penalita' e' avviato con la contestazione dell'inadempimento o del ritardo al contraente che, entro quindici giorni, puo' comunicare le proprie giustificazioni; la mancata comunicazione non e' causa di sospensione del procedimento stesso.
4. Le penalita' sono comminate con atto dell'Amministrazione, debitamente trasmesso al contraente.
5. Entro trenta giorni dalla data di ricezione del decreto, il contraente puo' avanzare motivata istanza di disapplicazione della penalita', presentando le relative giustificazioni e la pertinente documentazione.
6. Nei casi di particolare complessita', l'Amministrazione puo' richiedere il parere dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della penalita'.
7. L'applicazione delle penalita' non pregiudica l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Amministrazione.
8. E' fatta salva la normativa prevista per specifici settori merceologici.
 
Art. 55

Pagamenti

1. I pagamenti sono eseguiti dopo la verifica di conformita', accettazione e consegna delle forniture e prestazioni da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di fattura recante dati corrispondenti alle risultanze di fatto e alle prescrizioni economiche contrattuali, entro il termine previsto dalla normativa vigente, non superiore a sessanta giorni.
2. Il prezzo indicato nel contratto come prezzo globale e' comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto al contraente in relazione all'esecuzione del contratto, ivi comprese le spese di confezionamento, imballaggio e trasporto fino al luogo indicato per la consegna.
3. Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale, il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalita' applicate al contraente, viene effettuato:
a) in unica soluzione, quando la consegna dei beni o la prestazione dei servizi e' stabilita in unico lotto, ovvero quando tale operazione si completa con la messa in opera di tutte le parti componenti la fornitura;
b) per ciascun lotto, quando la consegna dei beni o dei servizi e' frazionata in lotti;
c) in conto per singole porzioni di beni o servizi, quando la consegna e' relativa ad ordinazioni parziali;
d) a epoche stabilite, quando le consegne hanno carattere di somministrazione periodica e regolare o di stato di avanzamento lavori ovvero nei casi di noleggio di beni.
4. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, i contratti possono prevedere che su ogni pagamento sia trattenuto un decimo dell'importo contrattuale, da corrispondersi al termine del periodo di garanzia.
5. Il pagamento e' subordinato all'esito positivo delle seguenti verifiche:
a) regolarita' contributiva e retributiva previste dalla legge. Se da tali verifiche risulta una situazione di irregolarita' del contraente, l'Amministrazione esercita l'intervento sostitutivo di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento;
b) mancanza di inadempienze di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sempreche' ricorra l'obbligo di procedere alla verifica prevista.
6. Se all'esecutore sono stati contestati inadempimenti contrattuali, ferma restando l'applicazione di eventuali penali, l'Amministrazione puo' sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti dovuti anche per altri contratti. Il relativo provvedimento e' comunicato al contraente ovvero all'esecutore nella forma prevista dall'articolo 11.
7. I pagamenti sono effettuati, di regola, a mezzo di mandati diretti con accreditamento dei relativi importi sui conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, indicati dal contraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il contraente comunica all'Amministrazione eventuali variazioni, indicando gli estremi identificativi di altri conti correnti parimenti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia' esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto. Entro il termine di cui al precedente periodo sono altresi' comunicate le generalita' e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi. In mancanza di tali comunicazioni, l'Amministrazione e' esonerata da ogni responsabilita' per i pagamenti eseguiti in conformita' alle previsioni contrattuali.
Note all'art. 55:
Si riporta il testo degli artt. 4 e 5 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207:
"Art. 4 - Intervento sostitutivo della stazione
appaltante in caso di inadempienza contributiva
dell'esecutore e del subappaltatore.
1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti
titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma
8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e
prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona
stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti
collettivi nazionali comparativamente piu' rappresentative,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione assistenza, contribuzione e
retribuzione dei lavoratori.
2. Nelle ipotesi previste dall'art. 6, commi 3 e 4, in
caso di ottenimento da parte del responsabile del
procedimento del documento unico di regolarita'
contributiva che segnali un'inadempienza contributiva
relativa a uno o piu' soggetti impiegati nell'esecuzione
del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il
pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate
mediante il documento unico di regolarita' contributiva e'
disposto dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera
b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, la cassa edile.
3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle
prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento;
le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformita', previo rilascio del documento
unico di regolarita' contributiva."
"Art. 5 - Intervento sostitutivo della stazione
appaltante in caso di inadempienza retributiva
dell'esecutore e del subappaltatore.
1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore
o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti
e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo, del
codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il
responsabile del procedimento invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di
cui all'art. 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche
in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11,
ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice.
2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai
soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), sono
provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile
del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di
cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede
all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla
direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.".
Si riporta il testo dell'art. 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario
- 16 ottobre 1973, n. 268.
"Art. 48-bis - Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche
di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente
partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque
titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila
euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale
importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento
e segnalano la circostanza all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio
dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La presente disposizione non si applica alle aziende o
societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la
confisca ai sensi dell' art. 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio
1965, n. 575 (241), ovvero che abbiano ottenuto la
dilazione del pagamento ai sensi dell'art. 19 del presente
decreto.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell' art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito.".
Per il testo della legge 13 agosto 2010, n. 136, si
veda in note alle premesse.
 
Art. 56

Parere dell'Autorita' nazionale anticorruzione

1. Se, nella fase a evidenza pubblica per la scelta del contraente, insorgono questioni per le quali non e' ancora pendente contenzioso, e' ammesso, in presenza dei presupposti stabiliti dall'Autorita' nazionale anticorruzione, il ricorso alla medesima Autorita'.
2. L'Autorita' di cui al comma 1 formula una ipotesi di soluzione, non vincolante per le parti.
3. L'Amministrazione puo' procedere in difformita' del parere reso dall'Autorita' nazionale anticorruzione, fornendo la motivazione di tale scelta.
 
Art. 57

L'arbitrato

1. Se previsto dal contratto quale mezzo di risoluzione delle controversie, l'arbitrato, disciplinato dall'articolo 241 e seguenti del Codice, e' attivato dal contraente entro trenta giorni dalla comunicazione allo stesso delle decisioni adottate dall'Amministrazione.
Trascorso inutilmente detto termine, le determinazioni adottate dall'Amministrazione si intendono accettate definitivamente dal contraente, che decade, pertanto, da qualsiasi diritto di impugnativa.
2. Durante il giudizio arbitrale e fino alla pronuncia del lodo, per garantire la continuita' delle prestazioni contrattuali, il contraente non puo' esimersi dal continuare l'esecuzione delle stesse, incorrendo, in caso contrario, nell'applicazione delle penalita' contrattuali previste dall'articolo 53 in caso di inadempimento.
Note all'art. 57:
Si riporta il testo degli artt. 241 e seguenti del
citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
"Art. 241 - Arbitrato.
1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti
dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario previsto dall'art. 240, possono essere
deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da
parte dell'organo di governo dell'amministrazione.
L'inclusione della clausola compromissoria, senza
preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui
e' indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando,
nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva
autorizzazione, sono nulli.
1-bis. La stazione appaltante indica nel bando o
nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure
senza bando, nell'invito, se il contratto conterra', o
meno, la clausola compromissoria. L'aggiudicatario puo'
ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non
e' inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione
appaltante entro venti giorni dalla conoscenza
dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il
compromesso.
2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni
del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal
presente codice.
3. Il collegio arbitrale e' composto da tre membri.
4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o
nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di
propria competenza tra soggetti di particolare esperienza
nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si
riferisce.
5. Il Presidente del collegio arbitrale e' scelto dalle
parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra
soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto
del contratto cui l'arbitrato si riferisce, muniti di
precipui requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro
che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni
di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali
disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle
ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca
adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente
pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata
in violazione del presente articolo determina la nullita'
del lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 3, del
codice di procedura civile.
6. In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri
previsti dall'art. 815 del codice di procedura civile, non
possono essere nominati arbitri coloro che abbiano
compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero
diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le
forniture cui si riferiscono le controversie, ne' coloro
che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere
sull'oggetto delle controversie stesse, anche ai sensi
dell'art. 240.
7. Presso l'Autorita' e' istituita la camera arbitrale
per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture, disciplinata dall'art. 242.
8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice
sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice
di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte
le sue forme.
9. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima
sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito
presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro
quindici giorni dalla pronuncia del lodo va corrisposta, a
cura degli arbitri e a carico delle parti una somma pari
all'uno per mille del valore della relativa controversia.
Detto importo e' direttamente versato all'Autorita'.
10. Il deposito del lodo effettuato ai sensi dell'art.
825 del codice di procedura civile e' preceduto dal suo
deposito presso la camera arbitrale per i contratti
pubblici. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale
e' effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti
originali quante sono le parti, oltre a uno per il
fascicolo d'ufficio. Su richiesta di parte il rispettivo
originale e' restituito, con attestazione dell'avvenuto
deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 825 del
codice di procedura civile.
11. Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. g),
d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53;
12. Il collegio arbitrale determina nel lodo definitivo
ovvero con separata ordinanza il valore della controversia
e il compenso degli arbitri con i criteri stabiliti dal
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000,
n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto. I
compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata
al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono
comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati
alla particolare complessita' delle questioni trattate,
alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo
lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale,
comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non
puo' comunque superare l'importo di 100 mila euro, da
rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. L'art. 24 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si
interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai
sensi del presente comma. L'ordinanza di liquidazione del
compenso e delle spese arbitrali, nonche' del compenso e
delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo
per l'ingiunzione di cui all'art. 633 del codice di
procedura civile.
12-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo
comma, del codice di procedura civile, il collegio
arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le
spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore
della domanda e quello dell'accoglimento.
13. Il compenso del consulente tecnico e di ogni altro
ausiliario nominato dal collegio arbitrale e' liquidato,
dallo stesso collegio, ai sensi degli articoli da 49 a 58
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle
ivi previste.
14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del
compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al
collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo
arbitro, ad iniziativa della parte piu' diligente, provvede
la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e
predeterminati, scegliendolo nell'albo di cui all'art. 242.
15-bis. Il lodo e' impugnabile, oltre che per motivi di
nullita', anche per violazione delle regole di diritto
relative al merito della controversia. L'impugnazione e'
proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione
del lodo e non e' piu' proponibile dopo il decorso di
centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso
la Camera arbitrale.
15-ter. Su istanza di parte la Corte d'appello puo'
sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se
ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'art. 351 del
codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del
lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente,
il collegio verifica se il giudizio e' in condizione di
essere definito. In tal caso, fatte precisare le
conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa
udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da
tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione;
all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'art. 281-sexies
del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili
incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con
la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione
in una udienza successiva di non oltre novanta giorni;
quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti."
"Art. 242 - Camera arbitrale e albo degli arbitri.
1. La camera arbitrale per i contratti pubblici cura la
formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri, redige il
codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli
adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento
del collegio arbitrale nella ipotesi di cui all'art. 241,
comma 15.
2. Sono organi della camera arbitrale il presidente e
il consiglio arbitrale.
3. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri,
e' nominato dall'Autorita' fra soggetti dotati di
particolare competenza nella materia dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire
l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto; al suo interno
l'Autorita' sceglie il Presidente. L'incarico ha durata
quinquennale ed e' retribuito nella misura determinata dal
provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite
all'Autorita' stessa. Il presidente e i consiglieri sono
soggetti alle incompatibilita' e ai divieti previsti dal
comma 9.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la camera
arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con
personale fornito dall'Autorita'.
5. La camera arbitrale cura annualmente la rilevazione
dei dati emergenti dal contenzioso in materia di lavori
pubblici e li trasmette all'Autorita' e all'Osservatorio.
Per l'espletamento della propria attivita' la Camera
arbitrale puo' richiedere notizie, chiarimenti e documenti
relativamente al contenzioso in materia di contratti
pubblici; con regolamento dell'Autorita' sono disciplinate
le relative modalita' di acquisizione.
6. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della
camera arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti
categorie:
a) magistrati amministrativi, magistrati contabili e
avvocati dello Stato in servizio, designati dagli organi
competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonche'
avvocati dello Stato e magistrati a riposo;
b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali
abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori
e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di
cassazione;
c) tecnici in possesso del diploma di laurea in
ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della
professione da almeno dieci anni e iscritti ai relativi
albi;
d) professori universitari di ruolo nelle materie
giuridiche e tecniche e dirigenti generali delle pubbliche
amministrazioni laureati nelle stesse materie con
particolare competenza nella materia dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture.
7. La camera arbitrale cura altresi' la tenuta
dell'elenco dei periti al fine della nomina dei consulenti
tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all'elenco i
soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti
dal comma 6, lettera c), nonche' dottori commercialisti in
possesso dei medesimi requisiti professionali.
8. I soggetti di cui al comma 6, lettere a) b), c), e
d), nonche' al comma 7 del presente articolo, in possesso
dei requisiti di onorabilita' fissati in via generale dal
consiglio arbitrale, sono rispettivamente inseriti
nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda
corredata da curriculum e da adeguata documentazione.
9. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco
dei consulenti ha durata triennale, e puo' essere
nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del
triennio; durante il periodo di appartenenza all'albo gli
arbitri non possono espletare incarichi professionali in
favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi,
ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.
10. Per le ipotesi di cui all'art. 241, comma 15, la
camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei
segretari dei collegi arbitrali; sono ammessi all'elenco i
funzionari dell'Autorita', nonche' i funzionari delle
magistrature contabili e amministrative, nonche' delle
pubbliche amministrazioni operanti nei settori dei lavori,
servizi, forniture. Detti funzionari devono essere muniti
di laurea giuridica, economica ed equipollenti o tecnica,
aventi un'anzianita' di servizio in ruolo non inferiore a
cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta
dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati
all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad
assicurare l'integrale copertura dei suddetti costi."
"Art. 243 - Ulteriori norme di procedura per gli
arbitrati in cui il presidente e' nominato dalla camera
arbitrale.
1. Limitatamente ai giudizi arbitrali in cui il
presidente e' nominato dalla camera arbitrale, in aggiunta
alle norme di cui all'art. 241, si applicano le seguenti
regole.
2. La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed
eventuali controdeduzioni, vanno trasmesse alla camera
arbitrale ai fini della nomina del terzo arbitro.
3. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale,
anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni
regionali dell'Osservatorio; se non vi e' alcuna
indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se
non vi e' accordo fra le parti, questa deve intendersi
stabilita presso la sede della camera arbitrale.
4. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti,
oltre che per i motivi previsti dall'art. 815 del codice di
procedura civile, anche per i motivi di cui all'art. 242,
comma 9.
5. Il corrispettivo dovuto dalle parti e' determinato
dalla camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio,
in base alla tariffa allegata al decreto ministeriale 2
dicembre 2000, n. 398. Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 241, comma 12, secondo, terzo, quarto e quinto
periodo.
6. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la
camera arbitrale comunica alle parti la misura e le
modalita' del deposito da effettuarsi in acconto del
corrispettivo arbitrale.
7. Il presidente del collegio arbitrale nomina, se
necessario, il segretario, scegliendolo nell'elenco di cui
all'art. 242, comma 10.
8. Il corrispettivo a saldo per la decisione della
controversia e' versato dalle parti, nella misura liquidata
dalla camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione del lodo.
9. La camera arbitrale provvede alla liquidazione degli
onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta,
con i criteri di cui all'art. 241, comma 13.
10. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la
decisione delle controversie sono direttamente versati
all'Autorita'."
"Art. 243-bis - Informativa in ordine all'intento di
proporre ricorso
Nelle materie di cui all'art. 244, comma 1, i soggetti
che intendono proporre un ricorso giurisdizionale informano
le stazioni appaltanti della presunta violazione e della
intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale.
1. L'informazione di cui al comma 1 e' fatta mediante
comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da
un suo rappresentante, che reca una sintetica e sommaria
indicazione dei presunti vizi di illegittimita' e dei
motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio,
salva in ogni caso la facolta' di proporre in giudizio
motivi diversi o ulteriori. L'interessato puo' avvalersi
dell'assistenza di un difensore. La comunicazione puo'
essere presentata fino a quando l'interessato non abbia
notificato un ricorso giurisdizionale. L'informazione e'
diretta al responsabile del procedimento. La comunicazione
prevista dal presente comma puo' essere effettuata anche
oralmente nel corso di una seduta pubblica della
commissione di gara ed e' inserita nel verbale della seduta
e comunicata immediatamente al responsabile del
procedimento a cura della commissione di gara.
2. L'informativa di cui al presente articolo non
impedisce l'ulteriore corso del procedimento di gara, ne'
il decorso del termine dilatorio per la stipulazione del
contratto, fissato dall'art. 11, comma 10, ne' il decorso
del termine per la proposizione del ricorso
giurisdizionale.
3. La stazione appaltante, entro quindici giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1, comunica le proprie
determinazioni in ordine ai motivi indicati
dall'interessato, stabilendo se intervenire o meno in
autotutela. L'inerzia equivale a diniego di autotutela.
4. L'omissione della comunicazione di cui al comma 1 e
l'inerzia della stazione appaltante costituiscono
comportamenti valutabili, ai fini della decisione sulle
spese di giudizio, nonche' ai sensi dell'art. 1227 del
codice civile.
5. Il diniego totale o parziale di autotutela, espresso
o tacito, e' impugnabile solo unitamente all'atto cui si
riferisce, ovvero, se quest'ultimo e' gia' stato impugnato,
con motivi aggiunti."
1. "Art. 244 - Giurisdizione.
2. Il codice del processo amministrativo individua le
controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo in materia di contratti pubblici.".
 
Art. 58

Abrogazioni ed entrata in vigore

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, sono abrogati il decreto del Ministro delle finanze 15 giugno 1990, n. 277 e il decreto del Ministro delle finanze 6 ottobre 1958, n. 106679.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi di indizione di gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 ottobre 2014

Il Ministro: Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2014 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3652
Note all'art. 58:
Per i riferimenti al decreto del Ministro delle finanze
15 giugno 1990, n. 277, si veda nelle note alle premesse.
 
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