Gazzetta n. 293 del 18 dicembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 9 dicembre 2014
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Bra» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (UE) n. 1263/1996 della Commissione del 1º luglio 1996.


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Bra»;
Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;
Considerato che, con Regolamento (UE) n. 1280/2014 della Commissione del 26 ottobre 2014, e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. «Bra», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Bra», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 1280/2014 della Commissione del 26 ottobre 2014.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Bra», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 9 dicembre 2014

Il direttore generale: Gatto
 
Allegato

Disciplinare di produzione
della denominazione di origine protetta
«Bra»
Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine del formaggio «Bra» e' riservata al prodotto avente i requisiti fissati con il presente disciplinare con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Art. 2.
Caratteristiche del prodotto

La denominazione di origine «Bra» e' riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche:
formaggio pressato, prodotto con latte vaccino eventualmente igienizzato ed eventualmente addizionato con piccole aggiunte di latte ovino e/o caprino, eventualmente inoculato con fermenti lattici e/o innesti naturali. Per il Bra Duro e per il Bra di Alpeggio, sia Tenero che Duro e' ammessa la parziale scrematura per affioramento o meccanica.
E' usato come formaggio da tavola per il tipo Tenero, da tavola e da grattugia per il tipo Duro e presenta le seguenti caratteristiche:
forma: cilindrica con facce piane;
dimensioni: diametro della forma 30-40 cm; scalzo leggermente convesso di 6-10 cm;
peso: da 6 a 9 kg.
Le dimensioni ed i pesi si riferiscono al prodotto ai minimi di stagionatura;
colore della pasta: per il tipo Tenero bianco o bianco avorio. Per il tipo Duro da leggermente paglierino al giallo ocra;
struttura della pasta: per il tipo Tenero moderatamente consistente ed elastica con piccole occhiature non troppo diffuse. Per il tipo Duro con piccole occhiature non troppo diffuse;
confezione esterna: crosta non edibile. Per il tipo Tenero grigio chiara, elastica, liscia e regolare. Per il tipo Duro, consistente, dura, di colore beige scuro, puo' subire trattamenti di oliatura con oli di uso alimentare per un'azione antimuffa;
sapore: gradevolmente profumato, moderatamente sapido per il tipo Tenero, gustoso o fortemente sapido per il tipo Duro;
grasso sulla sostanza secca: minimo 32 per cento.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione, del latte e del formaggio, ivi compresa la stagionatura, comprende l'intero territorio della provincia di Cuneo piu' il comune di Villafranca Piemonte in provincia di Torino.
Il «Bra», tipo Tenero e tipo Duro, prodotto e stagionato nei comuni montani di Brondello, Castellar, Crissolo, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Rifreddo, Sanfront, Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, Acceglio, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, S. Damiano Macra, Stroppo, Villar S. Costanzo, Bernezzo, Castelmagno, Cervasca, Montemale, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Cignolo, Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio, Chiusa Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante, Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero di Vasco, Montaldo Mondovi', Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovi', S. Michele Mondovi', Torre Mondovi', Vicoforte Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Caprauna, Castelnuovo Ceva, Garessio, Lisio, Mombasiglio, Montezemolo, Nucetto, Ormea, Perlo, Priero, Priola, Sale S. Giovanni, Scagnello, Viola e parzialmente i territori classificati montani dalla Legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni: Barge, Bagnolo Piemonte, Envie, Revello, Costigliole Saluzzo, Verzuolo, Busca, Caraglio, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Peveragno, Villanova Mondovi', Ceva, Lesegno, Pianfei e Magliano Alpi per la parte che confina con il comune di Ormea, puo' portare la menzione «di Alpeggio».

Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo di tutti i componenti della filiera, nonche' attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

L'alimentazione prevalente del bestiame, vaccino ed eventualmente ovino e/o caprino, deve essere costituita da foraggi verdi e/o conservati che possono essere opportunamente integrati. Oltre il 50% della razione (in peso) deve provenire dalle zone di produzione.
Il latte e' di tipo vaccino, eventualmente addizionato con latte ovino e/o caprino (non oltre il 20%), talvolta parzialmente scremato per affioramento dopo un riposo di 10/18 ore ad una temperatura massima di 18° centigradi, oppure mediante parziale scrematura meccanica. Il latte, derivante da un numero medio di massimo quattro mungiture giornaliere, dopo un'eventuale igienizzazione e filtrazione puo' essere inoculato con fermenti lattici e/o innesti naturali. La coagulazione viene effettuata ad una temperatura compresa tra i 27° e i 38° C con l'utilizzo di caglio liquido di vitello. La durata della coagulazione e' di 15/25 minuti. La determinazione di tale soglia temporale avviene al momento del primo taglio.
Il formaggio deve essere prodotto con una tecnologia caratteristica con doppia rottura della cagliata in caldaia. La prima rottura della cagliata porta a granuli caseosi della dimensione media di una noce per il Bra Tenero e di un chicco di mais per il Bra Duro, ed e' seguita da un tempo massimo di riposo sotto siero di 8 minuti. La seconda rottura della cagliata porta a granuli caseosi della dimensione media di un chicco di mais per il Bra Tenero e di un chicco di riso per il Bra Duro. La seconda rottura della cagliata e' seguita da agitazione e successivo riposo in caldaia, oppure nel porzionatore con un'eventuale pre-pressatura. Durante questa fase talvolta viene eliminata una parte del siero. Il tempo massimo di riposo e' di 10 minuti, la temperatura massima di scarico della cagliata e' di 44° C. La cagliata e' sottoposta a formatura negli stampi con o senza tela. Esclusivamente per il Bra Duro puo' essere ammesso, solo quando la cagliata non spurga bene il siero, un eventuale reimpasto a cui segue la successiva formatura negli stampi, seguita da un'adeguata pressatura. Al termine della pressatura le forme vengono lasciate sostare sino al raggiungimento di un pH compreso tra 5,0 e 5,4. Dopodiche' il formaggio puo' essere messo direttamente in salina o lasciato ancora riposare alcune ore in cella ad una temperatura positiva massima di 10° C. La salatura e' effettuata in salamoia oppure a secco (due salature). Periodo di stagionatura: quarantacinque giorni il minimo per il tipo Tenero e sei mesi minimo per il tipo Duro. La stagionatura avviene in ambienti idonei con una temperatura massima positiva di 15° C e un livello di umidita' massimo del 95%.
Si produce per l'intero arco dell'anno.

Art. 6.
Legame con l'ambiente

L'area compresa tra le Alpi Marittime e Cozie che circondano la provincia di Cuneo da sud ad ovest, fasciata ad est dalle alte colline di Langa e del Roero e' caratterizzata da condizioni da considerarsi molto favorevoli sia per l'allevamento sia per le colture foraggere.
La provincia di Cuneo infatti e' caratterizzata da inverni freddi e asciutti e da estati relativamente fresche, rispetto alle zone piu' orientali della pianura padana.
La zona alle pendici della catena alpina e delle colline e' una sorta di fertile altopiano solcato dal fiume Po, dal Tanaro e da numerosi affluenti che convergono a ventaglio.
Le caratteristiche pedologiche di una pianura di origine alluvionale conferiscono ottimali condizioni di fertilita' necessarie ad assicurare foraggi e colture ricche di sostanze nutrienti.
Tale particolari condizioni orografiche, climatiche e idrografiche danno una connotazione alla composizione floristica ed alle colture del territorio come pure alle peculiarita' del prodotto. Il formaggio Bra nasce dall'ingegno dei margari transumanti dalle terre alte alle aree pedemontane e alle contigue pianure nel periodo invernale.
Tale «arte» si e' cosi' tramandata e attivata nel tempo grazie al lavoro ed al culto della tradizione dei caseifici di valle e della pianura cuneese.
Le caratteristiche specifiche del formaggio Bra sono: la crosta, non edibile, di colore chiaro per il Bra Tenero; imbrunita, consistente ed eventualmente oleata per il Bra Duro.
La struttura della pasta e', per il tipo Tenero moderatamente consistente ed elastica con piccole occhiature non troppo diffuse, per il tipo Duro con piccole occhiature non troppo diffuse. Per il tipo Tenero l'odore e' delicato ed invitante con sentori di yogurt e burro. L'aroma particolare con note di burro, yogurt e latte neutro. Il sapore spiccatamente dolce, non astringente ne' piccante. Ottimo anche per insalate e preparazioni al forno.
Per il tipo Duro, il gusto e' piu' deciso. Il colore della pasta e' dal paglierino chiaro al giallo ocra.
Odore gradevole e intenso. Nel sapore prevale il gustoso, con note di dolce e di salato.
Queste peculiarita' derivano dalla bonta' del latte raccolto nel solo territorio della provincia di Cuneo e dalla particolare salatura. La stagionatura in cantine naturali o in celle climatizzate che riproducono l'umidita' e la temperatura delle grotte naturali, incidono in modo sostanziale sulla qualita' del prodotto finito.
Il formaggio Bra fa parte della storia e della cultura della provincia di Cuneo. La citta' di Bra che deve il proprio nome al longobardo brayda, da' il nome al formaggio in quanto, nell'antichita', era il principale mercato di commercializzazione del prodotto.
Gia' gli Ordinati Braidesi del 1371 individuarono Bra come attivo centro commerciale del formaggio, oltre che di altre merci.
Il Bra viene inoltre menzionato nella Disposizione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste all'art. 4 del 15 maggio 1941.
Le peculiarita' del formaggio derivano prevalentemente dal rapporto tra le caratteristiche del latte prodotto in un ambiente "ottimale" sia per le coltivazioni sia per l'allevamento oltre che dalla caratteristica tecnica di lavorazione e stagionatura tramandata, come detto, dai margari transumanti, ai caseifici di fondo valle e della contigua pianura.

Art. 7.
Controlli

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto conformemente a quanto stabilito dagli artt. 53 e 54 del Reg. UE 1151/2012 dall'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualita' - Soc. Coop. a r.l.,. Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, Moretta (CN) 12033.
Telefono: +390172911323; Fax: +390172911320; E-mail: inoq@inoq.it

Art. 8.
Etichettatura

Successivamente alla formatura, tramite l'utilizzo di apposite fascere marchianti, viene applicato il marchio di origine che riporta la scritta B stilizzata, la tipologia Duro oppure la tipologia Tenero, il numero di casello, costituito dalla sigla della provincia e da un numero a due cifre.
Il marchio di conformita' e' dato dall'apposizione del contrassegno cartaceo a forma circolare di diametro da 20 a 28 cm su retinatura di colore giallo paglierino per la produzione normale e verde per quella «d'Alpeggio» e dalla marchiatura impressa sullo scalzo.
Riferimenti pantoni, Bra Tenero d'Alpeggio: P366U sfondo, P1788U rosso, yellow- Bra Tenero: P1788U rosso, yellow, yellow 30% sfondo- Bra Duro d'Alpeggio: P366U sfondo, P1788U rosso, P369U marrone, yellow- Bra Duro: P614U sfondo, P1788U rosso, P369U marrone, yellow.
Il marchio di conformita' e' costituito da un contrassegno cartaceo (etichetta) che riporta la scritta BRA TENERO o BRA DURO, BRA TENERO D'ALPEGGIO o BRA DURO D'ALPEGGIO ed il caratteristico logo costituito dall'omino con i baffi e cappello che abbraccia la forma alla quale e' stata asportata una fetta, oltre che il logo comunitario.
Solo a seguito di tale procedura il prodotto potra' essere immesso sul mercato con la Denominazione di Origine Protetta «Bra».
Per l'applicazione del contrassegno cartaceo e' ammesso l'utilizzo di colla alimentare.
Il medesimo logo deve essere riprodotto sul prodotto porzionato.


Parte di provvedimento in formato grafico

Il formaggio puo' essere venduto sia intero che al taglio, sia porzionato che preconfezionato. Il tipo Duro puo' essere preconfezionato anche grattugiato. Le operazioni di porzionatura e preconfezionamento, grattugiatura o grattugia possono essere effettuate anche al di fuori dell'area geografica di produzione.
 
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