Gazzetta n. 295 del 20 dicembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 novembre 2014
Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita';
Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;
Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalita' con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali», con il quale si stabiliscono le modalita' del perfezionamento delle intese e il procedimento in caso di mancata intesa;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, concernente disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, «Regolamento recante modalita' per la identificazione e la registrazione dei bovini»;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante «Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231;
Visto l'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, concernente il regolamento recante i criteri e le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 16 agosto 2004, recante «Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 22 settembre 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 30 del 6 febbraio 2010, recante «Disposizioni relative alla gestione dei pagamenti diretti»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Supplemento ordinario n. 303 del 31 dicembre 2009, recante «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;
Ravvisata la necessita' di dare attuazione alle scelte nazionali di esecuzione della Politica agricola comune, previste dal quadro regolamentare sui nuovi pagamenti diretti;
Tenuto conto degli atti di indirizzo del Parlamento al Governo in materia di politica agricola comune;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 12 giugno 2014, ha espresso mancata intesa sul documento concernente «La nuova PAC: le scelte nazionali - Regolamento (UE) n. 1307/2013»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri con la quale, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 31 luglio 2014, e' stato approvato il sopracitato documento «La nuova PAC: le scelte nazionali - Regolamento (UE) n. 1307/2013, consentendo, in tal modo, di comunicare all'Unione europea, entro il termine stabilito del 1° agosto 2014, le scelte nazionali relative all'applicazione della riforma della nuova PAC fino al 2020;
Considerato che l'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 consente di limitare il numero dei diritti all'aiuto da assegnare agli agricoltori e che tale limitazione puo' determinare situazioni di difficolta' agli allevatori che esercitano la propria attivita' nelle zone montane;
Ritenuto opportuno applicare limiti all'utilizzo dei diritti all'aiuto sulle superfici a pascolo in zone con condizioni climatiche difficili e su superfici di bassa resa (pascoli magri), salvaguardando tuttavia gli interessi socio-economici delle popolazioni montane, considerato che, in tali aree, il settore agricolo ha un peso economico piu' rilevante e che il pascolamento garantisce la conservazione del pascolo in quota e dei paesaggi tradizionali;
Considerato che, nel garantire una distribuzione piu' uniforme degli aiuti diretti - tenuto conto dei diversi ordinamenti colturali che caratterizzano l'agricoltura italiana - e' opportuno finanziare la convergenza del valore dei diritti all'aiuto con la massima gradualita' consentita dalla normativa UE e calcolare il valore dei diritti all'aiuto che gli agricoltori dovranno detenere nel 2019 con riferimento agli importi storici;
Ritenuto, pertanto, opportuno mantenere una differenziazione di valore dei diritti all'aiuto;
Ritenuto che il metodo di calcolo del valore iniziale dei pagamenti piu' rispondente all'obiettivo di orientare il sostegno agli agricoltori attivi e' quello individuato dall'art. 26, paragrafo 2, del sopracitato regolamento (UE) n. 1307/2013;
Ritenuto opportuno, al fine di favorire la mobilita' fondiaria, consentire agli agricoltori di prevedere clausole tra privati nei contratti di vendita e di affitto di azienda o parti di essa, evitando tuttavia che trasferimenti comportino un guadagno insperato;
Considerato che il Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini, di cui al decreto del Ministero della salute 17 dicembre 2004, affida alle Regioni il compito di redigere i piani di selezione genetica in funzione delle razze presenti sul proprio territorio e del tipo di allevamento praticato;
Considerato che, il 1° agosto 2014, come previsto dal regolamento (UE) n. 1307/2013, sono state notificate alla Commissione europea tutte le scelte nazionali di attuazione;
Visto il documento Repertorio Atti n. 121/CSR del 25 settembre 2014, recante l'esito della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dal quale e' emerso che nel corso della seduta i Presidenti delle regioni e delle province autonome, ad eccezione di uno solo, hanno confermato l'avviso favorevole sullo schema di decreto recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013» e che, pertanto, non si sono create le condizioni di assenso previste dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 281 del 1997;
Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la quale nella seduta del 30 ottobre 2014, e' stato approvato lo schema di decreto esaminato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, autorizzando il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad adottarlo;

Decreta:

Art. 1

Ambito

1. Il presente decreto si applica agli agricoltori che presentano domanda nell'ambito dei regimi dei pagamenti diretti previsti dall'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni e relative disposizioni nazionali

1. Ai sensi dell'art. 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e fatte salve le altre definizioni stabilite nei regolamenti dell'Unione europea richiamati in premessa, si intende per:
a) «criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione» di cui all'art. 4 paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 639/2014: attivita' con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalita'. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabiliti i dettagli dei criteri di mantenimento;
b) «attivita' agricola minima» di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), trattino iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013: attivita' con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalita'. I dettagli dell'attivita' agricola minima sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. In caso di particolari esigenze ambientali, su deliberazione degli organi territorialmente competenti, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le superfici naturalmente mantenute sulle quali e' consentito che l'attivita' agricola sia svolta ad anni alterni;
c) «bosco ceduo a rotazione rapida» di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013: le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, Acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Tali superfici devono essere utilizzate per un'attivita' agricola;
d) «prato permanente»: le superfici di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, comprese le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'art. 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate, dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione, da parte della Regione o Provincia autonoma competente, dei relativi estremi catastali;
e) «successione anticipata»: le fattispecie di cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2004 richiamato nelle premesse;
f) «pascolo magro»: pascolo permanente di bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualita', in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato, le cui superfici sono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo e non vengono falciate.
 
Art. 3

Agricoltore in attivita'

1. All'elenco delle persone fisiche e giuridiche escluse dai pagamenti diretti di cui all'art. 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono aggiunti i seguenti soggetti:
a) persone fisiche o giuridiche che svolgono direttamente attivita' di intermediazione:
1) bancaria o finanziaria, e/o
2) commerciale;
b) societa', cooperative e mutue assicurazioni che svolgono direttamente attivita' di assicurazione e/o di riassicurazione;
c) le pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per gli enti che effettuano attivita' formative e/o sperimentazione in campo agricolo e quelli che hanno la gestione degli usi civici.
2. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a), e dell'art. 9, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono considerati agricoltori in attivita' i soggetti che, al momento della presentazione della domanda UNICA di cui all'art. 12, dimostrano uno dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente la presentazione della domanda UNICA di cui all'art. 12. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 e' sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo.
3. Le disposizioni dell'art. 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 non si applicano alle persone fisiche e giuridiche che hanno percepito nell'anno precedente pagamenti diretti per un ammontare massimo di:
a) euro cinquemila per le aziende le cui superfici agricole sono, in misura maggiore al cinquanta per cento, ubicate nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del regolamento (CE) 1257/1999;
b) euro milleduecentocinquanta negli altri casi.
4. Le Regioni e le Province autonome, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, possono escludere dalle zone svantaggiate, dandone tempestiva comunicazione all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, quelle zone in cui i vincoli naturali sono stati superati da investimenti o attivita' economiche o con la dimostrazione di una normale produttivita' dei terreni, o in cui i metodi di produzione o i sistemi agricoli compensano il mancato guadagno o i costi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
 
Art. 4

Requisiti minimi

1. I pagamenti diretti non sono erogati nei seguenti casi:
a) per le domande di aiuto riferite agli anni 2015 e 2016, se l'ammontare dei pagamenti diretti da corrispondere e' inferiore a euro duecentocinquanta prima dell'applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni di cui all'art. 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
b) per le domande di aiuto riferite agli anni 2017 e seguenti, se l'ammontare dei pagamenti diretti da corrispondere e' inferiore a euro trecento prima dell'applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni di cui all'art. 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
 
Art. 5

Riduzione dei pagamenti

1. L'importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore ai sensi del titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e' ridotto, per un dato anno civile, del cinquanta per cento per la parte dell'importo al di sopra di euro centocinquantamila e, qualora l'importo cosi' ridotto superi gli euro cinquecentomila, la parte eccedente e' ridotta del cento per cento.
2. Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 1 sono detratte le spese sostenute nell'anno civile precedente per salari e stipendi legati all'esercizio dell'attivita' agricola, compresi le imposte, gli oneri sociali sul lavoro e i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari legati all'esercizio dell'attivita' agricola. In mancanza dei dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, si utilizzano i dati piu' recenti a disposizione.
3. Alle variazioni giuridiche, societarie e/o di consistenza aziendale, intervenute successivamente al 18 ottobre 2011, allo scopo di eludere le riduzioni di cui al presente articolo, si applica la clausola di elusione di cui all'art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
 
Art. 6

Massimale del regime di pagamento di base

1. Ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la percentuale di aumento del massimale nazionale per l'anno 2015 e' stabilita nella misura del tre per cento.
2. Per gli anni successivi al 2015, la percentuale di cui al comma 1 e' rideterminata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
 
Art. 7
Presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto e
prima assegnazione

1. Gli agricoltori che intendano richiedere i diritti all'aiuto previsti dal regime di pagamento di base sono tenuti a presentare la domanda all'organismo pagatore competente entro il 15 maggio 2015.
2. Diritti all'aiuto, in numero pari agli ettari ammissibili, come definiti dall'art. 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1307/2013, sono assegnati agli agricoltori in attivita', ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, che presentano domanda di assegnazione ai sensi del comma 1 del presente articolo e che:
a) hanno avuto diritto ai pagamenti diretti per l'anno 2013 ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, oppure
b) non hanno percepito pagamenti diretti per l'anno 2013 e producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme o piante ornamentali su una superficie minima di cinquemila metri quadrati, o coltivavano vigneti, oppure
c) nell'anno 2014 hanno avuto assegnati diritti all'aiuto dalla riserva nazionale nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell'art. 41 del regolamento (CE) n. 73/2009, oppure
d) non hanno mai avuto, in proprieta' o in affitto, diritti all'aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 o del regolamento (CE) n. 1782/2003, e sono in grado di documentare che, al 15 maggio 2013, esercitavano attivita' di produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, anche attraverso la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia di animali per fini agricoli.
3. La dimensione minima per azienda di cui all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 1307/2013 e' cinquemila metri quadrati.
4. Ai sensi dell'art. 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sugli ettari ammissibili, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attivita' agricola, e' consentito, previa comunicazione preventiva all'organismo pagatore competente, svolgere un'attivita' non agricola purche' quest'ultima rispetti tutte le seguenti condizioni:
a) non occupi la superficie agricola interfererendo con l'ordinaria attivita' agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
b) non utilizzi strutture permanenti che interferiscano con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
c) consenta il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.
5. Gli ettari ammissibili di cui al comma 2 devono essere a disposizione del richiedente alla data del 15 maggio 2015.
6. Ai sensi dell'art. 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il coefficiente di riduzione e' fissato all'ottanta per cento per i pascoli permanenti, situati ad altitudini superiori a seicento metri sul livello del mare, e per i pascoli magri, situati a qualsiasi altitudine.
7. La riduzione di cui al comma 6 non si applica:
a) agli ettari di pascolo permanente e/o pascolo magro dichiarati da allevatori e pascolati con animali detenuti dal richiedente e appartenenti ad un codice allevamento intestato, da almeno otto mesi prima della presentazione della domanda UNICA, al medesimo richiedente, al fine di garantire la conservazione dei pascoli in quota e i paesaggi tradizionali;
b) agli ettari ammissibili all'aiuto di proprieta' o a disposizione del richiedente non proprietario degli animali, nel caso in cui il richiedente sia in grado di dimostrare che la gestione del pascolo sulle medesime superfici tramite capi bovini, equini e/o ovicaprini di terzi costituisce una pratica tradizionale esercitata prima dell'anno 2005. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente, sono censite le pratiche tradizionali e i soggetti abilitati ad esercitarle.
8. Ai fini della determinazione degli ettari ammissibili, il numero massimo di alberi per ettaro di una parcella agricola a seminativo che contiene alberi sparsi e' fissato, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 640/2014, in cinquanta.
9. Ai sensi dell'art. 10 del regolamento (UE) n. 640/2014, si considera ammissibile, all'interno della parcella di riferimento del prato permanente, la seguente superficie conseguente a tare:
a) l'intera superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al cinque per cento;
b) l'ottanta per cento della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento;
c) il cinquanta per cento della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il venti per cento e fino al cinquanta per cento;
d) il trenta per cento della superficie sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del presente decreto;
e) nei casi diversi di cui alla lettera d) del presente comma, non e' ammissibile l'intera superficie della parcella di riferimento con tara superiore al cinquanta per cento.
10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e' disposta una ricognizione preventiva delle superfici e dei beneficiari ammissibili ai regimi di sostegno diretto da concludersi entro il 15 aprile 2015.
 
Art. 8
Calcolo del valore unitario iniziale e del valore unitario nazionale

1. Il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto e' calcolato ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, art. 25, paragrafo 2, con le modalita' di cui all'art. 26, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
2. L'applicazione dell'art. 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 639/2014, e' limitata, ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, all'ottantacinque per cento dei pagamenti corrisposti nell'anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali.
3. In deroga all'art. 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, per i diritti all'aiuto aventi un valore unitario iniziale inferiore al novanta per cento del valore unitario nazionale di cui all'art. 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il valore unitario iniziale e' aumentato di un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il novanta per cento del valore unitario nazionale.
4. Entro l'anno di domanda 2019, in applicazione dell'art. 25, paragrafo 4, terzo comma, e paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il valore unitario di ciascun diritto all'aiuto non e' inferiore al sessanta per cento del valore unitario nazionale nel 2019, a meno che cio' non dia luogo ad una diminuzione maggiore del trenta per cento del valore unitario iniziale stabilito ai sensi del comma 1 del presente articolo.
5. Ai sensi dell'art. 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, ai fini del calcolo del valore unitario iniziale si considerano i pagamenti concessi per l'anno 2014 ai sensi degli articoli 7, 9 e 9 bis, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009.
6. Le modalita' attuative del calcolo dei valori sono fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. Il valore dei diritti da assegnare agli agricoltori e' calcolato dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, con le modalita' stabilite ai sensi del comma 6 del presente articolo.
8. Gli organismi pagatori di cui all'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, comunicano agli agricoltori le informazioni di cui all'art. 25, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1307/2013, con le modalita' stabilite dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
 
Art. 9

Clausola dei contratti privati di vendita e di affitto

1. Gli agricoltori possono inserire nel contratto di vendita o di affitto, stipulato prima della data di cui all'art. 7, comma 1, del presente decreto, le clausole previste, rispettivamente, dagli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 639/2014.
2. Nelle ipotesi di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 639/2014, l'acquirente ovvero il locatario, previa autorizzazione del venditore ovvero del locatore, puo' presentare domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto in nome del medesimo venditore ovvero locatore con le modalita' di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) n. 641/2014.
 
Art. 10

Guadagno insperato

1. Ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 1307/2013, in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un contratto di affitto di superfici agricole dopo la data fissata a norma dell'art. 35 del regolamento (CE) n. 73/2009 e prima della data fissata a norma dell'art. 7, comma 1, del presente decreto, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto assegnati all'agricoltore interessato e' riversato nella misura del cinquanta per cento nella riserva di cui all'art. 31 del regolamento (UE) n. 1307/2013 qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato.
2. Il comma 1 non si applica per affitti di durata uguale o inferiore ad un anno e qualora l'importo da riversare nella riserva e' inferiore a mille euro.
 
Art. 11

Riserva nazionale

1. Al fine di costituire la riserva nazionale, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale del regime di pagamento di base e' ridotto del 3 per cento.
2. La riserva nazionale e' utilizzata in via prioritaria per assegnare diritti all'aiuto ai giovani agricoltori e agli agricoltori che iniziano l'attivita' agricola.
3. Possono presentare domanda di accesso alla riserva, presso l'organismo pagatore competente, le persone giuridiche e le persone fisiche di eta' compresa tra diciotto e sessantacinque anni; ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la riserva nazionale e' utilizzata secondo il seguente ordine:
a) copertura del fabbisogno annuale di cui all'art. 30, paragrafo 7, lettera f), del regolamento (UE) n. 1307/2013 fino alla concorrenza della percentuale massima del due per cento fissata dall'art. 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
b) assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013;
c) assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013;
d) assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013;
e) assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera e), del regolamento (UE) n. 1307/2013.
4. Qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso alla riserva nazionale formulate dai soggetti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, art. 30, paragrafo 9 e paragrafo 11, lettera a), l'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, procede con le riduzioni di cui all'art. 31, paragrafo 1, lettere g) ed f) del regolamento (UE) n. 1307/2013.
5. Soddisfatte tutte le richieste di cui al comma 4 qualora i fondi disponibili per la riserva nazionale di cui al comma 1 non siano sufficienti, si seguono i criteri di priorita' di cui all'allegato I facente parte integrante del presente decreto, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013.
6. Il valore dei diritti da assegnare agli agricoltori e' calcolato dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, con le modalita' di cui ai paragrafi 8 e 10 dell'art. 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013.
 
Art. 12

Domanda UNICA e attivazione dei diritti all'aiuto

1. La domanda «UNICA» e' predisposta in coerenza con l'art. 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. Per la presentazione della domanda «UNICA» di cui al comma 1, l'agricoltore in attivita' quale definito ai sensi dell'art. 3 del presente decreto deve costituire il fascicolo aziendale ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, ovvero aggiornare o confermare le informazioni ivi contenute.
3. L'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sentiti gli organismi pagatori, definisce il livello minimo di informazioni da indicare nella domanda «UNICA».
4. Il termine per la presentazione della domanda «UNICA» all'organismo pagatore competente e' il 15 maggio di ogni anno.
5. In caso di cessione parziale o totale dell'azienda dopo la presentazione della domanda UNICA, ai sensi dell'art. 8 del regolamento (UE) n. 809/2014, il cedente deve darne comunicazione all'organismo pagatore competente per territorio entro dieci giorni dalla registrazione dell'atto di cessione, con le modalita' stabilite dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
 
Art. 13

Trasferimento dei diritti all'aiuto

1. Il trasferimento dei diritti all'aiuto deve avvenire mediante atto scritto ed essere comunicato, a pena di inopponibilita', agli organismi pagatori competenti per territorio, entro il termine stabilito dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. L'organismo pagatore comunica all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 il trasferimento di cui al comma 1 entro cinque giorni lavorativi e l'organismo di coordinamento, competente alla tenuta del «Registro nazionale titoli» di cui all'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convalida il trasferimento dei diritti entro i successivi cinque giorni lavorativi.
 
Art. 14
Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e
l'ambiente

1. Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le pratiche equivalenti sono quelle elencate nell'allegato IX dello stesso regolamento e contemplate da impegni assunti ai sensi dell'art. 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
2. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono individuate le pratiche utilizzabili sulla base della notifica dei relativi piani di sviluppo rurale approvati e sono stabilite eventuali limitazioni alla scelta degli agricoltori, a livello regionale, su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente.
3. Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) e' calcolato, per ciascun anno pertinente, come percentuale del valore totale dei diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato a norma dell'art. 12 del presente decreto.
4. Ai sensi dell'art. 39, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 639/2014, al fine di evitare doppi finanziamenti, l'importo da dedurre e' calcolato con riferimento al pagamento di inverdimento su base individuale.
5. Ai sensi dell'art. 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 639/2014, l'organismo di coordinamento, di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, stabilisce il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all'art. 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, e lo comunica agli agricoltori.
 
Art. 15

Prati permanenti

1. Al fine di assicurare la protezione dei prati permanenti di alto valore ambientale, ai sensi dell'art. 45, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 41 del regolamento (UE) n. 639/2014, la Regione o la Provincia autonoma competente puo' individuare ulteriori superfici, poste al di fuori delle zone sensibili contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, compresi i prati permanenti su terreni ricchi di carbonio, dandone tempestiva comunicazione all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per l'inserimento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) e l'informazione, per il tramite degli organismi pagatori competenti, agli agricoltori interessati.
2. L'obbligo previsto dall'art. 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, si applica a livello nazionale.
3. Gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti senza essere preventivamente autorizzati dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, secondo le modalita' indicate dall'art. 44 del regolamento (UE) n. 639/2014.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che tengano conto della specifica situazione ambientale, agronomica e socio-economica del territorio, con riferimento al numero di ettari per i quali e' stata richiesta la conversione e, nel caso in cui il rapporto indicato all'art. 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, diminuisca in misura superiore al 3,5 per cento, e' condizionata all'obbligo di creare una superficie a prato permanente dello stesso numero di ettari, che e' vincolata fin dal primo giorno e per almeno cinque anni.
 
Art. 16

Aree di interesse ecologico

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono considerate aree di interesse ecologico tutte quelle elencate nel paragrafo 2 del medesimo articolo, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile, ad eccezione delle superfici di cui alla lettera i) del medesimo paragrafo 2, con le modalita' indicate nell'art. 45 del regolamento (UE) n. 639/2014 e alle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 22 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' nelle delibere regionali e provinciali di applicazione del regime di condizionalita'.
2. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 639/2014, sono considerati, in filari, anche gli alberi con chioma di diametro inferiore a quattro metri appartenenti alle specie di cui all'allegato II, facente parte integrante del presente decreto, nonche' gli alberi compresi negli elenchi di cui all'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10.
3. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 639/2014, sono utilizzabili le superfici a bosco ceduo a rotazione rapida investite in pioppi, salici, eucalipto, ontani, olmi e platani, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni.
4. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 639/2014, le specie di colture azotofissatrici sono quelle indicate nell'allegato III, facente parte integrante del presente decreto.
5. Gli allegati II e III, richiamati rispettivamente nei commi 2 e 4, possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
6. Le modalita' attuative per la misurazione delle aree d'interesse ecologico sono stabilite dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
 
Art. 17

Norme generali

1. L'importo del pagamento per i giovani agricoltori e' calcolato con le modalita' indicate dall'art. 50, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, per un numero massimo di novanta ettari.
 
Art. 18

Disposizioni finanziarie

1. La percentuale di massimale nazionale annuo di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013, destinata al finanziamento del pagamento per i giovani agricoltori, e' fissata, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento, all'uno per cento.
2. Al fine di garantire la quota massima di finanziamento, prevista dall'art. 51 del regolamento (UE) n. 1307/2013, da destinare al pagamento per i giovani agricoltori, eventuali maggiori fabbisogni sono soddisfatti mediante l'utilizzo della riserva nazionale ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a) del presente decreto.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 1° agosto dell'anno precedente all'anno della sua applicazione, la percentuale di cui al comma 1 puo' essere rivista.
 
Art. 19

Norme generali e disposizioni finanziarie

1. E' concesso un sostegno accoppiato agli agricoltori per i seguenti settori:
a) latte;
b) carne bovina;
c) ovi-caprino;
d) frumento duro;
e) colture proteiche e proteaginose (semi oleosi);
f) riso;
g) barbabietola da zucchero;
h) pomodoro destinato alla trasformazione;
i) olio d'oliva.
2. La percentuale di massimale nazionale annuo di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 destinata al finanziamento del sostegno accoppiato, e' fissata, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, lettera b) del medesimo regolamento, all'undici per cento.
3. Ai sensi dell'art. 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 639/2014, il sostegno accoppiato riguardante i settori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e' concesso agli animali conformi agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e n. 21/2004.
4. Per beneficiare degli aiuti del presente Titolo IV e' necessario presentare la domanda «UNICA» di cui all'art. 12.
5. La domanda «UNICA» deve essere riferita ad almeno tre UBA per il sostegno accoppiato previsto dagli articoli 20, 21 e 22 e ad almeno cinquemila metri quadrati per il sostegno accoppiato previsto dagli articoli 23, 24, 25, 26 e 27.
 
Art. 20

Misura premi per il settore latte

1. La quota pari al 17,50 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi alle vacche da latte, tenendo in considerazione la resa media produttiva stabilita a livello territoriale ovvero una diversa modalita' per l'individuazione degli allevamenti finalizzata a semplificare gli oneri della gestione e del controllo della presente misura, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalita' e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.
2. I criteri di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su indicazione delle Regioni o provincia autonoma competente.
3. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura ai sensi del comma 1 e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato.
4. La quota pari al 2,30 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata per premi aggiuntivi alle vacche di cui al comma 1 associate, per almeno sei mesi, ad un codice di allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999.
5. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento dei premi aggiuntivi ai sensi del comma 4 e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato.
6. Le vacche che hanno beneficiato dei premi di cui al comma 3 sono escluse dai premi per il settore carne di cui all'art. 21.
7. La quota pari allo 0,96 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi alle bufale di eta' superiore ai trenta mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalita' e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.
8. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura ai sensi del comma 7 e il numero delle bufale ammissibili al sostegno nell'anno considerato. L'aiuto spetta al richiedente detentore della bufala al momento del parto.
 
Art. 21

Misura premi per il settore carne bovina

1. La quota pari al 9,50 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi alle vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine, iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalita' e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.
2. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato, riservando una maggiorazione del venti per cento alle vacche nutrici incluse in appositi piani selettivi o di gestione della razza.
3. Per il biennio 2015-2016, la maggiorazione di cui al comma 2 e' destinata alle vacche nutrici di razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino IBR.
4. La quota pari al 15,60 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi ai bovini macellati in eta' compresa tra 12 e 24 mesi e allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione.
5. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 4 e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato, riservando, al fine di indirizzare le attivita' di allevamento verso forme che garantiscano un maggiore equilibrio economico e contribuiscano, pertanto, a ridurre le ripercussioni negative sociali ed ambientali, una maggiorazione del trenta per cento per i capi allevati per almeno dodici mesi nelle aziende dei richiedenti o aderenti a sistema di qualita' nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti, o una maggiorazione del cinquanta per cento per i capi macellati e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012.
6. I capi che hanno beneficiato del premio di cui al comma 2 sono esclusi dai premi di cui al comma 5 del presente articolo e dai premi per il settore latte di cui all'art. 20.
 
Art. 22

Misura premi per il settore ovi-caprino

1. La quota pari al 2,21 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi alle agnelle, identificate e registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004.
2. Al fine di garantire la competitivita' degli allevamenti ovini, particolarmente minacciati dal diffondersi della scrapie, beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta malattia e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla scrapie.
3. La quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanziamento per ciascun gregge e' determinata come segue:
a) il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto;
b) il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni).
4. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero delle agnelle da rimonta ammissibili.
5. La quota pari all'1,29 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi a capi ovi-caprini macellati.
6. Al fine di indirizzare le attivita' di allevamento verso forme che garantiscano un maggiore equilibrio economico e contribuiscano, pertanto, a ridurre le ripercussioni negative sociali, ambientali e paesaggistiche derivanti dall'abbandono di una tipologia di allevamento che concorre in maniera determinante alla conservazione dei pascoli permanenti in quota, beneficiano dei premi di cui al comma 5 i capi certificati denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
7. L'importo del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 5 e il numero di capi macellati e ammissibili.
 
Art. 23
Misura premi per i settori frumento duro, colture proteiche e
proteaginose

1. La quota pari al 2,30 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi alla coltivazione di soia, in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.
2. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero di ettari ammissibili.
3. Il premio di cui al comma 2 e' concesso per ettaro di superficie a soia, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi, con i seguenti limiti:
a) l'intera superficie per i primi cinque ettari;
b) per la superficie eccedente il limite di cui alla lettera a), il 10% della superficie.
4. Le colture di cui al comma 3, che non raggiungono la fase di maturazione piena dei frutti e dei semi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
5. La quota pari al 13,95 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata per premi alla coltivazione di frumento duro, in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
6. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 5 e il numero di ettari ammissibili.
7. Il premio di cui al comma 6 e' concesso per ettaro di superficie a frumento duro, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.
8. Le colture di cui al comma 7, che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
9. La quota pari al 3,30 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata per premi alla coltivazione, in Toscana, Umbria, Marche e Lazio, delle colture proteaginose, in particolare di girasole, colza, leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.
10. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 9 e il numero di ettari ammissibili.
11. Il premio di cui al comma 10 e' concesso per ettaro di superficie di proteaginose, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture proteaginose e leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai.
12. Le colture di cui al comma 11, che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
13. La quota pari al 2,75 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata per premi alla coltivazione, in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, di leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.
14. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 13 e il numero di ettari ammissibili.
15. Il premio di cui al comma 14 e' concesso per ettaro di superficie a leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture di leguminose da granella e fino all'inizio della fioritura per gli erbai.
16. Le colture di cui al comma 15, che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
 
Art. 24

Misura premi per il settore riso

1. La quota pari al 5,30 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi alla coltivazione del riso.
2. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari coltivati a riso.
3. Il premio di cui al comma 2 e' concesso per ettaro di superficie a riso, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.
4. Le colture di cui al comma 3, che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
 
Art. 25

Misura premi per il settore barbabietola da zucchero

1. La quota pari al 4,01 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi alla coltivazione della barbabietola da zucchero.
2. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari ammissibili.
3. Il premio di cui al comma 2 e' concesso per ettaro di superficie a barbabietola da zucchero seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera,.
4. I contratti di cui al comma 3 sono allegati alla domanda «UNICA».
5. Le colture di cui al comma 3, che non raggiungono la fase di maturazione piena della radice a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
 
Art. 26
Misura premi per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione

1. La quota pari al 2,63 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi alla coltivazione del pomodoro da destinare alla trasformazione.
2. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari ammissibili.
3. Il premio di cui al comma 2 e' concesso per ettaro di superficie a pomodoro seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei pomodori ed impegnata in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.
4. I contratti di fornitura di cui al comma 3 sono allegati alla domanda «UNICA» nel caso di produttori singoli, ovvero, nel caso di produttori associati ad una organizzazione di produttori, sono depositati a cura della medesima organizzazione, entro il 30 aprile dell'anno di domanda, presso l'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, e il produttore associato allega alla domanda «UNICA» l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione.
5. Le colture di cui al comma 3, che non raggiungono la fase di piena maturazione del frutto a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
 
Art. 27

Misura premi per il settore olio di oliva

1. La quota pari al 10,30 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata per premi alle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali.
2. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.
3. La quota pari al 3,10 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata per premi alle superfici che beneficiano del pagamento di cui al comma 2 del presente articolo, situate in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%.
4. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 3 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.
5. La quota pari al 3,00 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata per premi alle superfici olivicole, coltivate secondo le normali pratiche colturali, di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale.
6. I requisiti di cui al comma 5, sono soddisfatti per le superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualita'.
7. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 5 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.
 
Art. 28

Norme generali e partecipazione

1. Ai sensi dell'art. 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, e' istituito il regime per i piccoli agricoltori.
2. Gli organismi pagatori di cui all'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 comunicano la stima dell'importo del pagamento agli agricoltori ai sensi dell'art. 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
3. Gli agricoltori che hanno presentato domanda ai sensi degli articoli 7 e 12, possono aderire al regime di cui al comma 1 entro il 15 settembre 2015.
4. Le modalita' per il ritiro dalla partecipazione al regime dei piccoli agricoltori, di cui all'art. 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 809/2014, sono stabilite dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
 
Art. 29

Importo del pagamento

1. L'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, fissa il pagamento annuo ai sensi dell'art. 63, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 1307/2013.
 
Art. 30

Disposizioni finanziarie

1. Annualmente l'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, effettua le verifiche di cui all'art. 65, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
 
Art. 31

Controlli e disposizioni finali

1. L'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, determina con propri provvedimenti, sentiti gli organismi pagatori, i criteri di controllo e le modalita' operative di attuazione del presente decreto.
2. Gli agricoltori entro la data di presentazione della domanda «UNICA» di cui all'art. 12, depositano nel fascicolo aziendale il piano colturale e sono impegnati a comunicare gli eventuali aggiornamenti dello stesso piano.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e' definito il livello minimo d'informazioni da indicare nel piano colturale aziendale.
4. Ai sensi dell'art. 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 809/2014, non si procede al recupero dei diritti al pagamento non dovuti per importi fino ad euro cinquanta.
5. Non si procede ai recuperi dei pagamenti indebiti inferiori a cento euro, nei casi di cui all'art. 54, paragrafo 3, lettera a), trattino i), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono apportati gli eventuali adeguamenti richiesti dalla Commissione europea.
7. Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto si fa rinvio alle disposizioni generali vigenti.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 novembre 2014

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2014 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 4328.
 
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