Gazzetta n. 297 del 23 dicembre 2014 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI CATANIA
DECRETO RETTORALE 1 dicembre 2014
Modifiche allo Statuto.


IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, istitutiva del Ministero dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 4957 del 28 novembre 2011 e ss.mm., ed in particolare l'art. 36;
Vista la delibera del 30 settembre 2014, con la quale il Senato accademico, con il parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso il 26 settembre 2014, ha approvato alcune modifiche allo Statuto di Ateneo.
Vista la nota rettorale del 1° ottobre 2014, prot. 117317, con la quale le predette delibere del Senato accademico e Consiglio di amministrazione sono state trasmesse al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, per i controlli di competenza;
Viste le note di riscontro del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca del 30 ottobre 2014, prot. 28082, e del 26 novembre 2014, prot. 29863;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'emanazione del decreto di modifica del suindicato Statuto;
Tutto cio' premesso;

Decreta:

Art. 1

Il vigente Statuto dell'Universita' degli Studi di Catania di cui in premessa e' modificato come segue: l'art. 6, comma 3, lett. f), e' modificato e sostituito dal seguente:
Spetta al rettore:
(...)
f) curare l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ed esercitare l'autorita' disciplinare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge ed in particolare dall'art. 10 della legge n. 240/2010, nei confronti del personale docente e degli studenti; l'art. 6, comma 5, lett. b), e' modificato e sostituito dal seguente:
L'elettorato attivo spetta:
(...)
b) al personale tecnico-amministrativo con voto ponderato, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, e cioe' corrispondente al 20% del numero dei docenti aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unita' superiore; l'art. 7, comma 2, lett. b) e c), e' modificato e sostituito dal seguente:
2. Il Senato accademico e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da:
(...)
b) diciotto direttori di dipartimento, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo. Qualora il numero dei dipartimenti sia uguale o inferiore a diciotto, tutti i direttori di dipartimento faranno parte del Senato accademico. Nel caso in cui il numero dei direttori sia inferiore a diciotto, il numero dei Senatori delle altre componenti rimane invariato;
c) otto docenti, di cui quattro professori di seconda fascia e quattro ricercatori; l'art. 7, comma 3, e' modificato e sostituito dal seguente:
3. I docenti di cui alla lettera c) del secondo comma, saranno eletti con le modalita' indicate nel regolamento elettorale di Ateneo, il quale prevedera':
a) l'elezione prioritaria dei docenti delle aree scientifico-disciplinari non rappresentate tra quelle di afferenza dei direttori di dipartimento e, per le rimanenti posizioni, l'individuazione di non piu' di un docente per area scientifico-disciplinare;
b) l'elezione dei rappresentanti con voto limitato ad una persona. l'art. 7, comma 7, e' modificato e sostituito dal seguente:
7. Fatto salvo quanto previsto per il rettore, i componenti eletti del Senato accademico durano in carica quattro anni e il loro mandato e' rinnovabile per una sola volta. Il mandato degli studenti e dei rappresentanti dei docenti che siano ricercatori a tempo determinato, ha durata biennale ed e' rinnovabile per una sola volta. l'art. 8, comma 2, lett. b) e c), e' modificato e sostituito dal seguente:
2. Il Consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da:
(...)
b) tre membri esterni, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, individuati dal rettore, a seguito di apposito avviso pubblico, fra soggetti che abbiano comprovata competenza in campo gestionale ovvero in possesso di una comprovata esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. Tali membri, inoltre, non devono essere portatori di interessi in conflitto con quelli dell'Ateneo e non devono avere rivestito incarichi di natura politica nei tre anni precedenti, ne' rivestirli per tutta la durata dell'incarico. La scelta dei tre membri esterni e' effettuata dal rettore nell'ambito di una rosa di nomi, pari al doppio delle posizioni da ricoprire, individuati dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra coloro che hanno partecipato all'avviso pubblico;
c) quattro docenti dell'Ateneo a tempo indeterminato e un appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, scelti dal Senato Accademico, fra soggetti che abbiano i requisiti di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di comprovata esperienza professionale di elevato livello, previsti da apposito avviso pubblico. Il Senato Accademico nomina una commissione, secondo quanto previsto da apposito regolamento, che verifica il possesso dei requisiti da parte dei candidati; l'art. 11, comma 5, e' modificato e sostituito dal seguente:
5. L'incarico di direttore generale e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale, rinnovabile. Il trattamento economico spettante al direttore generale e' determinato in conformita' a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto. l'art. 12, comma 8, e' abrogato. e' inserito il seguente art. 12-bis - Consulta degli studenti
1. La Consulta degli studenti e' organo di coordinamento delle rappresentanze degli studenti dell'Ateneo e di raccordo con le rappresentanze studentesche universitarie nazionali e internazionali.
2. La Consulta esprime pareri obbligatori su: programmazione triennale, bilancio, regolamenti riguardanti la didattica e i servizi agli studenti, contribuzioni a carico degli studenti, programmazione di interventi relativi a servizi agli studenti, e ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente gli interessi degli studenti.
3. La Consulta degli studenti e' composta dai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione e da un rappresentante per dipartimento e struttura didattica speciale, scelto nell'ambito della rappresentanza studentesca nei Consigli di dipartimento e di struttura didattica speciale.
4. Modalita' di elezione e durata in carica dei rappresentanti di dipartimento e di struttura didattica speciale sono disciplinate dal regolamento elettorale. Con regolamento interno sono disciplinate le modalita' di funzionamento e di organizzazione della Consulta. l'art. 14, comma 3, e' modificato e sostituito dal seguente:
3. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e gestionale, nei limiti fissati dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti. Al Dipartimento e' assegnato personale tecnico-amministrativo adeguato alle proprie attivita' istituzionali, coordinato da un funzionario, individuato dal Direttore generale sentito il Direttore del Dipartimento, che collabora con quest'ultimo al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura. l'art. 15, comma 2, e' modificato e sostituito dal seguente:
2. Il Consiglio di dipartimento e' composto da tutti i docenti afferenti al Dipartimento. Alle sedute partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli studenti, di cui due dottorandi di ricerca, nella misura del 15% dei componenti del Consiglio, con arrotondamento all'unita' superiore, e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nella misura di un quinto del personale assegnato al Dipartimento. Nel calcolo del numero dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, si procede per arrotondamento all'unita' superiore. Le rappresentanze degli studenti e del personale tecnico-amministrativo non esercitano il diritto di voto nelle materie di cui all'art. 14, comma 2, lettere a), b) e d) del presente Statuto. l'art. 16, comma 1, lett. a), e' modificato e sostituito dal seguente:
La Commissione paritetica dipartimentale e' composta, di norma, da:
a) sei docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti del Consiglio di dipartimento; l'art. 16, comma 3, e' abrogato. Art. 18, comma 4, lett. b), d), e) f), g), h) e' modificato e sostituito dal seguente:
Il Coordinamento della Facolta' di Medicina e' composto da:
(...)
b) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio di area medica, in numero pari al 15% dei componenti del Coordinamento, con arrotondamento all'unita' superiore;
(...)
d) un rappresentante dei coordinatori dei dottorati di ricerca, eletto tra i coordinatori dei dottorati di ricerca che fanno capo alla Facolta';
e) tre rappresentanti dei direttori delle Scuole di specializzazione, eletti tra i direttori delle Scuole di specializzazione che fanno capo alla Facolta';
f) i presidenti dei Consigli dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico che fanno capo alla Facolta';
g) tre rappresentanti dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, eletti tra i presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale che fanno capo alla Facolta';
h) quattro docenti eletti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti raggruppati nella Facolta'; in sede di individuazione degli eletti, verra' data precedenza ai ricercatori universitari che abbiano ottenuto voti. l'art. 19, comma 1, lett. a), e' modificato e sostituito dal seguente:
(...)
a) dodici docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti dei Consigli dei dipartimenti raggruppati nella Facolta'; l'art. 20, comma 1, e' modificato e sostituito dal seguente:
1. I Consigli dei corsi di studio sono costituiti da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, che tengono insegnamenti nel corso, nonche' da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, in numero pari al 15% dei componenti dei Consigli di corso di studio, con arrotondamento all'unita' superiore. l'art. 21, comma 3, e' modificato e sostituito dal seguente:
3. Il Consiglio della scuola di specializzazione e' composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, che tengono insegnamenti presso la Scuola di specializzazione, nonche' da una rappresentanza degli specializzandi in numero pari al 15% dei componenti del Consiglio della scuola di specializzazione, con arrotondamento all'unita' superiore, eletti con le modalita' previste dal regolamento elettorale di Ateneo. l'art. 23, comma 3, e' modificato e sostituito dal seguente:
Alle Strutture didattiche speciali puo' essere riconosciuta autonomia didattica, nonche' autonomia finanziaria, amministrativa e gestionale, nei limiti previsti dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti. Alla struttura didattica speciale e' assegnato personale tecnico-amministrativo adeguato alle proprie attivita' istituzionali, coordinato da un funzionario, individuato dal Direttore generale sentito il Presidente della Struttura, che collabora con quest'ultimo al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura stessa. e' inserito il seguente art. 23-bis - Scuola Superiore di Catania
1. La Scuola Superiore di Catania si prefigge di valorizzare il rapporto tra la formazione e la ricerca scientifica di eccellenza nonche' la collaborazione interdisciplinare. L'attivita' della Scuola e' indirizzata alla ricerca e allo sviluppo del talento e della qualita' dei propri allievi, garantendo un insegnamento che promuova le loro potenzialita' e capacita' individuali attraverso l'impegno dei docenti a seguire il percorso formativo e la crescita di ogni allievo. La Scuola promuove la collaborazione internazionale nello svolgimento delle attivita' formative, scientifiche e culturali, in particolare nell'area del Mediterraneo, favorendo la mobilita' dei propri studenti e la partecipazione a progetti e a gruppi di ricerca internazionali.
2. L'accesso alla Scuola Superiore avviene attraverso selezioni basate esclusivamente su criteri che valorizzino il merito individuale degli aspiranti.
3. La vita collegiale e' uno dei principi fondanti del progetto didattico-scientifico della Scuola Superiore di Catania.
4. Le attivita', il funzionamento e gli organi della Scuola Superiore sono disciplinati da apposito ordinamento. e' inserito il seguente art. 24-bis - Azienda agraria sperimentale
1. L'Azienda agraria sperimentale e' struttura dell'Universita' di Catania per la sperimentazione agraria in connessione con le attivita' didattiche e di ricerca del Dipartimento dell'area scientifico-disciplinare di agraria.
2. L'Azienda agraria sperimentale gestisce, secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione, tutti i terreni agricoli, gli immobili e le strutture ad essa assegnati dall'Universita', nonche' gli impianti che vi insistono ed i macchinari e le attrezzature di proprieta' o comunque a disposizione.
3. Le attivita', il funzionamento e gli organi dell'Azienda agraria sperimentale sono disciplinati da apposito regolamento. e' inserito il seguente art. 25-bis - Sistema bibliotecario di Ateneo
1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo coordina le biblioteche dell'Ateneo al fine di conservare, valorizzare, incrementare e gestire in modo unitario il patrimonio bibliotecario-documentale dell'Ateneo, ivi compreso quello della biblioteca digitale.
2. L'Universita' fa propri i principi dell'accesso alla letteratura scientifica e promuove la disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la piu' ampia diffusione possibile.
3. Un apposito regolamento disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo nonche' le modalita' con cui le strutture scientifiche e didattiche concorrono a definirne le linee di sviluppo. e' inserito il seguente art. 25-ter - Sistema museale di Ateneo
1. Il Sistema museale di Ateneo e' l'insieme coordinato delle strutture destinate a provvedere alla classificazione, tutela e valorizzazione del patrimonio di beni di interesse storico, artistico e scientifico dell'Ateneo.
2. Il sistema museale di Ateneo coordina le attivita' di salvaguardia e valorizzazione delle strutture che ospitano tali beni, anche al fine di favorirne la piu' ampia fruizione a vantaggio della societa'; a tale fine, collabora con gli enti e le istituzioni locali, nazionali e internazionali.
3. L'organizzazione, il funzionamento, le responsabilita' scientifiche, direttive e gestionali del Sistema museale di Ateneo sono definite da apposito regolamento, nel rispetto dell'autonomia delle strutture dipartimentali. l'art. 26 e' abrogato l'art. 31, comma 4, e' modificato e sostituito dal seguente:
4. Il regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza disciplina la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Ateneo, nonche' l'attivita' negoziale dello stesso, nel rispetto delle norme e dei principi di legge in materia di contabilita'. Prevede, inoltre, le norme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione dell'Universita'. l'art. 32, comma 3, e' modificato e sostituito dal seguente:
Il regolamento didattico di Ateneo e i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, nonche' le loro modifiche, sono approvati dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei propri componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei propri componenti. l'art. 35, comma 1, e' modificato e sostituito dal seguente:
1. Il testo del presente Statuto e le sue modifiche sono emanati con decreto del rettore, conformemente alle norme di legge in materia di adozione delle modifiche statutarie, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. l'art. 35, comma 2, e' abrogato; l'art. 36, comma 2, e' modificato e sostituito dal seguente:
2. Il Senato accademico delibera la proposta di modifica a maggioranza assoluta. Su di essa esprimono pareri i Consigli di dipartimento. Entro novanta giorni dalla prima deliberazione, il Senato accademico adotta la delibera definitiva a maggioranza dei due terzi, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. l'art. 37, comma 6, e' modificato e sostituito dal seguente:
6. Gli organi individuali e i membri degli organi collegiali continuano a svolgere le loro funzioni anche dopo la scadenza del mandato, nei limiti previsti dalle norme di legge. Nel caso di interruzione anticipata del mandato di componente di organi collegiali, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione naturale del mandato. e' inserito il seguente art. 42-bis - Modifiche sulla composizione degli organi collegiali. Norma transitoria
Le nuove disposizioni sulla composizione degli organi collegiali di cui agli artt. 7, 8, 16, 18 e 19, non si applicano ai mandati in corso di espletamento alla data di entrata in vigore delle stesse.
 
Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le modifiche statutarie entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Catania, 1° dicembre 2014

Il Rettore: Pignataro
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone