Gazzetta n. 300 del 29 dicembre 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 2014
Riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878, recante disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, art. 3, comma 5, di istituzione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, articolato in un'unita' di valutazione degli investimenti pubblici e in un'unita' di verifica degli investimenti pubblici;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dall'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 7, comma 6-quater che prevede che le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter concernenti l'attribuzione degli incarichi di esperto presso le amministrazioni pubbliche e le relative procedure, non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonche' degli organismi operanti per le finalita' di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10 che, al fine di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, prevede l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale ripartendo le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la medesima Agenzia;
Visto il comma 9 del citato art. 10, del predetto decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla citata legge 125 del 2013, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014 che approva lo statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2014 con cui e' stato nominato il direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di procedere alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui al citato art. 3, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 430 del 1997 e all'individuazione delle funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 e 23 aprile 2014 con i quali al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Graziano Delrio, e' stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri e, fra le altre, quelle in materia di politiche di coesione territoriale;
Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1
Riorganizzazione del Nucleo

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 10, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, riorganizza il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - a decorrere dalla data di registrazione del decreto del Presidente del Consiglio di cui all'art. 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 125 del 2013 che trasferira' le risorse umane, finanziarie e strumentali dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla stessa Presidenza del Consiglio - e' costituito il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP).
3. Presso l'Agenzia per la coesione territoriale - a decorrere dalla data di registrazione del decreto del Presidente del Consiglio di cui all'art. 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 125 del 2013, che trasferira' le risorse umane, finanziarie e strumentali dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla medesima Agenzia - e' costituito il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC).
 
Art. 2
Composizione del NUVAP

1. Il NUVAP e' costituito da non piu' di trenta componenti e puo' essere articolato in aree che sono, in tal caso, individuate, su proposta del capo della struttura dedicata della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma 5, citato decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 125 del 2013, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. A ciascuna area puo' essere preposto un coordinatore. Con decreto del Segretario generale sono altresi' individuate le fasce retributive, in un massimo di quattro, per la determinazione dei compensi da attribuire. I componenti, che operano in piena autonomia di giudizio ed indipendenza di valutazione, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata. Con il decreto di nomina, in relazione alle responsabilita' attribuite e alle competenze possedute, e' attribuito il compenso sulla base della fascia professionale individuata.
2. I componenti sono scelti attraverso selezione preceduta da avviso di manifestazione di interesse fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, nel rispetto della parita' di genere, fra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea. Per tutti i componenti e' richiesta la specifica e comprovata specializzazione professionale acquisita nel corso di precedenti attivita' di studio e ricerca nel settore della valutazione delle politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico. L'incarico e' esclusivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. Al personale dipendente della pubblica amministrazione si applicano le vigenti disposizioni relative al fuori ruolo e al comando previste per le amministrazioni di provenienza, in quanto compatibili. Resta ferma l'applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche' dell'art. 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal citato decreto-legge n. 90 del 2014.
3. Nell'ambito della dotazione complessiva del NUVAP possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a dipendenti della pubblica amministrazione, in numero non superiore a cinque, per un periodo di tre anni rinnovabili una sola volta, debitamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Gli incarichi si intendono attribuiti nell'ambito del contingente.
4. Ai componenti di cui al comma 2 compete un trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo compreso tra un minimo di euro cinquantamila e un massimo di euro centoquarantamila, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Per i componenti di cui al comma 3, il compenso annuo lordo e' fino ad euro trentamila esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Con il decreto di nomina di cui al comma 1 per ciascun componente e', altresi', determinato il trattamento economico in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilita'. Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilita' previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. I componenti in posizione di fuori ruolo o comando previsti dai rispettivi ordinamenti mantengono il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza e agli stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento economico di cui al comma 4 e quello corrisposto dalle amministrazioni di provenienza.
5. Nell'ambito della dotazione complessiva di cui al comma 1, presso il NUVAP possono essere destinati fino ad un massimo di cinque dirigenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. In tal caso essi mantengono il posto in ruolo e conservano il trattamento economico in godimento, ivi compreso il trattamento fisso, variabile e accessorio. L'incarico e' conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo interpello.
6. Con provvedimenti del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono definiti l'organizzazione, le aree di attivita' e le fasce professionali.
7. Il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri alla quale saranno attribuite le funzioni in materia di politiche di coesione trasferite ai sensi del citato art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013 puo' stipulare con il Direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale appositi accordi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, per ogni opportuna forma di collaborazione tra l'Agenzia per la coesione territoriale ed il NUVAP, prevedendo altresi' specifici raccordi con il NUVEC.
8. All'onere derivante dai compensi per i componenti del NUVAP si provvede con le risorse e secondo le modalita' che saranno previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del menzionato decreto-legge n. 101 del 2013, saranno trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unita' di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonche' le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali.
 
Art. 3
Attivita' del NUVAP

1. Il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri alla quale saranno attribuite le funzioni in materia di politiche di coesione trasferite ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013, si avvale del NUVAP per lo svolgimento delle seguenti attivita':
a) valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico e territoriale ai sensi della normativa nazionale e dei regolamenti comunitari;
b) ideazione, impulso e attuazione di iniziative per migliorare le capacita' di valutazione e di programmazione delle Amministrazioni pubbliche, nonche' il coordinamento del Sistema nazionale di valutazione della politica regionale unitaria e le attivita' di raccordo della Rete dei nuclei di valutazione e verifica;
c) verifica e monitoraggio del rispetto del principio di addizionalita' comunitaria;
d) elaborazione e diffusione di analisi, studi, metodi, strumenti, indicatori e basi informative per la valutazione di politiche, programmi e progetti;
e) analisi, istruttorie e supporto tecnico finalizzati all'implementazione di indicatori, dispositivi sperimentali e meccanismi premiali;
f) analisi, elaborazioni e contributi ai processi di programmazione delle politiche di coesione;
g) predisposizione di metodologie destinate ai soggetti titolari di funzioni di programmazione e valutazione degli investimenti pubblici, finalizzati ad analisi e previsioni della spesa;
h) analisi finalizzate all'emanazione di provvedimenti di miglioramento dell'azione amministrativa aventi ad oggetto dati sugli investimenti pubblici e integrazione con i dati statistici territoriali in materia di efficienza delle Amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico nella realizzazione degli investimenti;
i) supporto nei rapporti con gli organi delle istituzioni internazionali in tema di valutazione e analisi statistica delle politiche di sviluppo territoriali; supporto alla partecipazione ai comitati istituiti presso le organizzazioni internazionali;
j) diffusione del patrimonio di analisi, metodologie e documentazione derivante dalle attivita' istituzionali del Nucleo.
 
Art. 4
Composizione del NUVEC

1. Il NUVEC e' costituito da non piu' di trenta componenti e puo' essere articolato in aree di attivita', individuate con provvedimento del Direttore generale. A ciascuna area puo' essere preposto un coordinatore. Con provvedimento del direttore generale sono altresi' individuate le fasce retributive, in un massimo di quattro, per la determinazione dei compensi da attribuire. I componenti, che operano in piena autonomia di giudizio ed indipendenza di valutazione, sono nominati con provvedimento del direttore generale. Con il provvedimento di nomina, in relazione alle responsabilita' attribuite e alle competenze possedute, e' attribuito il compenso sulla base della fascia professionale individuata.
2. I componenti sono scelti attraverso selezione preceduta da avviso di manifestazione di interesse nel rispetto della parita' di genere, fra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea. Per tutti i componenti e' richiesta la specifica e comprovata specializzazione professionale acquisita nel campo delle verifiche sull' attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle Amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico e delle funzioni di audit. L'incarico e' esclusivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. Al personale dipendente della pubblica amministrazione si applicano le vigenti disposizioni relative al fuori ruolo previste per le amministrazioni di provenienza, in quanto compatibili. Resta ferma l'applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012 come modificato dal decreto-legge n. 90 del 2014 convertito dalla legge n. 114 del 2014 nonche' l'art. 1, comma 66 della legge n. 190 del 2012 come modificato dalla medesima legge n. 114 del 2014.
3. Nell'ambito della dotazione complessiva del NUVEC possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a dipendenti della pubblica amministrazione in numero non superiore a cinque, per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta debitamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Gli incarichi si intendono nell'ambito del contingente.
4. Ai componenti di cui al comma 2 compete un trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo compreso tra un minimo di euro cinquantamila e un massimo di euro centoquarantamila, esclusi gli oneri a carico dell'Amministrazione. Per i componenti di cui al comma 3 il trattamento economico annuo lordo e' fino ad euro trentamila. Con medesimo provvedimento di nomina di cui al comma 1, per ciascun componente e' determinato il trattamento economico in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilita'. Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilita' previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. I componenti in posizione di comando o fuori ruolo previsti dai rispettivi ordinamenti mantengono il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza e agli stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento economico di cui al presente comma e quello corrisposto dalle amministrazioni di provenienza.
5. Per lo svolgimento di verifiche concernenti l'attuazione dei programmi di investimento delle amministrazioni e degli enti pubblici, anche territoriali, nonche' degli enti cui lo Stato o altri enti pubblici contribuiscono in via ordinaria, i componenti del NUVEC sono autorizzati ad accedere negli uffici e nei luoghi di esecuzione delle opere, ai fini della constatazione dello stato di realizzazione delle opere stesse e di ogni altra utile rilevazione. Nell'esercizio dell'attivita' di verifica il NUVEC si puo' avvalere della collaborazione della Guardia di finanza.
6. Le funzioni di supporto amministrativo e di segreteria del NUVEC sono assicurate dall'Agenzia.
7. Il direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale puo' stipulare con il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri individuata ai sensi dell'art. 10, comma. 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, appositi accordi, ai sensi della citata legge n. 241 del 1990, per ogni opportuna forma di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio ed il NUVEC, prevedendo altresi' specifici raccordi con il NUVAP.
8. All'onere derivante dai compensi per i componenti del NUVEC si provvede con le risorse e secondo le modalita' che saranno previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del menzionato decreto-legge n. 101 del 2013, saranno trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unita' di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonche' le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali.
 
Art. 5
Attivita' del NUVEC

1. Il Direttore generale dell'Agenzia si avvale del NUVEC per lo svolgimento delle seguenti attivita':
a) verifiche sull'attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle Amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico con emissione di rapporti, referti ed eventuali proposte di revoca del finanziamento;
b) esercizio delle funzioni di audit ai sensi dei regolamenti comunitari e delle norme nazionali in materia di risorse aggiuntive, anche al fine di garantire la correttezza e la regolarita' della spesa;
c) direzione, coordinamento e gestione dei Conti pubblici territoriali (CPT) e delle attivita' della Rete dei nuclei regionali CPT; produzione dei conti consolidati regionali;
d) verifica di efficienza, efficacia e degli effetti socio-economici dei programmi di investimento finanziati con risorse pubbliche e conseguenti proposte di provvedimenti e supporto alla progettazione;
e) costruzione di strumenti per l'integrazione delle banche dati in materia di investimenti pubblici;
f) proposta delle iniziative da adottare per la rimozione degli ostacoli all'attuazione ed all'accelerazione della spesa;
g) predisposizione di metodologie e strumenti operativi destinati ai soggetti titolari di funzioni di attuazione degli investimenti pubblici, finalizzati ad analisi e previsioni della spesa;
h) analisi finalizzate al miglioramento dell'azione amministrativa da parte delle Amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico nella realizzazione degli investimenti;
i) monitoraggio sulle iniziative di accelerazione degli investimenti pubblici;
j) proposta di indirizzi e linee guida per le attivita' della Rete dei nuclei di valutazione e verifica nelle materie di competenza del NUVEC.
 
Art. 6
Relazione

1. Il NUVAP e il NUVEC, sulla base rispettivamente dell'attivita' svolta, collaborano alla predisposizione della relazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata da presentare annualmente al Parlamento, relativa all'attivita' della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale.
 
Art. 7
Disposizioni finali

1. Il NUVEC, nelle more dell'adozione del provvedimento di organizzazione di cui all'art. 4, comma 1, mantiene la struttura organizzativa dell'attuale Unita' di verifica degli investimenti pubblici, al fine di garantire la continuita' nello svolgimento della funzione di Autorita' di Audit dei programmi comunitari ai sensi dell'art. 62 del regolamento n. 1083 del 2006.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 19 novembre 2014

p. il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 3140
 
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