Gazzetta n. 300 del 29 dicembre 2014 (vai al sommario)
REGIONE LIGURIA
COMUNICATO
Variazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF.


(Omissis).

Art. 33.
Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale
(IRPEF) per l'anno d'imposta 2016

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'aliquota base dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni e' incrementata per scaglioni di reddito:
di 0 punti percentuali per reddito fino a euro 15.000,00;
di 2,07 punti percentuali per redditi oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00;
di 2,08 punti percentuali per redditi oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00;
di 2,09 punti percentuali per redditi oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00;
di 2,10 punti percentuali per redditi oltre euro 75.000,00.
2. E' istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario di previsione 2015-2017 all'U.P.B. 18.110 «Spese compensative dell'Entrata» il «Fondo di garanzia a valere sul maggior gettito derivante dall'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - Irpef» con uno stanziamento di euro 130.000.000,00 rispettivamente per gli anni 2016 e 2017.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 si provvede con l'incremento dell'U.P.B. 1.1.1. «Imposte» dello stato di previsione dell'entrata del bilancio finanziario di previsione 2015-2017 con una previsione di euro 130.000.000,00 rispettivamente per gli anni 2016 e 2017.
4. La Giunta regionale puo' individuare misure alternative di copertura finanziaria del medesimo importo entro il 31 dicembre 2016 attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e contenimento nelle more dell'approvazione di eventuali provvedimenti statali o regionali che assicurino in tutto o in parte identici effetti finanziari e di bilancio tali da consentire la riduzione delle aliquote per scaglione di cui al comma 1.

Art. 34.
Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale
(IRPEF) per l'anno d'imposta 2014

1. Per l'anno d'imposta 2014, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale (IRPEF) non superiore ad euro 28.000,00 e' fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 446/1977 e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.
2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale (IRPEF) superiore ad euro 28.000,00, per l'anno d'imposta 2014, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di cui all'art. 50 del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, da applicarsi all'intero ammontare del reddito complessivo, e' fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, maggiorata nella misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Per l'anno d'imposta 2014 per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale (IRPEF) compreso fra euro 28.000,01 ed euro 28.142,46, l'imposta determinata ai sensi del comma 2 e' ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra euro 28.142,46 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF).
4. Il minor gettito derivante alla variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito, stimato in euro 28.300.000,00 per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2014, trova compensazione nella revoca per pari importo dell'autorizzazione all'impegno di cui alla legge regionale 42/2013 e successive modificazioni e integrazioni sulle somme stanziate all'U.P.B. 9.208 «Finanziamento ripiano disavanzi» dello stato di previsione della spesa. (Omissis).
 
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